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Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet il periodo di comporto per malattia è di 180 giorni nell'anno civile. Superato il limite, il datore può risolvere il rapporto. Il lavoratore può richiedere un'aspettativa non retribuita di ulteriori 120 giorni. L'integrazione all'indennità INPS è a carico del datore di lavoro nelle misure stabilite dal CCNL.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Malattia e infortunio nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: comporto, indennità e tutele

Cosa succede quando un dipendente di un'agenzia di viaggio si ammala? Il CCNL Fiavet disciplina il periodo di comporto, la conservazione del posto, l'integrazione economica sull'indennità INPS e le differenze tra malattia comune e infortunio sul lavoro. Una guida pratica per lavoratori e datori di lavoro.

In sintesi

Nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet il comporto per malattia è di 180 giorni nell'anno civile. Superato il limite, il datore può risolvere il rapporto. Il lavoratore può richiedere un'aspettativa non retribuita di ulteriori 120 giorni. L'infortunio sul lavoro (INAIL) non entra nel computo del comporto per malattia comune.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
26 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Comporto malattia
180 giorni nell'anno civile
Aspettativa post-comporto
120 giorni non retribuiti

Tabella riepilogativa: comporto e trattamento economico

Malattia e infortunio: riepilogo tutele – CCNL Fiavet
Istituto Durata / Regola Copertura economica
Comporto malattia 180 giorni/anno civile Indennità INPS (dal 4° giorno) + integrazione datoriale CCNL
Carenza malattia Primi 3 giorni A carico del datore di lavoro (integrazione CCNL)
Aspettativa post-comporto 120 giorni (non retribuita) Nessuna retribuzione; conservazione del posto
Infortunio sul lavoro Per tutta la durata inabilità INAIL Indennità INAIL (75% retrib. dal 4° giorno; 100% dal 91°)
Malattia professionale Come infortunio sul lavoro Come infortunio sul lavoro, gestita da INAIL
Visita di controllo INPS A discrezione del datore/INPS Obbligo di reperibilità nelle fasce orarie (10-12 / 17-19)

Il periodo di comporto: 180 giorni nell’anno civile

Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto in caso di malattia. Nel CCNL Fiavet il comporto è fissato in 180 giorni nell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Questo significa che:

  • I giorni di assenza per malattia si sommano nel corso dell'anno, indipendentemente dal numero di episodi morbosi distinti.
  • Al 31 dicembre il contatore si azzera: dal 1° gennaio dell'anno successivo riparte da zero.
  • Superati i 180 giorni, il datore di lavoro ha la facoltà (non l'obbligo) di risolvere il rapporto, inviando lettera di recesso per superamento del comporto con riconoscimento del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Attenzione: il comporto per malattia riguarda la malattia comune. L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale (coperti da INAIL) hanno una disciplina separata e non rientrano nel computo del comporto per malattia comune.

Trattamento economico durante la malattia

Il trattamento economico durante la malattia è una combinazione di prestazioni INPS e integrazione contrattuale a carico del datore di lavoro:

  • Primo giorno di malattia: nessuna indennità INPS (giorno di carenza). Il CCNL prevede che il datore corrisponda comunque un'integrazione per i giorni di carenza contrattualmente prevista.
  • Dal 4° giorno in poi: l'INPS eroga l'indennità di malattia nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera fino al 20° giorno, e del 66,66% dal 21° al 180° giorno.
  • Il CCNL integra l'indennità INPS per garantire una copertura complessiva più favorevole. Le misure specifiche dell'integrazione sono disciplinate nel testo del contratto e variano in funzione dell'anzianità di servizio e del livello di inquadramento.

Obblighi di certificazione e reperibilità

La malattia deve essere comunicata al datore di lavoro il prima possibile, di norma prima dell'inizio del turno. Il medico curante trasmette il certificato telematicamente all'INPS; il lavoratore deve comunicare il numero di protocollo al datore di lavoro.

Il lavoratore in malattia è obbligato a essere reperibile al proprio domicilio (o al luogo comunicato all'INPS) nelle fasce orarie di reperibilità: 10.00-12.00 e 17.00-19.00. La mancata reperibilità senza giustificazione può comportare la riduzione o la perdita dell'indennità INPS per i giorni di visita mancata.

Infortunio sul lavoro: la copertura INAIL

L'infortunio sul lavoro è un evento diverso dalla malattia comune. È gestito dall'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e garantisce al lavoratore:

  • Giornata in cui avviene l'infortunio: interamente a carico del datore di lavoro.
  • Giorni 2 e 3: a carico del datore di lavoro (60% della retribuzione, salvo integrazione CCNL).
  • Dal 4° al 90° giorno: indennità INAIL del 60% della retribuzione media giornaliera.
  • Dal 91° giorno in poi: indennità INAIL del 75%.

Non esiste un limite di comporto per l'infortunio sul lavoro: il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell'inabilità temporanea certificata dall'INAIL, senza rischio di superamento del comporto.

Casi pratici

Tizio – Malattia ricorrente nell'anno civile
Tizio si ammala tre volte nell'anno: 20 giorni a febbraio, 80 giorni da maggio a luglio, 90 giorni da settembre. In totale 190 giorni. Dal 181° giorno il datore di lavoro può esercitare la facoltà di recesso per superamento del comporto. Prima di farlo, è buona prassi verificare se Tizio abbia diritto all'aspettativa di 120 giorni (se la richiede) o se la patologia sia riconducibile a inabilità coperta dall'INAIL.
Caia – Infortunio in agenzia
Caia scivola in ufficio e si frattura un polso. È inabilità temporanea per infortunio sul lavoro: l'INAIL copre la prognosi per tutta la sua durata. I giorni di infortuno non si sommano al comporto per malattia comune. Quando Caia tornerà, il suo contatore malattia ripartirà dagli stessi giorni accumulati prima dell'infortunio.
Sempronio – Aspettativa post-comporto
Sempronio ha accumulato 180 giorni di malattia entro il 15 settembre. Il datore invia lettera di recesso per superamento del comporto. Sempronio ha una patologia seria e chiede l'aspettativa non retribuita di 120 giorni: il datore deve concedergliela. In quei 120 giorni il posto è conservato ma non matura retribuzione, TFR né altri istituti. Se al termine non è guarito, il datore può procedere al licenziamento.

Domande frequenti

Quanti giorni di malattia posso fare nel CCNL Fiavet?
180 giorni nell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Superato questo limite il datore può risolvere il rapporto. Prima del licenziamento puoi richiedere un'aspettativa non retribuita di ulteriori 120 giorni.
L'infortunio sul lavoro rientra nel comporto?
No. L'infortunio sul lavoro è coperto dall'INAIL e non si somma al computo del comporto per malattia comune. Il lavoratore conserva il posto per tutta la durata dell'inabilità temporanea certificata dall'INAIL, senza limiti di tempo legati al comporto.
Devo essere reperibile durante la malattia?
Sì, nelle fasce orarie 10.00-12.00 e 17.00-19.00. La mancata reperibilità non giustificata può comportare la riduzione dell'indennità INPS per i giorni in cui la visita di controllo non andrà a buon fine.
I primi 3 giorni di malattia (carenza) sono pagati?
I primi 3 giorni non sono coperti dall'INPS (periodo di carenza). Il CCNL Fiavet prevede un'integrazione datoriale per i giorni di carenza, secondo quanto disciplinato nel testo del contratto.
Posso essere licenziato durante la malattia?
No, durante la malattia (nei limiti del comporto) il lavoratore non può essere licenziato per giustificato motivo oggettivo o soggettivo ordinario. Il datore può risolvere il rapporto solo al superamento del periodo di comporto, con i termini previsti dal CCNL.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti giorni di malattia si possono fare nel CCNL Fiavet?

Il periodo di comporto è di 180 giorni nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre). Superato questo limite, il datore può risolvere il rapporto con pagamento del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, senza obbligo di licenziamento per giusta causa.

Come funziona l'integrazione della malattia nel CCNL Fiavet?

L'INPS eroga l'indennità di malattia a partire dal 4° giorno (i primi 3 sono a carico del datore come 'carenza'). Il CCNL prevede un'integrazione datoriale sull'indennità INPS, le cui modalità specifiche sono disciplinate nel testo contrattuale: il trattamento complessivo garantisce una copertura parziale della retribuzione ordinaria.

Cosa succede dopo i 180 giorni di malattia?

Il datore può risolvere il rapporto per superamento del comporto. Prima del licenziamento, il lavoratore può richiedere un'aspettativa non retribuita di ulteriori 120 giorni: in questo periodo il posto è conservato ma non spetta retribuzione né maturazione di TFR, ferie e altri istituti contrattuali.

Devo comunicare la malattia all'azienda?

Sì. La malattia va comunicata il più presto possibile, di norma prima dell'inizio del turno o entro la mattinata del primo giorno di assenza. Il certificato medico telematico viene trasmesso automaticamente dall'INPS; il lavoratore deve comunicare il numero di protocollo al datore di lavoro.

L'infortunio sul lavoro ha un comporto diverso dalla malattia comune?

L'infortunio sul lavoro è coperto dall'INAIL e segue regole diverse: non rientra nel computo del comporto per malattia comune. Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell'inabilità temporanea, con indennità INAIL, senza il rischio di superamento del comporto tipico della malattia comune.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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