Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Malattia e infortunio nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: comporto, indennità e tutele

Cosa succede quando un dipendente di un'agenzia di viaggio si ammala? Il CCNL Fiavet disciplina il periodo di comporto, la conservazione del posto, l'integrazione economica sull'indennità INPS e le differenze tra malattia comune e infortunio sul lavoro. Una guida pratica per lavoratori e datori di lavoro.

In sintesi

Nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet il comporto per malattia è di 180 giorni nell'anno civile. Il limite di 180 giorni vale per malattia e infortunio, cumulabili nell’anno (art. 169). Prima della scadenza il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita di ulteriori 120 giorni, a determinate condizioni (art. 170); alla fine il rapporto si intende risolto con TFR ma senza indennità di preavviso.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
26 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Comporto malattia
180 giorni nell'anno civile
Aspettativa generica (art. 170)
fino a 120 giorni non retribuiti, da chiedere prima del 180° giorno

Tabella riepilogativa: comporto e trattamento economico

Malattia e infortunio: riepilogo tutele – CCNL Fiavet (artt. 162-173)
Istituto Durata / Regola Copertura economica
Conservazione del posto (comporto) 180 giorni per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), per malattia o infortunio; i periodi si cumulano (art. 169) INPS: 50% dal 4° al 20° giorno, due terzi dal 21°. Integrazione del datore: 100% della retribuzione nei primi 3 giorni, 75% dal 4° al 20°, 100% dal 21° (art. 165)
Carenza malattia Primi 3 giorni 100% della normale retribuzione a carico del datore (art. 165)
Aspettativa generica Fino a 120 giorni in più, su richiesta con raccomandata a.r. prima del 180° giorno, se non si tratta di malattie croniche o psichiche e non è già stata fruita (art. 170); per le gravi patologie oncologiche la proroga può superare i 120 giorni (art. 171) Nessuna retribuzione e nessun istituto matura; il periodo conta per l'anzianità se il rapporto prosegue
Infortunio sul lavoro Rientra nei 180 giorni dell'art. 169 Datore: intera retribuzione del giorno dell'infortunio e 60% per i 3 giorni successivi (art. 166); poi INAIL (anticipata dal datore, art. 168): 60% dal 4° al 90° giorno, 75% dal 91°
Tubercolosi Conservazione del posto fino a 18 mesi dalla sospensione, con le regole dell'art. 173 L'integrazione del datore non è dovuta (art. 165, comma 3)
Visita di controllo Il controllo avviene solo tramite i servizi ispettivi degli istituti previdenziali, su richiesta del datore (art. 163, comma 6) Reperibilità dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 tutti i giorni, domeniche e festivi compresi (art. 164)

Il periodo di comporto: 180 giorni nell’anno civile

Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto in caso di malattia accertata o di infortunio. Nel CCNL Fiavet (art. 169) il comporto è fissato in 180 giorni nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Questo significa che:

  • I giorni di assenza per malattia o infortunio si sommano nel corso dell’anno, indipendentemente dal numero di episodi distinti.
  • Al 31 dicembre il contatore si azzera: dal 1° gennaio dell'anno successivo riparte da zero.
  • Superati i 180 giorni (e l’eventuale aspettativa), se il lavoratore non può riprendere servizio il CCNL stabilisce che il rapporto si intenda risolto, con diritto al TFR e a quanto altro dovuto ma senza l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 169, comma 4); in pratica il datore comunica il recesso per superamento del comporto. Per il personale a termine la conservazione del posto non va oltre la stagione o l’ingaggio.

Attenzione: l’art. 169 considera nello stesso limite di 180 giorni la malattia accertata e l’infortunio, e i periodi di più malattie o infortuni nell’anno si cumulano. L’indennità dell’infortunio sul lavoro è invece a carico dell’INAIL e segue regole economiche proprie (art. 166).

Trattamento economico durante la malattia

Il trattamento economico durante la malattia è una combinazione di prestazioni INPS e integrazione contrattuale a carico del datore di lavoro:

  • Primi tre giorni di malattia (carenza): nessuna indennità INPS; il CCNL (art. 165) prevede che il datore integri fino al 100% della normale retribuzione.
  • Dal 4° giorno in poi: l'INPS eroga l'indennità di malattia nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera fino al 20° giorno, e del 66,66% dal 21° al 180° giorno.
  • Il CCNL integra l’indennità INPS a carico del datore fino al 100% della normale retribuzione nei primi tre giorni, al 75% dal 4° al 20° giorno e al 100% dal 21° giorno in poi (art. 165); l’integrazione non è dovuta se l’INPS non riconosce l’indennità e, se la riconosce in misura ridotta, il datore non integra la parte non corrisposta. Non dipende dall’anzianità o dal livello.

Obblighi di certificazione e reperibilità

La malattia deve essere comunicata al datore di lavoro il prima possibile, di norma prima dell'inizio del turno. Il medico curante trasmette il certificato telematicamente all'INPS; il lavoratore deve comunicare il numero di protocollo al datore di lavoro.

Il lavoratore in malattia è obbligato a essere reperibile al proprio domicilio (o al luogo comunicato all'INPS) nelle fasce orarie di reperibilità: 10.00-12.00 e 17.00-19.00. La mancata reperibilità senza giustificazione può comportare la riduzione o la perdita dell'indennità INPS per i giorni di visita mancata.

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Infortunio sul lavoro: la copertura INAIL

L'infortunio sul lavoro è un evento diverso dalla malattia comune. È gestito dall'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e garantisce al lavoratore:

  • Giornata in cui avviene l'infortunio: interamente a carico del datore di lavoro.
  • Tre giorni successivi (carenza): a carico del datore di lavoro nella misura del 60% della normale retribuzione giornaliera (art. 166, comma 3).
  • Dal 4° al 90° giorno: indennità INAIL del 60% della retribuzione media giornaliera.
  • Dal 91° giorno in poi: indennità INAIL del 75%.

Per il CCNL anche l’infortunio rientra nei 180 giorni di conservazione del posto dell’art. 169, cumulabili con le malattie dell’anno; il datore anticipa l’indennità INAIL per l’inabilità temporanea assoluta e ne chiede il rimborso all’Istituto (art. 168).

Casi pratici

Tizio – Malattia ricorrente nell'anno civile
Tizio si ammala tre volte nell'anno: 20 giorni a febbraio, 80 giorni da maggio a luglio, 90 giorni da settembre. In totale 190 giorni. Dal 181° giorno il datore di lavoro può esercitare la facoltà di recesso per superamento del comporto. Prima della scadenza dei 180 giorni Tizio può chiedere, con raccomandata a.r., l’aspettativa di 120 giorni se la sua patologia non è cronica o psichica e non l’ha già fruita (art. 170); se la chiede, il datore non può licenziarlo prima della sua fine.
Caia – Infortunio in agenzia
Caia scivola in ufficio e si frattura un polso. È inabilità temporanea per infortunio sul lavoro: l'INAIL copre la prognosi per tutta la sua durata. I giorni di infortunio rientrano nei 180 giorni di conservazione del posto dell’art. 169 e si sommano a quelli di eventuali malattie dell’anno solare: quando Caia tornerà, il suo contatore terrà conto sia dei giorni di infortunio sia di quelli di malattia già accumulati.
Sempronio – Aspettativa post-comporto
Sempronio sta per accumulare 180 giorni di malattia entro il 15 settembre. Ha una patologia seria, non cronica né psichica, e prima del 180° giorno chiede con raccomandata a.r. l’aspettativa non retribuita di 120 giorni accettandone le condizioni (art. 170): in quel periodo il posto è conservato ma non matura retribuzione né altri istituti contrattuali, pur contando per l’anzianità se il rapporto prosegue. Se al termine non può riprendere servizio, il rapporto si intende risolto con TFR e senza indennità di preavviso.
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Domande frequenti

Quanti giorni di malattia posso fare nel CCNL Fiavet?
180 giorni nell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Superato questo limite il datore può risolvere il rapporto. Prima della scadenza dei 180 giorni puoi richiedere con raccomandata a.r. un’aspettativa non retribuita di ulteriori 120 giorni, alle condizioni dell’art. 170.
L'infortunio sul lavoro rientra nel comporto?
No. Sì: l’art. 169 prevede 180 giorni per anno solare di conservazione del posto per malattia accertata o infortunio, cumulabili. L’indennità per inabilità temporanea è a carico dell’INAIL, anticipata dal datore (art. 168).
Devo essere reperibile durante la malattia?
Sì, nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 17.00-19.00. La mancata reperibilità non giustificata comporta le sanzioni dell’art. 5, comma 14, d.l. 463/1983 (art. 164 CCNL): riduzione o perdita dell’indennità per i giorni in cui la visita di controllo non va a buon fine. Le fasce valgono tutti i giorni, domeniche e festivi compresi.
I primi 3 giorni di malattia (carenza) sono pagati?
I primi 3 giorni non sono coperti dall'INPS (periodo di carenza). Sì: il CCNL Fiavet (art. 165) prevede che il datore integri l’indennità fino al 100% della normale retribuzione nei primi tre giorni.
Posso essere licenziato durante la malattia?
No, durante la malattia (nei limiti del comporto) il lavoratore non può essere licenziato per giustificato motivo oggettivo o soggettivo ordinario. Il rapporto può cessare solo allo scadere del periodo di conservazione del posto (180 giorni, più l’eventuale aspettativa): in quel caso si intende risolto con TFR e senza indennità di preavviso (art. 169).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

Le regole su comporto, integrazione, aspettativa e infortunio sono quelle degli artt. 162-173 del CCNL del 24 luglio 2019 (testo integrale letto; l’accordo del 2024 non le modifica). Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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