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La guida

CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: guida completa

Il CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo Fiavet garantisce un pacchetto di assenze retribuite tra i più articolati del commercio: 26 giorni di ferie, 104 ore annue di riduzione dell'orario (ROL, comprese 32 ore di ex festività), permessi studio e congedo matrimoniale. Ecco come funzionano e come si calcolano.

In sintesi

Il CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet garantisce 26 giorni di ferie annue, 104 ore annue di permessi per riduzione dell'orario (comprese le 32 ore di ex festività), 150 ore di permessi studio nel triennio e 15 giorni di congedo matrimoniale. Le ferie maturano proporzionalmente e non possono essere sostituite da indennità durante il rapporto di lavoro in corso.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
26 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Ferie minime di legge
4 settimane (art. 10 d.lgs. 66/2003); il CCNL migliora con 26 giorni

Tabella riepilogativa di ferie, permessi e ROL

Ferie, permessi e assenze retribuite – CCNL Fiavet 2024
Istituto Quantità Note
Ferie annue 26 giorni lavorativi Maturazione proporzionale mensile; fruizione obbligatoria
Riduzione dell'orario (ROL), art. 108 104 ore/anno Permessi individuali di mezza o intera giornata; comprendono le 32 ore di ex festività
di cui permessi ex festività 32 ore/anno (comprese nelle 104) Compensano le festività soppresse dalla L. 54/1977
Permessi studio 150 ore nel triennio Corsi di studio scolastici e di qualifica professionale (art. 131); non si applica alle aziende con meno di 50 dipendenti
Congedo matrimoniale 15 giorni retribuiti + 5 non retribuiti (su richiesta) In occasione del matrimonio o unione civile
Congedo per motivi familiari (art. 129) fino a 5 giorni di calendario, prolungabili di 3 per la distanza Retribuito, per comprovata disgrazia a familiari stretti o gravi calamità

Il totale complessivo di ferie e permessi retribuiti supera abbondantemente il minimo di legge (4 settimane/anno). L'art. 10 d.lgs. 66/2003 garantisce comunque almeno 2 settimane di ferie consecutive su richiesta del lavoratore.

Ferie: come maturano e come si fruiscono

Le 26 giornate di ferie annue (art. 124: la settimana lavorativa si considera di sei giornate, qualunque sia la distribuzione dell'orario) maturano proporzionalmente: circa 2,17 giorni per ogni mese di servizio. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, le frazioni di mese si cumulano e danno un rateo mensile ogni trenta giorni di calendario, più uno per l'eventuale frazione residua di almeno quindici giorni (art. 125, comma 7).

Regole fondamentali sulle ferie:

  • Le ferie non possono essere sostituite da un'indennità monetaria durante il rapporto in corso: devono essere effettivamente fruite. Solo alla cessazione del rapporto si ha diritto all'indennità per le ferie maturate e non godute.
  • L'epoca delle ferie è stabilita di comune accordo tra datore e lavoratori in rapporto alle esigenze aziendali (art. 125); il periodo di ferie non è di norma frazionabile, e non si possono concedere durante il preavviso.
  • Per ragioni di servizio il datore può richiamare il lavoratore prima del termine delle ferie, che potrà completare in seguito con rimborso delle spese di rientro.
  • Il minimo di legge (art. 10 d.lgs. 66/2003) è di 4 settimane, di cui almeno 2 consecutive se il lavoratore le chiede, da fruire nell'anno di maturazione.
  • La malattia insorta durante le ferie sospende il decorso delle ferie stesse, che riprendono al termine dell'evento morboso (art. 125, comma 12; vale se la malattia è regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche).

Riduzione dell’orario (ROL): 104 ore annue

Il CCNL Fiavet (art. 108) concorda una riduzione dell'orario annuale pari a 104 ore, comprensiva delle 32 ore delle festività religiose abolite dalla L. 54/1977: non sono quindi 72 ore più 32, ma 104 in tutto. Si fruiscono come permessi individuali retribuiti di mezza giornata o di una giornata intera, in periodi di minore attività e a rotazione. Per le sole 32 ore, in presenza di particolari esigenze produttive e con programmazione e preavviso, il datore può adottare altre modalità, con permessi di almeno un'ora e senza frazioni. In sintesi:

  • Per singole giornate o mezze giornate.
  • Per ore intere (almeno un'ora, senza frazioni) solo per le 32 ore e con programmazione.

I permessi non goduti entro l'anno di maturazione sono pagati con la retribuzione in atto alla scadenza, oppure possono essere fruiti entro il 30 giugno dell'anno seguente (art. 108, comma 5). Non maturano per i periodi di assenza senza retribuzione; nei rapporti iniziati o conclusi in corso d'anno i ratei seguono la regola del rateo ogni trenta giorni.

Permessi per ex festività: 32 ore (comprese nelle 104)

Con la soppressione di alcune festività nazionali avvenuta nel 1977 (legge 54/1977) e successivamente, il CCNL ha riconosciuto ai lavoratori 32 ore annue di permessi retribuiti a titolo di compensazione, ma queste ore sono incluse nelle 104 ore di riduzione dell'orario dell'art. 108 e non si sommano ad esse.

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Permessi per lo studio

I lavoratori studenti hanno diritto a 150 ore di permesso retribuito nel triennio (art. 131) per frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico o finalizzati a un diploma di qualifica professionale del settore. Il monte ore è calcolato per unità produttiva (150 ore moltiplicate per un decimo dei dipendenti), le assenze contemporanee non possono superare il 2% della forza occupata, e le norme non si applicano alle aziende con meno di 50 dipendenti; il lavoratore deve frequentare un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso. La concessione è subordinata a:

  • La presentazione della documentazione di iscrizione al corso.
  • La compatibilità con le esigenze aziendali (il datore può differire la fruizione in presenza di obiettive ragioni organizzative, non rifiutarla definitivamente).
  • La dimostrazione della frequenza effettiva al corso.

Casi pratici

Tizio – Assunzione a marzo, calcolo ferie proporzionali
Tizio viene assunto il 1° marzo. Al 31 dicembre ha lavorato 10 mesi interi. Le ferie spettanti sono: 26 giorni × 10/12 = circa 21,7 giorni. Se all'atto del licenziamento o delle dimissioni ne ha fruiti solo 10, ha diritto al compenso per le ferie maturate e non godute (circa 11,7 giorni).
Caia – Malattia durante le ferie
Caia è in ferie dal 1° al 20 agosto. Il 5 agosto si ammala e presenta certificato medico. Le ferie si sospendono dal 5 agosto: i giorni di malattia (dal 5 al 10 agosto) non consumano ferie. Rientrata il 15 agosto, Caia ha ancora 10 giorni di ferie da fruire, più i 6 giorni di malattia che non si contano nelle ferie.
Sempronio – Utilizzo dei permessi ROL
Sempronio ha maturato 104 ore di riduzione dell'orario (comprese le 32 di ex festività) nel 2025 e non ne ha fruito neanche una. Secondo l'art. 108, comma 5, può fruirle entro il 30 giugno 2026; se non le gode, gli vanno pagate con la retribuzione in atto alla scadenza, senza bisogno di un accordo aziendale. Il rischio di perdere il diritto non esiste: cambia solo la modalità (permesso o pagamento). I termini sono stabiliti dal CCNL.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

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Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Fiavet?
26 giorni lavorativi all'anno. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, maturano proporzionalmente per ogni mese intero lavorato (1/12 di 26 giorni = 2,17 giorni al mese).
I permessi ROL si possono monetizzare?
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione possono essere goduti entro il 30 giugno dell'anno successivo oppure, in alternativa, sono pagati con la retribuzione in atto alla scadenza (art. 108, comma 5 del CCNL).
Cosa succede se mi ammalo durante le ferie?
La malattia insorta durante le ferie (debitamente certificata) sospende il decorso delle ferie, che riprendono al termine della malattia. I giorni di malattia non sono considerati ferie consumate.
Quante ore di permesso studio ho diritto?
150 ore retribuite pro capite nel triennio (art. 131) per chi frequenta corsi di studio scolastici o di qualifica professionale, non per i corsi universitari; non si applicano nelle aziende con meno di 50 dipendenti. Servono certificato di iscrizione e certificati mensili di frequenza.
Il congedo matrimoniale è separato dalle ferie?
Sì, i 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito (più 5 non retribuiti su richiesta) sono separati e aggiuntivi rispetto alle ferie ordinarie. Non possono essere scalati dal monte ferie.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, maternità, paternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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