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La guida

CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Apprendistato nel CCNL Somministrazione

L’apprendistato nella somministrazione combina la struttura formale del contratto di apprendistato professionalizzante con la peculiarità del rapporto triangolare: l’Agenzia è il datore di lavoro, ma il percorso formativo si svolge presso l’utilizzatore.

In sintesi

Nel CCNL Somministrazione l’apprendistato è di tipo professionalizzante (d.lgs. 81/2015): l’apprendista viene assunto dall’Agenzia e svolge il percorso formativo presso l’azienda utilizzatrice. Il piano formativo è redatto per iscritto e la durata segue le previsioni del CCNL dell’utilizzatore per la qualifica target.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Ultimo rinnovo
21 luglio 2025
Vigenza
21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
Tipologia
Apprendistato professionalizzante (d.lgs. 81/2015, art. 44)
Formazione
Finanziata da Forma.Temp
Fonte
Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), art. 26 e art. 35

Come funziona l’apprendistato nella somministrazione

Il contratto di apprendistato nella somministrazione è disciplinato dall’art. 26 del CCNL Somministrazione, in coerenza con il d.lgs. 81/2015 (art. 44) che ne stabilisce il quadro normativo generale. La struttura è quella del rapporto triangolare tipico della somministrazione:

  • L’Agenzia per il Lavoro assume l’apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante e ne è il datore di lavoro formale.
  • L’azienda utilizzatrice accoglie l’apprendista presso la propria sede, ne organizza il percorso formativo pratico (formazione on-the-job) e ne dirige la prestazione lavorativa.
  • Il piano formativo individuale (PFI) deve essere redatto in forma scritta sulla base delle esigenze formative della qualifica target e dei contenuti previsti dal CCNL dell’utilizzatore per l’apprendistato. Prima dell’avvio della formazione finanziata con i fondi a tempo indeterminato delle Agenzie il piano va sottoposto al parere di conformità di Forma.Temp, che lo rilascia entro 12 giorni (se non risponde, il piano si intende approvato; art. 26, A.2). L’apprendista ha due tutor, uno dell’Agenzia, che può seguire fino a 50 apprendisti, e uno dell’utilizzatore (A.3).

L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione contrattuale attraverso la formazione in azienda. Al termine del periodo, se il percorso è completato con successo, l’obbligo di conferma previsto dalla legge è in capo all’Agenzia (art. 26, A.6): ciascuna parte può recedere con 30 giorni di preavviso decorrenti dal termine dell’apprendistato (A.7); se nessuno lo fa, il rapporto prosegue con l’Agenzia come ordinario rapporto a tempo indeterminato.

Durata e struttura del percorso formativo

La durata del contratto di apprendistato è quella prevista dal CCNL dell’azienda utilizzatrice per la qualifica professionale che si intende conseguire: il CCNL delle agenzie non fissa durate proprie e rinvia a quel contratto (art. 26, A.1). Il massimo di legge (art. 44 D.Lgs. 81/2015) è di 3 anni, che salgono a 5 per le figure professionali dell’artigianato individuate dai contratti collettivi.

La formazione comprende una quota di formazione obbligatoria trasversale (sicurezza, competenze di base) e una quota di formazione tecnico-professionale specifica per la mansione.

Il periodo di malattia, infortunio, maternità e ogni altra assenza involontaria sospende il decorso del contratto, che si prolunga di altrettanto tempo, nelle modalità del CCNL dell’utilizzatore o, in mancanza, del D.Lgs. 81/2015. Il nuovo termine finale va comunicato per iscritto all’apprendista almeno 30 giorni prima della scadenza iniziale (art. 26, A.5). Durante l’apprendistato non si applica l’indennità di disponibilità propria dei lavoratori qualificati a tempo indeterminato.

Tabella riepilogativa

Apprendistato nella somministrazione – schema di riferimento
Aspetto Regola applicabile Riferimento
Tipo di apprendistato Professionalizzante D.lgs. 81/2015, art. 44; CCNL Somm. art. 26
Datore di lavoro formale Agenzia per il Lavoro CCNL Somministrazione
Formazione on-the-job Presso l’azienda utilizzatrice Piano formativo individuale scritto
Durata Secondo CCNL dell’utilizzatore per qualifica target, entro il massimo di legge di 3 anni D.lgs. 81/2015 + CCNL settore
Retribuzione Quella che il CCNL dell’utilizzatore prevede per l’apprendista di pari livello (retribuzione, inquadramento e orario) CCNL Somm. art. 26, A.1
Periodo di prova Secondo il CCNL dell’utilizzatore, ma non oltre quello dei lavoratori a tempo indeterminato: 6 mesi per il gruppo A, 50 giorni per il B, 30 giorni per il C CCNL Somm. artt. 26, A.1, e 35, B
Formazione finanziata Forma.Temp (voucher formazione; fondo di settore) CCNL Somministrazione + Forma.Temp
Sospensione per malattia/infortunio Prolungamento della durata di pari periodo D.lgs. 81/2015 + CCNL Somm.

Nota: l’art. 26 del CCNL delle agenzie non fissa percentuali retributive: rinvia al CCNL dell’utilizzatore per l’apprendista di pari livello. La percentuale varia per contratto e per anno di apprendistato e la modalità di calcolo deve risultare dal contratto individuale (art. 29).

Il ruolo di Forma.Temp nella formazione degli apprendisti

Forma.Temp è il fondo paritetico bilaterale per la formazione dei lavoratori in somministrazione, istituito e finanziato tramite contribuzione delle Agenzie. Per gli apprendisti somministrati, Forma.Temp finanzia:

  • La formazione obbligatoria trasversale (sicurezza, competenze di base).
  • La formazione tecnico-professionale specifica per la qualifica target.
  • I voucher di formazione individuale per lo sviluppo delle competenze professionali.

Le Parti riconoscono che gli apprendisti possono essere posti in formazione nella progettazione formativa dell’Agenzia tramite Forma.Temp e che hanno i requisiti per accedere alle prestazioni di Ebitemp e del Fondo di Solidarietà (art. 26, A.9). L’Agenzia attesta la qualificazione finale e può riconoscerla, con il parere favorevole dei tutor, se sono state completate la formazione trasversale e almeno il 70% del percorso formativo (A.4).

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Casi pratici

Tizio – Apprendista in logistica (CCNL Logistica, 2 anni)
Tizio, 22 anni, viene assunto dall’Agenzia con contratto di apprendistato professionalizzante per conseguire la qualifica di «operatore logistico» (livello 3° CCNL Logistica). La durata è di 2 anni. Il piano formativo individuale, redatto con l’utilizzatore, prevede formazione pratica in magazzino e formazione trasversale sulla sicurezza, con il parere di conformità di Forma.Temp. La retribuzione è quella prevista dal CCNL Logistica per l’apprendista di pari livello (art. 26, A.1).
Caia – Apprendistato sospeso per malattia
Caia è in apprendistato triennale (CCNL Chimica) e si ammala per 30 giorni nel secondo anno. Il contratto si sospende per 30 giorni e riprende al rientro. La durata totale dell’apprendistato si prolunga di 30 giorni: la fine è posticipata di un mese rispetto alla scadenza originaria. Il piano formativo viene aggiornato di conseguenza dall’Agenzia e dall’utilizzatore.
Sempronio – Conferma o mancata conferma al termine dell’apprendistato
Sempronio completa con successo il biennio di apprendistato in un’azienda metalmeccanica. L’utilizzatore vorrebbe assumerlo direttamente, ma il contratto è con l’Agenzia, su cui grava l’obbligo di conferma (art. 26, A.6). Se nessuno recede entro i 30 giorni di preavviso dal termine, Sempronio resta alle dipendenze dell’Agenzia a tempo indeterminato; l’assunzione diretta da parte dell’utilizzatore richiede prima la cessazione del rapporto con l’Agenzia, d’intesa tra le parti.

Domande frequenti

Come funziona l’apprendistato nella somministrazione?
L’apprendista viene assunto dall’Agenzia con un contratto di apprendistato professionalizzante e svolge l’attività formativa e lavorativa presso l’azienda utilizzatrice. Il piano formativo individuale deve essere redatto per iscritto tra Agenzia, utilizzatore e lavoratore.
Qual è la durata dell’apprendistato nella somministrazione?
La durata è quella prevista dal CCNL dell’azienda utilizzatrice per la qualifica professionale target. Il massimo di legge è 3 anni (5 per l’artigianato). Sospensioni per malattia, infortunio o maternità prolungano la durata di pari periodo.
La retribuzione dell’apprendista somministrato è ridotta?
Sì. Le percentuali retributive sono quelle previste dal CCNL dell’utilizzatore per l’apprendistato nella qualifica corrispondente: il CCNL delle agenzie rinvia a quel contratto per l’apprendista di pari livello (art. 26, A.1), che di norma prevede una percentuale ridotta crescente nel corso del contratto.
Cosa succede se la malattia prolunga il periodo di apprendistato?
Il periodo di malattia sospende il decorso del contratto di apprendistato. La durata si prolunga di pari periodo, per garantire che il percorso formativo sia completato nel tempo previsto.
L’apprendista somministrato ha diritto alle tutele Forma.Temp?
Sì. L’apprendista somministrato ha accesso alle risorse di Forma.Temp dedicate alla formazione: formazione obbligatoria trasversale, formazione tecnico-professionale e voucher per lo sviluppo delle competenze.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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