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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Terziario Confesercenti prevede scatti di anzianita' maturati ogni tre anni di servizio continuativo, fino a un massimo di cinque scatti per livello. La tredicesima mensilita' viene erogata entro il 20 dicembre e la quattordicesima entro il 1° luglio di ogni anno. Entrambe le mensilita' aggiuntive si maturano per dodicesimi in proporzione al servizio prestato nell'anno di riferimento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il CCNL Terziario Confesercenti prevede scatti di anzianita’ maturati ogni tre anni di servizio continuativo, fino a un massimo di cinque scatti per livello. La tredicesima mensilita’ viene erogata entro il 20 dicembre e la quattordicesima entro il 1° luglio di ogni anno. Entrambe le mensilita’ aggiuntive si maturano per dodicesimi in proporzione al servizio prestato nell’anno di riferimento.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
Vigenza
Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Tabella riepilogativa

Scatti di anzianita’ indicativi per livello – CCNL Terziario Confesercenti
Livello Importo per scatto (indicativo) Massimo (5 scatti)
Quadro ~ 30 €/mese ~ 150 €/mese
~ 26 €/mese ~ 130 €/mese
~ 23 €/mese ~ 115 €/mese
~ 20 €/mese ~ 100 €/mese
~ 18 €/mese ~ 90 €/mese
~ 16 €/mese ~ 80 €/mese
~ 15 €/mese ~ 75 €/mese
~ 14 €/mese ~ 70 €/mese

Importi indicativi. Gli scatti si sommano al minimo tabellare e si computano nella base di calcolo di tredicesima, quattordicesima e TFR. Verificare il valore esatto sul testo contrattuale aggiornato.

Gli scatti di anzianita': maturazione e decorrenza

Gli scatti di anzianita’ sono aumenti periodici automatici della retribuzione, riconosciuti ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Il CCNL Terziario Confesercenti prevede un massimo di cinque scatti complessivi per ciascun livello di inquadramento.

La decorrenza dello scatto e’ dal primo del mese successivo al compimento del triennio. In caso di passaggio a livello superiore, il conteggio degli scatti riparte dal momento dell’inquadramento nel nuovo livello. Gli scatti maturati nel livello precedente non vengono trasferiti direttamente, ma la retribuzione precedente non puo’ essere ridotta (principio di non regressione).

La tredicesima mensilita'

La tredicesima mensilita’ e’ corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno. Il periodo di riferimento e’ l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). La maturazione avviene per dodicesimi: un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato nell’anno.

La base di calcolo comprende: minimo tabellare del mese di erogazione, scatti di anzianita’, indennita’ contrattuali continuative. Non si computano rimborsi spese, incentivi variabili, premi una-tantum. Frazioni di mese superiori a 15 giorni si conteggiano come mese intero.

La quattordicesima mensilita'

La quattordicesima mensilita’ e’ una peculiarita’ del CCNL Terziario (Confcommercio e Confesercenti) rispetto ad altri contratti del lavoro dipendente. Viene erogata entro il 1° luglio. Il periodo di riferimento e’ da luglio dell’anno precedente a giugno dell’anno in corso.

La base di calcolo e’ identica a quella della tredicesima. La maturazione e’ per dodicesimi nel semestre di riferimento. La quattordicesima concorre alla base di calcolo del TFR e degli scatti.

Tredicesima e quattordicesima in caso di assenza

Le assenze incidono sulla maturazione delle mensilita’ aggiuntive nei seguenti modi:

  • Malattia retribuita: i periodi di malattia entro il comporto non decurtano la tredicesima e la quattordicesima;
  • Aspettativa non retribuita: i periodi di aspettativa non retribuita non maturano tredicesima e quattordicesima;
  • Congedo di maternita’: il congedo obbligatorio matura tredicesima e quattordicesima come se fosse servizio effettivo;
  • Cassa integrazione guadagni: dipende dal tipo di CIG; di norma le ore CIG vengono computate pro quota.

Casi pratici

Tizio – Calcolo della tredicesima con anzianita’ parziale
Tizio (4° livello) e’ stato assunto il 1° aprile 2026. Al 20 dicembre 2026 ha maturato 9 mesi di servizio. Tredicesima: (minimo 1.550 euro + scatti 0 euro) / 12 x 9 = 1.162,50 euro lordi. Il rateo di 9/12 riflette i mesi effettivi dall’assunzione.
Caia – Quattordicesima con cambio di livello
Caia e’ passata dal 4° al 3° livello il 1° marzo 2026. Il periodo di riferimento della quattordicesima e’ luglio 2025 – giugno 2026. Nei mesi luglio-febbraio (8 mesi) era al 4° livello (minimo 1.550 euro); nei mesi marzo-giugno (4 mesi) e’ al 3° livello (minimo 1.700 euro). La quattordicesima si calcola proporzionalmente per i due periodi: (1.550 x 8 + 1.700 x 4) / 12 = 1.600 euro lordi circa.
Sempronio – Impatto del 5° scatto sulla retribuzione
Sempronio (2° livello) ha maturato il quinto e ultimo scatto triennale dopo 15 anni di servizio. L’importo indicativo del quinto scatto e’ circa 23 euro mensili. La sua retribuzione base comprende: minimo tabellare 1.900 euro + cinque scatti di 23 euro ciascuno = 115 euro totali scatti + 1.900 = 2.015 euro mensili lordi. Gli scatti si computano anche nella tredicesima, quattordicesima e TFR.

Domande frequenti

Ogni quanti anni matura uno scatto?
Ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Il massimo e’ cinque scatti complessivi per livello. La decorrenza e’ dal primo del mese successivo al compimento del triennio.
Quando viene pagata la tredicesima?
Entro il 20 dicembre di ogni anno. Si calcola per dodicesimi sull’anno solare (gennaio-dicembre). Chi e’ stato assunto nel corso dell’anno riceve un rateo proporzionale ai mesi lavorati.
Quando viene pagata la quattordicesima?
Entro il 1° luglio di ogni anno. Il periodo di riferimento e’ luglio-giugno. E’ una mensilita’ aggiuntiva caratteristica del CCNL del terziario, non presente in tutti i contratti di lavoro.
La quattordicesima si computa nel TFR?
Si’: insieme alla tredicesima, la quattordicesima rientra nella retribuzione utile per il calcolo del TFR. Questo aumenta l’accantonamento annuo rispetto a contratti con sole 13 mensilita’.
Gli scatti si perdono se cambio livello?
No: la retribuzione non puo’ essere ridotta in caso di passaggio a livello superiore (principio di non regressione). Gli scatti precedenti vengono consolidati nel nuovo minimo o come superminimo. Il conteggio degli scatti nel nuovo livello riparte da zero.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Ogni quanti anni matura uno scatto?

Ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Il massimo e' cinque scatti complessivi per livello. La decorrenza e' dal primo del mese successivo al compimento del triennio.

Quando viene pagata la tredicesima?

Entro il 20 dicembre di ogni anno. Si calcola per dodicesimi sull'anno solare (gennaio-dicembre). Chi e' stato assunto nel corso dell'anno riceve un rateo proporzionale ai mesi lavorati.

Quando viene pagata la quattordicesima?

Entro il 1° luglio di ogni anno. Il periodo di riferimento e' luglio-giugno. E' una mensilita' aggiuntiva caratteristica del CCNL del terziario, non presente in tutti i contratti di lavoro.

La quattordicesima si computa nel TFR?

Si': insieme alla tredicesima, la quattordicesima rientra nella retribuzione utile per il calcolo del TFR. Questo aumenta l'accantonamento annuo rispetto a contratti con sole 13 mensilita'.

Gli scatti si perdono se cambio livello?

No: la retribuzione non puo' essere ridotta in caso di passaggio a livello superiore (principio di non regressione). Gli scatti precedenti vengono consolidati nel nuovo minimo o come superminimo. Il conteggio degli scatti nel nuovo livello riparte da zero.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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