Indice
  1. La guida
  2. Commento
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Dal 1° novembre 2025 la retribuzione minima mensile lorda del CCNL Terziario Confesercenti (paga base, indennità di contingenza e terzo elemento) va da 1.397,96 € (7° livello) a 2.986,29 € (Quadro, compresa l’indennità di funzione); al 4° livello è di 1.783,75 €, di cui 1.257,46 € di paga base. Dal 1° novembre 2026 sale a 1.818,75 € al 4° livello e dal 1° febbraio 2027 arriva l’ultima tranche del rinnovo del 22 marzo 2024. Le mensilità sono quattordici e agli importi si aggiungono gli scatti di anzianità.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
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Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Tabelle retributive CCNL Terziario Confesercenti 2026: minimi per livello

Retribuzione minima mensile lorda per livello (paga base + contingenza + terzo elemento)
Livello Dal 1/11/2025 Aumento 1/11/2026 Dal 1/11/2026 Aumento 1/2/2027 Dal 1/2/2027
Quadro 2.986,29 € +60,76 € 3.047,05 € +69,44 € 3.116,49 €
1° 2.506,13 € +54,74 € 2.560,87 € +62,56 € 2.623,43 €
2° 2.235,65 € +47,35 € 2.283,00 € +54,11 € 2.337,11 €
3° 1.983,91 € +40,47 € 2.024,38 € +46,25 € 2.070,63 €
4° 1.783,75 € +35,00 € 1.818,75 € +40,00 € 1.858,75 €
5° 1.660,08 € +31,62 € 1.691,70 € +36,14 € 1.727,84 €
6° 1.541,77 € +28,39 € 1.570,16 € +32,44 € 1.602,60 €
7° 1.397,96 € +24,31 € 1.422,27 € +27,78 € 1.450,05 €
Operatori di vendita 1ª cat. 1.717,04 € +33,04 € 1.750,08 € +37,76 € 1.787,84 €
Operatori di vendita 2ª cat. 1.521,07 € +27,74 € 1.548,81 € +31,70 € 1.580,51 €

Nota: importi lordi mensili da moltiplicare per 14 mensilità, esclusi scatti di anzianità, superminimi e indennità accessorie. Per il Quadro il totale comprende l’indennità di funzione (260,76 €), per il 7° livello l’elemento aggiuntivo della paga base (5,16 €); gli operatori di vendita non hanno il terzo elemento. La tabella economica è la stessa del CCNL Terziario Confcommercio: gli aumenti dell’art. 213 dell’ipotesi di accordo Confesercenti del 22 marzo 2024 coincidono voce per voce. Fonti: Filcams-Cgil, tabelle Terziario dal 1/11/2025, dal 1/11/2026 e dal 1/2/2027 (pubblicate anche nella sezione Confesercenti); ipotesi di accordo Confesercenti del 22 marzo 2024, art. 213 (PDF).

Paga base, contingenza e terzo elemento: la composizione dal 1° novembre 2025

Composizione della retribuzione minima mensile lorda dal 1° novembre 2025
Livello Paga base Contingenza Altri elementi Terzo elemento Totale
Quadro 2.183,09 € 540,37 € 260,76 € (indennità di funzione) 2,07 € 2.986,29 €
1° 1.966,54 € 537,52 € — 2,07 € 2.506,13 €
2° 1.701,04 € 532,54 € — 2,07 € 2.235,65 €
3° 1.453,94 € 527,90 € — 2,07 € 1.983,91 €
4° 1.257,46 € 524,22 € — 2,07 € 1.783,75 €
5° 1.136,07 € 521,94 € — 2,07 € 1.660,08 €
6° 1.019,94 € 519,76 € — 2,07 € 1.541,77 €
7° 873,22 € 517,51 € 5,16 € (elemento aggiuntivo) 2,07 € 1.397,96 €
Operatori di vendita 1ª cat. 1.187,00 € 530,04 € — — 1.717,04 €
Operatori di vendita 2ª cat. 994,96 € 526,11 € — — 1.521,07 €

Attenzione a non confondere la paga base con il minimo: al 4° livello la sola paga base è di 1.257,46 €, ma la retribuzione minima è di 1.783,75 € perché comprende anche 524,22 € di contingenza e 2,07 € di terzo elemento.

Composizione del minimo tabellare

La retribuzione minima del CCNL Terziario Confesercenti si compone di paga base, indennità di contingenza (importo fisso per livello, da 517,51 € del 7° a 540,37 € del Quadro) e terzo elemento (2,07 €); il 7° livello ha in più un elemento aggiuntivo della paga base di 5,16 € e il Quadro un’indennità di funzione di 260,76 €. Gli aumenti del rinnovo si sommano alla sola paga base. Su queste voci si stratificano gli scatti di anzianità (maturati ogni tre anni di servizio continuativo) e gli eventuali superminimi individuali o di secondo livello.

A differenza del CCNL Metalmeccanici (tredici mensilità), il CCNL Terziario Confesercenti prevede quattordici mensilità: dodici ordinarie, la tredicesima pagata alla vigilia di Natale e la quattordicesima il 1° luglio.

Allineamento con il CCNL Confcommercio

I minimi tabellari del CCNL Terziario Confesercenti sono storicamente allineati a quelli del CCNL Commercio Confcommercio, pur mantenendo una propria autonomia negoziale. Questa omogeneità è il risultato di rinnovi coordinati che tengono conto delle condizioni delle PMI associate a Confesercenti, tradizionalmente a margini più ridotti rispetto alle grandi catene della distribuzione organizzata.

In sede di rinnovo, le parti Confesercenti negoziano autonomamente sia i minimi tabellari sia le condizioni del welfare bilaterale (enti bilaterali, fondi sanitari), che rappresentano una componente distintiva del contratto.

Scatti di anzianità e superminimi

Gli scatti di anzianità maturano ogni tre anni di servizio presso la stessa azienda, fino a un massimo di dieci scatti. L’importo è fisso dal 1990 e dipende dal livello: Quadri 25,46 €, 1° 24,84 €, 2° 22,83 €, 3° 21,95 €, 4° 20,66 €, 5° 20,30 €, 6° 19,73 €, 7° 19,47 € al mese (art. 184 del testo del CCNL 2008). Dettagli nella scheda scatti, tredicesima e quattordicesima.

I superminimi collettivi possono essere introdotti dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale). I superminimi individuali, concordati al momento dell’assunzione, possono essere assorbibili o non assorbibili dagli aumenti tabellari, a seconda di quanto previsto dalla lettera di assunzione.

Stima del costo aziendale

Per stimare il costo aziendale complessivo (retribuzione lorda + oneri contributivi a carico del datore) si applica indicativamente un coefficiente moltiplicatore di 1,30-1,35 sul lordo mensile, tenendo conto dei contributi INPS (aliquota datoriale circa 23-24%) e dell’accantonamento TFR (circa 7,41% della retribuzione annua lorda).

Casi pratici

Tizio – Dipendente al 5° livello con due scatti
Tizio lavora da sei anni in una tabaccheria Confesercenti al 5° livello e ha maturato due scatti di anzianità. Dal 1° novembre 2025 la sua retribuzione minima mensile lorda è di 1.660,08 € (paga base 1.136,07 € + contingenza 521,94 € + terzo elemento 2,07 €), a cui si sommano i due scatti. Su quattordici mensilità fanno 23.241,12 € lordi l’anno, scatti esclusi. Dal 1° novembre 2026 il minimo sale a 1.691,70 €.
Caia – Quadro con superminimo non assorbibile
Caia è inquadrata come Quadro in una catena distributiva Confesercenti, con un superminimo non assorbibile di 150 euro mensili concordato all’assunzione. Dal 1° novembre 2025 la sua retribuzione minima è di 2.986,29 € (compresi 260,76 € di indennità di funzione), più i 150 € di superminimo: 3.136,29 € lordi al mese. Gli aumenti del 1° novembre 2026 (+60,76 €) e del 1° febbraio 2027 (+69,44 €) si applicano alla paga base senza erodere il superminimo, perché non è assorbibile.
Sempronio – 7° livello e mansioni superiori
Sempronio è assunto al 7° livello in un piccolo negozio di alimentari associato a Confesercenti. Dopo alcuni mesi svolge di fatto mansioni di 6° livello (banconista con mansioni di cassa). Per l’art. 2103 c.c. l’assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva dopo il periodo fissato dal contratto collettivo o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi; nel frattempo gli spetta il trattamento del livello superiore. Dal 1° novembre 2025 la differenza tra il minimo del 6° (1.541,77 €) e quello del 7° (1.397,96 €) è di 143,81 € lordi al mese.

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Domande frequenti

Qual è il minimo contrattuale nel 2026 nel CCNL Terziario Confesercenti?
Dipende dal livello di inquadramento della mansione. Dal 1° novembre 2025 la retribuzione minima mensile lorda (paga base, contingenza e terzo elemento) è di 1.783,75 € al 4° livello e di 1.660,08 € al 5°; dal 1° novembre 2026 sale a 1.818,75 € e a 1.691,70 €. Agli importi si aggiungono gli scatti di anzianità maturati.
Quante mensilità prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
Quattordici: dodici mensili ordinarie, la tredicesima alla vigilia di Natale e la quattordicesima il 1° luglio. Il calcolo del costo annuo va quindi effettuato moltiplicando il minimo mensile per 14.
Gli scatti di anzianità si computano nella 14ª e nel TFR?
Sì: gli scatti di anzianità fanno parte della retribuzione contrattuale e concorrono alla base di calcolo della tredicesima, della quattordicesima e del TFR.
Come si calcola il netto mensile?
Il netto non si ricava con una percentuale fissa: dipende dai contributi a carico del lavoratore, dall’IRPEF con le detrazioni spettanti e dalle addizionali regionale e comunale. Il punto di partenza è la retribuzione lorda del proprio livello indicata nella tabella, più scatti e superminimi.
I minimi Confesercenti sono diversi da quelli Confcommercio?
Storicamente sono allineati, ma possono divergere in funzione dei rispettivi tavoli di rinnovo. In presenza di divergenze, si applica il CCNL effettivamente stipulato tra il datore di lavoro e i sindacati. Il lavoratore ha diritto al minimo previsto dal contratto applicato dal proprio datore.

Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Approfondimento

Indice dei contenuti

Le tabelle retributive del Terziario Confesercenti traducono in cifre la scala di inquadramento del settore commercio, distribuzione e servizi. Sono il riferimento per costruire la busta paga e cambiano a ogni rinnovo: la tabella della scheda riporta i minimi dal 1° novembre 2025 e le tranche del 1° novembre 2026 e del 1° febbraio 2027 previste dall'ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.

Struttura della retribuzione

Il trattamento base è il minimo tabellare del livello. Ad esso si aggiungono gli istituti previsti dal contratto (ex elementi distinti, indennità di funzione per i Quadri, eventuali superminimi individuali) e le mensilità aggiuntive. La somma costituisce la retribuzione di fatto su cui si calcolano molti istituti indiretti.

Scatti di anzianità

Il CCNL riconosce dieci scatti triennali legati all'anzianità in azienda, di importo fisso per livello (da 19,47 € del 7° a 25,46 € dei Quadri). Gli scatti non sono assorbibili dagli aumenti di merito.

Aumenti contrattuali e assorbimento

I rinnovi prevedono incrementi dei minimi spesso erogati in tranche. Un superminimo individuale può essere assorbito dagli aumenti contrattuali solo se non è stato pattuito come non assorbibile: la clausola individuale prevale.

Mensilità aggiuntive e ratei

Tredicesima ed eventuale quattordicesima maturano per ratei mensili e si corrispondono alle scadenze contrattuali. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, spettano i ratei proporzionali ai mesi di servizio, per ogni mese intero di servizio.

Il calcolo del TFR (art. 2120 c.c.)

Il TFR si calcola sommando, per ciascun anno, la retribuzione utile divisa per 13,5, con rivalutazione annua (1,5% fisso più il 75% dell'indice ISTAT dei prezzi). È una regola di legge, indipendente dalle tabelle: il commento non indica importi ma il meccanismo.

Come leggere correttamente le tabelle

Occorre individuare il livello, verificare la decorrenza dell'ultimo aumento e considerare scatti e superminimi. Per le buste paga in itinere vanno applicate le tranche maturate alla data. In caso di dubbio prevale sempre il testo dell'accordo di rinnovo più recente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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