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Periodo di prova nel CCNL Somministrazione
Il periodo di prova nella somministrazione ha regole specifiche che tengono conto della peculiarità del rapporto triangolare: la durata si calcola in modo proporzionale alla missione e varia a seconda che si tratti di contratto a termine o a tempo indeterminato.
Nel CCNL Somministrazione il periodo di prova corrisponde a un giorno ogni 15 giorni di missione (minimo 1 giorno, massimo il limite del CCNL dell’utilizzatore). Per i contratti a tempo indeterminato la durata è quella prevista dal CCNL dell’utilizzatore per il livello di inquadramento assegnato.
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La regola del «giorno ogni quindici»
Il CCNL Somministrazione disciplina il periodo di prova per i contratti a tempo determinato con una formula proporzionale alla durata della missione: 1 giorno di prova ogni 15 giorni di durata prevista. La ratio è evidente: una missione breve non giustifica un periodo di prova lungo quanto quello di un rapporto a tempo indeterminato.
Esempi di applicazione:
- Missione di 30 giorni → periodo di prova di 2 giorni.
- Missione di 60 giorni → periodo di prova di 4 giorni.
- Missione di 90 giorni → periodo di prova di 6 giorni.
- Missione di 6 mesi (~180 giorni) → periodo di prova di 12 giorni.
In ogni caso la durata minima è 1 giorno (anche per missioni brevissime) e il massimo non può superare il tetto previsto dal CCNL dell’utilizzatore per il livello di inquadramento corrispondente.
Contratti a tempo indeterminato: il riferimento al CCNL dell’utilizzatore
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (staff leasing), la durata del periodo di prova segue le regole del CCNL dell’utilizzatore presso cui il lavoratore viene inviato in missione, secondo il livello di inquadramento assegnato. Questo garantisce coerenza con il principio di parità di trattamento: il somministrato non deve avere un periodo di prova né più lungo né più breve di quello di un dipendente diretto equivalente.
Forma scritta e contenuto del contratto di missione
Il periodo di prova deve essere indicato nel contratto di missione stipulato in forma scritta tra l’Agenzia e il lavoratore. In mancanza di espressa indicazione, il rapporto si considera instaurato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno. Il contratto deve specificare:
- La durata del periodo di prova (in giorni).
- Il livello di inquadramento e le mansioni affidate.
- Le condizioni di recesso durante la prova.
Tabella riepilogativa
| Tipo di contratto | Durata della prova | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Missione a tempo determinato | 1 giorno ogni 15 giorni di missione | 1 giorno | Limite CCNL utilizzatore per il livello |
| Contratto a tempo indeterminato (staff leasing) | Durata prevista dal CCNL dell’utilizzatore per il livello | Di norma 1 mese (livelli bassi) | Di norma 6 mesi (livelli alti/quadri) |
| Proroga della missione | Non si applica nuovo periodo di prova | – | – |
Nota: i valori «minimo» e «massimo» per il contratto a tempo indeterminato sono indicativi e variano in base al CCNL dell’utilizzatore. Verificare sempre le tabelle del CCNL di settore applicato.
Recesso durante la prova e limiti
Durante il periodo di prova sia l’Agenzia sia il lavoratore possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza obbligo di motivazione. Il rapporto si estingue alla comunicazione del recesso.
Permangono tuttavia i limiti di legge:
- Il recesso non può essere discriminatorio (art. 15 Statuto dei Lavoratori): motivi di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche o sindacali rendono il recesso nullo.
- Il recesso non può essere ritorsivo (es. per aver denunciato molestie, esercitato diritti sindacali o segnalato irregolarità).
- Se il lavoratore è stato impossibilitato a svolgere effettivamente la prova (ad es. per malattia per l’intera durata), il recesso motivato dal mancato superamento può configurarsi come abuso del diritto.
Sospensione e prolungamento della prova
Gli eventi che sospendono l’esecuzione della prestazione – malattia, infortunio, assenza autorizzata – interrompono il decorso del periodo di prova. Il computo riprende al rientro in servizio e il periodo si prolunga di altrettanti giorni. Il principio è che la prova deve essere effettiva: entrambe le parti devono poter valutare la prestazione e il contesto di lavoro nel tempo previsto.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Somministrazione?
Il periodo di prova si applica anche alle missioni molto brevi?
Durante il periodo di prova si può recedere senza preavviso?
Se la missione viene prorogata, il periodo di prova si prolunga?
Un lavoratore che ha già lavorato con la stessa Agenzia deve fare la prova ogni volta?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il periodo di prova nella somministrazione di lavoro è uno dei più insidiosi da inquadrare, perché il rapporto è triangolare: il lavoratore è dipendente dell'agenzia (somministratore), ma presta la propria attività presso un'impresa utilizzatrice. La prova si colloca nel rapporto con l'agenzia, non con l'utilizzatore, e questo dato governa tutte le questioni più delicate, a partire dalla ripetizione del patto in missioni successive.
L'art. 2096 c.c. nel rapporto con l'agenzia
Anche nel lavoro somministrato la prova richiede forma scritta anteriore o contestuale all'inizio della prestazione, a pena di nullità. Poiché il datore di lavoro è l'agenzia, è con essa che il patto si stipula. L'utilizzatore beneficia della prestazione ma non è parte del rapporto di lavoro: ciò significa che il cambio di impresa utilizzatrice, di per sé, non legittima una nuova prova se le mansioni restano le stesse.
Il nodo delle missioni brevi
La somministrazione si caratterizza per missioni spesso brevi e ripetute. Sorge allora il problema del computo: se un lavoratore svolge più missioni per le medesime mansioni presso lo stesso somministratore, la prova non può essere indefinitamente reiterata. Una volta superato l'esperimento per quelle mansioni, ripeterlo a ogni nuova missione equivale a svuotare la tutela e a perpetuare una precarietà ingiustificata.
Somministrazione a termine e a tempo indeterminato
Il D.Lgs. 81/2015 distingue la somministrazione a tempo determinato da quella a tempo indeterminato (staff leasing). Nel rapporto a termine la prova convive con la causale e la durata del contratto; nel rapporto a tempo indeterminato con l'agenzia, la prova ha senso una sola volta, all'avvio del rapporto, e non si rigenera a ogni invio in missione. La cornice del contratto a termine resta soggetta ai limiti di durata e proroghe della disciplina generale.
La durata della prova
La durata massima è graduata per livello secondo le tabelle del CCNL Somministrazione vigente. Per le missioni brevi il criterio di proporzionalità impone particolare attenzione: una prova sproporzionata rispetto a una missione di pochi giorni rischia di coprire l'intera durata della missione, snaturando la funzione di verifica.
Il recesso durante la prova
Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso e senza motivazione. Tuttavia, nella somministrazione, il recesso dell'agenzia si interseca con le vicende della missione: la fine anticipata dell'utilizzo presso l'utilizzatore non equivale automaticamente a recesso dal rapporto di lavoro, soprattutto nello staff leasing, dove il lavoratore resta a disposizione dell'agenzia.
Tutele e parità di trattamento
Il lavoratore somministrato gode del principio di parità di trattamento con i dipendenti diretti dell'utilizzatore a parità di mansioni. La prova non può tradursi in un trattamento deteriore: durante l'esperimento spettano la retribuzione e le tutele previdenziali e assicurative ordinarie, e l'anzianità maturata rileva ai fini dei diritti che la legge e il contratto ricollegano alla durata del rapporto con l'agenzia.
Domande frequenti
Con chi si stipula il patto di prova nella somministrazione?
Con l'agenzia (somministratore), che è il datore di lavoro. L'utilizzatore beneficia della prestazione ma non è parte del rapporto; il cambio di utilizzatore non giustifica di per sé una nuova prova per le stesse mansioni.
La prova si ripete a ogni missione?
No. Superato l'esperimento per determinate mansioni presso lo stesso somministratore, la prova non può essere indefinitamente reiterata nelle missioni successive analoghe, pena lo svuotamento della tutela.
Come si calcola la prova nelle missioni brevi?
La durata massima per livello è fissata dal CCNL Somministrazione vigente, ma vale il criterio di proporzionalità: una prova non può di fatto coprire l'intera durata di una missione di pochi giorni.
Cambia qualcosa fra somministrazione a termine e a tempo indeterminato?
Sì. Nello staff leasing (tempo indeterminato) la prova ha senso una sola volta, all'avvio; nel rapporto a termine convive con causale e durata del contratto, soggette ai limiti del D.Lgs. 81/2015.
Il lavoratore in prova ha le stesse tutele dei dipendenti diretti?
Sì, vale la parità di trattamento a parità di mansioni: durante la prova spettano retribuzione e tutele previdenziali ordinarie, senza trattamenti deteriori.