Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Tabelle retributive e minimi salariali nel CCNL Somministrazione

La retribuzione del lavoratore somministrato non è fissata da tabelle proprie del settore, ma segue il principio di parità di trattamento con i dipendenti dell’azienda utilizzatrice. Ecco come funziona la struttura retributiva e quali tutele economiche garantisce il CCNL.

In sintesi

Nel CCNL Somministrazione la retribuzione del lavoratore in missione è determinata dal CCNL dell’azienda utilizzatrice, in applicazione del principio di parità di trattamento (d.lgs. 81/2015). L’Agenzia è obbligata a garantire un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti diretti a parità di mansione e livello.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Ultimo rinnovo
21 luglio 2025
Vigenza
21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
Platea
~1 milione di lavoratori somministrati l’anno
Enti bilaterali
Forma.Temp · Ebitemp · Fon.Te

Minimi tabellari — in vigore dal 1° ottobre 2025

Livello Minimo mensile lordo
Indennità di disponibilità — tempo pieno 1.000,00 €
Indennità di disponibilità — part-time 500,00 €
In procedura di ricollocazione — tempo pieno (180 gg) 1.150,00 €
In procedura di ricollocazione — part-time 575,00 €

⚠ Il CCNL Somministrazione NON ha una tabella di minimi per chi è in missione: per il principio di parità di trattamento (art. 35 D.Lgs. 81/2015) il lavoratore somministrato percepisce la stessa retribuzione del CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice (es. metalmeccanici se lavori in fabbrica metalmeccanica). Gli importi qui sopra sono l’indennità mensile di disponibilità (lorda, comprensiva di TFR) dovuta ai dipendenti a tempo indeterminato dell’agenzia nei periodi senza missione, come rivalutata dal rinnovo Assolavoro–Felsa/Nidil/UILTemp sottoscritto il 21 luglio 2025 (prima erano 800/400 €). Lavori in somministrazione e i conti non tornano? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.

Fonte: comunicati ufficiali Nidil-CGIL (firmatario) e Assolavoro sul rinnovo 21/7/2025, importi convergenti su seconda fonte indipendente. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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Il principio di parità di trattamento: la regola fondamentale

Il cardine retributivo della somministrazione di lavoro è stabilito dall’art. 35 del d.lgs. 81/2015: il lavoratore somministrato ha diritto, per tutta la durata della missione, a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo di legge.

In termini pratici questo significa che:

  • I minimi tabellari applicabili sono quelli del CCNL dell’azienda utilizzatrice (es. commercio, metalmeccanici, chimica, ecc.), non un autonomo tariffario della somministrazione.
  • Gli aumenti contrattuali deliberati dall’utilizzatore si riverberano automaticamente anche sul lavoratore in missione.
  • Eventuali premi di risultato o istituti aziendali spettano al somministrato nella stessa misura dei dipendenti diretti, salvo diversa disposizione dell’accordo di somministrazione.

Struttura della retribuzione in busta paga

La busta paga del lavoratore somministrato è emessa dall’Agenzia per il Lavoro, che è il datore di lavoro formale. Le voci tipiche sono:

  • Minimo tabellare: determinato dal livello di inquadramento corrispondente alla mansione svolta presso l’utilizzatore, secondo le tabelle del CCNL di settore applicato.
  • Scatti di anzianità: maturano in base all’anzianità di servizio nella stessa Agenzia, nelle modalità previste dal CCNL dell’utilizzatore.
  • Indennità aggiuntive: turni, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di funzione si applicano secondo le norme del CCNL dell’utilizzatore.
  • TFR: accantonato secondo le regole generali dell’art. 2120 c.c. e le previsioni del CCNL applicato.

La parità di trattamento: limiti e applicazione pratica

Il principio di parità non è assoluto: si riferisce al trattamento complessivo, non voce per voce. Nella prassi si è affermato che:

  • Il confronto va effettuato con il lavoratore comparabile dell’utilizzatore (stesso livello, stessa mansione, stessa sede).
  • L’utilizzatore ha l’obbligo di fornire all’Agenzia tutte le informazioni necessarie per determinare correttamente il trattamento economico e normativo.
  • In caso di controversia sull’inquadramento, la responsabilità è solidale tra Agenzia e utilizzatore (art. 35 c. 2 d.lgs. 81/2015).
  • Il premio di produzione aziendale o il premio di risultato previsto dal contratto aziendale dell’utilizzatore non spetta automaticamente al somministrato, salvo diversa previsione del contratto di somministrazione o accordo tra le parti.

Retribuzione per i lavoratori a tempo indeterminato (Staff Leasing)

I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (cosiddetto «staff leasing» ex art. 31 d.lgs. 81/2015) godono di una tutela economica specifica durante i periodi in cui non sono assegnati a missioni:

  • Durante la missione, si applica invece la parità di trattamento con i dipendenti dell’utilizzatore, esattamente come per i somministrati a tempo determinato.

Casi pratici

Tizio – Operaio somministrato presso azienda metalmeccanica
Tizio è inviato in missione presso un’azienda che applica il CCNL Metalmeccanici Industria, con inquadramento al livello C3. La sua busta paga riflette il minimo tabellare C3 del CCNL Metalmeccanici vigente, aumenti compresi. È l’Agenzia che emette il cedolino, ma i valori sono quelli del contratto dell’utilizzatore: Tizio percepisce esattamente quanto un dipendente diretto allo stesso livello.
Sempronio – Controversia sull’inquadramento
Sempronio svolge di fatto mansioni di livello superiore rispetto a quello indicato nel contratto di missione. Ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 81/2015 può richiedere all’Agenzia la rettifica dell’inquadramento. Se l’Agenzia non provvede per mancanza di indicazioni dall’utilizzatore, entrambi i soggetti rispondono in solido per le differenze retributive. Sempronio si rivolge al sindacato NIdiL-Cgil o a Felsa-Cisl per avviare una procedura di conciliazione.

Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Da leggere insieme

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Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Quale tabella retributiva si applica al lavoratore somministrato?

Quella del CCNL applicato dall'azienda utilizzatrice. Vige il principio di parita' di trattamento: a parita' di mansione spettano le condizioni dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

Esistono minimi propri della somministrazione?

No, per i minimi tabellari il riferimento e' il CCNL dell'utilizzatore. Il CCNL delle agenzie aggiunge istituti propri come welfare, formazione e indennita' di disponibilita'.

Cos'e' l'indennita' di disponibilita'?

E' la somma riconosciuta ai lavoratori a tempo indeterminato in staff leasing per i periodi di attesa tra una missione e l'altra. I valori vanno letti nel CCNL di settore vigente.

Maturo tredicesima e TFR come gli altri dipendenti?

Si. Tredicesima ed eventuale quattordicesima seguono il CCNL dell'utilizzatore; il TFR e' regolato dall'art. 2120 c.c. con accantonamento annuale e rivalutazione di legge.

Come verifico se la mia retribuzione e' corretta?

Chiedi all'agenzia il CCNL applicato e il livello attribuito, poi confronta il minimo con la tabella vigente di quel settore. Differenze nascono spesso da un inquadramento errato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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