Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il sistema di welfare del CCNL Terziario Confesercenti si basa su tre pilastri: la bilateralità degli enti territoriali Confesercenti (EBT), il fondo pensione complementare Fon.Te (contributo del datore dell’1,55% per chi aderisce versando anche il proprio) e il Fondo ASTER per l’assistenza sanitaria (13 € al mese a carico dell’azienda e 2 € a carico del lavoratore dal 1° aprile 2025). Gli enti bilaterali erogano prestazioni a sostegno del reddito, formazione e assistenza alle PMI, con un ruolo particolarmente rilevante nelle micro-imprese dove la contrattazione aziendale è assente.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
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Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Tabella riepilogativa

Pilastri del welfare CCNL Terziario Confesercenti
Istituto Tipologia Contribuzione Prestazioni principali
Enti bilaterali territoriali (EBT) Bilateralità territoriale 0,10% di paga base e contingenza a carico dell’azienda + 0,05% a carico del lavoratore, per 14 mensilità; se l’azienda non versa, elemento distinto della retribuzione dello 0,30% Prestazioni e servizi fissati dai regolamenti territoriali
Fon.Te Previdenza complementare TFR + 1,55% della retribuzione utile per il TFR a carico del datore, se il lavoratore versa il proprio contributo (minimo 0,55%) Pensione integrativa; investimento del TFR
Fondo ASTER Assistenza sanitaria 15 € al mese per iscritto: 13 € azienda (10 € + 3 € dal 1° aprile 2025) e 2 € lavoratore; se l’azienda non versa, 16 € lordi al mese per 14 mensilità al lavoratore Rimborsi e prestazioni secondo il piano sanitario del fondo
Cassa di assistenza sanitaria Quadri Assistenza sanitaria (solo Quadri) 390 € l’anno dal 2026 a carico del datore + 56 € a carico del Quadro; se l’azienda non versa, 37 € lordi al mese per 14 mensilità Prestazioni secondo il regolamento della cassa
Fon.Ter Formazione continua Il contributo di legge dello 0,30% (INPS), che le imprese aderenti destinano al fondo Piani formativi

Enti bilaterali: art. 23 dell’ipotesi di accordo del 22 marzo 2024. Fondo ASTER e Cassa Quadri: artt. 104 e 106 dell’ipotesi 2024 (per i Quadri 350 € dal 2011, più 20 € dal 2025 e 20 € dal 2026). Fon.Te: art. 93 del testo 2008 (fondo Marco Polo, confluito in Fon.Te) e sintesi 2016-2017. Fon.Ter: art. 94 del testo 2008. Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.

Gli enti bilaterali Confesercenti: funzione e prestazioni

Gli enti bilaterali territoriali Confesercenti (EBT, spesso con nomi locali) sono organismi paritetici costituiti da Confesercenti e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL). Sono presenti in ogni regione e in molte province.

Le principali prestazioni erogate dagli EBT includono:

  • Sostegno alle spese di formazione e aggiornamento professionale;
  • Contributi una-tantum per eventi straordinari (nascita figli, matrimonio);
  • Assistenza alle imprese per adempimenti normativi e contrattuali.

Fon.Te: il fondo pensione complementare del terziario

Fon.Te è il fondo pensione negoziale di riferimento per i lavoratori del terziario, della distribuzione e dei servizi, inclusi quelli coperti dal CCNL Confesercenti. È un fondo a capitalizzazione individuale, con possibilità di scelta tra più comparti di investimento (garantito, bilanciato, dinamico).

La contribuzione standard prevede:

  • Versamento del TFR maturando (adesione automatica per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026, salvo rinuncia entro 60 giorni; silenzio-assenso dopo 6 mesi per gli assunti fino al 30 giugno 2026);
  • Contributo del datore: 1,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, per chi aderisce versando anche il proprio contributo;
  • Contributo del lavoratore: minimo 0,55% (misura del protocollo istitutivo del fondo Marco Polo, non modificata dal CCNL).

I contributi versati sono deducibili fiscalmente fino a 5.164,57 euro annui.

Il fondo sanitario integrativo

Il CCNL Terziario Confesercenti iscrive al Fondo ASTER i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo pieno e parziale, esclusi i Quadri, che hanno una cassa propria (art. 104). Il fondo rimborsa le spese sanitarie non coperte dal SSN o coperte parzialmente:

  • Visite mediche specialistiche;
  • Accertamenti diagnostici e analisi di laboratorio;
  • Interventi chirurgici in case di cura convenzionate;
  • Prestazioni odontoiatriche;
  • Spese per figli a carico fino a 26 anni (in alcuni fondi).

Dal 1° aprile 2025 il contributo è di 15 € al mese per iscritto: 13 € a carico dell’azienda e 2 € a carico del lavoratore. Le prestazioni e i massimali sono quelli del piano sanitario del fondo. Il lavoratore accede alle prestazioni tramite la tessera del fondo o il portale online di rimborso.

Il fondo di formazione e l'obbligo bilaterale

Il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile per la formazione continua è un contributo di legge versato all’INPS; le imprese possono destinarlo a un fondo paritetico interprofessionale. Il CCNL Confesercenti indica come fondo di riferimento Fon.Ter (art. 94 del testo 2008). Questi fondi finanziano:

  • Piani formativi aziendali;
  • Voucher individuali per l’aggiornamento professionale;
  • Corsi di riqualificazione per lavoratori a rischio.

Le imprese che non aderiscono a fondi paritetici versano comunque lo 0,30% all’INPS come contributo obbligatorio, senza però ricevere i servizi formativi del fondo.

Casi pratici

Tizio – Prestazione EBT per nascita figlio
Tizio (5° livello) è iscritto all’ente bilaterale territoriale Confesercenti tramite il suo datore. Alla nascita del primo figlio verifica se il regolamento del suo ente territoriale prevede un contributo per la nascita: importo, requisiti e tempi li fissa il regolamento locale, non il CCNL nazionale. Presenta la domanda allegando il certificato di nascita.
Caia – Confronto TFR in azienda vs Fon.Te
Caia (3° livello, 30 anni, 30 anni alla pensione) deve scegliere dove destinare il TFR. Se lascia il TFR in azienda: rivalutazione 1,5% + 75% ISTAT (rendimento basso, tassazione separata 23-33%). Se aderisce a Fon.Te versando anche il proprio contributo: contributo del datore dell’1,55% della retribuzione utile per il TFR, contributi deducibili fino a 5.164,57 euro l’anno, prestazioni tassate al 15%, che scende fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione; il rendimento dipende dal comparto e non è garantito. La valutazione economica suggerisce Fon.Te nella maggior parte dei casi.
Sempronio – Rimborso sanitario per visita specialistica
Sempronio è iscritto al fondo sanitario integrativo tramite il suo datore Confesercenti. Sostiene una visita cardiologica privata da 150 euro (lista SSN: 4 mesi di attesa). Presenta la fattura sul portale del fondo. La misura del rimborso, le franchigie e i massimali sono quelli del piano sanitario del Fondo ASTER in vigore: vanno letti sul nomenclatore del fondo prima di prenotare.

Domande frequenti

L'iscrizione a Fon.Te è obbligatoria?
Non è obbligatoria, ma per le prime assunzioni nel settore privato dal 1° luglio 2026 l’adesione è automatica, salvo rinuncia entro 60 giorni dalla prima assunzione (art. 8, commi 7-7-quater, D.Lgs. 252/2005; L. 199/2025, art. 1, commi 202 e 205); per gli assunti fino al 30 giugno 2026 il silenzio-assenso la rende automatica se non si esprime diversa volontà entro 6 mesi. Il lavoratore può sempre scegliere esplicitamente di mantenere il TFR in azienda o iscriversi a un fondo individuale.
Cosa sono gli enti bilaterali Confesercenti?
Sono organismi paritetici datore-sindacato che erogano prestazioni di welfare integrativo per i lavoratori e servizi di supporto alle PMI associate. Sono finanziati da contributi contrattuali obbligatori e operano a livello territoriale (regionale o provinciale).
Il contributo al fondo sanitario è in busta paga?
In parte: la quota a carico del lavoratore per il Fondo ASTER (2 € al mese) compare come trattenuta; i 13 € a carico dell’azienda sono versati direttamente al fondo. Se l’azienda non versa, deve pagare in busta paga un elemento distinto della retribuzione di 16 € lordi al mese per 14 mensilità.
I contributi a Fon.Te sono deducibili?
Sì: i contributi versati a fondi pensione complementari (incluso Fon.Te) sono deducibili dal reddito IRPEF fino a un massimale di 5.164,57 euro annui. Questo riduce l’imponibile fiscale del lavoratore.
Cosa succede al welfare se cambio datore di lavoro?
Fon.Te segue il lavoratore: la posizione previdenziale individuale si trasferisce al nuovo fondo di settore o rimane in Fon.Te. Gli enti bilaterali sono territoriali: il nuovo datore deve iscrivere il lavoratore all’EBT locale. Il fondo sanitario deve essere riattivato dal nuovo datore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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