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La guida

CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Scatti di anzianità nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): maturazione, numero e importo

Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Nella somministrazione non li fissa il CCNL delle agenzie ma quello dell’azienda utilizzatrice: ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.

In sintesi

Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Nella somministrazione cadenza, numero massimo e importo sono quelli del CCNL dell’utilizzatore: l’art. 30, comma 12, del CCNL delle agenzie dispone che gli scatti si eroghino al raggiungimento dei periodi di maturazione di quel contratto, anche con missioni rinnovate entro 15 giorni presso lo stesso utilizzatore. Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Istituti trattati
Aumenti periodici di anzianità · Maturazione · Importo per livello · Effetti su TFR e tredicesima
Riferimenti
Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Art. 30, comma 12, CCNL 21/7/2025
Fonte
Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), art. 30, comma 12, e artt. 21 e 22; miniguida NIdiL-CGIL

Che cosa sono gli scatti di anzianità

Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

Come matura lo scatto

Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Nella somministrazione valgono queste regole (art. 30, comma 12):

Elemento Regola nella somministrazione
Chi li fissa Il CCNL applicato dall’utilizzatore, non il CCNL delle agenzie, che non ha scatti propri
Periodo di maturazione Quello previsto dal CCNL dell’utilizzatore; va riportato nel contratto di assunzione del lavoratore
Missioni interrotte e rinnovate Il periodo prosegue se la missione è rinnovata entro 15 giorni presso lo stesso utilizzatore
Numero massimo e importo Quelli del CCNL dell’utilizzatore per il livello corrispondente
I valori e il numero di scatti sono quelli del CCNL dell’utilizzatore: la voce «scatti di anzianità» nel cedolino va confrontata con le tabelle di quel contratto.

Scatti e minimi tabellari: non confonderli

Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.

Decorrenza, irreversibilità e calcolo

Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

  • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
  • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
  • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

Casi pratici

Tizio — ha raggiunto il numero massimo
Tizio lavora da molti anni e ha maturato tutti gli scatti previsti dal CCNL: raggiunto il tetto, non ne maturano altri, ma quelli già acquisiti restano in busta paga. Gli aumenti successivi potranno arrivare solo dai rinnovi dei minimi tabellari.
Caia — part-time e scatti
Caia lavora part-time. Matura comunque gli scatti di anzianità alle scadenze previste; l’importo, come le altre voci retributive, è riproporzionato in base all’orario ridotto, secondo le regole del CCNL.

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Domande frequenti

Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
Ogni quanto matura uno scatto?
Dipende dal CCNL dell’utilizzatore, che stabilisce cadenza e numero massimo. Il CCNL delle agenzie (art. 30, comma 12) rinvia a quei periodi di maturazione e prevede che siano scritti nel contratto di assunzione, quindi il dato da guardare è l’indicazione del tuo contratto individuale.
Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
Che differenza c’è tra scatti di anzianità e aumenti del rinnovo?
Gli scatti dipendono dalla tua anzianità di servizio e maturano a scadenze fisse, individuali. Gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con il rinnovo del CCNL e valgono per tutti i lavoratori del livello. Sono due voci distinte della retribuzione.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono quelli del CCNL dell’utilizzatore (art. 30, comma 12, del CCNL delle agenzie del 21 luglio 2025).

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Approfondimento

Indice dei contenuti

Il lavoro in somministrazione presenta una struttura trilaterale: l'agenzia per il lavoro assume il lavoratore e lo invia in missione presso un'azienda utilizzatrice. Questa peculiarità si riflette sullo scatto di anzianità, che va letto non solo alla luce del CCNL delle Agenzie per il lavoro, ma anche del principio di parità di trattamento sancito dal D.Lgs. 81/2015, cardine della disciplina della somministrazione.

La parità di trattamento come fondamento aggiuntivo

L'art. 35 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che il lavoratore somministrato ha diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. Questo principio incide sugli scatti: ciò che spetta al personale diretto dell'azienda ospitante costituisce un parametro di confronto per il trattamento del somministrato durante la missione.

Scatti nel CCNL delle Agenzie per il lavoro

Il CCNL delle agenzie non ha scatti propri: l'art. 30, comma 12, stabilisce che per tutti i lavoratori gli scatti di anzianità sono erogati al raggiungimento dei periodi di maturazione previsti dal CCNL dell'utilizzatore, e che il periodo è riportato nel contratto di assunzione. Cadenza, numero massimo e importi sono dunque quelli di quel contratto per il livello corrispondente, e la clausola di parità impedisce un trattamento complessivo inferiore a quello del personale equiparabile dell'utilizzatore.

Quale anzianità rileva

Il tema più delicato è quale anzianità conti. Nella somministrazione il lavoratore può scommare missioni presso utilizzatori diversi intervallate da periodi di disponibilità. Per l'art. 30, comma 12, del CCNL delle agenzie contano i periodi di maturazione del CCNL dell'utilizzatore, e valgono anche nei casi di missioni rinnovate nell'arco di 15 giorni presso lo stesso utilizzatore. Missioni separate da intervalli più lunghi, o presso utilizzatori diversi, restano distinte.

Contratto a termine e stabilizzazione

Buona parte delle missioni si svolge a tempo determinato. Il CCNL delle agenzie fissa i propri limiti: la successione di contratti a termine con lo stesso utilizzatore dura al massimo 24 mesi, salvo diversa durata prevista dal CCNL dell'utilizzatore, e 48 mesi complessivi su utilizzatori diversi (art. 21); le proroghe per singolo contratto sono al massimo 6, elevate a 8 in alcuni casi (art. 22). La continuità delle missioni rileva ai fini degli scatti nei limiti dei 15 giorni dell'art. 30, comma 12.

Riflessi su istituti differiti e TFR

Lo scatto, quando è elemento fisso e continuativo, concorre alla retribuzione di fatto e alla base di calcolo del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., oltre che a tredicesima e istituti indiretti. La gestione del TFR del somministrato segue regole proprie, ma il principio di computo degli emolumenti continuativi resta quello generale.

Controllo e tutele

Il lavoratore somministrato ha interesse a confrontare il proprio trattamento con quello dei dipendenti diretti dell'utilizzatore a parità di mansioni e a verificare la corretta esposizione degli scatti in busta paga. Eventuali differenze derivanti da una violazione della parità di trattamento o da scatti non riconosciuti restano esigibili nei limiti della prescrizione dei crediti di lavoro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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