Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Malattia e infortunio nel CCNL Somministrazione

La gestione della malattia e dell’infortunio nella somministrazione coinvolge tre soggetti – lavoratore, Agenzia e INPS/INAIL – e presenta alcune particolarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario. Ecco cosa spetta, chi paga e come funziona il comporto.

In sintesi

In caso di malattia il lavoratore somministrato riceve l’indennità INPS con l’integrazione dell’Agenzia fino al 100% della retribuzione netta a partire dal 21° giorno. Il comporto massimo annuo è di 180 giorni. La malattia non interrompe automaticamente la missione, ma la sospende.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Ultimo rinnovo
21 luglio 2025
Vigenza
21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
Comporto
180 giorni nell’anno solare
Integrazione al 100%
Dal 21° giorno di malattia in poi

Trattamento economico in caso di malattia

Il trattamento durante la malattia del lavoratore somministrato è composto da due livelli:

  1. Indennità INPS (di legge): copre il 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di malattia nell’anno, e il 66,66% dal 21° al 180° giorno. L’indennità è a carico dell’INPS ed è anticipata dall’Agenzia in busta paga.
  2. Integrazione contrattuale (CCNL Somministrazione): a partire dal 21° giorno di malattia, l’Agenzia integra l’indennità INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. Questa integrazione è a carico dell’Agenzia.

Nei primi 20 giorni di malattia (la fascia coperta solo dall’INPS al 50%) il lavoratore somministrato non beneficia dell’integrazione contrattuale, differentemente da quanto previsto da molti CCNL industriali. Questa è una specificità del settore che vale la pena verificare anche nella contrattazione di secondo livello.

Obblighi di certificazione e comunicazione

In caso di malattia il lavoratore deve:

  • Avvertire tempestivamente l’Agenzia e l’utilizzatore, prima dell’orario di inizio del turno, o comunque entro la mattina del giorno di assenza.
  • Trasmettere il certificato medico telematico tramite il medico curante, che lo invia direttamente all’INPS. Il lavoratore riceve il numero di protocollo e lo comunica all’Agenzia.
  • Rispettare i reperibili orari previsti per le visite fiscali INPS: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 nei giorni feriali (salvo esenzioni di legge).

L’omessa comunicazione o il mancato invio del certificato possono comportare la perdita dell’indennità per i giorni non coperti da certificazione.

Il comporto: quando scatta e conseguenze

Il comporto è il periodo massimo di malattia oltre il quale il datore di lavoro può legittimamente recedere dal rapporto (art. 2110 c.c.). Nel CCNL Somministrazione il comporto è fissato in 180 giorni nell’anno solare. Il superamento del comporto non determina la risoluzione automatica del rapporto: l’Agenzia deve comunicare il recesso esercitando esplicitamente la facoltà. Il recesso per superamento del comporto dà diritto al preavviso o alla sua indennità sostitutiva.

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (staff leasing) il comporto si calcola sull’intero rapporto. Per i lavoratori in missione a termine, occorre distinguere: se la missione scade durante la malattia, il contratto si conclude alla scadenza naturale senza che si configuri un recesso per malattia.

Tabella riepilogativa

Trattamento economico in caso di malattia – CCNL Somministrazione
Periodo di malattia Indennità INPS Integrazione Agenzia Totale percepito
Giorni 1-3 (carenza) 0 (carenza INPS per malattia comune) Generalmente 0 (salvo CCNL utilizzatore più favorevole) 0 – da verificare CCNL utilizzatore
Giorni 4-20 50% retrib. media giornaliera Nessuna integrazione contrattuale CCNL Somm. ~50% (solo INPS)
Giorni 21-180 66,66% retrib. media giornaliera Integrazione fino al 100% netto 100% retrib. netta
Oltre 180 giorni Indennità INPS termina; possibile recesso per comporto Nessuna tutela contrattuale aggiuntiva

Nota: la carenza INPS (giorni 1-3) vale per la malattia comune. Per l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale INAIL copre dal primo giorno (indennità dal 4° giorno a carico INAIL). Verificare sempre la circolare INPS aggiornata per i criteri di calcolo della retribuzione media giornaliera di riferimento.

Infortunio sul lavoro: tutele specifiche

L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL. In caso di inabilità temporanea assoluta il lavoratore percepisce:

  • Dal 4° giorno: indennità INAIL pari al 60% della retribuzione nei primi 90 giorni, poi al 75% dal 91° giorno in poi.
  • Il CCNL Somministrazione prevede l’integrazione da parte dell’Agenzia per portare il trattamento al 100% della retribuzione netta per i primi 3 mesi (90 giorni) di inabilità temporanea assoluta.

L’utilizzatore è responsabile della sicurezza sul lavoro durante la missione (d.lgs. 81/2008) e deve informare l’Agenzia di qualsiasi infortunio avvenuto presso la propria sede. L’obbligo di denuncia all’INAIL spetta all’Agenzia come datore di lavoro formale.

Casi pratici

Tizio – Malattia breve durante la missione
Tizio si ammala per 5 giorni durante una missione di 3 mesi. Nei giorni 1-3 non percepisce indennità (carenza INPS). Dal 4° al 5° giorno riceve il 50% della retribuzione INPS, senza integrazione. Al rientro il contratto di missione riprende; i 5 giorni di malattia non riducono le ferie maturate e non costituiscono giusta causa di recesso anticipato della missione.
Caia – Malattia lunga, integrazione al 100%
Caia si ammala il 10 gennaio. Dal 21° giorno (30 gennaio) l’Agenzia integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta. La malattia dura fino al 10 aprile (90 giorni complessivi): Caia percepisce il 100% della retribuzione netta per i giorni dal 21° in poi. Rientra in missione senza che il comporto sia stato superato (90 giorni < 180).
Sempronio – Infortunio in magazzino
Sempronio si infortuna durante la missione in un magazzino. L’utilizzatore denuncia l’infortunio all’INAIL tramite l’Agenzia. Dal 4° giorno Sempronio riceve l’indennità INAIL. L’Agenzia integra fino al 100% per i primi 90 giorni. Dopo 90 giorni di inabilità temporanea, la questione si valuta in base all’eventuale prosecuzione della missione o attivazione delle tutele del contratto a tempo indeterminato se Sempronio è assunto con tale tipologia.

Domande frequenti

Cosa riceve il lavoratore somministrato durante la malattia?
L’INPS eroga l’indennità di malattia. Il CCNL Somministrazione prevede un’integrazione a carico dell’Agenzia che porta il trattamento al 100% della retribuzione netta dal 21° giorno di malattia in poi. Nei primi 20 giorni spetta solo l’indennità INPS (50% nei giorni 4-20).
La malattia durante la missione fa terminare il contratto?
No, automaticamente. La malattia sospende la missione ma non la risolve. L’Agenzia può recedere solo se la malattia supera il comporto di 180 giorni nell’anno, oppure se il contratto di missione a termine scade naturalmente durante la malattia.
Cos’è il comporto nella somministrazione?
Il comporto è il periodo massimo di malattia oltre il quale l’Agenzia può licenziare. Nel CCNL Somministrazione è fissato in 180 giorni nell’arco di un anno solare. Il superamento non risolve automaticamente il rapporto: l’Agenzia deve comunicare espressamente il recesso.
Come funziona il trattamento per infortunio sul lavoro?
In caso di infortunio sul lavoro l’INAIL eroga un’indennità giornaliera. Il CCNL Somministrazione prevede l’integrazione a carico dell’Agenzia per portare il trattamento al 100% della retribuzione netta per i primi 3 mesi di inabilità temporanea assoluta.
Cosa fare in caso di malattia: chi va avvertito?
Il lavoratore deve avvertire tempestivamente sia l’Agenzia sia l’utilizzatore, e inviare il certificato medico telematico (tramite il medico curante al SAT-INPS) entro il giorno successivo all’insorgenza della malattia. Il numero di protocollo del certificato va comunicato all’Agenzia.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • In malattia o infortunio il lavoratore somministrato gode delle stesse tutele del dipendente diretto dell'impresa utilizzatrice (parità di trattamento, D.Lgs. 81/2015).
  • L'obbligo di conservazione del posto durante il comporto discende dall'art. 2110 c.c.; la durata e l'integrazione retributiva seguono le tabelle del CCNL applicato dall'utilizzatore.
  • L'indennità economica di malattia e l'indennità INAIL per infortunio sono erogate secondo le circolari INPS/INAIL aggiornate; l'agenzia (datore di lavoro formale) anticipa e regola i conguagli.
  • Il certificato telematico va trasmesso dal medico; il lavoratore comunica tempestivamente l'assenza all'agenzia e rispetta le fasce di reperibilità.
  • Il superamento del comporto può legittimare il recesso, ma non durante l'infortunio sul lavoro fino a guarigione clinica nei termini di legge.
Indice dei contenuti

La disciplina di malattia e infortunio nel lavoro in somministrazione si muove su un doppio binario: da un lato il principio di parità di trattamento sancito dal D.Lgs. 81/2015, dall'altro le tutele civilistiche generali che valgono per ogni rapporto subordinato. Il lavoratore somministrato non è un dipendente di serie B: durante la missione gli spettano, a parità di mansione, le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti diretti dell'utilizzatore. La peculiarità sta nella scissione tra datore di lavoro formale (l'agenzia) e datore di lavoro sostanziale (l'impresa utilizzatrice), che incide sulla gestione pratica degli adempimenti più che sulla titolarità dei diritti.

Il fondamento dell'obbligo di conservazione del posto

L'art. 2110 del codice civile pone la regola cardine: in caso di malattia o infortunio il prestatore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo determinato dalla legge, dagli usi o secondo equità, e a una quota della retribuzione. Su questa cornice il CCNL applicabile innesta la disciplina di dettaglio del cosiddetto comporto, cioè l'arco temporale entro il quale il rapporto resta sospeso ma protetto. Nella somministrazione il riferimento è il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore per la categoria di inquadramento: è lì che vanno cercate la durata del comporto e le percentuali di integrazione, non in stime generiche.

Comporto secco e comporto per sommatoria

I contratti collettivi distinguono di norma tra comporto secco, riferito a un unico evento morboso continuativo, e comporto per sommatoria, che cumula più assenze in un arco mobile di mesi. La distinzione è tutt'altro che teorica nei rapporti a termine tipici della somministrazione, dove la durata della missione può essere inferiore al periodo di comporto stesso: in tal caso il diritto alla conservazione opera entro i limiti della durata contrattuale della missione, mentre l'indennità economica prosegue secondo le regole previdenziali.

L'indennità economica: chi paga e come

Per la malattia comune l'indennità è a carico dell'INPS secondo le aliquote e i massimali fissati dalle circolari aggiornate, con anticipo da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio. Per l'infortunio e la malattia professionale interviene l'INAIL, con una tutela più ampia che copre anche l'inabilità temporanea assoluta. L'agenzia di somministrazione, in quanto datore formale, gestisce l'anticipazione, il flusso UniEmens e i conguagli, ma l'evento si verifica e si certifica nell'ambiente di lavoro dell'utilizzatore, cui competono gli obblighi prevenzionistici e la denuncia di infortunio.

Reperibilità, certificazione e obblighi del lavoratore

Il lavoratore deve far trasmettere il certificato medico telematico e comunicare tempestivamente l'assenza. Restano applicabili le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, la cui violazione può comportare la decurtazione dell'indennità. La comunicazione va indirizzata all'agenzia, ma è prudente informare anche il referente presso l'utilizzatore per l'organizzazione del lavoro: il difetto di comunicazione, se reiterato e ingiustificato, può assumere rilievo disciplinare autonomo rispetto all'assenza in sé.

Infortunio sul lavoro e divieto di recesso

L'infortunio occorso durante la missione gode di una protezione rafforzata: il rapporto non può essere risolto per il solo fatto dell'assenza fino alla guarigione clinica, nei limiti temporali di legge, e la responsabilità prevenzionistica grava sull'utilizzatore quale soggetto che organizza concretamente la prestazione. La parità di trattamento impone che anche i premi, le indennità di rischio e le coperture integrative eventualmente previste dal CCNL dell'utilizzatore si applichino al somministrato.

Superamento del comporto e cessazione

Esaurito il periodo di conservazione del posto, il datore può recedere, ma il licenziamento per superamento del comporto è figura autonoma rispetto al licenziamento per giustificato motivo e richiede il rispetto della soglia contrattuale esatta. Nei rapporti a termine la questione spesso si risolve a monte con la scadenza della missione; resta però ferma la tutela contro recessi anticipati privi di giusta causa. Per gli importi, le durate e le percentuali concrete occorre sempre consultare le tabelle del CCNL vigente applicato dall'utilizzatore e le circolari INPS e INAIL aggiornate.

Domande frequenti

Il lavoratore somministrato ha le stesse tutele di malattia del dipendente diretto?

Sì. Il principio di parità di trattamento del D.Lgs. 81/2015 impone, a parità di mansione, le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell'utilizzatore, comprese le tutele di malattia e infortunio.

Chi paga l'indennità durante la malattia in somministrazione?

L'indennità di malattia comune è a carico dell'INPS secondo le circolari aggiornate, anticipata dall'agenzia con successivo conguaglio. Per l'infortunio interviene l'INAIL.

Cosa succede se la missione finisce mentre sono in malattia?

Il diritto alla conservazione del posto opera entro la durata contrattuale della missione, ma l'indennità economica previdenziale prosegue secondo le regole INPS o INAIL anche dopo la scadenza.

A chi devo comunicare l'assenza per malattia?

All'agenzia, che è il datore di lavoro formale, facendo trasmettere il certificato telematico dal medico. È prudente informare anche il referente presso l'utilizzatore.

Possono licenziarmi durante un infortunio sul lavoro?

No, non per il solo fatto dell'assenza, fino alla guarigione clinica nei limiti di legge. Il superamento del comporto è una fattispecie distinta, regolata dalle soglie del CCNL applicato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.