Indice
  1. La guida
  2. Commento
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Giornalisti

In sintesi

Il CNLG fissa per i giornalisti professionisti un orario di massima di 36 ore settimanali su cinque giorni (settimana corta), con un arco giornaliero massimo di 10 ore; oltre al riposo domenicale spetta un giorno di riposo infrasettimanale (art. 7). Lo straordinario è pagato con il 20% in più e di norma non supera 22 ore al mese; il notturno (dopo le 23 o prima delle 6) vale il 16% del minimo più contingenza (art. 17); la domenica lavorata un ventiseiesimo con il 55% in più e le festività un ventiseiesimo con l’80% in più (art. 19).

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Parti firmatarie
FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) · FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
Ultimo rinnovo
CNLG 2013-2016, firmato il 24 giugno 2014; non più rinnovato
Vigenza
Scaduto il 31 marzo 2016 e applicato in attesa del rinnovo
Platea
~15.000 giornalisti dipendenti (professionisti e pubblicisti) di quotidiani, periodici, agenzie, testate online, emittenti radio-tv

Tabella riepilogativa

Orario, riposi e maggiorazioni nel CNLG FIEG-FNSI 2013-2016
Fattispecie Disciplina contrattuale
Orario di lavoro (art. 7) 36 ore settimanali di massima su cinque giorni (settimana corta); arco giornaliero massimo 10 ore; nei periodici distribuzione differenziata possibile
Riposi (artt. 7 e 19) Riposo domenicale più un giorno di riposo infrasettimanale retribuito, che non può coincidere con una festività; se si lavora nel giorno di riposo per forza maggiore, recupero entro 30 giorni
Straordinario (art. 7) Retribuzione oraria maggiorata del 20%; di norma non oltre 22 ore al mese. Paga oraria = retribuzione mensile ÷ 26 ÷ 6
Lavoro notturno (art. 17) Dopo le 23 o prima delle 6: +16% del minimo di categoria più contingenza; per l’intero mese se le prestazioni notturne coprono almeno 18 giorni
Lavoro domenicale (art. 19) Un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta; nelle redazioni con riposo compensativo, il solo 55% più il riposo
Festività lavorate (art. 19) Un ventiseiesimo con l’80% in più (oltre al compenso domenicale se coincide con la domenica); 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre non sono obbligatori e, se lavorati, valgono un ventiseiesimo con il 260% in più
Esclusi dall’orario (art. 7) Direttori, vicedirettori, caporedattori, inviati, critici e altre figure elencate: indennità compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile

L'orario: 36 ore su cinque giorni

Il CNLG parte da una premessa: nell’attività giornalistica è difficile fissare con esattezza ore e distribuzione. Per i giornalisti professionisti stabilisce un orario di massima di 36 ore settimanali, distribuito su cinque giorni per effetto della settimana corta; la prestazione giornaliera deve stare nell’arco massimo di 10 ore. Azienda, direttore e comitato di redazione possono concordare una distribuzione diversa tra i cinque giorni per chi lavora soprattutto all’esterno o per esigenze di singole testate; nei periodici la distribuzione differenziata è sempre ammessa (art. 7). Il lavoro redazionale va organizzato in modo che la chiusura delle pagine avvenga entro le 1,30.

Straordinario e banca ore

Le ore di straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore, dal caporedattore o dai capiservizio delegati e di norma non superano le 22 ore al mese. Il lavoro oltre l’orario stabilito e comunicato settimanalmente, o oltre l’arco di impegno, è pagato con la retribuzione oraria maggiorata del 20%; la paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 e poi per 6 (art. 7). Se nelle redazioni il limite delle 22 ore è superato in modo non occasionale, editore, direttore e comitato di redazione devono incontrarsi per riorganizzare il lavoro. Chi ha scelto il forfait dello straordinario può conservarlo; restano salve le maggiorazioni aziendali più favorevoli. Il recupero in riposi al posto del pagamento richiede un accordo.

Turnistica e lavoro notturno nelle agenzie di stampa

Le agenzie di stampa operano tutto il giorno, tutti i giorni, con turni a ciclo continuo. È lavoro notturno quello che termina dopo le 23 o inizia prima delle 6: dà diritto a una maggiorazione del 16% del minimo di stipendio più contingenza, riconosciuta per l’intero mese quando le prestazioni notturne coprono almeno 18 giorni (art. 17). La domenica lavorata vale un ventiseiesimo della retribuzione mensile con il 55% in più; le festività un ventiseiesimo con l’80% in più; il 1° maggio, il 15 agosto e il 25 dicembre il giornalista non è tenuto a lavorare e, se lavora, ha un ventiseiesimo maggiorato del 260% (art. 19). Indennità di turno e di reperibilità ulteriori dipendono dagli accordi aziendali.

Pubblicita

Casi pratici

Tizio – Straordinario non retribuito in una testata digitale
Tizio, redattore, fa sistematicamente la copertura serale oltre l’orario comunicato e tiene un registro: in tre mesi arriva a 40 ore di straordinario. Gli spettano con la maggiorazione del 20% sulla paga oraria (retribuzione mensile ÷ 26 ÷ 6). Se lo straordinario supera stabilmente le 22 ore al mese, editore, direttore e comitato di redazione devono rivedere l’organizzazione (art. 7).
Caia – Riposo compensativo per lavoro domenicale
Caia lavora la domenica in un quotidiano. Per ogni domenica ha un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta allo stipendio; se la sua redazione applica il riposo compensativo, ha il 55% e un giorno di riposo in più, che non può cadere in un festivo (art. 19).
Sempronio – Reperibilita notturna in agenzia
Sempronio, in agenzia, fa un turno che inizia alle 22 e finisce alle 4 per 20 giorni al mese: è lavoro notturno, e poiché supera i 18 giorni mensili ha la maggiorazione del 16% del minimo più contingenza per tutto il mese (art. 17). L’indennità per la reperibilità non è nel CNLG: dipende dall’accordo aziendale.

Domande frequenti

Quante ore lavora a settimana un giornalista dipendente?
Il CNLG fissa un orario di massima di 36 ore settimanali su cinque giorni (settimana corta), con un arco giornaliero massimo di 10 ore. La distribuzione tra i cinque giorni può essere differenziata per accordo con il comitato di redazione e, nei periodici, sempre (art. 7).
Il giornalista ha diritto al riposo domenicale?
Il CNLG prevede il riposo domenicale più un giorno di riposo infrasettimanale. Chi lavora la domenica ha un ventiseiesimo della retribuzione mensile con il 55% in più oppure, nelle redazioni che lo applicano, il 55% e il riposo compensativo (art. 19).
Come si calcola la maggiorazione per lo straordinario?
La paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 e poi per 6, e lo straordinario la maggiora del 20% (art. 7). Nel calcolo entrano minimo, contingenza, scatti, maggiorazioni contrattuali (escluse quelle festive e domenicali) e superminimi.
Cosa e la banca ore?
Sistema che consente di accumulare le ore di straordinario e recuperarle come riposi compensativi anziche come pagamento aggiuntivo. Richiede un accordo aziendale tra editore e comitato di redazione/FNSI.
I turni notturni sono obbligatori?
Si, se l’organizzazione redazionale li prevede e il turno e disciplinato da accordo aziendale. Il giornalista non puo unilateralmente rifiutare il turno notturno contrattualmente previsto, salvo ragioni gravi documentate.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente e TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Approfondimento

Indice dei contenuti

L'organizzazione del tempo di lavoro nelle redazioni giornalistiche è uno dei terreni in cui l'autonomia professionale del giornalista convive con regole inderogabili di tutela della salute. Il punto di equilibrio non si trova solo nel CNLG, ma nel rapporto fra la disciplina contrattuale e i limiti di legge fissati dal D.Lgs. 66/2003, che recepisce le direttive europee sull'orario di lavoro e che si applica anche al settore dell'informazione salvo specifiche deroghe contrattuali.

Il quadro normativo: autonomia redazionale entro i limiti di legge

Il giornalista non è un lavoratore "a orario rigido" come l'impiegato d'ufficio: la natura del prodotto editoriale impone flessibilità, copertura serale, presidio degli eventi. Tuttavia questa flessibilità non sospende le garanzie minime. Il D.Lgs. 66/2003 fissa la durata massima media settimanale, il diritto a un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive e a un riposo settimanale di 24 ore, di regola coincidente con la domenica ma derogabile per le attività a ciclo continuo come quotidiani e agenzie. Il CNLG declina questi principi nella specificità redazionale.

Riposo settimanale e art. 2109 c.c.

L'art. 2109 del Codice civile riconosce al prestatore di lavoro il diritto a un giorno di riposo ogni settimana, di norma coincidente con la domenica. Nelle redazioni che escono anche di domenica il riposo viene spostato in altra giornata: si parla di riposo compensativo. Ciò che la norma non consente è la soppressione del riposo: il giornalista che lavora sette giorni di fila senza recupero matura un diritto al riposo arretrato e, secondo il CCNL, all'indennità correlata.

Lavoro festivo, notturno e maggiorazioni

Il lavoro reso nei giorni festivi nazionali e nelle ore notturne dà diritto a maggiorazioni retributive: il CNLG prevede il 16% del minimo più contingenza per il notturno (art. 17), un ventiseiesimo della retribuzione con il 55% in più per la domenica, con l'80% in più per le festività e con il 260% in più per 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre (art. 19). Il lavoro notturno, inoltre, attiva le tutele specifiche del D.Lgs. 66/2003: limiti di durata, sorveglianza sanitaria periodica, possibilità di trasferimento a mansione diurna in caso di inidoneità accertata.

Straordinario e banca ore

Lo straordinario è il lavoro eccedente l'orario normale contrattuale. La regola di default è la sua retribuzione con le maggiorazioni; la banca ore - cioè l'accumulo delle ore eccedenti da recuperare come riposo - è un'alternativa che opera solo se prevista da un accordo aziendale. In assenza di tale accordo, l'editore non può imporre il recupero in luogo del pagamento: lo straordinario va liquidato in busta paga. È un punto che spesso genera contenzioso nelle testate digitali, dove la copertura prolungata tende a sfuggire alla rilevazione formale.

Turnistica nelle agenzie e reperibilità

Le agenzie di stampa operano a ciclo continuo: la turnistica notturna e festiva è strutturale e disciplinata da accordi aziendali che riconoscono indennità di turno e di reperibilità. La reperibilità non è lavoro effettivo, ma uno stato di disponibilità indennizzato; quando si traduce in intervento concreto, le ore prestate diventano lavoro a tutti gli effetti, retribuite come straordinario con le relative maggiorazioni.

Il rifiuto del turno e i limiti

Il giornalista non può rifiutare unilateralmente il turno notturno o festivo contrattualmente previsto: si tratta di prestazione dovuta nell'ambito dell'organizzazione redazionale. Il rifiuto è legittimo solo in presenza di cause di tutela documentate (ad esempio condizioni di salute incompatibili accertate, o le tutele genitoriali e di assistenza previste dalla legge). Al di fuori di queste ipotesi, il rifiuto può integrare inadempimento disciplinarmente rilevante.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.