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Preavviso e licenziamento nel CCNL Somministrazione
Le regole su preavviso e fine del rapporto nella somministrazione variano in base alla tipologia contrattuale (missione a termine o contratto a tempo indeterminato) e hanno subito importanti aggiornamenti con il rinnovo del 2025.
Per i contratti di somministrazione a termine di durata pari o superiore a 6 mesi, la proroga deve essere comunicata con almeno 3 giorni di preavviso. Il mancato rispetto fa sorgere un’indennità welfare di 20 euro per ogni giorno mancante. Per i contratti a tempo indeterminato valgono le regole ordinarie di preavviso e licenziamento.
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La fine naturale della missione a termine
Il contratto di somministrazione a tempo determinato (missione) si conclude alla scadenza indicata nel contratto di missione. Non si richiede un atto formale di recesso: la missione cessa automaticamente. L’Agenzia non è tenuta a corrispondere alcuna indennità di preavviso per la normale scadenza.
La principale novità introdotta dal rinnovo del 21 luglio 2025 riguarda il preavviso di proroga: per le missioni di durata uguale o superiore a 6 mesi (inizialmente o per effetto di proroghe successive), la comunicazione dell’eventuale proroga deve avvenire con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Questa regola è entrata in vigore il 1° settembre 2025.
L’indennità per mancato preavviso di proroga
Se l’Agenzia (o l’utilizzatore che ne ha la responsabilità informativa) non comunica la proroga entro i 3 giorni previsti, il lavoratore ha diritto a un’indennità in denaro pari a 20 euro per ogni giorno di preavviso mancante. Questa indennità è qualificata contrattualmente come «welfare» e si cumula con le competenze ordinarie di fine missione.
Esempio: se la proroga viene comunicata il giorno prima della scadenza (mancano 2 giorni di preavviso), l’indennità è di 40 euro.
Fine anticipata della missione e conseguenze
La cessazione anticipata della missione – prima della scadenza contrattuale – è un’ipotesi che può essere richiesta sia dall’Agenzia/utilizzatore sia dal lavoratore:
- Recesso anticipato da parte dell’Agenzia/utilizzatore: se non motivato da giusta causa (grave inadempimento del lavoratore) o da giustificato motivo oggettivo (cessazione dell’attività), espone l’Agenzia al pagamento dei corrispettivi che il lavoratore avrebbe percepito fino alla scadenza naturale, salvo che venga offerta una missione alternativa equivalente.
- Recesso anticipato da parte del lavoratore: è possibile con il rispetto del preavviso eventualmente indicato nel contratto di missione. L’assenza di preavviso può comportare la trattenuta dell’indennità sostitutiva.
Tabella riepilogativa
| Tipo di fine rapporto | Regola applicabile | Indennità/conseguenza |
|---|---|---|
| Scadenza naturale missione a termine | Nessun preavviso richiesto | Nessuna indennità aggiuntiva |
| Mancato preavviso proroga (missioni ≥ 6 mesi) | 3 giorni di preavviso obbligatori (dal 1/9/2025) | 20 € welfare per ogni giorno mancante |
| Recesso anticipato datoriale (senza giusta causa) | Pagamento retribuzioni fino a scadenza o missione alternativa | Differenze retributive se missione alternativa inferiore |
| Dimissioni lavoratore durante missione | Preavviso come da contratto di missione / CCNL utilizzatore | Trattenuta indennità sostitutiva se preavviso non rispettato |
| Licenziamento contratto a tempo indeterminato | Preavviso CCNL utilizzatore + norme Statuto Lavoratori | TFR + indennità sostitutiva preavviso se non lavorato |
| Superamento comporto malattia (180 giorni) | Recesso datoriale con preavviso | TFR + indennità sostitutiva preavviso |
Nota: per i contratti a tempo indeterminato i termini di preavviso variano in base al CCNL dell’utilizzatore e all’anzianità di servizio del lavoratore. Il preavviso va sempre verificato nel CCNL specifico applicato.
Licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato: le tutele applicabili
I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (staff leasing) godono delle tutele ordinarie contro il licenziamento illegittimo previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal d.lgs. 23/2015 (Jobs Act). Le forme di tutela – reintegra o indennità risarcitoria – dipendono dalla dimensione occupazionale dell’Agenzia e dalla fattispecie (licenziamento discriminatorio, per giusta causa, per giustificato motivo). Il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta con indicazione dei motivi.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti giorni di preavviso servono per non rinnovare una missione?
Cosa succede se l’Agenzia non rispetta i 3 giorni di preavviso?
Il lavoratore somministrato a tempo indeterminato può essere licenziato?
Un lavoratore somministrato può dimettersi anticipatamente durante una missione?
Cosa accade se l’utilizzatore interrompe anticipatamente la missione?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La somministrazione di lavoro presenta una struttura particolare: il lavoratore è dipendente dell'agenzia (somministratore) ma presta l'attività presso un'impresa utilizzatrice. Questa triangolazione si riflette sulle regole di fine rapporto, che cambiano radicalmente a seconda che si tratti di una missione a termine o di un rapporto a tempo indeterminato con l'agenzia.
Le due anime del rapporto: missione a termine e tempo indeterminato
Il lavoratore somministrato può essere assunto dall'agenzia con un contratto a tempo determinato collegato alla singola missione, oppure con un contratto a tempo indeterminato che lo lega all'agenzia anche tra una missione e l'altra. Sono due regimi diversi: nel primo la fine è scandita dalla scadenza della missione; nel secondo si applicano le regole ordinarie del rapporto a tempo indeterminato, comprese quelle su preavviso e licenziamento.
La fine naturale della missione a termine
Il contratto di somministrazione a tempo determinato si conclude alla scadenza indicata nel contratto di missione: alla data prevista il rapporto cessa senza bisogno di un atto formale di recesso. Non si tratta di un licenziamento, ma della naturale conclusione del termine. Eventuali proroghe seguono regole proprie: il CCNL di settore disciplina i preavvisi e le comunicazioni dovute, anche a tutela del lavoratore che vede modificata la durata della propria missione.
Il preavviso nelle proroghe e le tutele welfare
Una specificità del settore riguarda la gestione delle proroghe delle missioni di una certa durata, per le quali il contratto collettivo può imporre un preavviso e prevedere, in caso di mancato rispetto, indennità di natura welfare a favore del lavoratore. Sono strumenti pensati per la peculiare instabilità della somministrazione, dove la continuità dell'occupazione dipende dal rinnovo delle missioni. Le misure e gli importi vanno letti nel CCNL vigente, tenendo conto degli aggiornamenti dei rinnovi.
Il rapporto a tempo indeterminato con l'agenzia
Quando il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall'agenzia, la fine del rapporto segue le regole comuni: il preavviso dell'art. 2118 c.c., con i termini fissati dal CCNL, e la disciplina del licenziamento, che richiede una giustificazione (giustificato motivo o giusta causa) e il rispetto delle relative procedure. Tra una missione e l'altra, nei periodi di disponibilità, il lavoratore conserva il rapporto con l'agenzia secondo le previsioni contrattuali.
Giusta causa, dimissioni e procedura telematica
Come in ogni rapporto, l'art. 2119 c.c. consente il recesso immediato per giusta causa, ossia per fatti talmente gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria. Le dimissioni del lavoratore, dal canto loro, devono essere comunicate con la procedura telematica del D.Lgs. 151/2015 per essere efficaci, ed è prevista la possibilità di revocarle entro sette giorni dalla trasmissione: una garanzia contro le dimissioni in bianco valida anche nella somministrazione.
Cosa verificare a fine missione o a fine rapporto
Per orientarsi conviene chiarire anzitutto la tipologia contrattuale: missione a termine o tempo indeterminato con l'agenzia? Da lì discende tutto il resto: l'eventuale preavviso sulle proroghe, le indennità welfare per il mancato rispetto, l'applicazione delle regole ordinarie di licenziamento, le forme delle dimissioni. Sono informazioni che il CCNL del settore e il codice civile rendono determinabili, evitando incertezze sul momento e sulle modalità della cessazione.
Domande frequenti
La missione a termine ha bisogno di un licenziamento per finire?
No. Il contratto di somministrazione a tempo determinato si conclude alla scadenza indicata nel contratto di missione, senza necessità di un atto formale di recesso. Non è un licenziamento ma la naturale conclusione del termine.
Che preavviso c'è per la proroga di una missione?
Per le missioni di una certa durata il CCNL di settore può imporre un preavviso sulle proroghe e prevedere indennità welfare in caso di mancato rispetto. Termini e importi aggiornati si leggono nel CCNL vigente.
Se sono a tempo indeterminato con l'agenzia, come funziona il licenziamento?
Si applicano le regole ordinarie: preavviso ex art. 2118 c.c. con i termini del CCNL e licenziamento subordinato a una giustificazione (giustificato motivo o giusta causa) con le relative procedure.
Posso revocare le dimissioni nella somministrazione?
Sì. Le dimissioni vanno trasmesse con la procedura telematica del D.Lgs. 151/2015 e possono essere revocate entro sette giorni dalla trasmissione, come in ogni rapporto di lavoro subordinato.
Cosa cambia tra missione a termine e tempo indeterminato?
Nella missione a termine il rapporto cessa alla scadenza prevista; nel tempo indeterminato con l'agenzia valgono le regole comuni su preavviso e licenziamento, e il lavoratore conserva il rapporto anche tra una missione e l'altra.