Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il CCNL Terziario Confesercenti fissa i termini di preavviso in giorni di calendario, per livello e anzianità di servizio: per il licenziamento da 15 giorni (6° e 7° livello fino a 5 anni) a 120 giorni (Quadri e 1° livello oltre 10 anni); per le dimissioni i termini sono più brevi, da 10 a 90 giorni. Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese. Le dimissioni si presentano con la procedura telematica (D.Lgs. 151/2015); il licenziamento illegittimo degli assunti dal 7 marzo 2015 segue le tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015).

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Preavviso CCNL Terziario Confesercenti: licenziamento e dimissioni

Preavviso di licenziamento (giorni di calendario) – CCNL Terziario Confesercenti
Livello Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
Quadri e 1° 60 giorni 90 giorni 120 giorni
2° e 3° 30 giorni 45 giorni 60 giorni
4° e 5° 20 giorni 30 giorni 45 giorni
6° e 7° 15 giorni 20 giorni 20 giorni
Preavviso di dimissioni (giorni di calendario) – CCNL Terziario Confesercenti
Livello Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
Quadri e 1° 45 giorni 60 giorni 90 giorni
2° e 3° 20 giorni 30 giorni 45 giorni
4° e 5° 15 giorni 20 giorni 30 giorni
6° e 7° 10 giorni 15 giorni 15 giorni

I termini decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. Chi non dà il preavviso deve all’altra parte un’indennità pari alla retribuzione di fatto del periodo, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª; se è il lavoratore dimissionario a non darlo, il datore può trattenerla dalle competenze finali. I termini del licenziamento sono quelli dell’art. 226 del testo 2008, confermati dalla sintesi 2016-2017, da cui vengono anche i termini delle dimissioni. Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.

Le dimissioni: procedura telematica obbligatoria

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere rassegnate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (modulo online su cliclavoro.gov.it o tramite patronati e consulenti del lavoro abilitati). La procedura vale anche per la risoluzione consensuale del rapporto.

Le dimissioni presentate in forma cartacea al datore sono prive di effetto giuridico. Il lavoratore che non rispetta la procedura telematica non è considerato dimissionario e il rapporto continua. Il CCNL non modifica questa procedura di legge.

Il preavviso: funzione e rinuncia

Il preavviso è un termine legale e contrattuale che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso (da parte di lavoratore o datore) e l’effettiva cessazione del rapporto. Serve a garantire alla parte che riceve il recesso il tempo per riorganizzarsi.

Se è il lavoratore a dimettersi, il datore può rinunciare al preavviso su sua richiesta e far cessare subito il rapporto; se invece decide di sua iniziativa di interromperlo prima della scadenza, deve pagare l’indennità sostitutiva per il periodo mancante. Il lavoratore che non rispetta il preavviso di dimissioni si vede trattenere l’indennità dalle competenze finali.

Il licenziamento individuale: giusta causa e giustificato motivo

Il licenziamento individuale richiede sempre una causa giustificativa:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (furto, violenza, grave insubordinazione). Non richiede preavviso.
  • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali non grave quanto la giusta causa (ripetuti ritardi, inosservanza di direttive). Richiede preavviso.
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, economiche o produttive (soppressione del posto, crisi aziendale). Richiede preavviso e obbligo di repechage.

Tutele Jobs Act e regime pre-Jobs Act

Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 si applica il regime delle tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015): in caso di licenziamento illegittimo il giudice condanna il datore al pagamento di un’indennità risarcitoria da 6 a 36 mensilità (D.L. 87/2018), che il giudice gradua tenendo conto anche di criteri diversi dall’anzianità dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018. Nelle imprese fino a 15 dipendenti l’indennità è dimezzata; il tetto di 6 mensilità è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 118/2025. Il reintegro è previsto solo per licenziamento discriminatorio, nullo o disciplinare con insussistenza del fatto materiale.

Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con eventuale reintegro nelle imprese con più di 15 dipendenti.

Casi pratici

Tizio – Dimissioni senza rispetto della procedura telematica
Tizio consegna una lettera cartacea di dimissioni al proprio datore Confesercenti. Il datore la accetta convinto della validità. Il giorno dopo Tizio smette di presentarsi al lavoro. Le dimissioni cartacee sono prive di effetto e dopo pochi giorni di assenza il rapporto non è ancora cessato. Se però l’assenza ingiustificata supera i 15 giorni, il datore può comunicarlo all’Ispettorato e il rapporto si risolve per volontà del lavoratore (art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 151/2015, in vigore dal 12 gennaio 2025), senza NASpI. Per dimettersi correttamente Tizio deve usare la procedura telematica e dare il preavviso: al 4° livello con meno di 5 anni sono 15 giorni.
Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repechage
Il datore di Caia (3° livello, 7 anni anzianità) sopprime il reparto contabilità per esternalizzazione. Prima di licenziarla per GMO, il datore deve dimostrare di aver verificato l’impossibilità di ricollocarla in altre posizioni equivalenti nell’azienda (obbligo di repechage). Se il datore non assolve a tale obbligo, il licenziamento può essere dichiarato illegittimo con condanna al pagamento di un’indennità risarcitoria.
Sempronio – Licenziamento disciplinare e contestazione preventiva
Sempronio viene sorpreso a portare via dalla cassa 50 euro. Il datore vuole licenziarlo per giusta causa. Prima di intimare il licenziamento, deve seguire il procedimento disciplinare: contestazione scritta specifica, 5 giorni per le giustificazioni di Sempronio, audizione se richiesta. Solo dopo può irrogare il licenziamento. Se salta questo passaggio, il licenziamento è illegittimo per vizi procedurali.

Domande frequenti

Quanti giorni di preavviso devo dare se mi dimetto al 4° livello con 3 anni di anzianità?
15 giorni di calendario, che decorrono dal 1° o dal 16° del mese. Per il licenziamento, allo stesso livello e con la stessa anzianità, il preavviso è di 20 giorni.
Le dimissioni in bianco sono ancora valide?
No: dal 2016 le dimissioni devono essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro. Le dimissioni in bianco o su carta intestata del datore sono nulle.
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso nel licenziamento?
Deve corrispondere al lavoratore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Tale importo è soggetto a tassazione ordinaria IRPEF e concorre alla base imponibile previdenziale.
In un'impresa con 5 dipendenti, il reintegro è previsto?
No: nelle imprese fino a 15 dipendenti il reintegro non è la regola generale. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 l’indennità è la metà di quella prevista per le imprese più grandi; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 118/2025 non c’è più il tetto di 6 mensilità. Il reintegro resta per il licenziamento discriminatorio o nullo.
Il periodo di preavviso si computa nel TFR?
Sì: la retribuzione del periodo di preavviso (anche se sostituita dall’indennità) è computata ai fini del TFR. L’indennità sostitutiva del preavviso concorre alla retribuzione utile per il TFR.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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