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Preavviso e licenziamento nel CCNL Somministrazione
Le regole su preavviso e fine del rapporto nella somministrazione variano in base alla tipologia contrattuale (missione a termine o contratto a tempo indeterminato) e hanno subito importanti aggiornamenti con il rinnovo del 2025.
Per i contratti di somministrazione a termine di durata pari o superiore a 6 mesi, la proroga deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso. Il mancato rispetto fa sorgere un’indennità welfare di 20 euro per ogni giorno mancante. Per i contratti a tempo indeterminato valgono le regole ordinarie di preavviso e licenziamento.
La fine naturale della missione a termine
Il contratto di somministrazione a tempo determinato (missione) si conclude alla scadenza indicata nel contratto di missione. Non si richiede un atto formale di recesso: la missione cessa automaticamente. L’Agenzia non è tenuta a corrispondere alcuna indennità di preavviso per la normale scadenza.
La principale novità introdotta dal rinnovo del 21 luglio 2025 riguarda il preavviso di proroga: per le missioni di durata uguale o superiore a 6 mesi (inizialmente o per effetto di proroghe successive), la comunicazione dell’eventuale proroga deve avvenire con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Questa regola è entrata in vigore il 1° settembre 2025.
L’indennità per mancato preavviso di proroga
Se l’Agenzia (o l’utilizzatore che ne ha la responsabilità informativa) non comunica la proroga entro i 3 giorni previsti, il lavoratore ha diritto a un’indennità in denaro pari a 20 euro per ogni giorno di preavviso mancante. Questa indennità è qualificata contrattualmente come «welfare» e si cumula con le competenze ordinarie di fine missione.
Esempio: se la proroga viene comunicata il giorno prima della scadenza (mancano 2 giorni di preavviso), l’indennità è di 40 euro.
Fine anticipata della missione e conseguenze
La cessazione anticipata della missione — prima della scadenza contrattuale — è un’ipotesi che può essere richiesta sia dall’Agenzia/utilizzatore sia dal lavoratore:
- Recesso anticipato da parte dell’Agenzia/utilizzatore: se non motivato da giusta causa (grave inadempimento del lavoratore) o da giustificato motivo oggettivo (cessazione dell’attività), espone l’Agenzia al pagamento dei corrispettivi che il lavoratore avrebbe percepito fino alla scadenza naturale, salvo che venga offerta una missione alternativa equivalente.
- Recesso anticipato da parte del lavoratore: è possibile con il rispetto del preavviso eventualmente indicato nel contratto di missione. L’assenza di preavviso può comportare la trattenuta dell’indennità sostitutiva.
Tabella riepilogativa
| Tipo di fine rapporto | Regola applicabile | Indennità/conseguenza |
|---|---|---|
| Scadenza naturale missione a termine | Nessun preavviso richiesto | Nessuna indennità aggiuntiva |
| Mancato preavviso proroga (missioni ≥ 6 mesi) | 3 giorni di preavviso obbligatori (dal 1/9/2025) | 20 € welfare per ogni giorno mancante |
| Recesso anticipato datoriale (senza giusta causa) | Pagamento retribuzioni fino a scadenza o missione alternativa | Differenze retributive se missione alternativa inferiore |
| Dimissioni lavoratore durante missione | Preavviso come da contratto di missione / CCNL utilizzatore | Trattenuta indennità sostitutiva se preavviso non rispettato |
| Licenziamento contratto a tempo indeterminato | Preavviso CCNL utilizzatore + norme Statuto Lavoratori | TFR + indennità sostitutiva preavviso se non lavorato |
| Superamento comporto malattia (180 giorni) | Recesso datoriale con preavviso | TFR + indennità sostitutiva preavviso |
Nota: per i contratti a tempo indeterminato i termini di preavviso variano in base al CCNL dell’utilizzatore e all’anzianità di servizio del lavoratore. Il preavviso va sempre verificato nel CCNL specifico applicato.
Licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato: le tutele applicabili
I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (staff leasing) godono delle tutele ordinarie contro il licenziamento illegittimo previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal d.lgs. 23/2015 (Jobs Act). Le forme di tutela — reintegra o indennità risarcitoria — dipendono dalla dimensione occupazionale dell’Agenzia e dalla fattispecie (licenziamento discriminatorio, per giusta causa, per giustificato motivo). Il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta con indicazione dei motivi.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanti giorni di preavviso servono per non rinnovare una missione?
Cosa succede se l’Agenzia non rispetta i 3 giorni di preavviso?
Il lavoratore somministrato a tempo indeterminato può essere licenziato?
Un lavoratore somministrato può dimettersi anticipatamente durante una missione?
Cosa accade se l’utilizzatore interrompe anticipatamente la missione?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanti giorni di preavviso servono per non rinnovare una missione?
Per i contratti di somministrazione a termine con durata iniziale o successivamente prorogata pari o superiore a 6 mesi, la comunicazione di proroga o di non rinnovo deve avvenire con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Questa regola è in vigore dal 1° settembre 2025 (CCNL 21 luglio 2025).
Cosa succede se l'Agenzia non rispetta i 3 giorni di preavviso?
Per ogni giorno di preavviso mancante, l'Agenzia deve corrispondere al lavoratore un importo a titolo di «welfare» pari a 20 euro. Questa indennità si aggiunge alle competenze ordinarie di fine missione ed è in vigore dal 1° settembre 2025.
Il lavoratore somministrato a tempo indeterminato può essere licenziato?
Sì, con le stesse regole dei dipendenti ordinari. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede il rispetto del preavviso contrattuale (o il pagamento dell'indennità sostitutiva). Il licenziamento per giusta causa è senza preavviso. In entrambi i casi si applicano le tutele dello Statuto dei Lavoratori e le norme sul controllo giudiziale del licenziamento.
Un lavoratore somministrato può dimettersi anticipatamente durante una missione?
Sì. Le dimissioni del lavoratore durante la missione sono possibili. Il lavoratore deve rispettare il preavviso eventualmente previsto dal CCNL dell'utilizzatore o dal contratto di missione. Le dimissioni senza preavviso danno diritto all'Agenzia di trattenere l'indennità sostitutiva corrispondente.
Cosa accade se l'utilizzatore interrompe anticipatamente la missione?
Se l'utilizzatore revoca la missione prima della scadenza senza giustificato motivo, l'Agenzia è tenuta a corrispondere al lavoratore la retribuzione che avrebbe percepito fino alla fine della missione, oppure a trovare una nuova missione equivalente. In mancanza, il lavoratore può avanzare pretese risarcitorie nei confronti dell'Agenzia.
Vedi anche