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La guida
Dal 1° novembre 2025 la retribuzione minima mensile lorda del CCNL Terziario Confesercenti (paga base, indennità di contingenza e terzo elemento) va da 1.397,96 € (7° livello) a 2.986,29 € (Quadro, compresa l’indennità di funzione); al 4° livello è di 1.783,75 €, di cui 1.257,46 € di paga base. Dal 1° novembre 2026 sale a 1.818,75 € al 4° livello e dal 1° febbraio 2027 arriva l’ultima tranche del rinnovo del 22 marzo 2024. Le mensilità sono quattordici e agli importi si aggiungono gli scatti di anzianità.
Tabelle retributive CCNL Terziario Confesercenti 2026: minimi per livello
| Livello | Dal 1/11/2025 | Aumento 1/11/2026 | Dal 1/11/2026 | Aumento 1/2/2027 | Dal 1/2/2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | 2.986,29 € | +60,76 € | 3.047,05 € | +69,44 € | 3.116,49 € |
| 1° | 2.506,13 € | +54,74 € | 2.560,87 € | +62,56 € | 2.623,43 € |
| 2° | 2.235,65 € | +47,35 € | 2.283,00 € | +54,11 € | 2.337,11 € |
| 3° | 1.983,91 € | +40,47 € | 2.024,38 € | +46,25 € | 2.070,63 € |
| 4° | 1.783,75 € | +35,00 € | 1.818,75 € | +40,00 € | 1.858,75 € |
| 5° | 1.660,08 € | +31,62 € | 1.691,70 € | +36,14 € | 1.727,84 € |
| 6° | 1.541,77 € | +28,39 € | 1.570,16 € | +32,44 € | 1.602,60 € |
| 7° | 1.397,96 € | +24,31 € | 1.422,27 € | +27,78 € | 1.450,05 € |
| Operatori di vendita 1ª cat. | 1.717,04 € | +33,04 € | 1.750,08 € | +37,76 € | 1.787,84 € |
| Operatori di vendita 2ª cat. | 1.521,07 € | +27,74 € | 1.548,81 € | +31,70 € | 1.580,51 € |
Nota: importi lordi mensili da moltiplicare per 14 mensilità, esclusi scatti di anzianità, superminimi e indennità accessorie. Per il Quadro il totale comprende l’indennità di funzione (260,76 €), per il 7° livello l’elemento aggiuntivo della paga base (5,16 €); gli operatori di vendita non hanno il terzo elemento. La tabella economica è la stessa del CCNL Terziario Confcommercio: gli aumenti dell’art. 213 dell’ipotesi di accordo Confesercenti del 22 marzo 2024 coincidono voce per voce. Fonti: Filcams-Cgil, tabelle Terziario dal 1/11/2025, dal 1/11/2026 e dal 1/2/2027 (pubblicate anche nella sezione Confesercenti); ipotesi di accordo Confesercenti del 22 marzo 2024, art. 213 (PDF).
Paga base, contingenza e terzo elemento: la composizione dal 1° novembre 2025
| Livello | Paga base | Contingenza | Altri elementi | Terzo elemento | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | 2.183,09 € | 540,37 € | 260,76 € (indennità di funzione) | 2,07 € | 2.986,29 € |
| 1° | 1.966,54 € | 537,52 € | — | 2,07 € | 2.506,13 € |
| 2° | 1.701,04 € | 532,54 € | — | 2,07 € | 2.235,65 € |
| 3° | 1.453,94 € | 527,90 € | — | 2,07 € | 1.983,91 € |
| 4° | 1.257,46 € | 524,22 € | — | 2,07 € | 1.783,75 € |
| 5° | 1.136,07 € | 521,94 € | — | 2,07 € | 1.660,08 € |
| 6° | 1.019,94 € | 519,76 € | — | 2,07 € | 1.541,77 € |
| 7° | 873,22 € | 517,51 € | 5,16 € (elemento aggiuntivo) | 2,07 € | 1.397,96 € |
| Operatori di vendita 1ª cat. | 1.187,00 € | 530,04 € | — | — | 1.717,04 € |
| Operatori di vendita 2ª cat. | 994,96 € | 526,11 € | — | — | 1.521,07 € |
Attenzione a non confondere la paga base con il minimo: al 4° livello la sola paga base è di 1.257,46 €, ma la retribuzione minima è di 1.783,75 € perché comprende anche 524,22 € di contingenza e 2,07 € di terzo elemento.
Composizione del minimo tabellare
La retribuzione minima del CCNL Terziario Confesercenti si compone di paga base, indennità di contingenza (importo fisso per livello, da 517,51 € del 7° a 540,37 € del Quadro) e terzo elemento (2,07 €); il 7° livello ha in più un elemento aggiuntivo della paga base di 5,16 € e il Quadro un’indennità di funzione di 260,76 €. Gli aumenti del rinnovo si sommano alla sola paga base. Su queste voci si stratificano gli scatti di anzianità (maturati ogni tre anni di servizio continuativo) e gli eventuali superminimi individuali o di secondo livello.
A differenza del CCNL Metalmeccanici (tredici mensilità), il CCNL Terziario Confesercenti prevede quattordici mensilità: dodici ordinarie, la tredicesima pagata alla vigilia di Natale e la quattordicesima il 1° luglio.
Allineamento con il CCNL Confcommercio
I minimi tabellari del CCNL Terziario Confesercenti sono storicamente allineati a quelli del CCNL Commercio Confcommercio, pur mantenendo una propria autonomia negoziale. Questa omogeneità è il risultato di rinnovi coordinati che tengono conto delle condizioni delle PMI associate a Confesercenti, tradizionalmente a margini più ridotti rispetto alle grandi catene della distribuzione organizzata.
In sede di rinnovo, le parti Confesercenti negoziano autonomamente sia i minimi tabellari sia le condizioni del welfare bilaterale (enti bilaterali, fondi sanitari), che rappresentano una componente distintiva del contratto.
Scatti di anzianità e superminimi
Gli scatti di anzianità maturano ogni tre anni di servizio presso la stessa azienda, fino a un massimo di dieci scatti. L’importo è fisso dal 1990 e dipende dal livello: Quadri 25,46 €, 1° 24,84 €, 2° 22,83 €, 3° 21,95 €, 4° 20,66 €, 5° 20,30 €, 6° 19,73 €, 7° 19,47 € al mese (art. 184 del testo del CCNL 2008). Dettagli nella scheda scatti, tredicesima e quattordicesima.
I superminimi collettivi possono essere introdotti dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale). I superminimi individuali, concordati al momento dell’assunzione, possono essere assorbibili o non assorbibili dagli aumenti tabellari, a seconda di quanto previsto dalla lettera di assunzione.
Stima del costo aziendale
Per stimare il costo aziendale complessivo (retribuzione lorda + oneri contributivi a carico del datore) si applica indicativamente un coefficiente moltiplicatore di 1,30-1,35 sul lordo mensile, tenendo conto dei contributi INPS (aliquota datoriale circa 23-24%) e dell’accantonamento TFR (circa 7,41% della retribuzione annua lorda).
Casi pratici
Quanto prendi netto in busta paga?
Calcola lo stipendio netto dal lordo con IRPEF, addizionali e contributi, partendo dal tuo livello CCNL.
Domande frequenti
Qual è il minimo contrattuale nel 2026 nel CCNL Terziario Confesercenti?
Quante mensilità prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
Gli scatti di anzianità si computano nella 14ª e nel TFR?
Come si calcola il netto mensile?
I minimi Confesercenti sono diversi da quelli Confcommercio?
Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Approfondimento
Indice dei contenuti
Le tabelle retributive del Terziario Confesercenti traducono in cifre la scala di inquadramento del settore commercio, distribuzione e servizi. Sono il riferimento per costruire la busta paga e cambiano a ogni rinnovo: la tabella della scheda riporta i minimi dal 1° novembre 2025 e le tranche del 1° novembre 2026 e del 1° febbraio 2027 previste dall'ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.
Struttura della retribuzione
Il trattamento base è il minimo tabellare del livello. Ad esso si aggiungono gli istituti previsti dal contratto (ex elementi distinti, indennità di funzione per i Quadri, eventuali superminimi individuali) e le mensilità aggiuntive. La somma costituisce la retribuzione di fatto su cui si calcolano molti istituti indiretti.
Scatti di anzianità
Il CCNL riconosce dieci scatti triennali legati all'anzianità in azienda, di importo fisso per livello (da 19,47 € del 7° a 25,46 € dei Quadri). Gli scatti non sono assorbibili dagli aumenti di merito.
Aumenti contrattuali e assorbimento
I rinnovi prevedono incrementi dei minimi spesso erogati in tranche. Un superminimo individuale può essere assorbito dagli aumenti contrattuali solo se non è stato pattuito come non assorbibile: la clausola individuale prevale.
Mensilità aggiuntive e ratei
Tredicesima ed eventuale quattordicesima maturano per ratei mensili e si corrispondono alle scadenze contrattuali. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, spettano i ratei proporzionali ai mesi di servizio, per ogni mese intero di servizio.
Il calcolo del TFR (art. 2120 c.c.)
Il TFR si calcola sommando, per ciascun anno, la retribuzione utile divisa per 13,5, con rivalutazione annua (1,5% fisso più il 75% dell'indice ISTAT dei prezzi). È una regola di legge, indipendente dalle tabelle: il commento non indica importi ma il meccanismo.
Come leggere correttamente le tabelle
Occorre individuare il livello, verificare la decorrenza dell'ultimo aumento e considerare scatti e superminimi. Per le buste paga in itinere vanno applicate le tranche maturate alla data. In caso di dubbio prevale sempre il testo dell'accordo di rinnovo più recente.