Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Terziario Confesercenti prevede scatti di anzianita’ maturati ogni tre anni di servizio continuativo, fino a un massimo di cinque scatti per livello. La tredicesima mensilita’ viene erogata entro il 20 dicembre e la quattordicesima entro il 1° luglio di ogni anno. Entrambe le mensilita’ aggiuntive si maturano per dodicesimi in proporzione al servizio prestato nell’anno di riferimento.
Tabella riepilogativa
| Livello | Importo per scatto (indicativo) | Massimo (5 scatti) |
|---|---|---|
| Quadro | ~ 30 €/mese | ~ 150 €/mese |
| 1° | ~ 26 €/mese | ~ 130 €/mese |
| 2° | ~ 23 €/mese | ~ 115 €/mese |
| 3° | ~ 20 €/mese | ~ 100 €/mese |
| 4° | ~ 18 €/mese | ~ 90 €/mese |
| 5° | ~ 16 €/mese | ~ 80 €/mese |
| 6° | ~ 15 €/mese | ~ 75 €/mese |
| 7° | ~ 14 €/mese | ~ 70 €/mese |
Importi indicativi. Gli scatti si sommano al minimo tabellare e si computano nella base di calcolo di tredicesima, quattordicesima e TFR. Verificare il valore esatto sul testo contrattuale aggiornato.
Gli scatti di anzianita': maturazione e decorrenza
Gli scatti di anzianita’ sono aumenti periodici automatici della retribuzione, riconosciuti ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Il CCNL Terziario Confesercenti prevede un massimo di cinque scatti complessivi per ciascun livello di inquadramento.
La decorrenza dello scatto e’ dal primo del mese successivo al compimento del triennio. In caso di passaggio a livello superiore, il conteggio degli scatti riparte dal momento dell’inquadramento nel nuovo livello. Gli scatti maturati nel livello precedente non vengono trasferiti direttamente, ma la retribuzione precedente non puo’ essere ridotta (principio di non regressione).
La tredicesima mensilita'
La tredicesima mensilita’ e’ corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno. Il periodo di riferimento e’ l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). La maturazione avviene per dodicesimi: un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato nell’anno.
La base di calcolo comprende: minimo tabellare del mese di erogazione, scatti di anzianita’, indennita’ contrattuali continuative. Non si computano rimborsi spese, incentivi variabili, premi una-tantum. Frazioni di mese superiori a 15 giorni si conteggiano come mese intero.
La quattordicesima mensilita'
La quattordicesima mensilita’ e’ una peculiarita’ del CCNL Terziario (Confcommercio e Confesercenti) rispetto ad altri contratti del lavoro dipendente. Viene erogata entro il 1° luglio. Il periodo di riferimento e’ da luglio dell’anno precedente a giugno dell’anno in corso.
La base di calcolo e’ identica a quella della tredicesima. La maturazione e’ per dodicesimi nel semestre di riferimento. La quattordicesima concorre alla base di calcolo del TFR e degli scatti.
Tredicesima e quattordicesima in caso di assenza
Le assenze incidono sulla maturazione delle mensilita’ aggiuntive nei seguenti modi:
- Malattia retribuita: i periodi di malattia entro il comporto non decurtano la tredicesima e la quattordicesima;
- Aspettativa non retribuita: i periodi di aspettativa non retribuita non maturano tredicesima e quattordicesima;
- Congedo di maternita’: il congedo obbligatorio matura tredicesima e quattordicesima come se fosse servizio effettivo;
- Cassa integrazione guadagni: dipende dal tipo di CIG; di norma le ore CIG vengono computate pro quota.
Casi pratici
Domande frequenti
Ogni quanti anni matura uno scatto?
Quando viene pagata la tredicesima?
Quando viene pagata la quattordicesima?
La quattordicesima si computa nel TFR?
Gli scatti si perdono se cambio livello?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Ogni quanti anni matura uno scatto?
Ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Il massimo e' cinque scatti complessivi per livello. La decorrenza e' dal primo del mese successivo al compimento del triennio.
Quando viene pagata la tredicesima?
Entro il 20 dicembre di ogni anno. Si calcola per dodicesimi sull'anno solare (gennaio-dicembre). Chi e' stato assunto nel corso dell'anno riceve un rateo proporzionale ai mesi lavorati.
Quando viene pagata la quattordicesima?
Entro il 1° luglio di ogni anno. Il periodo di riferimento e' luglio-giugno. E' una mensilita' aggiuntiva caratteristica del CCNL del terziario, non presente in tutti i contratti di lavoro.
La quattordicesima si computa nel TFR?
Si': insieme alla tredicesima, la quattordicesima rientra nella retribuzione utile per il calcolo del TFR. Questo aumenta l'accantonamento annuo rispetto a contratti con sole 13 mensilita'.
Gli scatti si perdono se cambio livello?
No: la retribuzione non puo' essere ridotta in caso di passaggio a livello superiore (principio di non regressione). Gli scatti precedenti vengono consolidati nel nuovo minimo o come superminimo. Il conteggio degli scatti nel nuovo livello riparte da zero.
Vedi anche