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La guida

CCNL Aziende Termali

Mutamento di mansioni e trasferimento nel CCNL Aziende Termali: regole e tutele

Nelle aziende termali il personale può essere spostato di reparto o di stabilimento, e talvolta cambiano le mansioni. L’art. 2103 c.c. stabilisce fin dove può arrivare il datore e quali tutele restano: conservazione del livello, limiti al demansionamento e protezione di chi assiste un familiare disabile. Ecco il quadro.

In sintesi

In base all’art. 2103 c.c. il lavoratore va adibito a mansioni dello stesso livello e categoria legale; quelle superiori danno diritto al passaggio di livello dopo 3 mesi (livelli 1° e 2°) o un mese e mezzo (altri livelli), secondo l’art. 16 del CCNL. Il demansionamento è ammesso solo per riorganizzazione, con livello e retribuzione invariati. Il trasferimento richiede comprovate ragioni; chi assiste un disabile (L. 104/1992) non può essere trasferito senza consenso. Il trasferimento con cambio di residenza dà diritto, per l’art. 41 del CCNL, a rimborsi e a un’indennità di una mensilità (mezza senza familiari a carico).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Mutamento di mansioni · Conservazione del livello · Trasferimento · Tutela di chi assiste un disabile
Riferimenti
Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Artt. 16, 17 e 41 del CCNL Aziende Termali
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

  • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
  • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

Mansioni superiori e diritto alla promozione

Il lavoratore adibito a mansioni di livello superiore ha diritto da subito a un compenso non inferiore alla differenza fra il suo minimo tabellare e il massimo del livello superiore (art. 16 del CCNL). Dopo 3 mesi nelle mansioni del 1° o 2° livello, o un mese e mezzo in quelle degli altri livelli, passa a tutti gli effetti al livello superiore. I periodi possono essere anche non continuativi, purché la somma rientri in 12 mesi per il passaggio al 1° livello e in 6 mesi per gli altri. Il passaggio non scatta se si tratta di sostituire un collega assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, ferie): in quel caso il compenso spetta per tutta la durata della sostituzione. Se le mansioni sono di livelli diversi, l’art. 17 riconosce il livello della mansione superiore quando questa è prevalente e svolta con continuità.

Il demansionamento e i suoi limiti

Adibire il lavoratore a mansioni inferiori è consentito solo a fronte di una modifica degli assetti organizzativi dell’azienda (art. 2103 c.c.), mantenendo livello e retribuzione. Fuori da questi casi il demansionamento è illegittimo: la professionalità del lavoratore è tutelata. Per le assegnazioni temporanee e non ricorrenti a mansioni di livello inferiore l’art. 16 del CCNL conferma che si conserva la retribuzione del proprio livello.

Il trasferimento a un’altra sede

Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

Tutele rafforzate

  • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
  • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
  • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
Cosa spetta con il trasferimento (art. 41 del CCNL). Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico della sede di provenienza, escluse le indennità legate alle condizioni locali. Se il trasferimento comporta il cambio effettivo di residenza e di stabile dimora ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per sé e per la famiglia e al trasporto dei mobili e dei bagagli, oltre a un’indennità pari a una mensilità di retribuzione con familiari a carico, o a mezza mensilità senza carichi di famiglia (importi dimezzati se l’azienda mette a disposizione un alloggio). Spetta anche il rimborso dell’indennizzo dovuto per la risoluzione anticipata di locazione, luce, gas e simili, purché i contratti fossero registrati o notificati all’azienda prima della comunicazione. Il provvedimento va comunicato tempestivamente e per iscritto. Chi chiede lui il trasferimento non ha diritto a questo trattamento.

L’accordo per cambiare mansioni

Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

Casi pratici

Tizio — addetto ai trattamenti che assiste un disabile
Tizio fruisce dei permessi della L. 104/1992 per assistere il padre disabile convivente. L’azienda vorrebbe trasferirlo a uno stabilimento distante: non può farlo senza il consenso di Tizio, perché la legge tutela la continuità dell’assistenza.
Caia — riorganizzazione del reparto
A seguito della riorganizzazione del reparto cure, a Caia vengono assegnate mansioni di un livello inferiore della stessa categoria. L’operazione è ammessa dall’art. 2103 c.c. perché c’è una reale modifica organizzativa, ma Caia conserva il proprio livello di inquadramento e lo stipendio.

Domande frequenti

Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
Posso rifiutare un trasferimento?
Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta. Se rifiuti e vieni licenziato, l’art. 41 del CCNL ti riconosce il preavviso (o la relativa indennità), l’indennità di anzianità e i ratei maturati; se la facoltà di trasferimento era stata pattuita per iscritto all’assunzione, il rifiuto vale come dimissioni.
Assisto un familiare disabile: possono trasferirmi in un’altra sede?
No, non senza il tuo consenso. Il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 ha diritto a non essere trasferito ad altra sede senza accordo. È una tutela posta a garanzia della continuità dell’assistenza.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). I periodi per il passaggio di livello (art. 16) e le tutele del trasferimento (art. 41) sono quelli del testo del CCNL del 2004 modificato nel 2018; il consolidato 2024 non è consultabile liberamente.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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