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CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): maggiorazioni

Aperture domenicali, festivi lavorati, turni serali: nel commercio, nel turismo e nei servizi il lavoro nei giorni e nelle ore «non ordinarie» è frequentissimo. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è invece fissata dal CCNL dell’azienda utilizzatrice: il CCNL delle agenzie non ha percentuali proprie (art. 30), salvo il caso del contratto con monte ore garantito (MOG). Ecco come funziona e cosa controllare.

In sintesi

Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Le maggiorazioni sono quelle del CCNL dell’utilizzatore (art. 30 del CCNL delle agenzie); solo nel MOG il CCNL delle agenzie prevede un 10% in più se la chiamata notturna non rispetta i tempi di preavviso (art. 51).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Istituti trattati
Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Artt. 30 e 51 CCNL 21/7/2025
Fonte
Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), artt. 30 e 51; miniguida NIdiL-CGIL

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Domeniche e festivi: riposo e compenso

Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL dell’utilizzatore riconosce di norma una maggiorazione, che al somministrato spetta per parità di trattamento (art. 35 D.Lgs. 81/2015):

Situazione Cosa prevede di norma il CCNL dell’utilizzatore
Lavoro nel giorno festivo Maggiorazione sulla retribuzione oraria; talvolta riposo compensativo
Lavoro domenicale (riposo in altro giorno) Maggiorazione per il disagio della domenica lavorata
Festività coincidente con la domenica Spesso una quota aggiuntiva a titolo di festività non goduta
Lavoro serale/notturno Maggiorazione di turno secondo le fasce orarie del contratto
Le percentuali sono quelle del CCNL dell’utilizzatore, non del CCNL delle agenzie. L’agenzia le calcola con i divisori orari di quel contratto e con i suoi dati contrattuali di primo e secondo livello (art. 30, commi 5 e 6): la voce in busta paga va confrontata con la tabella di quel contratto.

Il notturno nel contratto con monte ore garantito (MOG)

Nel MOG (art. 51) il contratto indica la fascia oraria di riferimento: antimeridiana 6-14, postmeridiana 14-22, serale notturna 22-6, oppure una fascia alternativa di massimo 6 ore, estensibile a 8 con il consenso scritto del lavoratore. Per il lavoro notturno, inteso come quello svolto tra le 22 e le 6, l’agenzia deve comunicare la programmazione delle giornate ogni 15 giorni, e giorno e orario della prestazione con 7 giorni di preavviso. Se i termini non sono rispettati e il lavoratore accetta comunque, ha diritto a una maggiorazione del 10% in aggiunta a quelle previste dal CCNL dell’utilizzatore per il notturno. Per le fasce diurne il preavviso della chiamata è di 24 ore. Le ore oltre il normale orario a tempo pieno sono straordinario, con le maggiorazioni del CCNL e dell’eventuale contratto di secondo livello dell’utilizzatore, calcolate su base giornaliera.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — domenica al centro commerciale
Tizio lavora la domenica in un punto vendita aperto. Il suo riposo settimanale viene spostato al martedì; per la domenica lavorata il CCNL gli riconosce la maggiorazione prevista, che ritrova nel cedolino del mese.
Caia — festività infrasettimanale
Caia lavora in una festività nazionale infrasettimanale. Le spetta la maggiorazione per il festivo lavorato; se invece la festività cade di domenica e non lavora, molti contratti riconoscono una quota a titolo di festività non goduta.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica, deve essere garantito in un altro giorno. In più, per la domenica lavorata, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione economica.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono quelle del CCNL dell’utilizzatore (art. 30 del CCNL delle agenzie del 21 luglio 2025); il notturno nel MOG è disciplinato dall’art. 51.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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