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Ultimo aggiornamento: 26 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Nel CCNL Somministrazione la retribuzione del lavoratore in missione è determinata dal CCNL dell'azienda utilizzatrice, in applicazione del principio di parità di trattamento (d.lgs. 81/2015). L'Agenzia è obbligata a garantire un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti diretti a parità di mansione e livello.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

Tabelle retributive e minimi salariali nel CCNL Somministrazione

La retribuzione del lavoratore somministrato non è fissata da tabelle proprie del settore, ma segue il principio di parità di trattamento con i dipendenti dell’azienda utilizzatrice. Ecco come funziona la struttura retributiva e quali tutele economiche garantisce il CCNL.

In sintesi

Nel CCNL Somministrazione la retribuzione del lavoratore in missione è determinata dal CCNL dell’azienda utilizzatrice, in applicazione del principio di parità di trattamento (d.lgs. 81/2015). L’Agenzia è obbligata a garantire un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti diretti a parità di mansione e livello.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
Ultimo rinnovo
21 luglio 2025
Vigenza
21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
Platea
~1 milione di lavoratori somministrati l’anno
Enti bilaterali
Forma.Temp · Ebitemp · Fon.Te

Il principio di parità di trattamento: la regola fondamentale

Il cardine retributivo della somministrazione di lavoro è stabilito dall’art. 35 del d.lgs. 81/2015: il lavoratore somministrato ha diritto, per tutta la durata della missione, a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo di legge.

In termini pratici questo significa che:

  • I minimi tabellari applicabili sono quelli del CCNL dell’azienda utilizzatrice (es. commercio, metalmeccanici, chimica, ecc.), non un autonomo tariffario della somministrazione.
  • Gli aumenti contrattuali deliberati dall’utilizzatore si riverberano automaticamente anche sul lavoratore in missione.
  • Eventuali premi di risultato o istituti aziendali spettano al somministrato nella stessa misura dei dipendenti diretti, salvo diversa disposizione dell’accordo di somministrazione.

Struttura della retribuzione in busta paga

La busta paga del lavoratore somministrato è emessa dall’Agenzia per il Lavoro, che è il datore di lavoro formale. Le voci tipiche sono:

  • Minimo tabellare: determinato dal livello di inquadramento corrispondente alla mansione svolta presso l’utilizzatore, secondo le tabelle del CCNL di settore applicato.
  • Tredicesima e quattordicesima (se prevista dal CCNL dell’utilizzatore): maturano per ogni ora lavorata al tasso dell’8,33% della retribuzione oraria ordinaria.
  • Scatti di anzianità: maturano in base all’anzianità di servizio nella stessa Agenzia, nelle modalità previste dal CCNL dell’utilizzatore.
  • Indennità aggiuntive: turni, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di funzione si applicano secondo le norme del CCNL dell’utilizzatore.
  • TFR: accantonato secondo le regole generali dell’art. 2120 c.c. e le previsioni del CCNL applicato.

Tabella riepilogativa

Struttura retributiva del lavoratore somministrato — schema di riferimento
Voce retributiva Riferimento normativo Chi applica i valori
Minimo tabellare mensile CCNL dell’utilizzatore, livello corrispondente alla mansione Agenzia (su indicazione dell’utilizzatore)
Tredicesima (e quattordicesima se prevista) CCNL utilizzatore; calcolo: 8,33% per ora lavorata Agenzia (ratei mensili in busta)
Scatti di anzianità CCNL utilizzatore; maturano nell’Agenzia Agenzia
Straordinario, lavoro notturno/festivo CCNL utilizzatore (maggiorazioni) Agenzia su comunicazione ore dall’utilizzatore
Premio di risultato aziendale Accordo di secondo livello dell’utilizzatore Di norma escluso salvo diversa pattuizione
Indennità di disponibilità (assenza di missione) CCNL Somministrazione — 1.000 €/mese lordi (tempo pieno) Agenzia (solo per contratti a t. indet.)
TFR Art. 2120 c.c. + CCNL applicato Agenzia (accantonamento mensile)

Nota: i valori dell’indennità di disponibilità (1.000 €/mese per full-time, 500 €/mese per part-time) sono quelli previsti dal CCNL Somministrazione del 21 luglio 2025 e si applicano esclusivamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato nei periodi di inattività tra una missione e l’altra.

La parità di trattamento: limiti e applicazione pratica

Il principio di parità non è assoluto: si riferisce al trattamento complessivo, non voce per voce. Nella prassi si è affermato che:

  • Il confronto va effettuato con il lavoratore comparabile dell’utilizzatore (stesso livello, stessa mansione, stessa sede).
  • L’utilizzatore ha l’obbligo di fornire all’Agenzia tutte le informazioni necessarie per determinare correttamente il trattamento economico e normativo.
  • In caso di controversia sull’inquadramento, la responsabilità è solidale tra Agenzia e utilizzatore (art. 35 c. 2 d.lgs. 81/2015).
  • Il premio di produzione aziendale o il premio di risultato previsto dal contratto aziendale dell’utilizzatore non spetta automaticamente al somministrato, salvo diversa previsione del contratto di somministrazione o accordo tra le parti.

Retribuzione per i lavoratori a tempo indeterminato (Staff Leasing)

I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (cosiddetto «staff leasing» ex art. 31 d.lgs. 81/2015) godono di una tutela economica specifica durante i periodi in cui non sono assegnati a missioni:

  • Indennità di disponibilità: 1.000 € lordi mensili (comprensivi di TFR) per i lavoratori a tempo pieno; 500 € lordi mensili per i lavoratori part-time, secondo le previsioni del CCNL del 21 luglio 2025.
  • Durante la missione, si applica invece la parità di trattamento con i dipendenti dell’utilizzatore, esattamente come per i somministrati a tempo determinato.

Casi pratici

Tizio — Operaio somministrato presso azienda metalmeccanica
Tizio è inviato in missione presso un’azienda che applica il CCNL Metalmeccanici Industria, con inquadramento al livello C3. La sua busta paga riflette il minimo tabellare C3 del CCNL Metalmeccanici vigente, aumenti compresi. È l’Agenzia che emette il cedolino, ma i valori sono quelli del contratto dell’utilizzatore: Tizio percepisce esattamente quanto un dipendente diretto allo stesso livello.
Caia — Lavoratrice a tempo indeterminato in attesa di missione
Caia è assunta a tempo indeterminato dall’Agenzia (staff leasing) ma la missione precedente si è conclusa e non ne è ancora iniziata una nuova. In questo periodo percepisce l’indennità di disponibilità di 1.000 € lordi mensili (comprensivi di TFR), come previsto dal CCNL Somministrazione del 21 luglio 2025. Appena inizia una nuova missione, torna ad applicarsi il trattamento economico del CCNL dell’utilizzatore.
Sempronio — Controversia sull’inquadramento
Sempronio svolge di fatto mansioni di livello superiore rispetto a quello indicato nel contratto di missione. Ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 81/2015 può richiedere all’Agenzia la rettifica dell’inquadramento. Se l’Agenzia non provvede per mancanza di indicazioni dall’utilizzatore, entrambi i soggetti rispondono in solido per le differenze retributive. Sempronio si rivolge al sindacato NIdiL-Cgil o a Felsa-Cisl per avviare una procedura di conciliazione.

Domande frequenti

Chi fissa lo stipendio del lavoratore somministrato?
La retribuzione è determinata dal CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice al livello corrispondente alla mansione svolta. L’Agenzia per il Lavoro eroga la busta paga, ma applica i minimi tabellari del contratto collettivo dell’utilizzatore.
Il lavoratore somministrato guadagna meno dei dipendenti diretti?
No: il principio di parità di trattamento (art. 35 d.lgs. 81/2015) vieta di corrispondere un trattamento economico e normativo inferiore a quello dei dipendenti dell’utilizzatore a parità di mansione e livello. Il datore formale è l’Agenzia, ma i minimi sono quelli dell’utilizzatore.
Come si calcolano tredicesima e quattordicesima per i lavoratori a termine?
Per ogni ora lavorata viene maturata una quota di tredicesima pari all’8,33% della retribuzione oraria ordinaria. Se l’utilizzatore applica un CCNL che prevede la quattordicesima, la stessa percentuale vale anche per essa.
Cosa succede se l’utilizzatore aggiorna le tabelle retributive?
Gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL dell’utilizzatore si applicano automaticamente anche ai lavoratori somministrati in missione, in base al principio di parità. L’Agenzia aggiorna le buste paga in coerenza con le nuove tabelle.
I lavoratori a tempo indeterminato (Staff Leasing) come vengono retribuiti durante i periodi di inattività?
Durante i periodi in cui non sono in missione, i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia percepiscono l’indennità di disponibilità prevista dal CCNL Somministrazione: 1.000 € lordi mensili (o 500 € per il part-time), comprensivi del TFR.
Il somministrato ha diritto al premio di risultato aziendale dell’utilizzatore?
Non automaticamente. Il premio di risultato previsto da accordi aziendali dell’utilizzatore non si estende di per sé al somministrato, salvo diversa previsione nel contratto di somministrazione. Il principio di parità riguarda il trattamento normativo e retributivo «base», non necessariamente gli istituti di secondo livello strettamente legati alla struttura aziendale.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Chi fissa lo stipendio del lavoratore somministrato?

La retribuzione è determinata dal CCNL applicato dall'azienda utilizzatrice al livello corrispondente alla mansione svolta. L'Agenzia per il Lavoro eroga la busta paga, ma applica i minimi tabellari del contratto collettivo dell'utilizzatore.

Il lavoratore somministrato guadagna meno dei dipendenti diretti?

No: il principio di parità di trattamento (art. 35 d.lgs. 81/2015) vieta di corrispondere un trattamento economico e normativo inferiore a quello dei dipendenti dell'utilizzatore a parità di mansione e livello. Il datore formale è l'Agenzia, ma i minimi sono quelli dell'utilizzatore.

Come si calcolano tredicesima e quattordicesima per i lavoratori a termine?

Per ogni ora lavorata viene maturata una quota di tredicesima pari all'8,33% della retribuzione oraria ordinaria. Se l'utilizzatore applica un CCNL che prevede la quattordicesima, la stessa percentuale vale anche per essa.

Cosa succede se l'utilizzatore aggiorna le tabelle retributive?

Gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL dell'utilizzatore si applicano automaticamente anche ai lavoratori somministrati in missione, in base al principio di parità. L'Agenzia aggiorna le buste paga in coerenza con le nuove tabelle.

I lavoratori a tempo indeterminato (Staff Leasing) come vengono retribuiti durante i periodi di inattività?

Durante i periodi in cui non sono in missione, i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia percepiscono l'indennità di disponibilità prevista dal CCNL Somministrazione: 1.000 € lordi mensili (o 500 € per il part-time), comprensivi del TFR.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.