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Ferie, permessi e ROL nel CCNL Somministrazione
La disciplina delle ferie nella somministrazione ha caratteristiche specifiche legate alla frammentazione delle missioni: è fondamentale capire come maturano, quando spettano e come vengono liquidate in caso di interruzione anticipata della missione.
Le ferie del lavoratore somministrato maturano per missioni di durata pari o superiore a 3 mesi; per le missioni più brevi spetta almeno 1 giorno di ferie. I ROL e i permessi per festività soppresse seguono le regole del CCNL dell’utilizzatore, in applicazione del principio di parità.
Maturazione delle ferie nelle missioni
Le ferie sono un diritto irrinunciabile garantito dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 10 del d.lgs. 66/2003 (minimo 4 settimane l’anno). Nella somministrazione il meccanismo di maturazione è adattato alla natura discontinua delle missioni:
- Missioni di durata uguale o superiore a 3 mesi: le ferie maturano proporzionalmente in base ai mesi di servizio, secondo le stesse regole del CCNL dell’utilizzatore.
- Missioni di durata inferiore a 3 mesi: spetta almeno 1 giorno di ferie, indipendentemente dalla durata effettiva.
- Le ferie maturate ma non godute entro la fine della missione sono liquidate con l’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione giornaliera ordinaria.
Il godimento delle ferie nel corso della missione deve essere concordato tra lavoratore, Agenzia e utilizzatore, tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali.
ROL e permessi per ex festività soppresse
I Riposi Aggiuntivi (ROL) e i permessi per le ex festività soppresse dalla legge n. 54/1977 sono istituti tipici di molti CCNL di settore. In forza del principio di parità di trattamento, se il CCNL dell’utilizzatore prevede tali istituti, il lavoratore somministrato ne beneficia nella stessa misura del dipendente diretto dello stesso livello, proporzionalmente alla durata della missione.
I ROL non goduti durante la missione sono generalmente liquidati al termine, salvo diversa previsione nel contratto di missione.
Permessi sindacali e assemblee
Il CCNL Somministrazione riconosce ai lavoratori somministrati il diritto a partecipare alle assemblee sindacali retribuite presso l’utilizzatore, per un monte ore annuo garantito di almeno 2 ore. L’utilizzatore non può impedire la partecipazione alle assemblee indette dalle organizzazioni sindacali (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) che rappresentano i lavoratori somministrati.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata missione | Spettanza | Liquidazione a fine missione |
|---|---|---|---|
| Ferie | Meno di 3 mesi | Almeno 1 giorno | Indennità sostitutiva se non godute |
| Ferie | 3 mesi o più | Proporzionale secondo CCNL utilizzatore | Indennità sostitutiva se non godute |
| ROL / ex festività | Qualsiasi | Proporzionale se previsti da CCNL utilizzatore | Liquidazione a fine missione |
| Assemblee sindacali retribuite | Qualsiasi | Almeno 2 ore/anno | N/A (diritto da fruire durante la missione) |
| Permessi per eventi familiari | Qualsiasi | Secondo CCNL utilizzatore (parità) | N/A |
Nota: la durata esatta delle ferie e dei ROL dipende in ogni caso dal CCNL di settore applicato dall’utilizzatore. I valori sopra indicati rappresentano la struttura minima garantita dal CCNL Somministrazione, in applicazione del principio di parità di trattamento.
Festività nazionali e ferie collettive
Le festività nazionali (1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc.) sono giorni non lavorativi retribuiti per legge. Il lavoratore somministrato ha diritto alla retribuzione nelle giornate di festività, esattamente come i dipendenti diretti dell’utilizzatore. Se la festività cade in un giorno di normale orario di lavoro e l’utilizzatore chiude, il lavoratore non perde retribuzione.
Alcune aziende applicano periodi di ferie collettive (es. chiusura di agosto): in tal caso, il lavoratore somministrato deve aver maturato un numero di giorni di ferie sufficiente per coprire il periodo. In mancanza, le giornate non maturate possono essere anticipate, previo accordo.
Casi pratici
Domande frequenti
Come maturano le ferie nelle missioni brevi (meno di 3 mesi)?
Il lavoratore somministrato ha diritto ai ROL (riposi aggiuntivi)?
Le ferie maturate ma non godute vengono monetizzate?
Il somministrato ha diritto ai permessi per assemblee sindacali?
I periodi di assenza per malattia durante la missione riducono le ferie maturate?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Come maturano le ferie nelle missioni brevi (meno di 3 mesi)?
Per missioni di durata inferiore a 3 mesi il CCNL Somministrazione riconosce almeno 1 giorno di ferie. La maturazione proporzionale in rapporto ai mesi o alle ore lavorate è la regola per le missioni più lunghe.
Il lavoratore somministrato ha diritto ai ROL (riposi aggiuntivi)?
Sì, in base al principio di parità di trattamento. Se il CCNL dell'utilizzatore prevede ROL o permessi per ex festività soppresse, gli stessi spettano al somministrato nella stessa misura dei dipendenti diretti dello stesso livello.
Le ferie maturate ma non godute vengono monetizzate?
In linea di principio sì: in caso di conclusione della missione senza aver potuto godere le ferie maturate, l'Agenzia deve corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, calcolata sulla retribuzione giornaliera ordinaria.
Il somministrato ha diritto ai permessi per assemblee sindacali?
Sì. Il CCNL Somministrazione garantisce almeno 2 ore annue di assemblea sindacale retribuita, a cui il lavoratore in missione ha diritto. L'utilizzatore deve consentire la partecipazione.
I periodi di assenza per malattia durante la missione riducono le ferie maturate?
No. I periodi di malattia e infortunio non riducono le ferie maturate, in coerenza con la disciplina legale (art. 2109 c.c.) e la giurisprudenza consolidata. Il periodo di malattia si computa nell'anzianità di servizio utile ai fini delle ferie.
Vedi anche