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Il sistema di welfare del CCNL Terziario Confesercenti si basa su tre pilastri: la bilateralita’ degli enti territoriali Confesercenti (EBA), il fondo pensione complementare Fon.Te e il fondo di assistenza sanitaria integrativa indicato dal contratto. Gli enti bilaterali erogano prestazioni a sostegno del reddito, formazione e assistenza alle PMI, con un ruolo particolarmente rilevante nelle micro-imprese dove la contrattazione aziendale e’ assente.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Tipologia | Contribuzione | Prestazioni principali |
|---|---|---|---|
| Enti Bilaterali Confesercenti (EBA) | Bilateralita’ territoriale | Datore + lavoratore (importo definito dal CCNL) | Sostegno al reddito, formazione, assistenza PMI |
| Fon.Te | Previdenza complementare | TFR + 1% datore + 1% lavoratore | Pensione integrativa; investimento del TFR |
| Fondo sanitario integrativo | Assistenza sanitaria | Contributo datoriale definito dal CCNL | Rimborso visite specialistiche, diagnostica, odontoiatria |
| Fondo formazione terziario | Formazione professionale | 0,30% retribuzione imponibile (datore) | Voucher formazione, aggiornamento professionale |
Gli enti bilaterali Confesercenti: funzione e prestazioni
Gli enti bilaterali territoriali Confesercenti (denominati EBA o con nomi locali) sono organismi paritetici costituiti da Confesercenti e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL). Sono presenti in ogni regione e in molte province.
Le principali prestazioni erogate dagli EBA includono:
- Integrazione del reddito in caso di sospensione o riduzione dell’orario (FIS – Fondo di Integrazione Salariale);
- Sostegno alle spese di formazione e aggiornamento professionale;
- Contributi una-tantum per eventi straordinari (nascita figli, matrimonio);
- Assistenza alle imprese per adempimenti normativi e contrattuali.
Fon.Te: il fondo pensione complementare del terziario
Fon.Te e’ il fondo pensione negoziale di riferimento per i lavoratori del terziario, della distribuzione e dei servizi, inclusi quelli coperti dal CCNL Confesercenti. E’ un fondo a capitalizzazione individuale, con possibilita’ di scelta tra piu’ comparti di investimento (garantito, bilanciato, dinamico).
La contribuzione standard prevede:
- Versamento del TFR maturando (silenzio-assenso dopo 6 mesi dall’assunzione);
- Contributo datoriale: 1% della retribuzione utile (minimo tabellare + scatti);
- Contributo del lavoratore: 1% della retribuzione utile (minimo).
I contributi versati sono deducibili fiscalmente fino a 5.164,57 euro annui.
Il fondo sanitario integrativo
Il CCNL Terziario Confesercenti prevede l’iscrizione dei lavoratori dipendenti a un fondo di assistenza sanitaria integrativa. Il fondo rimborsa le spese sanitarie non coperte dal SSN o coperte parzialmente:
- Visite mediche specialistiche;
- Accertamenti diagnostici e analisi di laboratorio;
- Interventi chirurgici in case di cura convenzionate;
- Prestazioni odontoiatriche;
- Spese per figli a carico fino a 26 anni (in alcuni fondi).
La contribuzione e’ prevalentemente a carico del datore. Il lavoratore accede alle prestazioni tramite la tessera del fondo o il portale online di rimborso.
Il fondo di formazione e l'obbligo bilaterale
Il CCNL obbliga i datori di lavoro del settore a versare un contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile al fondo paritetico interprofessionale per la formazione (For.Te o fondo interprofessionale equivalente). Questi fondi finanziano:
- Piani formativi aziendali;
- Voucher individuali per l’aggiornamento professionale;
- Corsi di riqualificazione per lavoratori a rischio.
Le imprese che non aderiscono a fondi paritetici versano comunque lo 0,30% all’INPS come contributo obbligatorio, senza pero’ ricevere i servizi formativi del fondo.
Casi pratici
Domande frequenti
L'iscrizione a Fon.Te e' obbligatoria?
Cosa sono gli enti bilaterali Confesercenti?
Il contributo al fondo sanitario e' in busta paga?
I contributi a Fon.Te sono deducibili?
Cosa succede al welfare se cambio datore di lavoro?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il welfare contrattuale del Terziario Confesercenti non e' un benefit accessorio ma una componente strutturale del rapporto di lavoro: il datore che applica il contratto assume, insieme all'obbligo retributivo, quello di alimentare gli enti bilaterali e i fondi di settore. La logica e' quella tipica delle reti di micro e piccole imprese, dove la contrattazione di secondo livello e' di fatto assente e la bilateralita' diventa lo strumento che redistribuisce tutele altrimenti irraggiungibili al singolo esercizio.
La natura obbligatoria del contributo agli enti bilaterali
L'adesione agli enti bilaterali Confesercenti e il versamento della relativa contribuzione non sono rimessi alla scelta del datore: discendono dall'applicazione del CCNL. La giurisprudenza di legittimita' ha consolidato il principio per cui l'azienda che non versa agli enti bilaterali e' tenuta a erogare direttamente al lavoratore le prestazioni che questi avrebbe ricevuto, oppure un equivalente economico. Il mancato versamento si traduce quindi in un inadempimento contrattuale, non in un semplice risparmio. Gli importi sono fissati dalle tabelle del CCNL vigente e dagli accordi territoriali, che vanno verificati di volta in volta.
Previdenza complementare e destino del TFR
Il fondo di previdenza complementare di settore raccoglie il TFR maturando di chi sceglie di conferirlo, oltre alle quote a carico di datore e lavoratore previste dal contratto. Qui si intrecciano l'art. 2120 c.c., che governa accantonamento (retribuzione annua divisa per 13,5) e rivalutazione (1,5% fisso più 75% dell'indice ISTAT), e il D.Lgs. 252/2005 sulla previdenza complementare. Il conferimento del TFR al fondo e' una scelta del lavoratore, di regola irreversibile; la mancata scelta entro sei mesi attiva il meccanismo del silenzio-assenso. Le aliquote contributive aggiuntive si leggono sulle tabelle del CCNL e sulle circolari del fondo aggiornate.
L'assistenza sanitaria integrativa
Il fondo sanitario di settore eroga prestazioni che integrano il Servizio Sanitario Nazionale: rimborso di visite specialistiche, diagnostica strumentale, prestazioni odontoiatriche, talvolta ricoveri. La copertura opera nei limiti del nomenclatore e dei massimali del fondo, non a piacere. Anche qui il contributo datoriale e' dovuto per ogni dipendente in forza, a prescindere dall'utilizzo individuale delle prestazioni.
perché la bilateralita' pesa di più nelle micro-imprese
In un esercizio commerciale con pochi addetti non esiste contrattazione aziendale: non c'e' premio di risultato negoziato, non c'e' welfare aziendale costruito su misura. La bilateralita' colma questo vuoto, offrendo sostegno al reddito nelle crisi, formazione e assistenza che la singola impresa non potrebbe permettersi. E' una mutualizzazione del rischio su scala di settore, ed e' la ragione per cui il legislatore e la contrattazione la considerano parte integrante del trattamento minimo.
Cosa rischia il datore che non versa
L'omissione contributiva verso enti e fondi espone a un duplice fronte: la richiesta del lavoratore di vedersi riconosciute le prestazioni perse (con responsabilita' risarcitoria) e, sul versante della previdenza complementare, l'obbligo di ricostruire la posizione del dipendente. Non si tratta di sanzioni amministrative astratte ma di pretese azionabili direttamente da chi lavora. La regolarita' nei versamenti e' percio' parte della corretta applicazione del contratto, al pari della busta paga.
Come leggere il proprio trattamento
Il lavoratore che voglia capire cosa gli spetta deve incrociare tre fonti: il CCNL Terziario Confesercenti vigente per gli istituti e le aliquote, il regolamento del fondo pensione per la previdenza complementare, il nomenclatore del fondo sanitario per le prestazioni rimborsabili. Importi e percentuali cambiano con i rinnovi: vanno sempre verificati sulle tabelle aggiornate e sulle circolari di settore, evitando di fare affidamento su cifre datate.
Domande frequenti
Il datore puo' decidere di non versare agli enti bilaterali Confesercenti?
No. Il versamento discende dall'applicazione del CCNL ed e' obbligatorio. Se il datore non versa, e' tenuto a erogare direttamente al lavoratore le prestazioni perdute o il loro equivalente economico.
Cosa succede al mio TFR se aderisco al fondo di previdenza complementare?
Il TFR maturando viene conferito al fondo e investito secondo il comparto scelto. Resta calcolato secondo l'art. 2120 c.c. (retribuzione annua / 13,5, rivalutata), ma confluisce nella posizione previdenziale anziche' restare in azienda. La scelta e' di regola irreversibile.
Il contributo al fondo sanitario lo paga solo il datore?
Il contributo datoriale e' dovuto per ogni dipendente in forza. Il CCNL puo' prevedere anche quote a carico del lavoratore: gli importi si leggono sulle tabelle del contratto vigente.
L'assistenza sanitaria integrativa sostituisce il Servizio Sanitario Nazionale?
No, lo integra. Rimborsa o anticipa prestazioni come visite specialistiche, diagnostica e odontoiatria nei limiti del nomenclatore e dei massimali del fondo.
Dove trovo gli importi aggiornati di contributi e prestazioni?
Sulle tabelle del CCNL Terziario Confesercenti vigente, sul regolamento del fondo pensione e sul nomenclatore del fondo sanitario. Le cifre cambiano con i rinnovi e vanno sempre verificate sulle versioni aggiornate.