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Ferie, permessi e ROL nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: guida completa
Il CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo Fiavet garantisce un pacchetto di assenze retribuite tra i più articolati del commercio: 26 giorni di ferie, 72 ore di permessi annui, 32 ore per ex festività, permessi studio e congedo matrimoniale. Ecco come funzionano e come si calcolano.
Il CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet garantisce 26 giorni di ferie annue, 72 ore di permessi retribuiti annui, 32 ore ex festività, 150 ore di permessi studio nel triennio e 15 giorni di congedo matrimoniale. Le ferie maturano proporzionalmente e non possono essere sostituite da indennità durante il rapporto di lavoro in corso.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa di ferie, permessi e ROL
| Istituto | Quantità | Note |
|---|---|---|
| Ferie annue | 26 giorni lavorativi | Maturazione proporzionale mensile; fruizione obbligatoria |
| Permessi annui retribuiti (ROL) | 72 ore/anno | Fruibili a giornata o a ore; maturazione mensile |
| Permessi ex festività | 32 ore/anno | Residuo delle festività soppresse per legge |
| Permessi studio | 150 ore nel triennio | Per frequentanti corsi scolastici/universitari, retribuiti |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni retribuiti + 5 non retribuiti (su richiesta) | In occasione del matrimonio o unione civile |
| Permessi per lutto/calamità | 5 giorni/anno | Per grave lutto familiare o evento calamitoso |
Il totale complessivo di ferie e permessi retribuiti supera abbondantemente il minimo di legge (4 settimane/anno). L'art. 10 d.lgs. 66/2003 garantisce comunque almeno 2 settimane di ferie consecutive su richiesta del lavoratore.
Ferie: come maturano e come si fruiscono
Le 26 giornate di ferie annue maturano proporzionalmente: ogni mese di servizio prestato fa maturare circa 2 giorni e mezzo di ferie. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi lavorati (la frazione superiore a 15 giorni è contata come mese intero).
Regole fondamentali sulle ferie:
- Le ferie non possono essere sostituite da un'indennità monetaria durante il rapporto in corso: devono essere effettivamente fruite. Solo alla cessazione del rapporto si ha diritto all'indennità per le ferie maturate e non godute.
- Il datore di lavoro fissa il periodo di ferie tenendo conto delle esigenze aziendali e, nei limiti del possibile, delle preferenze del lavoratore.
- Almeno 2 settimane consecutive devono essere concesse, su richiesta del lavoratore, nel periodo estivo (giugno-settembre) o in altro periodo concordato.
- La malattia insorta durante le ferie sospende il decorso delle ferie stesse, che riprendono al termine dell'evento morboso (principio affermato dalla Corte di Giustizia UE).
Permessi annui retribuiti (ROL): 72 ore
Il CCNL Fiavet riconosce 72 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto alle ferie. Questi permessi, spesso denominati ROL (Riduzione dell'Orario di Lavoro), si aggiungono alle 32 ore di permessi per ex festività soppresse. La modalità di fruizione è concordata tra datore e lavoratore e può avvenire:
- Per singole giornate o mezze giornate.
- Per ore sciolte, durante l'orario di lavoro.
- In modo cumulato, come periodo di riposo aggiuntivo.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione possono, secondo le prassi aziendali e gli accordi di secondo livello, essere monetizzati o riportati all'anno successivo entro limiti definiti. In assenza di accordo, la mancata concessione da parte del datore espone l'azienda al rischio di morosità o di risarcimento per lesione del diritto.
Permessi per ex festività: 32 ore
Con la soppressione di alcune festività nazionali avvenuta nel 1977 (legge 54/1977) e successivamente, il CCNL ha riconosciuto ai lavoratori 32 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi a titolo di compensazione. Queste ore si fruiscono con le stesse modalità dei ROL e concorrono a formare il monte ore di assenze retribuite del lavoratore.
Permessi per lo studio
I lavoratori studenti hanno diritto a 150 ore di permesso retribuito nel triennio (50 ore annue medie) per frequentare corsi scolastici o universitari finalizzati all'ottenimento di un titolo di studio. La concessione è subordinata a:
- La presentazione della documentazione di iscrizione al corso.
- La compatibilità con le esigenze aziendali (il datore può differire la fruizione in presenza di obiettive ragioni organizzative, non rifiutarla definitivamente).
- La dimostrazione della frequenza effettiva al corso.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Fiavet?
I permessi ROL si possono monetizzare?
Cosa succede se mi ammalo durante le ferie?
Quante ore di permesso studio ho diritto?
Il congedo matrimoniale è separato dalle ferie?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nelle agenzie di viaggio la gestione di ferie, permessi e ROL e resa delicata dalla stagionalita: i periodi di maggior lavoro coincidono con le campagne di vendita e con i picchi di partenze, quando l'assenza del personale di front-office sarebbe piu critica. La disciplina si fonda sul D.Lgs. 66/2003 per le ferie minime e sui riposi, mentre il CCNL Fiavet integra il quadro con permessi retribuiti e ROL la cui consistenza e indicata nelle tabelle contrattuali.
Maturazione e durata delle ferie
Il diritto alle ferie matura progressivamente con la prestazione e spetta in misura non inferiore a quattro settimane per ciascun anno. Si tratta di un diritto irrinunciabile nella sua quota minima di legge, funzionale al recupero delle energie psicofisiche. La maturazione e proporzionale al servizio prestato, sicche in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno il monte ferie va riproporzionato ai mesi lavorati.
Il regime del godimento
La legge impone una scansione precisa: almeno due settimane devono essere godute, anche consecutive su richiesta del lavoratore, nell'anno di maturazione; le rimanenti entro i diciotto mesi successivi al termine dell'anno di riferimento. Questa regola contrasta l'accumulo indefinito delle ferie e impone una programmazione effettiva. Nelle agenzie e prassi pianificare i periodi nei momenti di minor affluenza, conciliando organizzazione e diritto al riposo.
Permessi retribuiti e ROL
Accanto alle ferie, il CCNL riconosce permessi retribuiti e quote di riduzione dell'orario di lavoro, i ROL, che costituiscono ore o giornate di assenza retribuita da fruire nel corso dell'anno. Il monte annuo e definito dalle tabelle del contratto vigente. Questi istituti rispondono a esigenze personali del lavoratore e, se non fruiti nei termini, sono di norma liquidati secondo le regole contrattuali, salva diversa previsione.
Divieto di monetizzazione e indennita sostitutiva
Le ferie minime di legge non possono essere sostituite da un compenso durante il rapporto: il principio mira a garantire il riposo effettivo, non la sua mera valorizzazione economica. Solo alla cessazione del rapporto le ferie maturate e non godute danno diritto all'indennita sostitutiva. La monetizzazione in costanza di rapporto e ammessa, semmai, per le sole quote eccedenti il minimo legale e secondo quanto previsto dal contratto.
Potere di collocazione e preavviso
La determinazione del periodo di ferie spetta al datore, che deve pero tener conto delle esigenze del lavoratore e contemperarle con quelle aziendali, comunicando la collocazione con un preavviso adeguato. Nel turismo la programmazione e spesso anticipata e collettiva, per garantire la copertura del servizio durante l'alta stagione, ferma la quota individuale di scelta riconosciuta dal contratto.
Effetti delle sospensioni
Eventi come la malattia che intervengano durante le ferie ne sospendono il decorso, poiche le due tutele rispondono a finalita diverse: il recupero programmato delle energie non coincide con la cura di uno stato morboso. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'evento e documentarlo; le giornate di ferie cosi sospese tornano nella disponibilita per essere fruite in altro momento.
Domande frequenti
Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Fiavet?
Non meno di quattro settimane annue per il D.Lgs. 66/2003, quota minima irrinunciabile; eventuali quote aggiuntive sono fissate dalle tabelle del contratto vigente.
Entro quando vanno godute le ferie?
Almeno due settimane nell'anno di maturazione e le restanti entro i diciotto mesi successivi al termine dell'anno di riferimento.
Cosa sono i ROL?
Sono ore o giornate di riduzione dell'orario di lavoro, assenze retribuite aggiuntive rispetto alle ferie, il cui monte annuo e definito dalle tabelle del CCNL vigente.
Le ferie possono essere pagate invece che godute?
Le ferie minime di legge non sono monetizzabili durante il rapporto; danno diritto all'indennita sostitutiva solo alla cessazione, per le giornate maturate e non godute.
La malattia durante le ferie le sospende?
Si: la malattia sopravvenuta sospende il decorso delle ferie, che tornano nella disponibilita del lavoratore, purche l'evento sia comunicato tempestivamente e documentato.