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La guida
TFR e fine rapporto nel CCNL Somministrazione
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nella somministrazione segue la legge generale ma presenta specificità legate alla discontinuità delle missioni e alla possibilità di destinarlo al fondo pensione complementare Fon.Te. Ecco come funziona e cosa riceve il lavoratore alla fine di ogni missione.
Il TFR del lavoratore somministrato si calcola secondo l’art. 2120 c.c. sull’intera retribuzione annua diviso 13,5. Matura per ogni missione e viene liquidato alla fine di ciascun contratto o destinato a Fon.Te (fondo di previdenza complementare del settore). L’indennità di disponibilità per i lavoratori a tempo indeterminato comprende già la quota TFR.
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Come si calcola il TFR nella somministrazione
La base normativa è l’art. 2120 del Codice Civile, che si applica a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, compresa la somministrazione. La formula è:
- TFR annuo = retribuzione utile annua / 13,5
- La «retribuzione utile» comprende tutte le voci retributive continuative (minimo tabellare, superminimo, scatti, indennità continuative, tredicesima), esclusi i rimborsi spese, le somme a titolo risarcitorio e alcune indennità occasionali.
- Il TFR mensile accantonato è quindi pari a circa il 7,41% della retribuzione utile mensile (100 / 13,5 = 7,41).
Ogni anno il TFR accantonato viene rivalutato del 75% del tasso di inflazione ISTAT + 1,5% fisso (art. 2120, comma 4 c.c.). La rivalutazione avviene al 31 dicembre di ogni anno.
Liquidazione del TFR a ogni fine missione
Per i lavoratori somministrati a tempo determinato, il TFR maturato durante la missione viene liquidato al termine del contratto, insieme alle altre competenze di fine rapporto: ferie non godute, ratei di tredicesima/quattordicesima, eventuali straordinari non pagati. Il cedolino finale include quindi tutte queste voci. Per l’art. 30, comma 9, del CCNL il TFR si paga insieme all’ultima busta paga di retribuzione ordinaria, con la rivalutazione calcolata sull’ultimo coefficiente disponibile. Per le missioni di durata inferiore a 15 giorni, se entro 30 giorni dalla cessazione l’Agenzia ne attiva un’altra con lo stesso utilizzatore, la stessa mansione e lo stesso inquadramento, i giorni di missione si sommano ai fini della maturazione di un rateo di TFR (il calcolo usa la retribuzione della seconda missione).
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia, il TFR si accumula durante tutta la durata del rapporto (o viene destinato al fondo pensione) e viene liquidato definitivamente alla cessazione del rapporto con l’Agenzia.
Destinazione del TFR a Fon.Te
Fon.Te è il fondo pensione complementare negoziale a cui i lavoratori del settore somministrazione possono aderire. È un fondo collettivo istituito in base al d.lgs. 252/2005 e previsto dal CCNL. I lavoratori possono scegliere di destinare il TFR maturando a Fon.Te anziché lasciarlo accantonato presso l’Agenzia (o presso il Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con almeno 50 addetti).
L’adesione a Fon.Te comporta:
- Il versamento del TFR maturando al fondo, dove viene investito secondo il profilo scelto dal lavoratore.
- Possibile contributo del datore di lavoro (Agenzia) aggiuntivo, se previsto dal CCNL o da accordi aziendali.
- Benefici fiscali: i contributi sono deducibili dal reddito imponibile fino a 5.164,57 euro annui.
- Prestazione finale: rendita pensionistica integrativa o (in parte) liquidazione in capitale.
La scelta deve essere espressa entro 6 mesi dall’assunzione (silenzio-assenso: il TFR viene destinato a Fon.Te automaticamente se il lavoratore non effettua alcuna scelta). Per i lavoratori con missioni brevi e discontinue, la gestione della previdenza complementare va valutata con attenzione.
Tabella riepilogativa
| Voce | Contratto a termine (missione) | Contratto a tempo indeterminato |
|---|---|---|
| TFR | Liquidato a ogni fine missione (o versato a Fon.Te) | Accumulato e liquidato a fine rapporto definitivo (o Fon.Te) |
| Ferie non godute | Indennità sostitutiva liquidata nel cedolino finale | Indennità sostitutiva a fine rapporto |
| Ratei tredicesima/quattordicesima | Non pagati nel mese: liquidati alle scadenze dell’utilizzatore o a fine rapporto (art. 30, commi 11 e 14); nel MOG ogni mese | Alle scadenze dell’utilizzatore o a fine rapporto |
| Indennità di disponibilità (periodi senza missione) | Non applicabile | 1.000 €/mese (comprensivi di TFR) |
| Rivalutazione TFR | Applicata al 31/12 dell’anno (ridotta se liquidato infrannuale) | Annuale al 31/12 + interessi legali |
Nota: l’indennità di disponibilità di 1.000 euro mensili per i lavoratori a tempo indeterminato è fissata dal CCNL del 21 luglio 2025 ed è comprensiva della quota TFR. Non matura quindi una quota TFR aggiuntiva separata durante i periodi di inattività.
Anticipazione del TFR: quando è possibile
La legge (art. 2120 c.c.) riconosce il diritto all’anticipazione del TFR al lavoratore che abbia maturato almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Le causali ammesse sono tassativamente:
- Acquisto della prima casa di abitazione (propria o dei figli).
- Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi (propri, del coniuge o dei figli).
- Congedi parentali (d.lgs. 151/2001).
- Corsi di formazione (introdotti nel tempo dalla contrattazione collettiva).
Per i lavoratori somministrati a termine, la discontinuità dei rapporti rende di fatto quasi impossibile maturare gli 8 anni con la stessa Agenzia. Per i lavoratori a tempo indeterminato con rapporto lungo, il diritto è esercitabile.
Casi pratici
Quanto TFR hai maturato?
Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nella somministrazione?
Il TFR viene liquidato a ogni fine missione o si accumula?
I lavoratori somministrati possono destinare il TFR a Fon.Te?
Il TFR è incluso nell’indennità di disponibilità?
Posso chiedere l’anticipazione del TFR se sono somministrato?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.