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Apprendistato nel CCNL Somministrazione
L’apprendistato nella somministrazione combina la struttura formale del contratto di apprendistato professionalizzante con la peculiarità del rapporto triangolare: l’Agenzia è il datore di lavoro, ma il percorso formativo si svolge presso l’utilizzatore.
Nel CCNL Somministrazione l’apprendistato è di tipo professionalizzante (d.lgs. 81/2015): l’apprendista viene assunto dall’Agenzia e svolge il percorso formativo presso l’azienda utilizzatrice. Il piano formativo è redatto per iscritto e la durata segue le previsioni del CCNL dell’utilizzatore per la qualifica target.
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Come funziona l’apprendistato nella somministrazione
Il contratto di apprendistato nella somministrazione è disciplinato dall’art. 26 del CCNL Somministrazione, in coerenza con il d.lgs. 81/2015 (art. 44) che ne stabilisce il quadro normativo generale. La struttura è quella del rapporto triangolare tipico della somministrazione:
- L’Agenzia per il Lavoro assume l’apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante e ne è il datore di lavoro formale.
- L’azienda utilizzatrice accoglie l’apprendista presso la propria sede, ne organizza il percorso formativo pratico (formazione on-the-job) e ne dirige la prestazione lavorativa.
- Il piano formativo individuale (PFI) deve essere redatto in forma scritta sulla base delle esigenze formative della qualifica target e dei contenuti previsti dal CCNL dell’utilizzatore per l’apprendistato.
L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione contrattuale attraverso la formazione in azienda. Al termine del periodo, se il percorso è completato con successo, l’apprendista può essere confermato nell’organico (dall’Agenzia o direttamente dall’utilizzatore).
Durata e struttura del percorso formativo
La durata del contratto di apprendistato è quella prevista dal CCNL dell’azienda utilizzatrice per la qualifica professionale che si intende conseguire. Indicativamente:
- Per qualifiche operative di basso-medio livello: da 1 a 2 anni.
- Per qualifiche tecniche o specialistiche di livello medio-alto: da 2 a 3 anni.
La durata massima assoluta è di 3 anni (5 anni per profili di alta specializzazione in alcuni settori). La formazione comprende una quota di formazione obbligatoria trasversale (sicurezza, competenze di base) e una quota di formazione tecnico-professionale specifica per la mansione.
Il periodo di malattia, infortunio, maternità e ogni altra assenza involontaria sospende il decorso del contratto, che si prolunga di altrettanto tempo.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola applicabile | Riferimento |
|---|---|---|
| Tipo di apprendistato | Professionalizzante | D.lgs. 81/2015, art. 44; CCNL Somm. art. 26 |
| Datore di lavoro formale | Agenzia per il Lavoro | CCNL Somministrazione |
| Formazione on-the-job | Presso l’azienda utilizzatrice | Piano formativo individuale scritto |
| Durata | Secondo CCNL dell’utilizzatore per qualifica target (1-3 anni) | D.lgs. 81/2015 + CCNL settore |
| Retribuzione | % ridotta del minimo tabellare (CCNL utilizzatore per apprendistato) | CCNL settore utilizzatore |
| Periodo di prova | Non superiore a quello previsto dal CCNL per l’apprendistato | CCNL Somministrazione |
| Formazione finanziata | Forma.Temp (voucher formazione; fondo di settore) | CCNL Somministrazione + Forma.Temp |
| Sospensione per malattia/infortunio | Prolungamento della durata di pari periodo | D.lgs. 81/2015 + CCNL Somm. |
Nota: le percentuali retributive dell’apprendistato (es. 70%, 80%, 90% del minimo) variano per CCNL di settore e per anno di apprendistato. Per i valori esatti consultare le tabelle del CCNL applicato dall’utilizzatore.
Il ruolo di Forma.Temp nella formazione degli apprendisti
Forma.Temp è il fondo paritetico bilaterale per la formazione dei lavoratori in somministrazione, istituito e finanziato tramite contribuzione delle Agenzie. Per gli apprendisti somministrati, Forma.Temp finanzia:
- La formazione obbligatoria trasversale (sicurezza, competenze di base).
- La formazione tecnico-professionale specifica per la qualifica target.
- I voucher di formazione individuale per lo sviluppo delle competenze professionali.
Le risorse destinate da Forma.Temp alla formazione continua e per gli apprendisti hanno raggiunto, secondo i dati disponibili, oltre 160 milioni di euro nell’ultimo triennio. L’apprendista ha diritto a fruire di queste risorse per il proprio percorso di qualificazione.
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Domande frequenti
Come funziona l’apprendistato nella somministrazione?
Qual è la durata dell’apprendistato nella somministrazione?
La retribuzione dell’apprendista somministrato è ridotta?
Cosa succede se la malattia prolunga il periodo di apprendistato?
L’apprendista somministrato ha diritto alle tutele Forma.Temp?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'apprendistato nella somministrazione e un istituto a doppia anima: prende la struttura del contratto a causa mista disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 e la cala nel rapporto triangolare tipico delle Agenzie per il lavoro. Capire chi e il datore, dove si svolge la formazione e quale CCNL detta i parametri retributivi e la chiave per non sbagliare ne l'inquadramento ne il percorso formativo.
Il rapporto triangolare: chi e il datore di lavoro
Nella somministrazione l'apprendista e assunto e retribuito dall'Agenzia per il lavoro, che resta il datore a tutti gli effetti, mentre la prestazione e il percorso formativo si svolgono presso l'impresa utilizzatrice. Si affiancano cosi due rapporti: quello di lavoro tra Agenzia e apprendista e quello commerciale di somministrazione tra Agenzia e utilizzatore. L'obbligo formativo, cuore del contratto di apprendistato, viene materialmente assolto nell'azienda dove l'apprendista opera, ma la responsabilita giuridica resta in capo all'Agenzia.
La tipologia professionalizzante
Tra le tre forme previste dall'art. 44 e seguenti del D.Lgs. 81/2015, nella somministrazione si utilizza quasi sempre l'apprendistato professionalizzante, finalizzato all'acquisizione di una qualificazione contrattuale attraverso formazione sul lavoro e formazione di base e trasversale. La durata massima e legata alla qualifica da conseguire ed e modulata dalle previsioni del CCNL applicato. Non si tratta di un semplice tirocinio: e un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con causa formativa, che conferisce all'apprendista diritti e doveri pieni.
Il piano formativo individuale
La forma scritta del piano formativo individuale e elemento essenziale: vi si indicano la qualifica da raggiungere, i contenuti e la durata della formazione, il tutor aziendale. Nella somministrazione il piano deve coordinare il ruolo dell'Agenzia con quello dell'utilizzatore, individuando con chiarezza dove e da chi viene erogata la formazione. La formazione di tipo professionalizzante e finanziata attraverso il fondo bilaterale di categoria del settore, che sostiene i costi e ne verifica l'effettiva erogazione.
Retribuzione e sotto-inquadramento
La retribuzione dell'apprendista puo essere ridotta rispetto al lavoratore qualificato di pari mansione, secondo i due meccanismi ammessi: il sotto-inquadramento fino a due livelli o l'applicazione di percentuali crescenti della retribuzione di destinazione. Quale meccanismo e applicabile, in che misura e con quale progressione lo stabilisce il CCNL vigente applicato dall'utilizzatore per la qualifica obiettivo: gli importi non vanno stimati ma letti sulle tabelle aggiornate. La progressione retributiva premia l'avanzamento del percorso formativo.
La fine del periodo e la stabilizzazione
Al termine del periodo formativo ciascuna parte puo recedere dando il preavviso ai sensi dell'art. 2118 c.c.; se nessuno recede, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario rapporto a tempo indeterminato, con inquadramento pieno nella qualifica conseguita. Nella somministrazione questo passaggio va coordinato con la durata della missione presso l'utilizzatore: l'eventuale termine del rapporto commerciale non equivale alla fine del contratto di apprendistato, che lega Agenzia e lavoratore.
Vincoli e tutele specifiche
L'apprendistato e soggetto a limiti numerici e a vincoli di stabilizzazione che condizionano nuove assunzioni: vanno verificati sulle regole del CCNL e sulle disposizioni di legge vigenti. All'apprendista si applicano le tutele del lavoratore subordinato in materia di sicurezza, orario e riposi (D.Lgs. 66/2003) e maternita o paternita (D.Lgs. 151/2001). La natura triangolare non riduce queste garanzie: l'utilizzatore e tenuto a garantire sul luogo di lavoro condizioni di sicurezza pari a quelle dei propri dipendenti.
Domande frequenti
Nella somministrazione chi e il datore di lavoro dell'apprendista?
L'Agenzia per il lavoro: assume, retribuisce e resta responsabile del rapporto. La prestazione e la formazione si svolgono pero presso l'impresa utilizzatrice, che ospita l'apprendista in missione.
Quale tipo di apprendistato si usa nella somministrazione?
Di norma quello professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015), finalizzato a una qualificazione contrattuale tramite formazione sul lavoro. La durata segue le previsioni del CCNL applicato dall'utilizzatore per la qualifica obiettivo.
Come viene retribuito l'apprendista in somministrazione?
Con retribuzione ridotta tramite sotto-inquadramento fino a due livelli o percentuali crescenti della paga di destinazione. Misura e progressione sono fissate dalle tabelle del CCNL vigente, non stimabili a priori.
La formazione chi la paga?
La formazione professionalizzante e finanziata dal fondo bilaterale di categoria del settore della somministrazione, che sostiene i costi e verifica l'effettiva erogazione del percorso.
Cosa succede alla fine dell'apprendistato?
Se nessuna parte recede dando il preavviso ai sensi dell'art. 2118 c.c., il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato, con inquadramento pieno nella qualifica conseguita.