Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Tabelle retributive CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet 2024-2027: minimi e aumenti per livello

Il rinnovo del 26 luglio 2024 ha definito cinque tranche di aumenti retributivi per i dipendenti delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici aderenti a Fiavet-Confcommercio. Ecco come leggere la busta paga e quali minimi si applicano dal 2024 al 2027.

In sintesi

Il CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo Fiavet, rinnovato il 26 luglio 2024 con vigenza fino al 31 dicembre 2027, prevede aumenti complessivi di 200 euro lordi mensili al 4° livello ripartiti in cinque tranche. I minimi annui vanno da 18.668 euro (livello 7, luglio 2024) a 31.940 euro (Quadro A), su 14 mensilità.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio (datoriale) · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil (sindacali)
Ultimo rinnovo
26 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Platea
Oltre 20.000 lavoratori nelle imprese di viaggio e turismo aderenti a Fiavet
Mensilità
14 (tredicesima a dicembre, quattordicesima entro giugno)

Tabella riepilogativa degli aumenti per tranche e livello

Aumenti mensili lordi per tranche (in euro) – CCNL Fiavet 2024-2027
Livello Lug. 2024 Set. 2025 Set. 2026 Giu. 2027 Dic. 2027 Totale a regime
Quadro A (QA) +71,26 € +57,01 € +57,01 € +42,76 € +57,01 € +285,05 €
Quadro B (QB) +65,98 € +52,78 € +52,78 € +39,59 € +52,78 € +263,91 €
1° livello +61,47 € +49,18 € +49,18 € +36,88 € +49,18 € +245,89 €
2° livello +56,18 € +44,95 € +44,95 € +33,71 € +44,95 € +224,74 €
3° livello +52,99 € +42,39 € +42,39 € +31,79 € +42,39 € +211,95 €
4° livello +50,00 € +40,00 € +40,00 € +30,00 € +40,00 € +200,00 €
5° livello +46,89 € +37,51 € +37,51 € +28,13 € +37,51 € +187,55 €
6° Super +45,09 € +36,07 € +36,07 € +27,05 € +36,07 € +180,35 €
6° livello +44,45 € +35,56 € +35,56 € +26,67 € +35,56 € +177,80 €
7° livello +41,65 € +33,32 € +33,32 € +24,99 € +33,32 € +166,60 €

Nota: gli importi sono aumenti mensili lordi cumulativi rispetto alla retribuzione precedente al 1° luglio 2024. Il 4° livello è il parametro di riferimento del rinnovo; per gli altri livelli gli aumenti sono riparametrati proporzionalmente. Fonte: accordo di rinnovo del 26 luglio 2024, Fiavet-Confcommercio.

Minimi tabellari annui per livello (su 14 mensilità)

Minimi retributivi annui lordi – decorrenze dal 1° luglio 2024 (in euro)
Livello 1.07.2024 1.09.2025 1.09.2026 1.06.2027 1.12.2027
Quadro A 31.939,88 € 32.738,02 € 33.536,16 € 34.134,80 € 34.932,94 €
Quadro B 29.570,52 € 30.309,44 € 31.048,36 € 31.602,62 € 32.341,54 €
27.550,74 € 28.239,26 € 28.927,78 € 29.444,10 € 30.132,62 €
25.181,10 € 25.810,40 € 26.439,70 € 26.911,64 € 27.540,94 €
23.749,04 € 24.342,50 € 24.935,96 € 25.381,02 € 25.974,48 €
22.409,66 € 22.969,66 € 23.529,66 € 23.949,66 € 24.509,66 €
21.016,38 € 21.541,52 € 22.066,66 € 22.460,48 € 22.985,62 €
6° Super 20.208,44 € 20.713,42 € 21.218,40 € 21.597,10 € 22.102,08 €
19.922,00 € 20.419,84 € 20.917,68 € 21.291,06 € 21.788,90 €
18.668,44 € 19.134,92 € 19.601,40 € 19.951,26 € 20.417,74 €

I minimi annui sono calcolati su 14 mensilità (12 ordinarie + tredicesima + quattordicesima). I valori comprendono la retribuzione base tabellare e riflettono gli aumenti cumulati a partire dall'1 luglio 2024.

Come si compone la busta paga nelle agenzie di viaggio

Il minimo tabellare è la voce di partenza della retribuzione mensile. Su di esso si stratificano, nel caso del CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet, ulteriori elementi:

  • Scatti di anzianità: importi aggiuntivi maturati ogni triennio di servizio continuativo presso la stessa azienda.
  • Superminimo individuale: eventuale importo concordato al momento dell'assunzione, che può essere assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali a seconda di quanto stabilito nella lettera di assunzione.
  • Indennità per mansioni specifiche: alcune funzioni (coordinatore di reparto, responsabile tecnologico, Destination Manager) possono godere di indennità aggiuntive.
  • Tredicesima e quattordicesima mensilità: garantite a tutti i lavoratori, maturano proporzionalmente nel corso dell'anno.
  • Premio di risultato: se non è sottoscritto un accordo di secondo livello entro il 31 ottobre 2026, il CCNL prevede importi sostitutivi erogati da novembre 2027 (da 112 a 186 euro mensili lordi in funzione del livello).

Agenzie minori: una disciplina differenziata

Il CCNL Fiavet distingue tra imprese di viaggio ordinarie e agenzie minori (quelle con un numero ridotto di dipendenti o con caratteristiche organizzative particolari). Le tabelle retributive delle agenzie minori prevedono minimi leggermente inferiori rispetto a quelle dell'impresa standard. Lavoratori e datori di lavoro devono verificare quale tabella si applica all'azienda di riferimento sulla base della classificazione contrattuale.

Cosa non rientra nel minimo tabellare

Il CCNL esclude dal calcolo del minimo tabellare alcune voci che non hanno rilevanza ai fini degli scatti e delle comparazioni contrattuali. In particolare non concorrono al minimo:

  • Rimborsi spese (viaggio, vitto, alloggio per trasferte).
  • Fringe benefit in natura (buoni pasto, telefono aziendale, auto aziendale se ad uso promiscuo regolamentato).
  • Importi erogati a titolo di welfare contrattuale (Fondo EST, Fon.Te., buoni welfare).
  • Indennità non continuative (es. sostituzione temporanea di superiore assente).

Casi pratici

Tizio – Banconista al 4° livello, prima tranche
Tizio lavora in un'agenzia di viaggi dal 2021 ed è inquadrato al 4° livello. Fino a giugno 2024 percepisce il minimo del precedente contratto. Dal luglio 2024, con l'applicazione della prima tranche del rinnovo, la sua retribuzione base aumenta di 50 euro lordi mensili. A settembre 2025 scatta la seconda tranche (+40 euro). Al termine del ciclo contrattuale, a dicembre 2027, Tizio avrà maturato un incremento complessivo di 200 euro lordi mensili rispetto al vecchio minimo.
Caia – Responsabile di agenzia al 1° livello
Caia è responsabile di filiale, inquadrata al 1° livello. Il suo minimo annuale dal 1° luglio 2024 è di 27.550,74 euro su 14 mensilità, pari a circa 1.967 euro lordi mensili. Caia ha negoziato in fase di assunzione un superminimo non assorbibile di 150 euro: tale importo si somma agli aumenti contrattuali senza essere scalato. A dicembre 2027 il suo minimo tabellare raggiungerà 30.132,62 euro annui, ai quali si aggiunge il superminimo inalterato.
Sempronio – Neoassunto al 7° livello
Sempronio viene assunto a settembre 2025 come addetto di supporto al 7° livello. La sua retribuzione tabellare di riferimento a quella data è di 19.134,92 euro annui (su 14 mensilità), pari a circa 1.367 euro lordi mensili. Sempronio verifica con il datore di lavoro che il minimo applicato sia aggiornato alla seconda tranche (settembre 2025) e non al vecchio contratto scaduto.

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Domande frequenti

Quando scattano gli aumenti nel CCNL Fiavet?
Gli aumenti sono suddivisi in cinque tranche: luglio 2024, settembre 2025, settembre 2026, giugno 2027 e dicembre 2027. A regime, il 4° livello ottiene un incremento complessivo di 200 euro lordi mensili.
Qual è il minimo per un addetto alle prenotazioni nel 2026?
Un addetto alle prenotazioni è tipicamente inquadrato al 3° o 4° livello. Al 3° livello dal 1° settembre 2026 il minimo annuo è di 24.935,96 euro (su 14 mensilità), al 4° di 23.529,66 euro. In busta paga mensile si tratta indicativamente di 1.781 e 1.681 euro lordi rispettivamente.
Il CCNL Fiavet prevede la quattordicesima?
Sì, il CCNL Fiavet garantisce 14 mensilità: la tredicesima viene corrisposta in occasione delle festività natalizie (dicembre), la quattordicesima entro il 30 giugno di ogni anno, ragguagliata ai mesi di servizio prestati.
Il superminimo viene assorbito dagli aumenti contrattuali?
Dipende dalla formulazione nella lettera di assunzione. Se il superminimo è «assorbibile», gli aumenti contrattuali lo erodono progressivamente. Se è «non assorbibile» o «ad personam», rimane intatto e si somma ai nuovi minimi. In assenza di specifica indicazione, si considerano di norma assorbibili.
Come verifico che il datore applichi le tabelle aggiornate?
Il lavoratore ha diritto a ricevere il prospetto paga (busta paga) con le voci dettagliate. Può confrontare il minimo tabellare applicato con le tabelle allegate al CCNL, disponibili sul sito di Filcams-Cgil (filcams.cgil.it) e Fisascat-Cisl. In caso di dubbio, è possibile rivolgersi al sindacato o a un consulente del lavoro.

Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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In sintesi

  • Le tabelle retributive del CCNL Agenzie di viaggio e turismo (Fiavet) fissano i minimi tabellari distinti per ciascun livello di inquadramento.
  • La retribuzione di fatto si compone di minimo, eventuali scatti di anzianità, mensilità aggiuntive e indennità di settore.
  • Gli importi vanno sempre letti sulla tabella allegata al contratto vigente e sui successivi verbali di rinnovo.
  • L'inquadramento corretto del lavoratore (art. 2103 c.c.) è il presupposto per individuare la fascia retributiva applicabile.
  • Il TFR matura secondo l'art. 2120 c.c. sulla retribuzione utile annua.
Indice dei contenuti

Il CCNL applicato alle agenzie di viaggio e ai tour operator organizza la retribuzione attorno a una griglia di livelli, ciascuno collegato a un minimo tabellare. Capire come si legge quella tabella - e quali voci si sommano al minimo - è più importante della singola cifra, che cambia a ogni rinnovo: per questo il riferimento operativo resta sempre l'allegato economico del contratto vigente e gli eventuali verbali successivi. Il comparto turistico, peraltro, conosce una marcata stagionalità che rende ancora più delicata la corretta gestione di ratei, riproporzionamenti e mensilità aggiuntive.

Come è costruita la griglia retributiva

Ogni livello esprime un grado di autonomia, responsabilità e complessità delle mansioni. Il minimo tabellare è il valore-base associato a quel livello; sopra di esso si innestano le altre voci. Per individuare il livello corretto occorre confrontare le mansioni effettivamente svolte con le declaratorie contrattuali, ricordando che l'art. 2103 c.c. àncora l'inquadramento all'attività realmente prestata, non alla qualifica formale. Nel turismo organizzato convivono profili commerciali, di front office, di assistenza e di back office tecnico: a parità di denominazione, è il contenuto concreto della prestazione a guidare la collocazione nel livello.

Le voci che compongono la retribuzione di fatto

Accanto al minimo si collocano gli scatti di anzianità, le mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima), gli elementi di settore e le indennità previste per specifiche condizioni di lavoro. La somma di queste voci forma la retribuzione di fatto, base di calcolo per molti istituti indiretti come ferie, permessi e trattamenti di assenza. È un errore frequente confondere il minimo tabellare con la retribuzione complessiva: il primo è solo il punto di partenza dell'edificio retributivo.

Mensilità aggiuntive e maturazione

Le mensilità aggiuntive maturano per ratei in funzione dei mesi di servizio prestati nell'anno di riferimento e si riproporzionano in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno e nei periodi di sospensione non utili. Nei rapporti stagionali tipici del turismo, il calcolo dei ratei richiede particolare attenzione perché il periodo di lavoro non coincide con l'anno solare e va parametrato all'effettiva durata dell'ingaggio.

Scatti di anzianità

Gli scatti riconoscono la permanenza nel livello al maturare di determinati periodi: il numero massimo, la cadenza e l'importo sono definiti dal contratto. Vanno consolidati nella retribuzione e considerati nel computo degli istituti differiti. Per il lavoratore rappresentano una progressione automatica legata all'esperienza, indipendente da valutazioni discrezionali, e per questo costituiscono un diritto da verificare con attenzione in busta paga.

Il TFR e la retribuzione utile

Il trattamento di fine rapporto segue l'art. 2120 c.c.: la quota annua si determina sulla retribuzione utile dell'anno e il montante accantonato si rivaluta secondo l'indice di legge. La struttura della tabella incide quindi anche sul TFR, perché definisce quali voci entrano nella base utile. In presenza di rapporti frammentati o stagionali, la corretta ricostruzione della retribuzione utile di ciascun periodo è essenziale per non sottostimare l'accantonamento.

Come usare la tabella senza errori

Il metodo corretto è partire dal livello, leggere il minimo sulla tabella in vigore, aggiungere le voci spettanti e verificare la decorrenza degli aumenti previsti dal rinnovo. Diffidare di importi riportati da fonti non aggiornate: solo il testo contrattuale e i verbali ufficiali fanno fede. Un controllo periodico della coerenza tra livello attribuito, mansioni svolte e voci liquidate consente di intercettare per tempo eventuali scostamenti e di richiederne la correzione.

Domande frequenti

Dove trovo i minimi aggiornati del CCNL Agenzie di viaggio?

Nell'allegato economico del contratto vigente e nei verbali di rinnovo successivi: sono l'unica fonte attendibile, perché gli importi cambiano a ogni tornata negoziale.

Cosa determina il livello in cui sono inquadrato?

Le mansioni effettivamente svolte, confrontate con le declaratorie contrattuali. L'art. 2103 c.c. lega l'inquadramento all'attività reale, non alla qualifica formale.

Quali voci si sommano al minimo tabellare?

Scatti di anzianità, mensilità aggiuntive, elementi di settore e indennità previste dal contratto. Insieme formano la retribuzione di fatto.

Come maturano tredicesima e quattordicesima?

Per ratei in base ai mesi di servizio nell'anno; si riproporzionano in caso di assunzione, cessazione o sospensioni non utili.

La tabella incide sul TFR?

Sì: il TFR si calcola ex art. 2120 c.c. sulla retribuzione utile, e la tabella definisce quali voci vi rientrano.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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