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Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
L'orario di lavoro del lavoratore somministrato è di 40 ore settimanali e segue le norme del CCNL dell'azienda utilizzatrice. Le maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo sono quelle del contratto dell'utilizzatore e vengono calcolate sulle stesse basi applicate ai dipendenti diretti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Somministrazione

L’orario di lavoro del lavoratore somministrato segue le regole dell’azienda utilizzatrice: turni, orari, maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo sono tutti determinati dal CCNL applicato dall’utilizzatore, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

In sintesi

L’orario di lavoro del lavoratore somministrato è di 40 ore settimanali e segue le norme del CCNL dell’azienda utilizzatrice. Le maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo sono quelle del contratto dell’utilizzatore e vengono calcolate sulle stesse basi applicate ai dipendenti diretti.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Ultimo rinnovo
21 luglio 2025
Vigenza
21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
Orario standard
40 ore settimanali (d.lgs. 66/2003)

L’orario di lavoro nella somministrazione: il ruolo dell’utilizzatore

Il contratto di missione stipulato tra l’Agenzia e il lavoratore deve indicare espressamente l’orario di lavoro che il lavoratore osserverà durante la missione. Questo orario è quello organizzato e gestito dall’utilizzatore, che esercita il potere direttivo durante la missione.

L’orario standard è di 40 ore settimanali, distribuito secondo il calendario dell’utilizzatore (su 5 o 6 giorni, a turni, in orario normale). Qualunque forma di articolazione dell’orario applicata ai dipendenti diretti dell’utilizzatore vale anche per il lavoratore somministrato, in forza del principio di parità di trattamento.

Lavoro straordinario: regole e maggiorazioni

Il lavoro svolto oltre l’orario ordinario settimanale costituisce lavoro straordinario e deve essere compensato con le maggiorazioni previste dal CCNL dell’utilizzatore. Le percentuali tipiche variano da settore a settore: indicativamente, la maggiorazione per straordinario diurno oscilla tra il 15% e il 30% della retribuzione oraria ordinaria, quella per il festivo tra il 20% e il 50%, quella per il notturno tra il 15% e il 30%.

Il calcolo avviene sul divisore orario del CCNL dell’utilizzatore. L’Agenzia riceve comunicazione delle ore straordinarie effettivamente rese e le retribuisce in busta paga con la stessa maggiorazione applicata ai dipendenti diretti.

Tabella riepilogativa

Principali voci orario e maggiorazioni nella somministrazione
Istituto Regola applicata Riferimento normativo
Orario ordinario settimanale 40 ore (o minore se previsto dal CCNL utilizzatore) D.lgs. 66/2003 + CCNL utilizzatore
Orario massimo settimanale 48 ore (inclusi straordinari) in media su 4 mesi D.lgs. 66/2003, art. 4
Straordinario diurno Maggiorazione % CCNL utilizzatore (indicativamente 15-30%) CCNL utilizzatore + parità di trattamento
Lavoro notturno Maggiorazione % CCNL utilizzatore (indicativamente 15-30%) D.lgs. 66/2003 + CCNL utilizzatore
Lavoro festivo Maggiorazione % CCNL utilizzatore (indicativamente 20-50%) CCNL utilizzatore
Riposo settimanale Almeno 24 ore consecutive + 11 ore di riposo giornaliero D.lgs. 66/2003, artt. 7-9
Pausa giornaliera Almeno 30 minuti se orario supera le 6 ore D.lgs. 66/2003, art. 8

Nota: le percentuali di maggiorazione sono indicate in forma orientativa perché variano per CCNL di settore, livello e tipo di straordinario. Per i valori esatti consultare le tabelle del CCNL applicato dall’utilizzatore.

Part-time nella somministrazione

La somministrazione a orario ridotto (part-time) è ammessa. Il contratto di missione ne indica la tipologia (orizzontale, verticale, misto) e la distribuzione oraria. Le regole sul lavoro supplementare (ore aggiuntive rispetto all’orario part-time concordato) sono quelle del CCNL dell’utilizzatore: in molti contratti collettivi è prevista una maggiorazione del 10-15% per le ore supplementari, oltre che un tetto massimo.

Sicurezza e monte ore

Il CCNL Somministrazione riserva particolare attenzione alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che costituisce un obbligo tanto dell’Agenzia quanto dell’utilizzatore (d.lgs. 81/2008). Il monte ore di formazione sulla sicurezza è determinato su base semestrale e può variare in base al rischio specifico della mansione. L’utilizzatore è responsabile della formazione pratica sul luogo di lavoro; l’Agenzia assicura la formazione generale.

Casi pratici

Tizio — Straordinario in azienda metalmeccanica
Tizio è in missione presso un’industria metalmeccanica (CCNL Metalmeccanici Industria, livello C3). In una settimana lavora 44 ore anziché 40. Le 4 ore extra sono straordinario e vengono retribuite con la maggiorazione prevista dal CCNL Metalmeccanici per lo straordinario diurno. L’Agenzia, ricevuta la comunicazione delle ore dall’utilizzatore, le include nel cedolino del mese con la stessa percentuale applicata ai dipendenti diretti dell’azienda.
Caia — Part-time orizzontale, ore supplementari
Caia è in missione part-time (20 ore settimanali) presso un supermercato (CCNL Commercio). Un sabato l’utilizzatore le chiede di lavorare 2 ore in più. Queste ore supplementari oltre il part-time concordato sono retribuite con la maggiorazione prevista dal CCNL Commercio per il lavoro supplementare. Caia ha diritto alla stessa maggiorazione di una dipendente diretta in analoga situazione.
Sempronio — Lavoro notturno in magazzino
Sempronio è in missione in un centro logistico che applica il CCNL Logistica e lavora su turno notturno (dalle 22 alle 6). Riceve la maggiorazione per lavoro notturno prevista dal CCNL Logistica, che è identica a quella percepita dai dipendenti diretti dell’azienda che lavorano sullo stesso turno.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore settimanali lavora il lavoratore somministrato?
L’orario standard è di 40 ore settimanali, come previsto dalla legge (d.lgs. 66/2003) e applicato dalla generalità dei CCNL. Il contratto di missione specifica l’orario concreto (es. turni, part-time) concordato con l’utilizzatore.
Le maggiorazioni per straordinario sono le stesse dei dipendenti diretti?
Sì, in virtù del principio di parità di trattamento. Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo sono quelle previste dal CCNL dell’utilizzatore e si applicano al lavoratore somministrato esattamente come ai dipendenti diretti dello stesso livello.
Chi paga lo straordinario: l’Agenzia o l’utilizzatore?
L’Agenzia emette la busta paga ed eroga la retribuzione complessiva, incluse le maggiorazioni per straordinario. L’utilizzatore comunica all’Agenzia le ore effettivamente lavorate oltre l’orario ordinario, e nel rapporto contrattuale bilaterale viene regolato il relativo corrispettivo.
Il lavoratore somministrato può rifiutare lo straordinario?
Dipende dal CCNL dell’utilizzatore. In molti contratti lo straordinario non è obbligatorio salvo giustificati motivi aziendali. Le regole sono quelle del CCNL applicato all’utilizzatore, che valgono anche per il somministrato.
Come viene calcolato il divisore orario per le maggiorazioni?
Il divisore orario usato per calcolare le maggiorazioni (straordinario, festivo, notturno) è quello previsto dal CCNL dell’utilizzatore, non un divisore specifico del CCNL Somministrazione. L’Agenzia lo applica in coerenza con i dati comunicati dall’utilizzatore.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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