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La guida
Apprendistato nel CCNL Somministrazione
L’apprendistato nella somministrazione combina la struttura formale del contratto di apprendistato professionalizzante con la peculiarità del rapporto triangolare: l’Agenzia è il datore di lavoro, ma il percorso formativo si svolge presso l’utilizzatore.
Nel CCNL Somministrazione l’apprendistato è di tipo professionalizzante (d.lgs. 81/2015): l’apprendista viene assunto dall’Agenzia e svolge il percorso formativo presso l’azienda utilizzatrice. Il piano formativo è redatto per iscritto e la durata segue le previsioni del CCNL dell’utilizzatore per la qualifica target.
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Come funziona l’apprendistato nella somministrazione
Il contratto di apprendistato nella somministrazione è disciplinato dall’art. 26 del CCNL Somministrazione, in coerenza con il d.lgs. 81/2015 (art. 44) che ne stabilisce il quadro normativo generale. La struttura è quella del rapporto triangolare tipico della somministrazione:
- L’Agenzia per il Lavoro assume l’apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante e ne è il datore di lavoro formale.
- L’azienda utilizzatrice accoglie l’apprendista presso la propria sede, ne organizza il percorso formativo pratico (formazione on-the-job) e ne dirige la prestazione lavorativa.
- Il piano formativo individuale (PFI) deve essere redatto in forma scritta sulla base delle esigenze formative della qualifica target e dei contenuti previsti dal CCNL dell’utilizzatore per l’apprendistato. Prima dell’avvio della formazione finanziata con i fondi a tempo indeterminato delle Agenzie il piano va sottoposto al parere di conformità di Forma.Temp, che lo rilascia entro 12 giorni (se non risponde, il piano si intende approvato; art. 26, A.2). L’apprendista ha due tutor, uno dell’Agenzia, che può seguire fino a 50 apprendisti, e uno dell’utilizzatore (A.3).
L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione contrattuale attraverso la formazione in azienda. Al termine del periodo, se il percorso è completato con successo, l’obbligo di conferma previsto dalla legge è in capo all’Agenzia (art. 26, A.6): ciascuna parte può recedere con 30 giorni di preavviso decorrenti dal termine dell’apprendistato (A.7); se nessuno lo fa, il rapporto prosegue con l’Agenzia come ordinario rapporto a tempo indeterminato.
Durata e struttura del percorso formativo
La durata del contratto di apprendistato è quella prevista dal CCNL dell’azienda utilizzatrice per la qualifica professionale che si intende conseguire: il CCNL delle agenzie non fissa durate proprie e rinvia a quel contratto (art. 26, A.1). Il massimo di legge (art. 44 D.Lgs. 81/2015) è di 3 anni, che salgono a 5 per le figure professionali dell’artigianato individuate dai contratti collettivi.
La formazione comprende una quota di formazione obbligatoria trasversale (sicurezza, competenze di base) e una quota di formazione tecnico-professionale specifica per la mansione.
Il periodo di malattia, infortunio, maternità e ogni altra assenza involontaria sospende il decorso del contratto, che si prolunga di altrettanto tempo, nelle modalità del CCNL dell’utilizzatore o, in mancanza, del D.Lgs. 81/2015. Il nuovo termine finale va comunicato per iscritto all’apprendista almeno 30 giorni prima della scadenza iniziale (art. 26, A.5). Durante l’apprendistato non si applica l’indennità di disponibilità propria dei lavoratori qualificati a tempo indeterminato.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola applicabile | Riferimento |
|---|---|---|
| Tipo di apprendistato | Professionalizzante | D.lgs. 81/2015, art. 44; CCNL Somm. art. 26 |
| Datore di lavoro formale | Agenzia per il Lavoro | CCNL Somministrazione |
| Formazione on-the-job | Presso l’azienda utilizzatrice | Piano formativo individuale scritto |
| Durata | Secondo CCNL dell’utilizzatore per qualifica target, entro il massimo di legge di 3 anni | D.lgs. 81/2015 + CCNL settore |
| Retribuzione | Quella che il CCNL dell’utilizzatore prevede per l’apprendista di pari livello (retribuzione, inquadramento e orario) | CCNL Somm. art. 26, A.1 |
| Periodo di prova | Secondo il CCNL dell’utilizzatore, ma non oltre quello dei lavoratori a tempo indeterminato: 6 mesi per il gruppo A, 50 giorni per il B, 30 giorni per il C | CCNL Somm. artt. 26, A.1, e 35, B |
| Formazione finanziata | Forma.Temp (voucher formazione; fondo di settore) | CCNL Somministrazione + Forma.Temp |
| Sospensione per malattia/infortunio | Prolungamento della durata di pari periodo | D.lgs. 81/2015 + CCNL Somm. |
Nota: l’art. 26 del CCNL delle agenzie non fissa percentuali retributive: rinvia al CCNL dell’utilizzatore per l’apprendista di pari livello. La percentuale varia per contratto e per anno di apprendistato e la modalità di calcolo deve risultare dal contratto individuale (art. 29).
Il ruolo di Forma.Temp nella formazione degli apprendisti
Forma.Temp è il fondo paritetico bilaterale per la formazione dei lavoratori in somministrazione, istituito e finanziato tramite contribuzione delle Agenzie. Per gli apprendisti somministrati, Forma.Temp finanzia:
- La formazione obbligatoria trasversale (sicurezza, competenze di base).
- La formazione tecnico-professionale specifica per la qualifica target.
- I voucher di formazione individuale per lo sviluppo delle competenze professionali.
Le Parti riconoscono che gli apprendisti possono essere posti in formazione nella progettazione formativa dell’Agenzia tramite Forma.Temp e che hanno i requisiti per accedere alle prestazioni di Ebitemp e del Fondo di Solidarietà (art. 26, A.9). L’Agenzia attesta la qualificazione finale e può riconoscerla, con il parere favorevole dei tutor, se sono state completate la formazione trasversale e almeno il 70% del percorso formativo (A.4).
Casi pratici
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Domande frequenti
Come funziona l’apprendistato nella somministrazione?
Qual è la durata dell’apprendistato nella somministrazione?
La retribuzione dell’apprendista somministrato è ridotta?
Cosa succede se la malattia prolunga il periodo di apprendistato?
L’apprendista somministrato ha diritto alle tutele Forma.Temp?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.