Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Somministrazione

La tredicesima mensualità aggiuntiva matura per ogni ora lavorata con un meccanismo preciso previsto dal CCNL Somministrazione. Capire come funziona è essenziale per verificare la correttezza della busta paga, soprattutto nelle missioni brevi e intermittenti.

In sintesi

Nel CCNL Somministrazione la tredicesima matura per ogni ora lavorata in ragione dell’8,33% della retribuzione oraria ordinaria. Se il CCNL dell’utilizzatore prevede la quattordicesima, si applica la stessa percentuale. Le quote maturate vengono liquidate mensilmente in busta paga o a fine missione se questa precede dicembre.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Ultimo rinnovo
21 luglio 2025
Vigenza
21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
Calcolo tredicesima
8,33% della retrib. oraria ordinaria per ogni ora lavorata
Calcolo quattordicesima
8,33% per ogni ora (se prevista dal CCNL dell’utilizzatore)

Il meccanismo di maturazione della tredicesima

La tredicesima mensualità è un istituto contrattuale che spetta a tutti i lavoratori dipendenti. Nei rapporti ordinari a tempo indeterminato matura in ragione di 1/12 della retribuzione mensile per ogni mese lavorato nell’anno. Nella somministrazione, data la frammentazione delle missioni, il CCNL adotta un meccanismo diverso, più preciso e adatto alla discontinuità: per ogni ora retribuita viene accantonato l’8,33% della retribuzione oraria ordinaria a titolo di rateo di tredicesima.

Il valore 8,33% deriva dal calcolo: 100% / 12 mesi = 8,33%. Questa percentuale garantisce che, sommando tutti i ratei maturati nell’anno solare, si ottenga esattamente una mensilità aggiuntiva per chi ha lavorato tutto l’anno a tempo pieno.

Quattordicesima: quando spetta e come si calcola

La quattordicesima mensualità non è universalmente prevista: spetta solo se il CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice la contempla. Tra i settori in cui è tipicamente presente vi sono il CCNL Terziario-Distribuzione-Servizi (commercio), il CCNL Turismo, alcuni contratti dell’artigianato.

Quando spettante, il meccanismo di calcolo è identico a quello della tredicesima: 8,33% della retribuzione oraria ordinaria per ogni ora lavorata. In base al principio di parità di trattamento, il lavoratore somministrato riceve la stessa quarta-mensualità che spetterebbe a un dipendente diretto dell’utilizzatore nello stesso livello.

Quando vengono pagate: ratei mensili o fine missione

Il CCNL Somministrazione prevede due modalità di erogazione:

  • Ratei mensili in busta paga: l’Agenzia può includere la quota maturata nel mese direttamente nel cedolino, senza accantonarla per la fine dell’anno. Questo è il metodo prevalente nella somministrazione a termine, per chiarezza e semplicità gestionale.
  • Liquidazione a fine missione: in alternativa, le quote vengono accantonate e liquidate nel cedolino finale della missione, insieme a eventuali ferie non godute e TFR.

Il metodo adottato deve essere indicato nel contratto di missione. L’eventuale liquidazione mensile non esaurisce il diritto: se la missione prosegue a fine anno, nessuna ulteriore tredicesima separata viene erogata in quanto già inclusa nei cedolini.

Tabella riepilogativa

Calcolo tredicesima e quattordicesima nella somministrazione – esempi pratici
Retrib. oraria ordinaria Ore lavorare nel mese Rateo tredicesima mensile Rateo quattordicesima mensile (se prevista)
11,00 €/h 160 ore (full time) 146,08 € (160 × 11 × 8,33%) 146,08 €
12,00 €/h 160 ore 159,36 € 159,36 €
13,50 €/h 160 ore 179,28 € 179,28 €
11,00 €/h 80 ore (part-time 50%) 73,04 € 73,04 €

Nota: i valori sono puramente esemplificativi. La retribuzione oraria ordinaria effettiva dipende dal CCNL dell’utilizzatore e dal livello di inquadramento. Per i valori esatti consultare le tabelle del CCNL di settore applicato e verificare il cedolino con il proprio consulente del lavoro o con il sindacato.

Il premio di risultato: quando spetta al somministrato

Il premio di risultato (o premio di produttività) è un istituto di contrattazione di secondo livello, legato agli obiettivi aziendali. Per sua natura è strettamente connesso all’organizzazione e ai risultati dell’azienda utilizzatrice. Per questa ragione:

  • Il premio di risultato previsto da accordi aziendali o territoriali dell’utilizzatore non si estende automaticamente al lavoratore somministrato, salvo diversa previsione del contratto di somministrazione.
  • Il CCNL Somministrazione del 21 luglio 2025 ha introdotto la possibilità di contrattazione di secondo livello direttamente tra le Agenzie e le rappresentanze sindacali, il che apre la strada a premi aziendali anche nel settore della somministrazione.
  • L’esclusione automatica dal premio di risultato dell’utilizzatore non contrasta con il principio di parità di trattamento, in quanto tale principio riguarda il trattamento «base» e non i benefici strettamente legati alla struttura organizzativa dell’utilizzatore.

Casi pratici

Tizio – Missione di 3 mesi in un supermercato (CCNL Commercio con quattordicesima)
Tizio lavora 160 ore/mese a 12,00 €/ora. Ogni mese in busta paga gli vengono accreditati: 159,36 € di rateo tredicesima e 159,36 € di rateo quattordicesima (il CCNL Commercio prevede la quattordicesima). Nei 3 mesi di missione matura complessivamente 478,08 € di rateo tredicesima e 478,08 € di quattordicesima, liquidati mensilmente e poi come saldo nel cedolino finale.
Caia – Missione breve di 30 giorni (20 giorni lavorativi)
Caia lavora 160 ore (20 giorni × 8 ore) a 11,50 €/ora. Il rateo tredicesima è: 160 × 11,50 × 8,33% = 153,07 €. Non c’è quattordicesima perché l’utilizzatore applica il CCNL Metalmeccanici che non la prevede. Il rateo viene incluso nel cedolino finale della missione, insieme alle ferie non godute (almeno 1 giorno) e al TFR.
Sempronio – Verifica cedolino: tredicesima «inclusa»
Sempronio riceve un cedolino in cui la voce «tredicesima/gratifica natalizia» non appare come voce separata. Verificando il contratto di missione scopre che i ratei vengono già inclusi nella retribuzione mensile come quota liquidata mensilmente. Questo è corretto e conforme al CCNL Somministrazione. Sempronio non riceverà un’ulteriore tredicesima a dicembre: la riceve già in ogni cedolino.

Quanta tredicesima ti spetta?

Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

Apri il calcolatore della tredicesima →

Domande frequenti

Come si calcola la tredicesima per un lavoratore somministrato?
Per ogni ora di lavoro retribuita viene accantonata una quota di tredicesima pari all’8,33% della retribuzione oraria ordinaria. Questa quota viene sommata a ogni cedolino mensile e liquidata a fine anno o a fine missione se questa precede dicembre.
La quattordicesima spetta sempre?
La quattordicesima spetta solo se prevista dal CCNL dell’azienda utilizzatrice, in base al principio di parità di trattamento. Se il CCNL dell’utilizzatore la prevede (es. CCNL Commercio), si calcola con lo stesso metodo dell’8,33% per ogni ora lavorata.
Se la missione termina prima di dicembre, la tredicesima viene pagata?
Sì. Le quote di tredicesima maturate durante la missione vengono liquidate nel cedolino finale, insieme alle altre competenze di fine rapporto. Non è necessario aspettare dicembre.
Il somministrato ha diritto al premio di risultato dell’utilizzatore?
Non automaticamente. I premi di risultato aziendali definiti da accordi di secondo livello dell’utilizzatore non si estendono di per sé al lavoratore somministrato, salvo diversa previsione nel contratto di somministrazione.
Come si calcola la tredicesima se ho lavorato part-time?
Per il lavoratore part-time il calcolo è identico: 8,33% della retribuzione oraria ordinaria per ogni ora effettivamente lavorata. Il risultato è proporzionalmente inferiore rispetto al tempo pieno, ma il meccanismo è lo stesso.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Nel CCNL Somministrazione la tredicesima matura su ogni ora lavorata e va corrisposta dall'agenzia, non dall'utilizzatore.
  • Vale il principio di parità di trattamento: al lavoratore somministrato spettano le mensilità aggiuntive previste presso l'impresa utilizzatrice.
  • La quattordicesima e gli eventuali premi seguono il CCNL applicato dall'utilizzatore, se previsti.
  • Importi e modalità vanno letti nelle tabelle del CCNL vigente e del contratto dell'utilizzatore.
  • I ratei maturati confluiscono nelle competenze di fine missione.
Indice dei contenuti

Il lavoro in somministrazione ha una struttura triangolare - agenzia, lavoratore, impresa utilizzatrice - che si riflette anche sul trattamento economico delle mensilità aggiuntive. La tredicesima, la quattordicesima e i premi non seguono regole a sé, ma si innestano sul principio cardine del settore: la parità di trattamento tra il somministrato e i dipendenti diretti dell'utilizzatore a parità di mansioni.

La parità di trattamento come bussola

La normativa sulla somministrazione impone che al lavoratore inviato in missione spettino, a parità di mansioni, condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti diretti dell'impresa utilizzatrice. Questo principio è la chiave per capire le mensilità aggiuntive: se l'utilizzatore riconosce ai propri dipendenti tredicesima, quattordicesima o premi, anche il somministrato vi ha diritto, secondo il CCNL applicato in quel contesto produttivo.

La tredicesima e la maturazione sulle ore lavorate

La tredicesima mensilità matura in proporzione al servizio prestato. Nella somministrazione, dove le missioni possono essere brevi o frammentate, il calcolo avviene tipicamente in funzione delle ore effettivamente lavorate, così da garantire che anche le missioni di breve durata generino il rateo corrispondente. I criteri precisi sono fissati dal CCNL e dalle tabelle vigenti, che conviene consultare nella versione aggiornata.

Chi paga: l'agenzia, non l'utilizzatore

Il datore di lavoro formale è l'agenzia per il lavoro, ed è l'agenzia a corrispondere la retribuzione e le mensilità aggiuntive in busta paga. L'impresa utilizzatrice dirige la prestazione ma non è il soggetto erogante. Resta però la responsabilità solidale dell'utilizzatore per i trattamenti retributivi e contributivi, a tutela del lavoratore in caso di inadempimento dell'agenzia.

Quattordicesima e premi: dipende dall'utilizzatore

La quattordicesima non è universale: spetta se è prevista dal CCNL applicato presso l'utilizzatore. Lo stesso vale per i premi di risultato o di produzione collegati alla contrattazione di secondo livello dell'azienda utilizzatrice: in forza della parità di trattamento, anche il somministrato vi accede secondo i criteri e le condizioni stabiliti in quel contesto.

Ratei e fine missione

Al termine della missione i ratei di tredicesima e di eventuale quattordicesima maturati vengono liquidati nelle competenze finali, insieme al TFR e ai ratei di ferie e permessi non goduti. La frammentazione tipica delle missioni rende utile verificare in busta paga che ogni periodo lavorato abbia generato i ratei corrispondenti.

Verifica e trasparenza in busta paga

Per la natura intermittente del lavoro somministrato, la trasparenza del cedolino è essenziale: conviene controllare che le voci relative alle mensilità aggiuntive riflettano le ore svolte e il CCNL dell'utilizzatore. In caso di dubbi, il riferimento sono le tabelle del CCNL Somministrazione e del contratto applicato presso l'impresa utilizzatrice.

Responsabilità solidale e garanzie

La struttura triangolare del rapporto rafforza le tutele economiche: oltre alla responsabilità solidale dell'utilizzatore per retribuzioni e contributi, il lavoratore somministrato accede agli stessi diritti dei dipendenti diretti anche su servizi sociali e aziendali, secondo il principio di parità di trattamento. Le mensilità aggiuntive non sono quindi un beneficio aggiuntivo concesso dall'agenzia, ma la proiezione di un diritto già riconosciuto a chi lavora stabilmente nel medesimo contesto produttivo.

Domande frequenti

Ho diritto alla tredicesima se lavoro in somministrazione?

Sì. La tredicesima matura in proporzione al servizio prestato, tipicamente sulle ore lavorate, ed è corrisposta in busta paga dall'agenzia per il lavoro.

Chi mi paga la tredicesima, l'agenzia o l'azienda dove lavoro?

L'agenzia per il lavoro, che è il datore di lavoro formale. L'impresa utilizzatrice resta però responsabile in solido per i trattamenti retributivi.

Mi spetta la quattordicesima?

Solo se è prevista dal CCNL applicato presso l'impresa utilizzatrice. In forza della parità di trattamento, in tal caso spetta anche al lavoratore somministrato.

Ho diritto ai premi di produzione dell'azienda utilizzatrice?

Sì, in forza della parità di trattamento, secondo i criteri e le condizioni previsti dalla contrattazione di secondo livello dell'utilizzatore.

Dove finiscono i ratei se la missione finisce?

I ratei di tredicesima e dell'eventuale quattordicesima maturati vengono liquidati nelle competenze di fine missione, con TFR e ratei di ferie e permessi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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