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Periodo di prova nel CCNL Somministrazione
Il periodo di prova nella somministrazione ha regole specifiche che tengono conto della peculiarità del rapporto triangolare: la durata si calcola in modo proporzionale alla missione e varia a seconda che si tratti di contratto a termine o a tempo indeterminato.
Nel CCNL Somministrazione il periodo di prova corrisponde a un giorno ogni 15 giorni di missione (minimo 1 giorno, massimo il limite del CCNL dell’utilizzatore). Per i contratti a tempo indeterminato la durata è quella prevista dal CCNL dell’utilizzatore per il livello di inquadramento assegnato.
La regola del «giorno ogni quindici»
Il CCNL Somministrazione disciplina il periodo di prova per i contratti a tempo determinato con una formula proporzionale alla durata della missione: 1 giorno di prova ogni 15 giorni di durata prevista. La ratio è evidente: una missione breve non giustifica un periodo di prova lungo quanto quello di un rapporto a tempo indeterminato.
Esempi di applicazione:
- Missione di 30 giorni → periodo di prova di 2 giorni.
- Missione di 60 giorni → periodo di prova di 4 giorni.
- Missione di 90 giorni → periodo di prova di 6 giorni.
- Missione di 6 mesi (~180 giorni) → periodo di prova di 12 giorni.
In ogni caso la durata minima è 1 giorno (anche per missioni brevissime) e il massimo non può superare il tetto previsto dal CCNL dell’utilizzatore per il livello di inquadramento corrispondente.
Contratti a tempo indeterminato: il riferimento al CCNL dell’utilizzatore
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (staff leasing), la durata del periodo di prova segue le regole del CCNL dell’utilizzatore presso cui il lavoratore viene inviato in missione, secondo il livello di inquadramento assegnato. Questo garantisce coerenza con il principio di parità di trattamento: il somministrato non deve avere un periodo di prova né più lungo né più breve di quello di un dipendente diretto equivalente.
Forma scritta e contenuto del contratto di missione
Il periodo di prova deve essere indicato nel contratto di missione stipulato in forma scritta tra l’Agenzia e il lavoratore. In mancanza di espressa indicazione, il rapporto si considera instaurato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno. Il contratto deve specificare:
- La durata del periodo di prova (in giorni).
- Il livello di inquadramento e le mansioni affidate.
- Le condizioni di recesso durante la prova.
Tabella riepilogativa
| Tipo di contratto | Durata della prova | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| Missione a tempo determinato | 1 giorno ogni 15 giorni di missione | 1 giorno | Limite CCNL utilizzatore per il livello |
| Contratto a tempo indeterminato (staff leasing) | Durata prevista dal CCNL dell’utilizzatore per il livello | Di norma 1 mese (livelli bassi) | Di norma 6 mesi (livelli alti/quadri) |
| Proroga della missione | Non si applica nuovo periodo di prova | — | — |
Nota: i valori «minimo» e «massimo» per il contratto a tempo indeterminato sono indicativi e variano in base al CCNL dell’utilizzatore. Verificare sempre le tabelle del CCNL di settore applicato.
Recesso durante la prova e limiti
Durante il periodo di prova sia l’Agenzia sia il lavoratore possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza obbligo di motivazione. Il rapporto si estingue alla comunicazione del recesso.
Permangono tuttavia i limiti di legge:
- Il recesso non può essere discriminatorio (art. 15 Statuto dei Lavoratori): motivi di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche o sindacali rendono il recesso nullo.
- Il recesso non può essere ritorsivo (es. per aver denunciato molestie, esercitato diritti sindacali o segnalato irregolarità).
- Se il lavoratore è stato impossibilitato a svolgere effettivamente la prova (ad es. per malattia per l’intera durata), il recesso motivato dal mancato superamento può configurarsi come abuso del diritto.
Sospensione e prolungamento della prova
Gli eventi che sospendono l’esecuzione della prestazione — malattia, infortunio, assenza autorizzata — interrompono il decorso del periodo di prova. Il computo riprende al rientro in servizio e il periodo si prolunga di altrettanti giorni. Il principio è che la prova deve essere effettiva: entrambe le parti devono poter valutare la prestazione e il contesto di lavoro nel tempo previsto.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Somministrazione?
Il periodo di prova si applica anche alle missioni molto brevi?
Durante il periodo di prova si può recedere senza preavviso?
Se la missione viene prorogata, il periodo di prova si prolunga?
Un lavoratore che ha già lavorato con la stessa Agenzia deve fare la prova ogni volta?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Somministrazione?
Per i contratti a tempo determinato (missioni) il periodo di prova corrisponde a 1 giorno ogni 15 giorni di durata prevista della missione. Per i contratti a tempo indeterminato si applica la durata stabilita dal CCNL dell'utilizzatore per il livello di inquadramento corrispondente.
Il periodo di prova si applica anche alle missioni molto brevi?
Sì, ma con un minimo di 1 giorno. Per missioni di durata inferiore a 15 giorni il periodo di prova è comunque di 1 giorno. La prova non può superare la durata della missione stessa.
Durante il periodo di prova si può recedere senza preavviso?
Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Il recesso non può essere però discriminatorio o ritorsivo, pena la nullità.
Se la missione viene prorogata, il periodo di prova si prolunga?
No. Il periodo di prova si calcola sulla durata inizialmente prevista della missione. La proroga non comporta un nuovo periodo di prova, salvo diversa disposizione nel contratto di missione.
Un lavoratore che ha già lavorato con la stessa Agenzia deve fare la prova ogni volta?
In linea generale sì, poiché ogni missione costituisce un nuovo rapporto. Tuttavia, il CCNL e le buone pratiche di settore tendono a non richiedere un nuovo periodo di prova completo per rinnovi o proroghe ravvicinati con lo stesso lavoratore e la stessa mansione.
Vedi anche