Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il CCNL Terziario Confesercenti prevede scatti di anzianità maturati ogni tre anni di servizio continuativo, fino a un massimo di dieci scatti, di importo fisso per livello (da 19,47 € al 7° a 25,46 € per i Quadri). La tredicesima si paga alla vigilia di Natale e la quattordicesima il 1° luglio, ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto; chi non ha lavorato tutti i dodici mesi di riferimento ne riceve tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Gli scatti di anzianità: maturazione e decorrenza

Gli scatti di anzianità maturano ogni tre anni di servizio presso la stessa azienda o lo stesso gruppo, fino a un massimo di dieci scatti (art. 184 del testo 2008, confermato dalla sintesi 2016-2017). L’importo è fisso e dipende dal livello:

Importo mensile di ciascuno scatto di anzianità – CCNL Terziario Confesercenti
Livello Importo dello scatto Dieci scatti
Quadri 25,46 € 254,60 €
1° 24,84 € 248,40 €
2° 22,83 € 228,30 €
3° 21,95 € 219,50 €
4° 20,66 € 206,60 €
5° 20,30 € 203,00 €
6° 19,73 € 197,30 €
7° 19,47 € 194,70 €

Importi in vigore dal 1° gennaio 1990 e mai modificati dai rinnovi successivi (l’ipotesi di accordo del 22 marzo 2024 non tocca gli scatti). Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.

Lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio. L’anzianità conta dalla data di assunzione (per chi è stato assunto prima del 28 marzo 1987 valgono regole particolari legate al 21° anno di età). Gli scatti non possono essere assorbiti dagli aumenti di merito, né questi dagli scatti. In caso di passaggio a un livello superiore il conteggio non riparte: gli scatti sono legati all’anzianità in azienda, non al livello, e a ogni nuovo scatto l’importo di quelli già maturati si calcola sui valori della tabella. Chi al momento della promozione percepisce più del minimo del nuovo livello conserva l’eccedenza come assegno ad personam (art. 100).

La tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità si paga in coincidenza con la vigilia di Natale ed è pari a una mensilità della retribuzione di fatto (art. 200). Il periodo di riferimento sono i dodici mesi precedenti. Chi ha lavorato meno riceve un dodicesimo per ogni mese intero di servizio; si detraggono i ratei dei periodi in cui il datore non ha corrisposto la retribuzione.

La base è la retribuzione di fatto: paga base, contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità e gli altri elementi continuativi. Non si computano rimborsi spese, incentivi variabili, premi una-tantum. Frazioni di mese superiori a 15 giorni si conteggiano come mese intero.

La quattordicesima mensilità

La quattordicesima mensilità è una caratteristica del CCNL Terziario (Confcommercio e Confesercenti). Si paga il 1° luglio ed è pari a una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno (art. 201). Il periodo di riferimento va da luglio dell’anno precedente a giugno dell’anno in corso.

Chi non ha lavorato tutti i dodici mesi riceve un dodicesimo per ogni mese intero di servizio. Per il resto valgono le regole della tredicesima. La quattordicesima entra nella base di calcolo del TFR.

Tredicesima e quattordicesima in caso di assenza

Le assenze incidono sulla maturazione delle mensilità aggiuntive nei seguenti modi:

  • Malattia retribuita: i periodi di malattia entro il comporto non decurtano la tredicesima e la quattordicesima;
  • Aspettativa non retribuita: i periodi di aspettativa non retribuita non maturano tredicesima e quattordicesima;
  • Congedo di maternità: il congedo obbligatorio matura tredicesima e quattordicesima come se fosse servizio effettivo;
  • Cassa integrazione guadagni: dipende dal tipo di CIG; di norma le ore CIG vengono computate pro quota.

Casi pratici

Tizio – Calcolo della tredicesima con anzianità parziale
Tizio (4° livello) è stato assunto il 1° aprile 2026. A dicembre 2026 ha 9 mesi interi di servizio. Il minimo del 4° livello dal 1° novembre 2026 è 1.818,75 €: tredicesima = 1.818,75 / 12 × 9 = 1.364,06 € lordi.
Caia – Quattordicesima con cambio di livello
Caia è passata dal 4° al 3° livello il 1° marzo 2026. Il periodo di riferimento della quattordicesima è luglio 2025 – giugno 2026 e Caia ha lavorato tutti i dodici mesi. La quattordicesima non si calcola in proporzione ai due livelli: è una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno 2026, cioè quella del 3° livello. Con il solo minimo sono 1.983,91 € lordi.
Sempronio – Impatto del 5° scatto sulla retribuzione
Sempronio (2° livello) ha 15 anni di servizio e ha maturato cinque scatti: ne può maturare altri cinque, fino a dieci. Ogni scatto del 2° livello vale 22,83 €: cinque scatti fanno 114,15 €. Con il minimo dal 1° novembre 2025 (2.235,65 €) la retribuzione è di 2.349,80 € lordi al mese. Gli scatti si computano anche nella tredicesima, quattordicesima e TFR.

Quanta tredicesima ti spetta?

Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

Apri il calcolatore della tredicesima →

Domande frequenti

Ogni quanti anni matura uno scatto?
Ogni tre anni di servizio presso la stessa azienda o gruppo, fino a dieci scatti. Lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio e vale da 19,47 € (7° livello) a 25,46 € (Quadri).
Quando viene pagata la tredicesima?
In coincidenza con la vigilia di Natale. È una mensilità della retribuzione di fatto e si riduce in dodicesimi se non si è lavorato tutto l’anno. Chi è stato assunto nel corso dell’anno riceve un rateo proporzionale ai mesi lavorati.
Quando viene pagata la quattordicesima?
Il 1° luglio di ogni anno, sulla retribuzione in atto al 30 giugno. Il periodo di riferimento è luglio-giugno. È una mensilità aggiuntiva caratteristica del CCNL del terziario, non presente in tutti i contratti di lavoro.
La quattordicesima si computa nel TFR?
Sì: insieme alla tredicesima, la quattordicesima rientra nella retribuzione utile per il calcolo del TFR. Questo aumenta l’accantonamento annuo rispetto a contratti con sole 13 mensilità.
Gli scatti si perdono se cambio livello?
No. Gli scatti sono legati all’anzianità in azienda, non al livello: il conteggio non riparte con la promozione e a ogni nuovo scatto l’importo di quelli maturati si calcola sui valori della tabella. Se prima della promozione si percepiva più del minimo del nuovo livello, l’eccedenza resta come assegno ad personam.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.