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La guida
Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet) (art. 2103)
Cambiare reparto, ruolo o punto vendita è frequente nei servizi, ma il datore deve rispettare l’art. 2103 c.c.: le nuove mansioni devono essere coerenti con l’inquadramento e il trasferimento di sede è legittimo solo per comprovate ragioni organizzative. Conoscere queste regole serve a distinguere una riorganizzazione legittima da un demansionamento illecito.
Il datore può assegnare mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale (art. 2103 c.c.). Le mansioni superiori danno diritto all’inquadramento definitivo dopo tre mesi (art. 56 del CCNL), salvo sostituzione di altro lavoratore in servizio e salva diversa volontà del lavoratore. Il demansionamento è legittimo solo per modifica degli assetti organizzativi, mantenendo livello e stipendio. Il trasferimento di sede serve comprovate ragioni organizzative (art. 186) e dà diritto ai rimborsi dell’art. 185; tutele rafforzate per chi assiste un disabile.
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Il jus variandi: cosa può cambiare il datore
Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:
- alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
- oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.
Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).
Mansioni superiori e promozione automatica
Quando il dipendente svolge mansioni di un livello superiore (ad esempio un addetto che coordina di fatto l’agenzia), gli spetta subito la retribuzione del livello più alto. Per il CCNL Fiavet (art. 56, comma 2, come riscritto dall’accordo del 26 luglio 2024) l’assegnazione diventa definitiva dopo tre mesi, salvo diversa volontà del lavoratore, a meno che sia avvenuta per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio. In caso di mansioni promiscue si guarda all’attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, purché prestata abitualmente e non a titolo di addestramento o in via accessoria (art. 57).
Quando il demansionamento è lecito
Assegnare mansioni di livello inferiore è possibile solo se c’è una reale modifica degli assetti organizzativi che tocca la posizione del lavoratore (art. 2103 c.c.). Anche allora il datore deve conservare il livello e lo stipendio (l’art. 56 del CCNL impone di adibire il lavoratore alle mansioni di assunzione, a quelle del livello superiore acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime svolte, senza diminuzione della retribuzione): un demansionamento «punitivo» o senza ragioni organizzative è illegittimo e dà diritto al risarcimento.
Il trasferimento a un’altra sede
Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.
L’art. 186 del CCNL Fiavet richiama l’art. 13 dello Statuto dei lavoratori (comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive) e riconosce al lavoratore trasferito, in caso di successivo licenziamento, il rimborso delle spese di ritorno suo e della famiglia se il rientro avviene entro sei mesi. L’art. 185 attribuisce, per i trasferimenti di residenza, il rimborso delle spese di viaggio per sé e per ogni familiare a carico e del trasporto di mobilio e bagaglio, il rimborso dell’eventuale perdita di pigione fino a sei mesi e un’indennità pari a una mensilità della retribuzione normale (ridotta al 50% per chi non è capofamiglia o non ha congiunti a carico). Per la missione temporanea fuori residenza (art. 184) spettano il rimborso di viaggio, vitto e alloggio a piè di lista e un’indennità del 15% di un ventiseiesimo della retribuzione mensile per ogni giornata intera (10% tra 6 e 24 ore e per i viaggi abituali, 20% all’estero).
Tutele rafforzate
- chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
- analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
- il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
L’accordo per cambiare mansioni
Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.
Casi pratici
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Domande frequenti
Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
Posso rifiutare un trasferimento?
Il datore può declassarmi a mansioni inferiori?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Periodo per la promozione e rimborsi per trasferte e trasferimenti sono quelli degli artt. 56, 57 e 184-187 del CCNL Fiavet (testo del 24 luglio 2019, con l’art. 56 riscritto dall’accordo del 26 luglio 2024).