Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Somministrazione

L’orario di lavoro del lavoratore somministrato segue le regole dell’azienda utilizzatrice: turni, orari, maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo sono tutti determinati dal CCNL applicato dall’utilizzatore, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

In sintesi

L’orario di lavoro del lavoratore somministrato è quello dell’azienda utilizzatrice, entro il limite di 40 ore settimanali normali di legge (d.lgs. 66/2003); il CCNL delle agenzie usa le 40 ore solo come orario convenzionale per i turnisti a ciclo continuo (art. 30, comma 3). Le maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo sono quelle del contratto dell’utilizzatore e vengono calcolate sulle stesse basi applicate ai dipendenti diretti.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Ultimo rinnovo
21 luglio 2025
Vigenza
21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
Orario standard
40 ore settimanali normali di legge (d.lgs. 66/2003); l’orario effettivo è quello dell’utilizzatore
Divisore orario
Orario settimanale aziendale × 52 / 12 (art. 30, comma 2)
Fonte
Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), artt. 30, 40 e 51

L’orario di lavoro nella somministrazione: il ruolo dell’utilizzatore

Il contratto di missione stipulato tra l’Agenzia e il lavoratore deve indicare espressamente l’orario di lavoro che il lavoratore osserverà durante la missione. Questo orario è quello organizzato e gestito dall’utilizzatore, che esercita il potere direttivo durante la missione.

L’orario standard è di 40 ore settimanali, distribuito secondo il calendario dell’utilizzatore (su 5 o 6 giorni, a turni, in orario normale). Qualunque forma di articolazione dell’orario applicata ai dipendenti diretti dell’utilizzatore vale anche per il lavoratore somministrato, in forza del principio di parità di trattamento.

Lavoro straordinario: regole e maggiorazioni

Il lavoro svolto oltre l’orario ordinario settimanale costituisce lavoro straordinario e deve essere compensato con le maggiorazioni previste dal CCNL dell’utilizzatore. Il CCNL delle agenzie non ha percentuali proprie: le maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo sono quelle del CCNL dell’utilizzatore e si calcolano con i divisori orari di quel contratto (art. 30, comma 6).

La paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il divisore orario mensile, pari a orario settimanale aziendale × 52 / 12 (art. 30, commi 2 e 4); per le quote orarie oltre la retribuzione mensile (straordinari, maggiorazioni, indennità, trattenute) si usa il divisore orario del CCNL dell’utilizzatore. L’Agenzia riceve comunicazione delle ore straordinarie effettivamente rese e le retribuisce in busta paga con la stessa maggiorazione applicata ai dipendenti diretti.

Tabella riepilogativa

Principali voci orario e maggiorazioni nella somministrazione
Istituto Regola applicata Riferimento normativo
Orario ordinario settimanale 40 ore (o minore se previsto dal CCNL utilizzatore) D.lgs. 66/2003 + CCNL utilizzatore
Orario massimo settimanale 48 ore (inclusi straordinari) in media su 4 mesi D.lgs. 66/2003, art. 4
Straordinario diurno Maggiorazione % del CCNL utilizzatore CCNL utilizzatore + parità di trattamento; CCNL Somm. art. 30, comma 6
Lavoro notturno Maggiorazione % del CCNL utilizzatore; nel MOG +10% se il preavviso di 7 giorni non è rispettato (art. 51) D.lgs. 66/2003 + CCNL utilizzatore
Lavoro festivo Maggiorazione % del CCNL utilizzatore CCNL utilizzatore
Riposo settimanale Almeno 24 ore consecutive + 11 ore di riposo giornaliero D.lgs. 66/2003, artt. 7-9
Pausa giornaliera Se l’orario supera le 6 ore, durata e modalità stabilite dai contratti collettivi D.lgs. 66/2003, art. 8

Nota: il CCNL delle agenzie non ha percentuali di maggiorazione proprie: sono quelle del CCNL dell’utilizzatore, che variano per settore, livello e tipo di straordinario, e vanno applicate con i divisori e i dati di primo e secondo livello di quell’azienda (art. 30, commi 5 e 6).

Part-time nella somministrazione

La somministrazione a orario ridotto (part-time) è ammessa. Il contratto di missione ne indica la tipologia (orizzontale, verticale, misto) e la distribuzione oraria. Le regole sul lavoro supplementare (ore aggiuntive rispetto all’orario part-time concordato) sono quelle del CCNL dell’utilizzatore: la maggiorazione e il tetto massimo sono quelli del CCNL dell’utilizzatore.

Pubblicita

Sicurezza e monte ore

Il CCNL Somministrazione riserva particolare attenzione alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che costituisce un obbligo tanto dell’Agenzia quanto dell’utilizzatore (d.lgs. 81/2008). All’avviamento in missione l’Agenzia assicura la formazione sui contenuti generali della sicurezza (anche con la delega dell’art. 35, comma 4, d.lgs. 81/2015); se il contratto di somministrazione lo prevede, la formazione a carico dell’utilizzatore dura almeno 4 ore, insieme all’addestramento specifico, e va svolta prima dell’inizio effettivo dell’attività (art. 40, comma 3, del CCNL). La sorveglianza sanitaria obbligatoria resta a carico dell’utilizzatore (comma 7).

Casi pratici

Tizio – Straordinario in azienda metalmeccanica
Tizio è in missione presso un’industria metalmeccanica (CCNL Metalmeccanici Industria, livello C3). In una settimana lavora 44 ore anziché 40. Le 4 ore extra sono straordinario e vengono retribuite con la maggiorazione prevista dal CCNL Metalmeccanici per lo straordinario diurno. L’Agenzia, ricevuta la comunicazione delle ore dall’utilizzatore, le include nel cedolino del mese con la stessa percentuale applicata ai dipendenti diretti dell’azienda.
Caia – Part-time orizzontale, ore supplementari
Caia è in missione part-time (20 ore settimanali) presso un supermercato (CCNL Commercio). Un sabato l’utilizzatore le chiede di lavorare 2 ore in più. Queste ore supplementari oltre il part-time concordato sono retribuite con la maggiorazione prevista dal CCNL Commercio per il lavoro supplementare. Caia ha diritto alla stessa maggiorazione di una dipendente diretta in analoga situazione.
Sempronio – Lavoro notturno in magazzino
Sempronio è in missione in un centro logistico che applica il CCNL Logistica e lavora su turno notturno (dalle 22 alle 6). Riceve la maggiorazione per lavoro notturno prevista dal CCNL Logistica, che è identica a quella percepita dai dipendenti diretti dell’azienda che lavorano sullo stesso turno.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Pubblicita

Domande frequenti

Quante ore settimanali lavora il lavoratore somministrato?
L’orario normale di legge è di 40 ore settimanali (d.lgs. 66/2003); l’orario effettivo è quello che applica l’utilizzatore ai propri dipendenti, e il contratto di missione e la lettera di assegnazione ne indicano l’articolazione (es. turni, part-time).
Le maggiorazioni per straordinario sono le stesse dei dipendenti diretti?
Sì, in virtù del principio di parità di trattamento. Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo sono quelle previste dal CCNL dell’utilizzatore e si applicano al lavoratore somministrato esattamente come ai dipendenti diretti dello stesso livello.
Chi paga lo straordinario: l’Agenzia o l’utilizzatore?
L’Agenzia emette la busta paga ed eroga la retribuzione complessiva, incluse le maggiorazioni per straordinario. L’utilizzatore comunica all’Agenzia le ore effettivamente lavorate oltre l’orario ordinario, e nel rapporto contrattuale bilaterale viene regolato il relativo corrispettivo.
Il lavoratore somministrato può rifiutare lo straordinario?
Dipende dal CCNL dell’utilizzatore. In molti contratti lo straordinario non è obbligatorio salvo giustificati motivi aziendali. Le regole sono quelle del CCNL applicato all’utilizzatore, che valgono anche per il somministrato.
Come viene calcolato il divisore orario per le maggiorazioni?
Il divisore orario usato per calcolare le maggiorazioni (straordinario, festivo, notturno) è quello previsto dal CCNL dell’utilizzatore, non un divisore specifico del CCNL Somministrazione, che per la paga oraria usa orario settimanale aziendale × 52 / 12 (art. 30, comma 2). Per i turnisti a ciclo continuo l’Agenzia può usare la retribuzione mensilizzata oppure l’orario convenzionale di 40 ore (comma 3).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.