Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Tabelle retributive e minimi salariali nel CCNL Somministrazione

La retribuzione del lavoratore somministrato non è fissata da tabelle proprie del settore, ma segue il principio di parità di trattamento con i dipendenti dell’azienda utilizzatrice. Ecco come funziona la struttura retributiva e quali tutele economiche garantisce il CCNL.

In sintesi

Nel CCNL Somministrazione la retribuzione del lavoratore in missione è determinata dal CCNL dell’azienda utilizzatrice, in applicazione del principio di parità di trattamento (d.lgs. 81/2015). L’Agenzia è obbligata a garantire un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti diretti a parità di mansione e livello.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Ultimo rinnovo
21 luglio 2025
Vigenza
21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
Platea
~1 milione di lavoratori somministrati l’anno
Enti bilaterali
Forma.Temp · Ebitemp · Fon.Te

Minimi tabellari — in vigore dal 1° ottobre 2025

Livello Minimo mensile lordo
Indennità di disponibilità — tempo pieno 1.000,00 €
Indennità di disponibilità — part-time 500,00 €
In procedura di ricollocazione — tempo pieno (180 gg) 1.150,00 €
In procedura di ricollocazione — part-time 575,00 €

Il CCNL Somministrazione NON ha una tabella di minimi per chi è in missione: per il principio di parità di trattamento (art. 35 D.Lgs. 81/2015) il lavoratore somministrato percepisce la stessa retribuzione del CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice (es. metalmeccanici se lavori in fabbrica metalmeccanica). Gli importi qui sopra sono l’indennità mensile di disponibilità (lorda, comprensiva di TFR) dovuta ai dipendenti a tempo indeterminato dell’agenzia nei periodi senza missione, come rivalutata dal rinnovo Assolavoro–Felsa/Nidil/UILTemp sottoscritto il 21 luglio 2025 (prima erano 800/400 €). Lavori in somministrazione e i conti non tornano? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.

Fonte: comunicati ufficiali Nidil-CGIL (firmatario) e Assolavoro sul rinnovo 21/7/2025, importi convergenti su seconda fonte indipendente. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

Il principio di parità di trattamento: la regola fondamentale

Il cardine retributivo della somministrazione di lavoro è stabilito dall’art. 35 del d.lgs. 81/2015: il lavoratore somministrato ha diritto, per tutta la durata della missione, a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo di legge.

In termini pratici questo significa che:

  • I minimi tabellari applicabili sono quelli del CCNL dell’azienda utilizzatrice (es. commercio, metalmeccanici, chimica, ecc.), non un autonomo tariffario della somministrazione.
  • Gli aumenti contrattuali deliberati dall’utilizzatore si riverberano automaticamente anche sul lavoratore in missione.
  • Eventuali premi di risultato o istituti aziendali spettano al somministrato nella stessa misura dei dipendenti diretti, salvo diversa disposizione dell’accordo di somministrazione.

Struttura della retribuzione in busta paga

La busta paga del lavoratore somministrato è emessa dall’Agenzia per il Lavoro, che è il datore di lavoro formale. Le voci tipiche sono:

  • Minimo tabellare: determinato dal livello di inquadramento corrispondente alla mansione svolta presso l’utilizzatore, secondo le tabelle del CCNL di settore applicato.
  • Scatti di anzianità: maturano in base all’anzianità di servizio nella stessa Agenzia, nelle modalità previste dal CCNL dell’utilizzatore.
  • Indennità aggiuntive: turni, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di funzione si applicano secondo le norme del CCNL dell’utilizzatore.
  • TFR: accantonato secondo le regole generali dell’art. 2120 c.c. e le previsioni del CCNL applicato.

La parità di trattamento: limiti e applicazione pratica

Il principio di parità non è assoluto: si riferisce al trattamento complessivo, non voce per voce. Nella prassi si è affermato che:

  • Il confronto va effettuato con il lavoratore comparabile dell’utilizzatore (stesso livello, stessa mansione, stessa sede).
  • L’utilizzatore ha l’obbligo di fornire all’Agenzia tutte le informazioni necessarie per determinare correttamente il trattamento economico e normativo.
  • In caso di controversia sull’inquadramento, la responsabilità è solidale tra Agenzia e utilizzatore (art. 35 c. 2 d.lgs. 81/2015).
  • Il premio di produzione aziendale o il premio di risultato previsto dal contratto aziendale dell’utilizzatore non spetta automaticamente al somministrato, salvo diversa previsione del contratto di somministrazione o accordo tra le parti.

Retribuzione per i lavoratori a tempo indeterminato (Staff Leasing)

I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (cosiddetto «staff leasing» ex art. 31 d.lgs. 81/2015) godono di una tutela economica specifica durante i periodi in cui non sono assegnati a missioni:

  • Durante la missione, si applica invece la parità di trattamento con i dipendenti dell’utilizzatore, esattamente come per i somministrati a tempo determinato.

Casi pratici

Tizio – Operaio somministrato presso azienda metalmeccanica
Tizio è inviato in missione presso un’azienda che applica il CCNL Metalmeccanici Industria, con inquadramento al livello C3. La sua busta paga riflette il minimo tabellare C3 del CCNL Metalmeccanici vigente, aumenti compresi. È l’Agenzia che emette il cedolino, ma i valori sono quelli del contratto dell’utilizzatore: Tizio percepisce esattamente quanto un dipendente diretto allo stesso livello.
Sempronio – Controversia sull’inquadramento
Sempronio svolge di fatto mansioni di livello superiore rispetto a quello indicato nel contratto di missione. Ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 81/2015 può richiedere all’Agenzia la rettifica dell’inquadramento. Se l’Agenzia non provvede per mancanza di indicazioni dall’utilizzatore, entrambi i soggetti rispondono in solido per le differenze retributive. Sempronio si rivolge al sindacato NIdiL-Cgil o a Felsa-Cisl per avviare una procedura di conciliazione.

Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Da leggere insieme

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In sintesi

  • Nel CCNL Somministrazione la retribuzione del lavoratore in missione non deriva da tabelle proprie, ma dal principio di parita' di trattamento con i dipendenti dell'utilizzatore.
  • Si applica il CCNL dell'azienda utilizzatrice: stesso livello, stessi minimi, stessi istituti economici a parita' di mansione.
  • Il CCNL del settore aggiunge tutele proprie (welfare, formazione, indennita' di disponibilita' per lo staff leasing).
  • Per individuare i minimi corretti occorre leggere le tabelle del CCNL applicato dall'utilizzatore vigente, non importi generici.
  • Restano fermi gli istituti di legge: TFR ex art. 2120 c.c., ferie ex D.Lgs. 66/2003, tredicesima e mensilita' aggiuntive.
Indice dei contenuti

La somministrazione di lavoro ha una struttura retributiva atipica: il lavoratore e' assunto dall'agenzia ma presta servizio presso un'impresa utilizzatrice, e proprio quest'ultima determina il trattamento economico applicabile. Comprendere il principio di parita' di trattamento e' la chiave per capire quale tabella retributiva guardare.

La parita' di trattamento come regola cardine

Il principio fondamentale e' che il lavoratore somministrato ha diritto, a parita' di mansioni, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. Non esiste quindi una «tabella della somministrazione» autonoma per i minimi: il riferimento e' il CCNL applicato dall'azienda presso cui si svolge la missione. Questo evita il dumping salariale e tutela chi lavora in missione.

Quale CCNL e quale tabella leggere

Per individuare il minimo corretto occorre partire da due dati: il CCNL applicato dall'utilizzatore e il livello di inquadramento attribuito alla mansione svolta. La tabella retributiva da consultare e' quella del contratto dell'utilizzatore, nella versione vigente. Affidarsi a importi memorizzati e' rischioso, perché ogni settore ha minimi diversi e periodicamente aggiornati dai rinnovi.

Gli istituti propri del CCNL somministrazione

Accanto alla parita' di trattamento, il CCNL di categoria delle agenzie per il lavoro introduce istituti aggiuntivi: il sistema di welfare bilaterale, le prestazioni di sostegno al reddito e alla formazione finanziate dai fondi del settore, e, per i contratti a tempo indeterminato in regime di staff leasing, l'indennita' di disponibilita' per i periodi di attesa tra una missione e l'altra. Sono tutele che si sommano al trattamento dell'utilizzatore.

Mensilita' aggiuntive e istituti differiti

Il lavoratore somministrato matura tredicesima ed eventuale quattordicesima secondo il CCNL dell'utilizzatore, oltre al trattamento di fine rapporto regolato dall'art. 2120 c.c.: accantonamento annuale di una quota della retribuzione utile con rivalutazione di legge. Ferie e permessi seguono la disciplina dell'utilizzatore nel rispetto dei minimi del D.Lgs. 66/2003.

Come si compone concretamente la busta paga

In pratica la busta paga combina il minimo tabellare del livello dell'utilizzatore, gli scatti e le indennita' previste da quel CCNL, e gli istituti del contratto di somministrazione. Per controllarne la correttezza conviene chiedere all'agenzia l'indicazione del CCNL applicato e del livello, e confrontare la voce «minimo» con la tabella ufficiale vigente di quel settore.

Verifiche utili in caso di dubbio

Se la retribuzione percepita sembra inferiore a quella dei colleghi diretti dell'utilizzatore con pari mansione, e' opportuno segnalarlo: la parita' di trattamento e' un diritto. La verifica passa dal confronto tra il livello attribuito e la mansione effettivamente svolta, perché eventuali differenze nascono spesso da un inquadramento non corretto più che dalla tabella in se'.

Domande frequenti

Quale tabella retributiva si applica al lavoratore somministrato?

Quella del CCNL applicato dall'azienda utilizzatrice. Vige il principio di parita' di trattamento: a parita' di mansione spettano le condizioni dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

Esistono minimi propri della somministrazione?

No, per i minimi tabellari il riferimento e' il CCNL dell'utilizzatore. Il CCNL delle agenzie aggiunge istituti propri come welfare, formazione e indennita' di disponibilita'.

Cos'e' l'indennita' di disponibilita'?

E' la somma riconosciuta ai lavoratori a tempo indeterminato in staff leasing per i periodi di attesa tra una missione e l'altra. I valori vanno letti nel CCNL di settore vigente.

Maturo tredicesima e TFR come gli altri dipendenti?

Si. Tredicesima ed eventuale quattordicesima seguono il CCNL dell'utilizzatore; il TFR e' regolato dall'art. 2120 c.c. con accantonamento annuale e rivalutazione di legge.

Come verifico se la mia retribuzione e' corretta?

Chiedi all'agenzia il CCNL applicato e il livello attribuito, poi confronta il minimo con la tabella vigente di quel settore. Differenze nascono spesso da un inquadramento errato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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