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La guida

CCNL Aziende Termali

TFR e trattamento di fine rapporto nel CCNL Aziende Termali

Il Trattamento di Fine Rapporto è uno degli istituti economici più rilevanti per ogni lavoratore. Nel settore termale, con la presenza di molti contratti stagionali, la gestione del TFR ha specificità proprie che è utile conoscere.

In sintesi

Il TFR nel settore termale matura al 6,91% della retribuzione annua (art. 2120 c.c.) e si rivaluta dell’1,5% + 75% inflazione ISTAT. L’art. 43 del CCNL elenca le voci che entrano nella base di calcolo. Dal 1° luglio 2026 chi è di prima assunzione nel settore privato aderisce in automatico alla previdenza complementare, salvo rinuncia entro 60 giorni; si può anche tenere il TFR in azienda o al Fondo INPS. Anticipazioni ammesse dopo 8 anni per specifici motivi.

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Dati contrattuali

Fonte normativa
Art. 2120 c.c. e L. 297/1982, richiamate dall’art. 43 del CCNL
Quota annua TFR
Retribuzione annua utile ÷ 13,5
Rivalutazione
1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT (imposta sostitutiva 17%)
Destinazione
Fondo pensione complementare o azienda/INPS

La quota annua in sintesi

Come si calcola la quota annua. Si somma la retribuzione dell’anno, comprese tredicesima ed eventuale quattordicesima, e si divide per 13,5 (art. 2120 c.c.); dalla quota si sottrae lo 0,50% della retribuzione imponibile versato all’INPS. Per partire dal minimo del tuo livello usa la tabella retributiva del contratto.

Come si calcola il TFR (art. 2120 c.c.)

Il TFR è disciplinato esclusivamente dalla legge (art. 2120 del Codice Civile): il CCNL non modifica la formula di calcolo, ma con l’art. 43 stabilisce quali voci retributive sono «utili ai fini TFR».

La formula è: TFR annuo = retribuzione annua utile / 13,5.

Per l’art. 43 la retribuzione annua utile è costituita esclusivamente da:

  • minimo tabellare;
  • indennità di contingenza, secondo la L. 297/1982;
  • eventuali aumenti periodici di anzianità (scatti);
  • eventuali superminimi e aumenti di merito;
  • tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • premio di produzione in atto al 23 maggio 1995;
  • maggiorazione per lavoro di 8 ore continuative (art. 25);
  • eventuali altri elementi aziendali per i quali sia espressamente prevista la computabilità.

Quello che non è in elenco non entra nella base: il premio di fine stagione dell’art. 38 e le erogazioni del premio di risultato dell’art. 39 sono espressamente dichiarati non utili ai fini del TFR, e il CCNL non prevede né un’indennità di turno né una di reperibilità. L’elenco non nomina l’EDR (10,33 euro mensili, art. 83): se sia compreso nel minimo tabellare va chiesto all’ufficio paghe o al sindacato.

Rivalutazione annuale del TFR accantonato

Ogni 31 dicembre il TFR accantonato in azienda (o nel Fondo di Tesoreria INPS) si rivaluta applicando un tasso composto da:

  • Una quota fissa dell’1,5%;
  • Una quota variabile pari al 75% dell’inflazione ISTAT (indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Sulla rivalutazione maturata viene applicata un’imposta sostitutiva del 17%, versata dal datore di lavoro.

Destinazione del TFR: fondi pensione complementare

Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, dal 1° luglio 2026 l’adesione alla previdenza complementare è automatica: entro 60 giorni dalla prima assunzione si può rinunciare e scegliere un altro fondo oppure mantenere il TFR secondo l’art. 2120 c.c. (art. 8 D.Lgs. 252/2005, commi 7-7-quinquies, nel testo aggiornato su Normattiva). Le opzioni sono:

  1. Fondo pensione complementare: il TFR viene versato al fondo scelto, che lo investirà e lo renderà disponibile alla pensione (con trattamento fiscale agevolato in fase di erogazione).
  2. Mantenimento in azienda/INPS: il TFR rimane accantonato secondo le regole ordinarie dell’art. 2120 c.c.

In caso di silenzio entro 60 giorni opera l’adesione automatica: l’intero TFR maturando va alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi collettivi (se ce n’è più di una, a quella con più iscritti in azienda) oppure, in mancanza, al fondo residuale individuato dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85. Per il settore termale l’art. 76 del CCNL ha istituito il fondo Marco Polo (0,55% a carico del lavoratore e 0,55% del datore, più la quota di TFR; per chi è di prima occupazione dopo il 28 aprile 1993 è prevista la destinazione integrale del TFR maturando). La newsletter di Fon.Te. parla della confluenza degli iscritti di Marco Polo in Fon.Te. (newsletter n. 12): per l’iscrizione di oggi va chiesto al fondo. Il quadro dei fondi del settore è nella scheda su welfare e sanità integrativa.

Anticipazione del TFR

Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR pari a un massimo del 70% del TFR maturato, per le seguenti causali:

  • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione (per sé o per i figli);
  • Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi per patologie gravi del lavoratore o dei familiari;
  • Fruizione del congè parentale o del congedo per formazione (L. 53/2000).

L’anticipazione può essere richiesta una sola volta. L’importo anticipato si detrae dal TFR finale alla cessazione. Il trattamento fiscale dell’anticipazione segue regole proprie, che il CCNL non disciplina: conviene farsi indicare dall’ufficio paghe la ritenuta applicata.

Casi pratici

Tizio — 10 anni di servizio, richiesta anticipazione TFR
Tizio (livello 4, 10 anni di anzianità) ha accumulato circa 13.960 euro di TFR. Vuole acquistare la prima casa. Può richiedere un’anticipazione fino al 70% = circa 9.772 euro. L’anticipazione ridurrà il TFR finale alla cessazione. In caso di rifiuto che ritiene infondato, Tizio può rivolgersi al sindacato.
Caia — Stagionale, TFR liquidato ogni anno
Caia lavora stagionalmente da 5 anni. Ogni anno, alla fine del contratto stagionale, riceve la liquidazione del TFR maturato nella stagione. Complessivamente ha percepito circa 5 quote annue. Non ha accumulato un TFR continuativo perché ogni anno viene liquidato. Se avesse mantenuto il TFR accantonato (contratto continuativo), avrebbe beneficiato della rivalutazione annuale.
Sempronio — Adesione automatica, TFR al fondo
Sempronio viene assunto a tempo indeterminato e non risponde entro 60 giorni al modulo per la scelta della destinazione del TFR. L’adesione automatica fa sì che il suo TFR venga versato alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o, in mancanza, al fondo residuale. Sempronio lo scopre al primo prospetto del fondo.

Quanto TFR hai maturato?

Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.

Apri il calcolatore del TFR →

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel settore termale?
Retribuzione annua utile diviso 13,5. La base è quella dell’art. 43: minimo tabellare, contingenza, scatti, superminimi e aumenti di merito, tredicesima e quattordicesima e le altre voci elencate. Il CCNL richiama la disciplina dell’art. 2120 c.c. e della L. 297/1982.
Dove va il TFR se non si sceglie il fondo pensione?
Se rinunci all’adesione automatica entro 60 giorni e tieni il TFR, nelle aziende con almeno 50 dipendenti va al Fondo di Tesoreria INPS, nelle altre resta in azienda; in entrambi i casi è erogato alla cessazione. Se non dici nulla, scatta l’adesione automatica al fondo previsto dagli accordi o al fondo residuale.
Si può anticipare il TFR durante il rapporto?
Sì, dopo 8 anni di servizio continuativo, fino al 70% del maturato, per acquisto prima casa, spese sanitarie gravi o congedi. Una sola volta per tutta la durata del rapporto.
Come si rivaluta il TFR ogni anno?
1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT, con imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione.
Il TFR dei lavoratori stagionali è calcolato diversamente?
No, la formula è identica. Il TFR è dovuto a ogni cessazione del rapporto: alla fine di ciascun contratto stagionale il TFR maturato viene liquidato.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Guida a finalità divulgativa. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. (legge, non CCNL). I valori riportati sono orientativi. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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