← Torna a CCNL — Contratti Collettivi
Ultimo aggiornamento: 4 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Nel CCNL Somministrazione il periodo di prova corrisponde a un giorno ogni 15 giorni di missione (minimo 1 giorno, massimo il limite del CCNL dell'utilizzatore). Per i contratti a tempo indeterminato la durata è quella prevista dal CCNL dell'utilizzatore per il livello di inquadramento assegnato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Periodo di prova nel CCNL Somministrazione

Il periodo di prova nella somministrazione ha regole specifiche che tengono conto della peculiarità del rapporto triangolare: la durata si calcola in modo proporzionale alla missione e varia a seconda che si tratti di contratto a termine o a tempo indeterminato.

In sintesi

Nel CCNL Somministrazione il periodo di prova corrisponde a un giorno ogni 15 giorni di missione (minimo 1 giorno, massimo il limite del CCNL dell’utilizzatore). Per i contratti a tempo indeterminato la durata è quella prevista dal CCNL dell’utilizzatore per il livello di inquadramento assegnato.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Ultimo rinnovo
21 luglio 2025
Vigenza
21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
Platea
~1 milione di lavoratori somministrati l’anno

La regola del «giorno ogni quindici»

Il CCNL Somministrazione disciplina il periodo di prova per i contratti a tempo determinato con una formula proporzionale alla durata della missione: 1 giorno di prova ogni 15 giorni di durata prevista. La ratio è evidente: una missione breve non giustifica un periodo di prova lungo quanto quello di un rapporto a tempo indeterminato.

Esempi di applicazione:

  • Missione di 30 giorni → periodo di prova di 2 giorni.
  • Missione di 60 giorni → periodo di prova di 4 giorni.
  • Missione di 90 giorni → periodo di prova di 6 giorni.
  • Missione di 6 mesi (~180 giorni) → periodo di prova di 12 giorni.

In ogni caso la durata minima è 1 giorno (anche per missioni brevissime) e il massimo non può superare il tetto previsto dal CCNL dell’utilizzatore per il livello di inquadramento corrispondente.

Contratti a tempo indeterminato: il riferimento al CCNL dell’utilizzatore

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (staff leasing), la durata del periodo di prova segue le regole del CCNL dell’utilizzatore presso cui il lavoratore viene inviato in missione, secondo il livello di inquadramento assegnato. Questo garantisce coerenza con il principio di parità di trattamento: il somministrato non deve avere un periodo di prova né più lungo né più breve di quello di un dipendente diretto equivalente.

Forma scritta e contenuto del contratto di missione

Il periodo di prova deve essere indicato nel contratto di missione stipulato in forma scritta tra l’Agenzia e il lavoratore. In mancanza di espressa indicazione, il rapporto si considera instaurato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno. Il contratto deve specificare:

  • La durata del periodo di prova (in giorni).
  • Il livello di inquadramento e le mansioni affidate.
  • Le condizioni di recesso durante la prova.

Tabella riepilogativa

Periodo di prova nella somministrazione: schema di calcolo
Tipo di contratto Durata della prova Minimo Massimo
Missione a tempo determinato 1 giorno ogni 15 giorni di missione 1 giorno Limite CCNL utilizzatore per il livello
Contratto a tempo indeterminato (staff leasing) Durata prevista dal CCNL dell’utilizzatore per il livello Di norma 1 mese (livelli bassi) Di norma 6 mesi (livelli alti/quadri)
Proroga della missione Non si applica nuovo periodo di prova

Nota: i valori «minimo» e «massimo» per il contratto a tempo indeterminato sono indicativi e variano in base al CCNL dell’utilizzatore. Verificare sempre le tabelle del CCNL di settore applicato.

Recesso durante la prova e limiti

Durante il periodo di prova sia l’Agenzia sia il lavoratore possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza obbligo di motivazione. Il rapporto si estingue alla comunicazione del recesso.

Permangono tuttavia i limiti di legge:

  • Il recesso non può essere discriminatorio (art. 15 Statuto dei Lavoratori): motivi di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche o sindacali rendono il recesso nullo.
  • Il recesso non può essere ritorsivo (es. per aver denunciato molestie, esercitato diritti sindacali o segnalato irregolarità).
  • Se il lavoratore è stato impossibilitato a svolgere effettivamente la prova (ad es. per malattia per l’intera durata), il recesso motivato dal mancato superamento può configurarsi come abuso del diritto.

Sospensione e prolungamento della prova

Gli eventi che sospendono l’esecuzione della prestazione — malattia, infortunio, assenza autorizzata — interrompono il decorso del periodo di prova. Il computo riprende al rientro in servizio e il periodo si prolunga di altrettanti giorni. Il principio è che la prova deve essere effettiva: entrambe le parti devono poter valutare la prestazione e il contesto di lavoro nel tempo previsto.

Casi pratici

Tizio — Missione di 45 giorni, calcolo della prova
Tizio riceve un contratto di missione della durata di 45 giorni. La prova è di 3 giorni (45 / 15 = 3). Il contratto di missione lo indica esplicitamente. L’Agenzia può recedere senza preavviso nei primi 3 giorni; dal 4° giorno il rapporto è stabile fino alla scadenza.
Caia — Malattia durante la prova
Caia inizia una missione di 60 giorni (periodo di prova: 4 giorni). Al secondo giorno si ammala e torna in servizio dopo 3 giorni. Il periodo di prova si sospende per i 3 giorni di malattia e riprende al rientro: Caia ha ancora 2 giorni di prova da completare, che terminano il sesto giorno lavorativo dall’inizio della missione.
Sempronio — Staff leasing, prova secondo CCNL Commercio
Sempronio è assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia e inviato in missione presso un supermercato (CCNL Terziario-Distribuzione-Servizi, 3° livello). Il CCNL Commercio prevede per il 3° livello un periodo di prova di 1 mese. Il contratto di missione riporta questa durata. Se entro il mese nessuno recede, il rapporto si consolida e Sempronio continua la missione senza ulteriori vincoli temporali legati alla prova.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Somministrazione?
Per i contratti a tempo determinato (missioni) il periodo di prova corrisponde a 1 giorno ogni 15 giorni di durata prevista della missione. Per i contratti a tempo indeterminato si applica la durata stabilita dal CCNL dell’utilizzatore per il livello di inquadramento corrispondente.
Il periodo di prova si applica anche alle missioni molto brevi?
Sì, ma con un minimo di 1 giorno. Per missioni di durata inferiore a 15 giorni il periodo di prova è comunque di 1 giorno. La prova non può superare la durata della missione stessa.
Durante il periodo di prova si può recedere senza preavviso?
Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Il recesso non può essere però discriminatorio o ritorsivo, pena la nullità.
Se la missione viene prorogata, il periodo di prova si prolunga?
No. Il periodo di prova si calcola sulla durata inizialmente prevista della missione. La proroga non comporta un nuovo periodo di prova, salvo diversa disposizione nel contratto di missione.
Un lavoratore che ha già lavorato con la stessa Agenzia deve fare la prova ogni volta?
In linea generale sì, poiché ogni missione costituisce un nuovo rapporto. Tuttavia, il CCNL e le buone pratiche di settore tendono a non richiedere un nuovo periodo di prova completo per rinnovi o proroghe ravvicinati con lo stesso lavoratore e la stessa mansione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Somministrazione?

Per i contratti a tempo determinato (missioni) il periodo di prova corrisponde a 1 giorno ogni 15 giorni di durata prevista della missione. Per i contratti a tempo indeterminato si applica la durata stabilita dal CCNL dell'utilizzatore per il livello di inquadramento corrispondente.

Il periodo di prova si applica anche alle missioni molto brevi?

Sì, ma con un minimo di 1 giorno. Per missioni di durata inferiore a 15 giorni il periodo di prova è comunque di 1 giorno. La prova non può superare la durata della missione stessa.

Durante il periodo di prova si può recedere senza preavviso?

Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Il recesso non può essere però discriminatorio o ritorsivo, pena la nullità.

Se la missione viene prorogata, il periodo di prova si prolunga?

No. Il periodo di prova si calcola sulla durata inizialmente prevista della missione. La proroga non comporta un nuovo periodo di prova, salvo diversa disposizione nel contratto di missione.

Un lavoratore che ha già lavorato con la stessa Agenzia deve fare la prova ogni volta?

In linea generale sì, poiché ogni missione costituisce un nuovo rapporto. Tuttavia, il CCNL e le buone pratiche di settore tendono a non richiedere un nuovo periodo di prova completo per rinnovi o proroghe ravvicinati con lo stesso lavoratore e la stessa mansione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.