Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Dove l’attività segue commesse e picchi di domanda, il contratto a tempo determinato è molto diffuso. La sua disciplina ruota attorno a tre cardini: il tetto di contingentamento, le causali e i limiti a proroghe e rinnovi, fissati in parte dalla legge e in parte dal CCNL.

In sintesi

Per i somministrati a termine il CCNL delle Agenzie per il Lavoro del 21 luglio 2025 fissa regole proprie: fino a 6 proroghe per contratto (8 in alcuni casi) e una durata massima di 48 mesi per le missioni presso utilizzatori diversi; con lo stesso utilizzatore vale il limite del suo contratto collettivo o, in mancanza, 24 mesi (artt. 21 e 22).

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Istituti trattati
Contratto a termine · Tetto di contingentamento · Proroghe e precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · Artt. 21, 22, 35 e 52 CCNL 21/7/2025
Fonte
Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), artt. 21, 22, 35 e 52; miniguida NIdiL-CGIL

I limiti in sintesi

La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi —
Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità

Cosa prevede il CCNL delle Agenzie per il Lavoro

Per i lavoratori somministrati a termine il CCNL per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro del 21 luglio 2025 detta regole proprie, diverse da quelle generali richiamate sopra. Per la successione di contratti a termine tra la stessa Agenzia e lo stesso lavoratore, per mansioni di pari livello e categoria legale, l’art. 21 distingue due casi:

  • missioni presso il medesimo utilizzatore: la durata massima è quella fissata dal contratto collettivo applicato dall’utilizzatore; in sua assenza, 24 mesi;
  • missioni presso utilizzatori diversi: durata massima complessiva di 48 mesi, considerata in ragione della mansione effettivamente svolta.

Sono esclusi dalla durata massima i contratti di somministrazione a termine con lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia.

Anche le proroghe seguono un regime proprio (art. 22): al massimo 6 per ogni singolo contratto, nell’arco del limite legale di 24 mesi, che salgono a 8 quando il contratto dell’utilizzatore fissa un diverso limite di durata e per alcune categorie, tra cui lavoratori svantaggiati, lavoratori ricollocati e persone con disabilità ai sensi della legge 68/1999. La proroga va comunicata, salvo urgenza, con almeno 3 giorni di anticipo; dal 1° settembre 2025, per i contratti di durata pari o superiore a sei mesi, ogni giorno di preavviso mancante dà diritto a 20 euro a titolo di welfare, salvo le eccezioni previste.

Il periodo di prova (art. 35) è di 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario di missione, con un minimo di 2 giorni e un massimo di 11 per le missioni fino a 6 mesi, 13 per quelle oltre i 6 e sotto i 12 mesi e 30 giorni di calendario per le assunzioni di almeno 12 mesi. Non si ripete nelle missioni successive presso lo stesso utilizzatore e con le stesse mansioni.

Fonte: CCNL per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro del 21 luglio 2025, artt. 21, 22 e 35.

Il tetto di contingentamento e le causali

Nei settori dei servizi la gestione dei contratti a termine ruota attorno a due vincoli che la legge fissa e il CCNL può modulare.

Il tetto di contingentamento

Il numero dei lavoratori assunti a termine non può superare, di norma, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale stabilita dal CCNL. Il superamento non comporta la conversione ma sanzioni amministrative.

Le causali

Per i primi 12 mesi il contratto a termine può essere acausale. Oltre i 12 mesi (e per rinnovi e proroghe che superano tale soglia) serve una causale: esigenze di sostituzione, ragioni tecniche, organizzative o produttive, oppure le causali individuate dal CCNL.

Proroghe, rinnovi e precedenza

Il limite di legge di 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi vale per il contratto a termine ordinario: per i lavoratori somministrati il CCNL delle Agenzie per il lavoro (art. 22) ammette fino a 6 proroghe, 8 nei casi che lo stesso articolo elenca, con preavviso di 3 giorni. Tra un contratto e l’altro vanno rispettati gli intervalli di stop&go (10 o 20 giorni) solo fuori dalla somministrazione. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.

Diritto di precedenza e conversione

Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

Casi pratici

Tizio — rinnovo oltre i 12 mesi senza causale
Tizio è assunto a termine per 8 mesi (acausale); l’azienda vuole rinnovarlo per altri 6. Poiché il rinnovo porta il rapporto oltre i 12 mesi complessivi, serve una causale valida (sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o una causale prevista dal CCNL). Senza causale, il rinnovo espone alla conversione a tempo indeterminato.
Caia — superato il tetto del 20%
L’azienda di Caia ha troppi contratti a termine rispetto agli stabili, oltre la soglia del CCNL. Il superamento del tetto di contingentamento non converte i contratti, ma comporta sanzioni amministrative a carico del datore. Il CCNL può aver fissato una percentuale diversa da quella legale del 20%.
Pubblicita

Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?
Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
Quante proroghe sono ammesse?
Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
Quanti contratti a termine può avere l’azienda?
Di norma non oltre il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale fissata dal CCNL. Il superamento comporta sanzioni amministrative, non la conversione dei contratti.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Durata, proroghe e prova dei somministrati a termine sono quelle degli artt. 21, 22 e 35 del CCNL delle agenzie del 21 luglio 2025; per le attività stagionali, definite dai contratti dell’utilizzatore e dal DPR 1525/1963, l’art. 52 prevede che entro tre mesi dalla cessazione l’Agenzia, su richiesta del lavoratore, ne proponga il nominativo allo stesso utilizzatore se la stagionalità si ripete.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.