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La guida
Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)
Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.
Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Il CCNL Fiavet fissa il tetto per dimensione aziendale (art. 85), elenca i casi di stagionalità (artt. 88-89), prevede intervalli di 8 e 15 giorni (art. 93) e il diritto di precedenza entro tre mesi dalla cessazione (art. 92).
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I limiti in sintesi
La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.
| Aspetto | Regola di legge | Ruolo del CCNL |
|---|---|---|
| Durata massima | 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) | Nuove attività (art. 86): fino a 12 mesi, elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa |
| Causale | Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi | Considera causali legittime la sostituzione e l'affiancamento (art. 87), la stagionalità (artt. 88-89) e le cause di forza maggiore (art. 90) |
| Tetto di contingentamento | 20% degli stabili al 1° gennaio | Per numero di lavoratori in azienda (art. 85): 0-4 dipendenti, 4 a termine; 5-9, 6; 10-25, 7; 26-35, 9; 36-50, 12; oltre 50, 20%. Non vale per le aziende di stagione e per i contratti degli artt. 86-90 |
| Proroghe | Massimo 4 nei 24 mesi | — |
| Intervalli (stop&go) | 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) | Il CCNL indica 8 gg (fino a 6 mesi) / 15 gg (oltre); non si applicano a stagionali (artt. 88-89), sostituzioni (art. 87), nuove attività (art. 86) e altri casi individuati in sede integrativa (art. 93) |
| Diritto di precedenza | Dopo 6 mesi nella stessa azienda | Per gli stagionali: riassunzione nella stessa unità produttiva e con la stessa qualifica, da chiedere per raccomandata a.r. o PEC entro 3 mesi dalla cessazione, con scadenza a 1 anno (art. 92); per i contratti a tempo indeterminato le aziende considerano prioritariamente le richieste degli stagionali (art. 93) |
Il lavoro stagionale: regole speciali
La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.
Esenzioni dai limiti generali
I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.
Quali attività sono stagionali
Sono stagionali le attività dell’elenco allegato al d.P.R. 1525/1963, come modificato dal d.P.R. 378/1995, richiamato dall’art. 88 del CCNL, che definisce aziende di stagione quelle che osservano nell’anno uno o più periodi di chiusura al pubblico. L’art. 89 considera stagionali anche le intensificazioni dell’attività in periodi connessi a festività religiose e civili, nazionali ed estere, a manifestazioni, a iniziative promozionali o commerciali e a picchi stagionali o ciclici nelle aziende ad apertura annuale.
Il diritto di precedenza stagionale
Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica (art. 92), purché manifesti la propria volontà con raccomandata a.r. o PEC entro tre mesi dalla cessazione; il diritto si estingue dopo un anno. Non spetta a chi ha i requisiti pensionistici di vecchiaia o è stato licenziato per giusta causa; la rinuncia va comunicata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’azienda. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.
Diritto di precedenza e conversione
Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Il contratto a termine deve indicare una causale?
Quante proroghe sono ammesse?
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Causali, tetti di contingentamento e casi di stagionalità sono quelli degli artt. 84-93 del CCNL Fiavet (testo integrale letto).