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La guida
Periodo di prova nel CCNL Somministrazione
Il periodo di prova nella somministrazione ha regole specifiche che tengono conto della peculiarità del rapporto triangolare: la durata si calcola in modo proporzionale alla missione e varia a seconda che si tratti di contratto a termine o a tempo indeterminato.
Nel CCNL Somministrazione il periodo di prova corrisponde a un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario dall’inizio della missione, da un minimo di 2 a un massimo di 11 giorni (13 per le missioni oltre i 6 mesi, 30 giorni di calendario da 12 mesi in su). Per i contratti a tempo indeterminato la prova massima è di 6 mesi per il gruppo A, 50 giorni di servizio effettivo per il gruppo B e 30 per il gruppo C (art. 35).
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La regola del «giorno ogni quindici»
Il CCNL Somministrazione disciplina il periodo di prova per i contratti a tempo determinato con una formula proporzionale alla durata della missione (art. 35, A): 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario dall’inizio della missione. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore. La ratio è evidente: una missione breve non giustifica un periodo di prova lungo quanto quello di un rapporto a tempo indeterminato.
Esempi di applicazione:
- Missione di 30 giorni → periodo di prova di 2 giorni.
- Missione di 60 giorni → periodo di prova di 4 giorni.
- Missione di 90 giorni → periodo di prova di 6 giorni.
- Missione di 6 mesi (~180 giorni) → 12 giorni di calcolo, ridotti a 11, che è il tetto per le missioni fino a 6 mesi.
In ogni caso la durata non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 11 per le missioni fino a 6 mesi, a 13 per quelle oltre i 6 mesi e inferiori a 12, e a 30 giorni di calendario per le missioni con un contratto di assunzione di almeno 12 mesi; ai contratti di durata inferiore a 3 giorni può essere apposto un solo giorno di prova (art. 35, A.3 e A.4).
Il patto di prova può essere apposto a ogni singola missione, ma non se la nuova missione, dopo la cessazione del rapporto precedente, è presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni; non si appone neppure in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (A.1).
Contratti a tempo indeterminato: i gruppi A, B e C
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (staff leasing) l’art. 35, B, fissa periodi massimi di prova per gruppo di inquadramento, non per il livello del CCNL dell’utilizzatore: gruppo A 6 mesi di calendario (dirigenti, quadri, impiegati direttivi), gruppo B 50 giorni di servizio effettivo (lavoratori di concetto, operai specializzati), gruppo C 30 giorni di servizio effettivo (lavoratori qualificati e d’ordine). I giorni trascorsi in disponibilità non si computano come giorni lavorativi.
Forma scritta e contenuto del contratto di missione
Il periodo di prova deve essere indicato nel contratto di missione stipulato in forma scritta tra l’Agenzia e il lavoratore. In mancanza di espressa indicazione, il rapporto si considera instaurato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno. Il contratto deve specificare:
- La durata del periodo di prova (in giorni).
- Il livello di inquadramento e le mansioni affidate.
- Le condizioni di recesso durante la prova.
Tabella riepilogativa
| Tipo di contratto | Durata della prova | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Missione a tempo determinato | 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario | 2 giorni (1 giorno se il contratto dura meno di 3 giorni) | 11 giorni fino a 6 mesi; 13 oltre i 6 mesi; 30 giorni di calendario da 12 mesi |
| Contratto a tempo indeterminato (staff leasing) | Massimi dell’art. 35, B: gruppo A 6 mesi, gruppo B 50 giorni, gruppo C 30 giorni di servizio effettivo | – | 6 mesi (gruppo A) |
| Proroga della missione o missione successiva presso lo stesso utilizzatore con le stesse mansioni | Non si applica nuovo periodo di prova | – | – |
Nota: durante la prova ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità sostitutiva; in caso di dimissioni o licenziamento durante la prova, o alla fine, al lavoratore spetta la retribuzione per le ore lavorate (art. 35, A.5).
Recesso durante la prova e limiti
Durante il periodo di prova sia l’Agenzia sia il lavoratore possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza obbligo di motivazione. Il rapporto si estingue alla comunicazione del recesso.
Permangono tuttavia i limiti di legge:
- Il recesso non può essere discriminatorio (art. 15 Statuto dei Lavoratori): motivi di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche o sindacali rendono il recesso nullo.
- Il recesso non può essere ritorsivo (es. per aver denunciato molestie, esercitato diritti sindacali o segnalato irregolarità).
- Se il lavoratore è stato impossibilitato a svolgere effettivamente la prova (ad es. per malattia per l’intera durata), il recesso motivato dal mancato superamento può configurarsi come abuso del diritto.
Sospensione e prolungamento della prova
Gli eventi che sospendono l’esecuzione della prestazione – malattia, infortunio, assenza autorizzata – interrompono il decorso del periodo di prova. Il computo riprende al rientro in servizio e il periodo si prolunga di altrettanti giorni. Il principio è che la prova deve essere effettiva: entrambe le parti devono poter valutare la prestazione e il contesto di lavoro nel tempo previsto.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Somministrazione?
Il periodo di prova si applica anche alle missioni molto brevi?
Durante il periodo di prova si può recedere senza preavviso?
Se la missione viene prorogata, il periodo di prova si prolunga?
Un lavoratore che ha già lavorato con la stessa Agenzia deve fare la prova ogni volta?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.