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La guida
Il CNLG fissa per i giornalisti professionisti un orario di massima di 36 ore settimanali su cinque giorni (settimana corta), con un arco giornaliero massimo di 10 ore; oltre al riposo domenicale spetta un giorno di riposo infrasettimanale (art. 7). Lo straordinario è pagato con il 20% in più e di norma non supera 22 ore al mese; il notturno (dopo le 23 o prima delle 6) vale il 16% del minimo più contingenza (art. 17); la domenica lavorata un ventiseiesimo con il 55% in più e le festività un ventiseiesimo con l’80% in più (art. 19).
Tabella riepilogativa
| Fattispecie | Disciplina contrattuale |
|---|---|
| Orario di lavoro (art. 7) | 36 ore settimanali di massima su cinque giorni (settimana corta); arco giornaliero massimo 10 ore; nei periodici distribuzione differenziata possibile |
| Riposi (artt. 7 e 19) | Riposo domenicale più un giorno di riposo infrasettimanale retribuito, che non può coincidere con una festività; se si lavora nel giorno di riposo per forza maggiore, recupero entro 30 giorni |
| Straordinario (art. 7) | Retribuzione oraria maggiorata del 20%; di norma non oltre 22 ore al mese. Paga oraria = retribuzione mensile ÷ 26 ÷ 6 |
| Lavoro notturno (art. 17) | Dopo le 23 o prima delle 6: +16% del minimo di categoria più contingenza; per l’intero mese se le prestazioni notturne coprono almeno 18 giorni |
| Lavoro domenicale (art. 19) | Un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta; nelle redazioni con riposo compensativo, il solo 55% più il riposo |
| Festività lavorate (art. 19) | Un ventiseiesimo con l’80% in più (oltre al compenso domenicale se coincide con la domenica); 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre non sono obbligatori e, se lavorati, valgono un ventiseiesimo con il 260% in più |
| Esclusi dall’orario (art. 7) | Direttori, vicedirettori, caporedattori, inviati, critici e altre figure elencate: indennità compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile |
L'orario: 36 ore su cinque giorni
Il CNLG parte da una premessa: nell’attività giornalistica è difficile fissare con esattezza ore e distribuzione. Per i giornalisti professionisti stabilisce un orario di massima di 36 ore settimanali, distribuito su cinque giorni per effetto della settimana corta; la prestazione giornaliera deve stare nell’arco massimo di 10 ore. Azienda, direttore e comitato di redazione possono concordare una distribuzione diversa tra i cinque giorni per chi lavora soprattutto all’esterno o per esigenze di singole testate; nei periodici la distribuzione differenziata è sempre ammessa (art. 7). Il lavoro redazionale va organizzato in modo che la chiusura delle pagine avvenga entro le 1,30.
Straordinario e banca ore
Le ore di straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore, dal caporedattore o dai capiservizio delegati e di norma non superano le 22 ore al mese. Il lavoro oltre l’orario stabilito e comunicato settimanalmente, o oltre l’arco di impegno, è pagato con la retribuzione oraria maggiorata del 20%; la paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 e poi per 6 (art. 7). Se nelle redazioni il limite delle 22 ore è superato in modo non occasionale, editore, direttore e comitato di redazione devono incontrarsi per riorganizzare il lavoro. Chi ha scelto il forfait dello straordinario può conservarlo; restano salve le maggiorazioni aziendali più favorevoli. Il recupero in riposi al posto del pagamento richiede un accordo.
Turnistica e lavoro notturno nelle agenzie di stampa
Le agenzie di stampa operano tutto il giorno, tutti i giorni, con turni a ciclo continuo. È lavoro notturno quello che termina dopo le 23 o inizia prima delle 6: dà diritto a una maggiorazione del 16% del minimo di stipendio più contingenza, riconosciuta per l’intero mese quando le prestazioni notturne coprono almeno 18 giorni (art. 17). La domenica lavorata vale un ventiseiesimo della retribuzione mensile con il 55% in più; le festività un ventiseiesimo con l’80% in più; il 1° maggio, il 15 agosto e il 25 dicembre il giornalista non è tenuto a lavorare e, se lavora, ha un ventiseiesimo maggiorato del 260% (art. 19). Indennità di turno e di reperibilità ulteriori dipendono dagli accordi aziendali.
Casi pratici
Domande frequenti
Quante ore lavora a settimana un giornalista dipendente?
Il giornalista ha diritto al riposo domenicale?
Come si calcola la maggiorazione per lo straordinario?
Cosa e la banca ore?
I turni notturni sono obbligatori?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente e TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Approfondimento
Indice dei contenuti
L'organizzazione del tempo di lavoro nelle redazioni giornalistiche è uno dei terreni in cui l'autonomia professionale del giornalista convive con regole inderogabili di tutela della salute. Il punto di equilibrio non si trova solo nel CNLG, ma nel rapporto fra la disciplina contrattuale e i limiti di legge fissati dal D.Lgs. 66/2003, che recepisce le direttive europee sull'orario di lavoro e che si applica anche al settore dell'informazione salvo specifiche deroghe contrattuali.
Il quadro normativo: autonomia redazionale entro i limiti di legge
Il giornalista non è un lavoratore "a orario rigido" come l'impiegato d'ufficio: la natura del prodotto editoriale impone flessibilità, copertura serale, presidio degli eventi. Tuttavia questa flessibilità non sospende le garanzie minime. Il D.Lgs. 66/2003 fissa la durata massima media settimanale, il diritto a un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive e a un riposo settimanale di 24 ore, di regola coincidente con la domenica ma derogabile per le attività a ciclo continuo come quotidiani e agenzie. Il CNLG declina questi principi nella specificità redazionale.
Riposo settimanale e art. 2109 c.c.
L'art. 2109 del Codice civile riconosce al prestatore di lavoro il diritto a un giorno di riposo ogni settimana, di norma coincidente con la domenica. Nelle redazioni che escono anche di domenica il riposo viene spostato in altra giornata: si parla di riposo compensativo. Ciò che la norma non consente è la soppressione del riposo: il giornalista che lavora sette giorni di fila senza recupero matura un diritto al riposo arretrato e, secondo il CCNL, all'indennità correlata.
Lavoro festivo, notturno e maggiorazioni
Il lavoro reso nei giorni festivi nazionali e nelle ore notturne dà diritto a maggiorazioni retributive: il CNLG prevede il 16% del minimo più contingenza per il notturno (art. 17), un ventiseiesimo della retribuzione con il 55% in più per la domenica, con l'80% in più per le festività e con il 260% in più per 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre (art. 19). Il lavoro notturno, inoltre, attiva le tutele specifiche del D.Lgs. 66/2003: limiti di durata, sorveglianza sanitaria periodica, possibilità di trasferimento a mansione diurna in caso di inidoneità accertata.
Straordinario e banca ore
Lo straordinario è il lavoro eccedente l'orario normale contrattuale. La regola di default è la sua retribuzione con le maggiorazioni; la banca ore - cioè l'accumulo delle ore eccedenti da recuperare come riposo - è un'alternativa che opera solo se prevista da un accordo aziendale. In assenza di tale accordo, l'editore non può imporre il recupero in luogo del pagamento: lo straordinario va liquidato in busta paga. È un punto che spesso genera contenzioso nelle testate digitali, dove la copertura prolungata tende a sfuggire alla rilevazione formale.
Turnistica nelle agenzie e reperibilità
Le agenzie di stampa operano a ciclo continuo: la turnistica notturna e festiva è strutturale e disciplinata da accordi aziendali che riconoscono indennità di turno e di reperibilità. La reperibilità non è lavoro effettivo, ma uno stato di disponibilità indennizzato; quando si traduce in intervento concreto, le ore prestate diventano lavoro a tutti gli effetti, retribuite come straordinario con le relative maggiorazioni.
Il rifiuto del turno e i limiti
Il giornalista non può rifiutare unilateralmente il turno notturno o festivo contrattualmente previsto: si tratta di prestazione dovuta nell'ambito dell'organizzazione redazionale. Il rifiuto è legittimo solo in presenza di cause di tutela documentate (ad esempio condizioni di salute incompatibili accertate, o le tutele genitoriali e di assistenza previste dalla legge). Al di fuori di queste ipotesi, il rifiuto può integrare inadempimento disciplinarmente rilevante.