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Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Somministrazione
L’orario di lavoro del lavoratore somministrato segue le regole dell’azienda utilizzatrice: turni, orari, maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo sono tutti determinati dal CCNL applicato dall’utilizzatore, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
L’orario di lavoro del lavoratore somministrato è di 40 ore settimanali e segue le norme del CCNL dell’azienda utilizzatrice. Le maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo sono quelle del contratto dell’utilizzatore e vengono calcolate sulle stesse basi applicate ai dipendenti diretti.
L’orario di lavoro nella somministrazione: il ruolo dell’utilizzatore
Il contratto di missione stipulato tra l’Agenzia e il lavoratore deve indicare espressamente l’orario di lavoro che il lavoratore osserverà durante la missione. Questo orario è quello organizzato e gestito dall’utilizzatore, che esercita il potere direttivo durante la missione.
L’orario standard è di 40 ore settimanali, distribuito secondo il calendario dell’utilizzatore (su 5 o 6 giorni, a turni, in orario normale). Qualunque forma di articolazione dell’orario applicata ai dipendenti diretti dell’utilizzatore vale anche per il lavoratore somministrato, in forza del principio di parità di trattamento.
Lavoro straordinario: regole e maggiorazioni
Il lavoro svolto oltre l’orario ordinario settimanale costituisce lavoro straordinario e deve essere compensato con le maggiorazioni previste dal CCNL dell’utilizzatore. Le percentuali tipiche variano da settore a settore: indicativamente, la maggiorazione per straordinario diurno oscilla tra il 15% e il 30% della retribuzione oraria ordinaria, quella per il festivo tra il 20% e il 50%, quella per il notturno tra il 15% e il 30%.
Il calcolo avviene sul divisore orario del CCNL dell’utilizzatore. L’Agenzia riceve comunicazione delle ore straordinarie effettivamente rese e le retribuisce in busta paga con la stessa maggiorazione applicata ai dipendenti diretti.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Regola applicata | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Orario ordinario settimanale | 40 ore (o minore se previsto dal CCNL utilizzatore) | D.lgs. 66/2003 + CCNL utilizzatore |
| Orario massimo settimanale | 48 ore (inclusi straordinari) in media su 4 mesi | D.lgs. 66/2003, art. 4 |
| Straordinario diurno | Maggiorazione % CCNL utilizzatore (indicativamente 15-30%) | CCNL utilizzatore + parità di trattamento |
| Lavoro notturno | Maggiorazione % CCNL utilizzatore (indicativamente 15-30%) | D.lgs. 66/2003 + CCNL utilizzatore |
| Lavoro festivo | Maggiorazione % CCNL utilizzatore (indicativamente 20-50%) | CCNL utilizzatore |
| Riposo settimanale | Almeno 24 ore consecutive + 11 ore di riposo giornaliero | D.lgs. 66/2003, artt. 7-9 |
| Pausa giornaliera | Almeno 30 minuti se orario supera le 6 ore | D.lgs. 66/2003, art. 8 |
Nota: le percentuali di maggiorazione sono indicate in forma orientativa perché variano per CCNL di settore, livello e tipo di straordinario. Per i valori esatti consultare le tabelle del CCNL applicato dall’utilizzatore.
Part-time nella somministrazione
La somministrazione a orario ridotto (part-time) è ammessa. Il contratto di missione ne indica la tipologia (orizzontale, verticale, misto) e la distribuzione oraria. Le regole sul lavoro supplementare (ore aggiuntive rispetto all’orario part-time concordato) sono quelle del CCNL dell’utilizzatore: in molti contratti collettivi è prevista una maggiorazione del 10-15% per le ore supplementari, oltre che un tetto massimo.
Sicurezza e monte ore
Il CCNL Somministrazione riserva particolare attenzione alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che costituisce un obbligo tanto dell’Agenzia quanto dell’utilizzatore (d.lgs. 81/2008). Il monte ore di formazione sulla sicurezza è determinato su base semestrale e può variare in base al rischio specifico della mansione. L’utilizzatore è responsabile della formazione pratica sul luogo di lavoro; l’Agenzia assicura la formazione generale.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quante ore settimanali lavora il lavoratore somministrato?
Le maggiorazioni per straordinario sono le stesse dei dipendenti diretti?
Chi paga lo straordinario: l’Agenzia o l’utilizzatore?
Il lavoratore somministrato può rifiutare lo straordinario?
Come viene calcolato il divisore orario per le maggiorazioni?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
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