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Malattia e infortunio nel CCNL Somministrazione
La gestione della malattia e dell’infortunio nella somministrazione coinvolge tre soggetti — lavoratore, Agenzia e INPS/INAIL — e presenta alcune particolarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario. Ecco cosa spetta, chi paga e come funziona il comporto.
In caso di malattia il lavoratore somministrato riceve l’indennità INPS con l’integrazione dell’Agenzia fino al 100% della retribuzione netta a partire dal 21° giorno. Il comporto massimo annuo è di 180 giorni. La malattia non interrompe automaticamente la missione, ma la sospende.
Trattamento economico in caso di malattia
Il trattamento durante la malattia del lavoratore somministrato è composto da due livelli:
- Indennità INPS (di legge): copre il 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di malattia nell’anno, e il 66,66% dal 21° al 180° giorno. L’indennità è a carico dell’INPS ed è anticipata dall’Agenzia in busta paga.
- Integrazione contrattuale (CCNL Somministrazione): a partire dal 21° giorno di malattia, l’Agenzia integra l’indennità INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato. Questa integrazione è a carico dell’Agenzia.
Nei primi 20 giorni di malattia (la fascia coperta solo dall’INPS al 50%) il lavoratore somministrato non beneficia dell’integrazione contrattuale, differentemente da quanto previsto da molti CCNL industriali. Questa è una specificità del settore che vale la pena verificare anche nella contrattazione di secondo livello.
Obblighi di certificazione e comunicazione
In caso di malattia il lavoratore deve:
- Avvertire tempestivamente l’Agenzia e l’utilizzatore, prima dell’orario di inizio del turno, o comunque entro la mattina del giorno di assenza.
- Trasmettere il certificato medico telematico tramite il medico curante, che lo invia direttamente all’INPS. Il lavoratore riceve il numero di protocollo e lo comunica all’Agenzia.
- Rispettare i reperibili orari previsti per le visite fiscali INPS: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 nei giorni feriali (salvo esenzioni di legge).
L’omessa comunicazione o il mancato invio del certificato possono comportare la perdita dell’indennità per i giorni non coperti da certificazione.
Il comporto: quando scatta e conseguenze
Il comporto è il periodo massimo di malattia oltre il quale il datore di lavoro può legittimamente recedere dal rapporto (art. 2110 c.c.). Nel CCNL Somministrazione il comporto è fissato in 180 giorni nell’anno solare. Il superamento del comporto non determina la risoluzione automatica del rapporto: l’Agenzia deve comunicare il recesso esercitando esplicitamente la facoltà. Il recesso per superamento del comporto dà diritto al preavviso o alla sua indennità sostitutiva.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (staff leasing) il comporto si calcola sull’intero rapporto. Per i lavoratori in missione a termine, occorre distinguere: se la missione scade durante la malattia, il contratto si conclude alla scadenza naturale senza che si configuri un recesso per malattia.
Tabella riepilogativa
| Periodo di malattia | Indennità INPS | Integrazione Agenzia | Totale percepito |
|---|---|---|---|
| Giorni 1–3 (carenza) | 0 (carenza INPS per malattia comune) | Generalmente 0 (salvo CCNL utilizzatore più favorevole) | 0 – da verificare CCNL utilizzatore |
| Giorni 4–20 | 50% retrib. media giornaliera | Nessuna integrazione contrattuale CCNL Somm. | ~50% (solo INPS) |
| Giorni 21–180 | 66,66% retrib. media giornaliera | Integrazione fino al 100% netto | 100% retrib. netta |
| Oltre 180 giorni | Indennità INPS termina; possibile recesso per comporto | — | Nessuna tutela contrattuale aggiuntiva |
Nota: la carenza INPS (giorni 1–3) vale per la malattia comune. Per l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale INAIL copre dal primo giorno (indennità dal 4° giorno a carico INAIL). Verificare sempre la circolare INPS aggiornata per i criteri di calcolo della retribuzione media giornaliera di riferimento.
Infortunio sul lavoro: tutele specifiche
L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL. In caso di inabilità temporanea assoluta il lavoratore percepisce:
- Dal 4° giorno: indennità INAIL pari al 60% della retribuzione nei primi 90 giorni, poi al 75% dal 91° giorno in poi.
- Il CCNL Somministrazione prevede l’integrazione da parte dell’Agenzia per portare il trattamento al 100% della retribuzione netta per i primi 3 mesi (90 giorni) di inabilità temporanea assoluta.
L’utilizzatore è responsabile della sicurezza sul lavoro durante la missione (d.lgs. 81/2008) e deve informare l’Agenzia di qualsiasi infortunio avvenuto presso la propria sede. L’obbligo di denuncia all’INAIL spetta all’Agenzia come datore di lavoro formale.
Casi pratici
Domande frequenti
Cosa riceve il lavoratore somministrato durante la malattia?
La malattia durante la missione fa terminare il contratto?
Cos’è il comporto nella somministrazione?
Come funziona il trattamento per infortunio sul lavoro?
Cosa fare in caso di malattia: chi va avvertito?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Cosa riceve il lavoratore somministrato durante la malattia?
L'INPS eroga l'indennità di malattia (normalmente il 50% della retribuzione nei primi 20 giorni, poi il 66,66% dal 21° al 180° giorno). Il CCNL Somministrazione prevede un'integrazione a carico dell'Agenzia che porta il trattamento al 100% della retribuzione netta dal 21° giorno di malattia in poi.
La malattia durante la missione fa terminare il contratto?
No, automaticamente. La malattia sospende la missione ma non la risolve. L'Agenzia e l'utilizzatore possono però recedere se la malattia supera il periodo di comporto (180 giorni nell'anno) oppure se il contratto di missione a termine scade durante la malattia.
Cos'è il comporto nella somministrazione?
Il comporto è il periodo massimo di malattia oltre il quale il datore di lavoro può licenziare per superamento del comporto. Nel CCNL Somministrazione è fissato in 180 giorni nell'arco di un anno solare. Se la malattia supera questo limite, l'Agenzia può comunicare il recesso, con il preavviso contrattuale.
Come funziona il trattamento per infortunio sul lavoro?
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'INAIL eroga una rendita o un'indennità temporanea. Il CCNL Somministrazione prevede l'integrazione a carico dell'Agenzia per portare il trattamento al 100% della retribuzione netta per i primi 3 mesi di inabilità temporanea assoluta.
Cosa fare in caso di malattia: chi va avvertito?
Il lavoratore deve avvertire tempestivamente sia l'Agenzia sia l'utilizzatore, e inviare il certificato medico telematico (tramite il medico curante al SAT-INPS) entro il giorno successivo all'insorgenza della malattia, salvo cause di forza maggiore. Il numero di protocollo del certificato va comunicato all'Agenzia.
Vedi anche