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Ultimo aggiornamento: 9 Febbraio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet garantisce 26 giorni di ferie annue, 72 ore di permessi retribuiti annui, 32 ore ex festività, 150 ore di permessi studio nel triennio e 15 giorni di congedo matrimoniale. Le ferie maturano proporzionalmente e non possono essere sostituite da indennità se non alla cessazione del rapporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: guida completa

Il CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo Fiavet garantisce un pacchetto di assenze retribuite tra i più articolati del commercio: 26 giorni di ferie, 72 ore di permessi annui, 32 ore per ex festività, permessi studio e congedo matrimoniale. Ecco come funzionano e come si calcolano.

In sintesi

Il CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet garantisce 26 giorni di ferie annue, 72 ore di permessi retribuiti annui, 32 ore ex festività, 150 ore di permessi studio nel triennio e 15 giorni di congedo matrimoniale. Le ferie maturano proporzionalmente e non possono essere sostituite da indennità durante il rapporto di lavoro in corso.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
26 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Ferie minime di legge
4 settimane (art. 10 d.lgs. 66/2003); il CCNL migliora con 26 giorni

Tabella riepilogativa di ferie, permessi e ROL

Ferie, permessi e assenze retribuite – CCNL Fiavet 2024
Istituto Quantità Note
Ferie annue 26 giorni lavorativi Maturazione proporzionale mensile; fruizione obbligatoria
Permessi annui retribuiti (ROL) 72 ore/anno Fruibili a giornata o a ore; maturazione mensile
Permessi ex festività 32 ore/anno Residuo delle festività soppresse per legge
Permessi studio 150 ore nel triennio Per frequentanti corsi scolastici/universitari, retribuiti
Congedo matrimoniale 15 giorni retribuiti + 5 non retribuiti (su richiesta) In occasione del matrimonio o unione civile
Permessi per lutto/calamità 5 giorni/anno Per grave lutto familiare o evento calamitoso

Il totale complessivo di ferie e permessi retribuiti supera abbondantemente il minimo di legge (4 settimane/anno). L'art. 10 d.lgs. 66/2003 garantisce comunque almeno 2 settimane di ferie consecutive su richiesta del lavoratore.

Ferie: come maturano e come si fruiscono

Le 26 giornate di ferie annue maturano proporzionalmente: ogni mese di servizio prestato fa maturare circa 2 giorni e mezzo di ferie. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi lavorati (la frazione superiore a 15 giorni è contata come mese intero).

Regole fondamentali sulle ferie:

  • Le ferie non possono essere sostituite da un'indennità monetaria durante il rapporto in corso: devono essere effettivamente fruite. Solo alla cessazione del rapporto si ha diritto all'indennità per le ferie maturate e non godute.
  • Il datore di lavoro fissa il periodo di ferie tenendo conto delle esigenze aziendali e, nei limiti del possibile, delle preferenze del lavoratore.
  • Almeno 2 settimane consecutive devono essere concesse, su richiesta del lavoratore, nel periodo estivo (giugno-settembre) o in altro periodo concordato.
  • La malattia insorta durante le ferie sospende il decorso delle ferie stesse, che riprendono al termine dell'evento morboso (principio affermato dalla Corte di Giustizia UE).

Permessi annui retribuiti (ROL): 72 ore

Il CCNL Fiavet riconosce 72 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto alle ferie. Questi permessi, spesso denominati ROL (Riduzione dell'Orario di Lavoro), si aggiungono alle 32 ore di permessi per ex festività soppresse. La modalità di fruizione è concordata tra datore e lavoratore e può avvenire:

  • Per singole giornate o mezze giornate.
  • Per ore sciolte, durante l'orario di lavoro.
  • In modo cumulato, come periodo di riposo aggiuntivo.

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione possono, secondo le prassi aziendali e gli accordi di secondo livello, essere monetizzati o riportati all'anno successivo entro limiti definiti. In assenza di accordo, la mancata concessione da parte del datore espone l'azienda al rischio di morosità o di risarcimento per lesione del diritto.

Permessi per ex festività: 32 ore

Con la soppressione di alcune festività nazionali avvenuta nel 1977 (legge 54/1977) e successivamente, il CCNL ha riconosciuto ai lavoratori 32 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi a titolo di compensazione. Queste ore si fruiscono con le stesse modalità dei ROL e concorrono a formare il monte ore di assenze retribuite del lavoratore.

Permessi per lo studio

I lavoratori studenti hanno diritto a 150 ore di permesso retribuito nel triennio (50 ore annue medie) per frequentare corsi scolastici o universitari finalizzati all'ottenimento di un titolo di studio. La concessione è subordinata a:

  • La presentazione della documentazione di iscrizione al corso.
  • La compatibilità con le esigenze aziendali (il datore può differire la fruizione in presenza di obiettive ragioni organizzative, non rifiutarla definitivamente).
  • La dimostrazione della frequenza effettiva al corso.

Casi pratici

Tizio – Assunzione a marzo, calcolo ferie proporzionali
Tizio viene assunto il 1° marzo. Al 31 dicembre ha lavorato 10 mesi interi. Le ferie spettanti sono: 26 giorni × 10/12 = 21,67, arrotondati a 22 giorni. Se all'atto del licenziamento o delle dimissioni ha fruito solo 10 giorni di ferie, ha diritto all'indennità sostitutiva per i 12 giorni residui.
Caia – Malattia durante le ferie
Caia è in ferie dal 1° al 20 agosto. Il 5 agosto si ammala e presenta certificato medico. Le ferie si sospendono dal 5 agosto: i giorni di malattia (dal 5 al 10 agosto) non consumano ferie. Rientrata il 15 agosto, Caia ha ancora 10 giorni di ferie da fruire, più i 6 giorni di malattia che non si contano nelle ferie.
Sempronio – Utilizzo dei permessi ROL
Sempronio ha maturato 72 ore di ROL al 31 dicembre 2025. Non ne ha fruito neanche una. L'azienda non ha ancora attivato un accordo per il riporto. Sempronio chiede di monetizzarli; il datore può accettare o negare a seconda degli accordi aziendali. In assenza di accordo scritto sul riporto, Sempronio rischia di perdere il diritto se non li fruisce entro i termini stabiliti dal CCNL.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Fiavet?
26 giorni lavorativi all'anno. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, maturano proporzionalmente per ogni mese intero lavorato (1/12 di 26 giorni = 2,17 giorni al mese).
I permessi ROL si possono monetizzare?
Solo se previsto da accordi aziendali. In linea generale il CCNL privilegia la fruizione effettiva. La mancata concessione da parte del datore di lavoro espone l'azienda a obblighi risarcitori.
Cosa succede se mi ammalo durante le ferie?
La malattia insorta durante le ferie (debitamente certificata) sospende il decorso delle ferie, che riprendono al termine della malattia. I giorni di malattia non sono considerati ferie consumate.
Quante ore di permesso studio ho diritto?
150 ore retribuite nel triennio (circa 50 ore annue) per chi frequenta corsi scolastici o universitari. Bisogna documentare l'iscrizione e la frequenza e concordare con il datore la programmazione.
Il congedo matrimoniale è separato dalle ferie?
Sì, i 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito (più 5 non retribuiti su richiesta) sono separati e aggiuntivi rispetto alle ferie ordinarie. Non possono essere scalati dal monte ferie.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Fiavet?

Il CCNL garantisce 26 giorni lavorativi di ferie all'anno, maturati proporzionalmente a ogni mese di servizio. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, spetta 1/12 delle ferie annue per ogni mese intero lavorato (o frazione superiore a 15 giorni).

Cosa sono i permessi annui retribuiti (ROL) nel CCNL Fiavet?

Il CCNL prevede 72 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto alle ferie, fruibili come ROL (Riduzione Orario di Lavoro). Si aggiungono 32 ore di permessi per ex festività soppresse. Possono essere fruiti singolarmente o accumulati, entro i limiti concordati con l'azienda.

Si può essere obbligati a usare le ferie in un periodo prestabilito?

Il datore di lavoro stabilisce il periodo delle ferie tenendo conto delle esigenze aziendali e, per quanto possibile, delle preferenze dei lavoratori. Le ferie devono comunque essere godute: non possono essere sostituite da indennità durante il rapporto di lavoro. Solo alla cessazione si ha diritto all'indennità per ferie non godute.

Quante ore di permesso studio dà il CCNL Fiavet?

Il CCNL prevede 150 ore retribuite di permesso studio nell'arco di un triennio, per i lavoratori che frequentino corsi scolastici o universitari. La concessione è soggetta a specifiche condizioni e all'accordo con il datore di lavoro sulla programmazione.

Come funziona il congedo matrimoniale nel CCNL Fiavet?

Il lavoratore ha diritto a 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito, cui possono aggiungersi 5 giorni non retribuiti su richiesta. Il congedo non incide sulle ferie ordinarie e va usufruito in prossimità dell'evento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.