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TFR e fine rapporto nel CCNL Somministrazione
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nella somministrazione segue la legge generale ma presenta specificità legate alla discontinuità delle missioni e alla possibilità di destinarlo al fondo pensione complementare Fon.Te. Ecco come funziona e cosa riceve il lavoratore alla fine di ogni missione.
Il TFR del lavoratore somministrato si calcola secondo l’art. 2120 c.c. sull’intera retribuzione annua diviso 13,5. Matura per ogni missione e viene liquidato alla fine di ciascun contratto o destinato a Fon.Te (fondo di previdenza complementare del settore). L’indennità di disponibilità per i lavoratori a tempo indeterminato comprende già la quota TFR.
Come si calcola il TFR nella somministrazione
La base normativa è l’art. 2120 del Codice Civile, che si applica a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, compresa la somministrazione. La formula è:
- TFR annuo = retribuzione utile annua / 13,5
- La «retribuzione utile» comprende tutte le voci retributive continuative (minimo tabellare, superminimo, scatti, indennità continuative, tredicesima), esclusi i rimborsi spese, le somme a titolo risarcitorio e alcune indennità occasionali.
- Il TFR mensile accantonato è quindi pari a circa il 7,41% della retribuzione utile mensile (100 / 13,5 = 7,41).
Ogni anno il TFR accantonato viene rivalutato del 75% del tasso di inflazione ISTAT + 1,5% fisso (art. 2120, comma 4 c.c.). La rivalutazione avviene al 31 dicembre di ogni anno.
Liquidazione del TFR a ogni fine missione
Per i lavoratori somministrati a tempo determinato, il TFR maturato durante la missione viene liquidato al termine del contratto, insieme alle altre competenze di fine rapporto: ferie non godute, ratei di tredicesima/quattordicesima, eventuali straordinari non pagati. Il cedolino finale include quindi tutte queste voci.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia, il TFR si accumula durante tutta la durata del rapporto (o viene destinato al fondo pensione) e viene liquidato definitivamente alla cessazione del rapporto con l’Agenzia.
Destinazione del TFR a Fon.Te
Fon.Te è il fondo pensione complementare negoziale a cui i lavoratori del settore somministrazione possono aderire. È un fondo collettivo istituito in base al d.lgs. 252/2005 e previsto dal CCNL. I lavoratori possono scegliere di destinare il TFR maturando a Fon.Te anziché lasciarlo accantonato presso l’Agenzia (o presso il Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con almeno 50 addetti).
L’adesione a Fon.Te comporta:
- Il versamento del TFR maturando al fondo, dove viene investito secondo il profilo scelto dal lavoratore.
- Possibile contributo del datore di lavoro (Agenzia) aggiuntivo, se previsto dal CCNL o da accordi aziendali.
- Benefici fiscali: i contributi sono deducibili dal reddito imponibile fino a 5.164,57 euro annui.
- Prestazione finale: rendita pensionistica integrativa o (in parte) liquidazione in capitale.
La scelta deve essere espressa entro 6 mesi dall’assunzione (silenzio-assenso: il TFR viene destinato a Fon.Te automaticamente se il lavoratore non effettua alcuna scelta). Per i lavoratori con missioni brevi e discontinue, la gestione della previdenza complementare va valutata con attenzione.
Tabella riepilogativa
| Voce | Contratto a termine (missione) | Contratto a tempo indeterminato |
|---|---|---|
| TFR | Liquidato a ogni fine missione (o versato a Fon.Te) | Accumulato e liquidato a fine rapporto definitivo (o Fon.Te) |
| Ferie non godute | Indennità sostitutiva liquidata nel cedolino finale | Indennità sostitutiva a fine rapporto |
| Ratei tredicesima/quattordicesima | Liquidati mensile o nel cedolino finale | A dicembre o a fine rapporto |
| Indennità di disponibilità (periodi senza missione) | Non applicabile | 1.000 €/mese (comprensivi di TFR) |
| Rivalutazione TFR | Applicata al 31/12 dell’anno (ridotta se liquidato infrannuale) | Annuale al 31/12 + interessi legali |
Nota: l’indennità di disponibilità di 1.000 euro mensili per i lavoratori a tempo indeterminato è fissata dal CCNL del 21 luglio 2025 ed è comprensiva della quota TFR. Non matura quindi una quota TFR aggiuntiva separata durante i periodi di inattività.
Anticipazione del TFR: quando è possibile
La legge (art. 2120 c.c.) riconosce il diritto all’anticipazione del TFR al lavoratore che abbia maturato almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Le causali ammesse sono tassativamente:
- Acquisto della prima casa di abitazione (propria o dei figli).
- Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi (propri, del coniuge o dei figli).
- Congedi parentali (d.lgs. 151/2001).
- Corsi di formazione (introdotti nel tempo dalla contrattazione collettiva).
Per i lavoratori somministrati a termine, la discontinuità dei rapporti rende di fatto quasi impossibile maturare gli 8 anni con la stessa Agenzia. Per i lavoratori a tempo indeterminato con rapporto lungo, il diritto è esercitabile.
Casi pratici
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nella somministrazione?
Il TFR viene liquidato a ogni fine missione o si accumula?
I lavoratori somministrati possono destinare il TFR a Fon.Te?
Il TFR è incluso nell’indennità di disponibilità?
Posso chiedere l’anticipazione del TFR se sono somministrato?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nella somministrazione?
Il TFR si calcola secondo la regola generale dell'art. 2120 c.c.: la retribuzione annua imponibile (escluse le voci non computabili) diviso 13,5. Matura per ogni periodo di missione ed è accantonato dall'Agenzia. Alla fine di ogni missione a termine viene liquidato, salvo diversa destinazione.
Il TFR viene liquidato a ogni fine missione o si accumula?
Di norma il TFR viene liquidato a ogni fine missione per i contratti a tempo determinato. Questo è il regime prevalente nella somministrazione. In caso di contratto a tempo indeterminato, il TFR si accumula come in qualsiasi rapporto ordinario e viene liquidato alla cessazione definitiva del rapporto con l'Agenzia.
I lavoratori somministrati possono destinare il TFR a Fon.Te?
Sì. Fon.Te è il fondo pensione complementare negoziale indicato dal CCNL Somministrazione per i lavoratori del settore. I lavoratori possono destinare il TFR maturando a Fon.Te anziché tenerlo in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS. La scelta deve essere espressa nei termini previsti dalla normativa (d.lgs. 252/2005).
Il TFR è incluso nell'indennità di disponibilità per i lavoratori a tempo indeterminato?
Sì. L'indennità di disponibilità di 1.000 euro mensili (o 500 per il part-time) riconosciuta ai lavoratori a tempo indeterminato nei periodi senza missione è già comprensiva della quota TFR. Non matura quindi una quota separata di TFR durante i periodi di disponibilità.
Posso chiedere l'anticipazione del TFR se sono somministrato?
L'anticipazione del TFR è un diritto previsto dall'art. 2120 c.c. (almeno 8 anni di servizio, motivazioni specifiche: acquisto prima casa, spese sanitarie). Per i lavoratori somministrati a termine, la discontinuità dei rapporti rende difficile maturare i requisiti presso la stessa Agenzia. Per i lavoratori a tempo indeterminato con anzianità sufficientemente lunga, il diritto è esercitabile nei confronti dell'Agenzia.
Vedi anche