Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il CCNL Terziario Confesercenti classifica i lavoratori in otto fasce: la qualifica di Quadro al vertice e sette livelli numerati da 1° a 7°. Ogni livello è definito da una declaratoria che descrive autonomia, responsabilità e competenze tecniche richieste. Il 1° livello è il più alto, il 7° il più basso. Le mansioni superiori diventano definitive dopo non più di 3 mesi (6 mesi per il passaggio a Quadro), salvo sostituzione di un assente con diritto al posto.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Tabella riepilogativa

Livelli CCNL Terziario Confesercenti – Profili tipici
Livello Profilo tipo Autonomia/Responsabilità
Quadro Lavoratori con funzioni direttive continuative di rilevante importanza per gli obiettivi dell’impresa (L. 190/1985, art. 104) Discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali, oppure alta professionalità specialistica su progetti rilevanti
1° Capo servizio e capo ufficio (tecnico, amministrativo, commerciale), gestore o gerente di negozio, filiale o supermercato alimentare, analista sistemista, product manager Alto contenuto professionale, direzione esecutiva, iniziativa e autonomia operativa
2° Ispettore, capo reparto o settore, cassiere principale, contabile di concetto, segretario di direzione, consegnatario responsabile di magazzino Lavoratori di concetto con compiti operativamente autonomi o di coordinamento e controllo
3° Vetrinista, disegnatore tecnico, addetto a pratiche doganali e valutarie, operaio specializzato provetto, commesso stimatore di gioielleria Mansioni di concetto con particolari conoscenze tecniche, o specializzati provetti con autonomia operativa
4° Commesso alla vendita, cassiere comune, magazziniere, commesso di rosticceria e gastronomia, addetto a mansioni d’ordine di segreteria Compiti operativi anche di vendita e lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche
5° Fatturista, aiutante commesso (per 18 mesi), addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nei punti vendita a libero servizio (per i primi 18 mesi) Lavori qualificati con normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche
6° Imbragatore, legatore Lavori che richiedono semplici conoscenze pratiche
7° Addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici e figure equivalenti Mansioni di pulizia o equivalenti

La struttura di inquadramento: Quadro e sette livelli

Il CCNL Terziario Confesercenti si applica ai dipendenti di imprese del commercio, della distribuzione e dei servizi associate a Confesercenti, la confederazione delle piccole e medie imprese del settore. Il contratto parallelo di riferimento è il CCNL Commercio Confcommercio, con cui condivide impianto strutturale e livelli, pur differenziandosi nella bilateralità e in alcune discipline di dettaglio tipiche del mondo della piccola impresa.

L’inquadramento si articola in Quadro (vertice) e sette livelli numerati dal 1° al 7°. A ogni livello corrisponde una declaratoria contrattuale che definisce i requisiti di competenza professionale, autonomia operativa e responsabilità.

La qualifica di Quadro

La qualifica di Quadro è riconosciuta ai lavoratori che, pur non rivestendo la qualifica dirigenziale, svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi aziendali. Il CCNL (art. 104) li definisce come i lavoratori, esclusi i dirigenti, con funzioni direttive continuative di rilevante importanza nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali oppure preposti con alta professionalità specialistica a progetti di rilevante importanza.

Il CCNL riconosce ai Quadri una polizza per le spese legali e la responsabilità civile verso terzi (art. 107), giornate di formazione a carico dell’azienda (art. 105) e un preavviso di 45 giorni (70 con familiari a carico) per i trasferimenti che cambiano residenza, con rimborso della differenza di canone per 12 mesi; chi ha 55 anni può opporsi solo per gravi motivi (art. 109). Il periodo di prova arriva a 6 mesi e l’assegnazione a Quadro diventa definitiva dopo 6 mesi di mansioni (art. 106).

Dal 1° al 3° livello: figure specialistiche e di coordinamento

Il 1° livello raggruppa lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono unità produttive o una funzione organizzativa: capo servizio e capo ufficio, gestore o gerente di negozio, di filiale o di supermercato alimentare, analista sistemista.

Il 2° livello identifica lavoratori di concetto con compiti operativamente autonomi o di coordinamento e controllo: ispettore, capo reparto o settore, cassiere principale, contabile con mansioni di concetto, segretario di direzione. Il 3° livello include chi svolge mansioni di concetto con particolari conoscenze tecniche, e gli specializzati provetti: vetrinista, disegnatore tecnico, operaio specializzato provetto.

Dal 4° al 7° livello: la gerarchia operativa

Nei livelli dal 4° al 7° si concentra la grande maggioranza dei lavoratori del terziario delle PMI:

  • 4°: commessi alla vendita, cassieri comuni, magazzinieri, commessi di rosticceria e gastronomia
  • 5°: fatturisti, aiutanti commesso (per 18 mesi), addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita nei primi 18 mesi
  • 6°: imbragatori e legatori (semplici conoscenze pratiche)
  • 7°: addetti alle pulizie e mansioni equivalenti

Il CCNL non prevede progressioni automatiche per anzianità: l’aiutante commesso resta al 5° livello per 18 mesi, e l’assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva dopo non più di 3 mesi (art. 98), salvo la sostituzione di un lavoratore assente con diritto al posto. Con mansioni promiscue vale l’attività prevalente, cioè quella di maggior valore professionale abitualmente prestata (art. 99). Chi è promosso mantiene l’eventuale eccedenza di retribuzione come assegno ad personam (art. 100).

Casi pratici

Tizio – Passaggio dal 5° al 4° livello
Tizio lavora come fatturista di 5° livello in un negozio di abbigliamento associato a Confesercenti. Dopo qualche mese inizia a svolgere con continuità le mansioni di cassiere comune, che sono del 4° livello. Per l’art. 98 del CCNL l’assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva dopo non più di 3 mesi: Tizio ottiene il 4° livello e la retribuzione contrattuale di quel livello (dal 1° novembre 2025 il minimo passa da 1.660,08 € a 1.783,75 € lordi al mese, cioè 123,67 € in più).
Caia – Riconoscimento della qualifica di Quadro
Caia è impiegata di 1° livello come responsabile area commerciale di una catena di quattro negozi associata a Confesercenti. Le viene affidata la direzione operativa dell’intera rete distributiva regionale con coordinamento di otto dipendenti. Se svolge queste funzioni direttive per sei mesi (art. 106) senza che si tratti di sostituzione di un assente, l’assegnazione alla qualifica di Quadro diventa definitiva e Caia ha diritto al minimo di Quadro (2.986,29 € lordi al mese dal 1° novembre 2025, indennità di funzione compresa, contro 2.506,13 € del 1° livello) e alle tutele del CCNL (polizza, formazione).
Sempronio – Contestazione del demansionamento
Sempronio è inquadrato al 4° livello come commesso specializzato in una tabaccheria Confesercenti. Il titolare lo sposta a mansioni di 7° livello (addetto alle pulizie del locale) senza accordo scritto. Il Jobs Act (art. 2103 c.c. riformato) consente il demansionamento solo in presenza di ristrutturazione organizzativa documentata o accordo in sede protetta. Sempronio contesta il provvedimento e, con l’assistenza del sindacato, ottiene il reintegro nelle mansioni di 4° livello con il pagamento dei differenziali retributivi.

Approfondisci con la guida pratica

Demansionamento illegittimo: il risarcimento →

Domande frequenti

Quanti livelli prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
Otto fasce: la qualifica di Quadro al vertice e sette livelli numerati dal 1° al 7° in ordine decrescente di responsabilità. Ogni livello ha una declaratoria specifica nel testo contrattuale.
Come si ottiene il passaggio di livello?
Per assegnazione a mansioni superiori, che diventa definitiva dopo non più di 3 mesi (6 mesi per Quadro), salvo sostituzione di un assente con diritto al posto (artt. 98 e 106), per prevalenza delle mansioni nel caso di mansioni promiscue (art. 99) o per accordo individuale scritto.
Cosa distingue il CCNL Confesercenti da quello Confcommercio?
I due contratti hanno impianto molto simile. Le principali differenze riguardano la bilateralità (enti bilaterali Confesercenti distinti da EBT Confcommercio), alcune specificità sui fondi di assistenza sanitaria e la platea di riferimento (PMI e micro-imprese Confesercenti).
Il livello incide sul periodo di prova?
Sì: il periodo di prova è più lungo per i livelli superiori (Quadro e 1° livello fino a sei mesi di calendario) e più breve per gli altri: 60 giorni di lavoro effettivo dal 2° al 5° livello e 45 giorni per il 6° e il 7° (sintesi 2016-2017).
Posso essere assegnato a mansioni inferiori?
Solo in casi tassativi previsti dalla legge e dal contratto: ristrutturazione organizzativa documentata, accordo individuale assistito in sede sindacale o amministrativa, o altre ipotesi eccezionali. Il demansionamento unilaterale ingiustificato è nullo.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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