Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il CCNL Terziario Confesercenti fissa i termini di preavviso in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianita’ aziendale, da un minimo di 15 giorni (7° livello, fino a 2 anni) a un massimo di 120 giorni (Quadro e 1° livello, oltre 10 anni). Le dimissioni volontarie del lavoratore richiedono la procedura telematica obbligatoria (D.Lgs. 151/2015). Il licenziamento individuale segue le tutele crescenti del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
Vigenza
Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso per livello e anzianita’ – CCNL Terziario Confesercenti
Livello Fino a 2 anni Da 2 a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
Quadro e 1° 60 giorni 75 giorni 90 giorni 120 giorni
2° e 3° 45 giorni 60 giorni 75 giorni 90 giorni
4° e 5° 30 giorni 45 giorni 60 giorni 75 giorni
6° e 7° 15 giorni 20 giorni 30 giorni 40 giorni

I termini sono indicativi e vanno verificati sul testo contrattuale aggiornato. In caso di mancato preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere all’altra un’indennita’ sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato.

Le dimissioni: procedura telematica obbligatoria

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere rassegnate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (modulo online su cliclavoro.gov.it o tramite patronati e consulenti del lavoro abilitati). La procedura vale anche per la risoluzione consensuale del rapporto.

Le dimissioni presentate in forma cartacea al datore sono prive di effetto giuridico. Il lavoratore che non rispetta la procedura telematica non e’ considerato dimissionario e il rapporto continua. Il CCNL non modifica questa procedura di legge.

Il preavviso: funzione e rinuncia

Il preavviso e’ un termine legale e contrattuale che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso (da parte di lavoratore o datore) e l’effettiva cessazione del rapporto. Serve a garantire alla parte che riceve il recesso il tempo per riorganizzarsi.

Il datore puo’ rinunciare al preavviso corrispondo al lavoratore la relativa indennita’ sostitutiva. Il lavoratore che si dimette puo’ essere dispensato dal lavorare durante il preavviso, ma perde il diritto all’indennita’ sostitutiva se e’ lui a non rispettarlo.

Il licenziamento individuale: giusta causa e giustificato motivo

Il licenziamento individuale richiede sempre una causa giustificativa:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (furto, violenza, grave insubordinazione). Non richiede preavviso.
  • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali non grave quanto la giusta causa (ripetuti ritardi, inosservanza di direttive). Richiede preavviso.
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, economiche o produttive (soppressione del posto, crisi aziendale). Richiede preavviso e obbligo di repechage.

Tutele Jobs Act e regime pre-Jobs Act

Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 si applica il regime delle tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015): in caso di licenziamento illegittimo il giudice condanna il datore al pagamento di un’indennita’ risarcitoria di 2-12 mensilita’ (aumentate a 3-27 per le imprese con piu’ di 15 dipendenti dalla sentenza Corte Cost. 194/2018). Il reintegro e’ previsto solo per licenziamento discriminatorio, nullo o disciplinare con insussistenza del fatto materiale.

Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con eventuale reintegro nelle imprese con piu’ di 15 dipendenti.

Casi pratici

Tizio – Dimissioni senza rispetto della procedura telematica
Tizio consegna una lettera cartacea di dimissioni al proprio datore Confesercenti. Il datore la accetta convinto della validita’. Dopo dieci giorni Tizio non si presenta al lavoro. Il datore non puo’ considerarlo dimissionario: le dimissioni cartacee sono prive di effetto. Il datore deve avviare la procedura di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata. Tizio, se vuole dimettersi efficacemente, deve usare il portale telematico del Ministero.
Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repechage
Il datore di Caia (3° livello, 7 anni anzianita’) sopprime il reparto contabilita’ per esternalizzazione. Prima di licenziarla per GMO, il datore deve dimostrare di aver verificato l’impossibilita’ di ricollocarla in altre posizioni equivalenti nell’azienda (obbligo di repechage). Se il datore non assolve a tale obbligo, il licenziamento puo’ essere dichiarato illegittimo con condanna al pagamento di un’indennita’ risarcitoria.
Sempronio – Licenziamento disciplinare e contestazione preventiva
Sempronio viene sorpreso a portare via dalla cassa 50 euro. Il datore vuole licenziarlo per giusta causa. Prima di intimare il licenziamento, deve seguire il procedimento disciplinare: contestazione scritta specifica, 5 giorni per le giustificazioni di Sempronio, audizione se richiesta. Solo dopo puo’ irrogare il licenziamento. Se salta questo passaggio, il licenziamento e’ illegittimo per vizi procedurali.

Domande frequenti

Quanti giorni di preavviso devo dare se mi dimetto al 4° livello con 3 anni di anzianita'?
Il preavviso contrattuale indicativo per il 4°-5° livello con anzianita’ da 2 a 5 anni e’ di 45 giorni. Verificare il testo contrattuale aggiornato per il valore esatto.
Le dimissioni in bianco sono ancora valide?
No: dal 2016 le dimissioni devono essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro. Le dimissioni in bianco o su carta intestata del datore sono nulle.
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso nel licenziamento?
Deve corrispondere al lavoratore un’indennita’ sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Tale importo e’ soggetto a tassazione ordinaria IRPEF e concorre alla base imponibile previdenziale.
In un'impresa con 5 dipendenti, il reintegro e' previsto?
No: nelle imprese fino a 15 dipendenti il reintegro non e’ la regola generale. In caso di licenziamento illegittimo si applicano le tutele crescenti con indennita’ da 2 a 6 mensilita’ (regime post-2015). Il reintegro sussiste solo per licenziamento discriminatorio o nullo.
Il periodo di preavviso si computa nel TFR?
Si’: la retribuzione del periodo di preavviso (anche se sostituita dall’indennita’) e’ computata ai fini del TFR. L’indennita’ sostitutiva del preavviso concorre alla retribuzione utile per il TFR.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Nel CCNL Terziario Confesercenti il preavviso cresce con il livello di inquadramento e l'anzianità di servizio, fino ai termini più ampi per i livelli apicali con anzianità elevata.
  • Le dimissioni richiedono la procedura telematica obbligatoria (D.Lgs. 151/2015), con revoca entro sette giorni.
  • Il licenziamento individuale segue le tutele crescenti del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per gli assunti dal 7 marzo 2015.
  • Il preavviso si fonda sull'art. 2118 c.c.; la giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato.
  • Il mancato rispetto del preavviso comporta l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.
Indice dei contenuti

Il CCNL Terziario Confesercenti disciplina commercio, distribuzione e servizi nelle imprese aderenti, con una platea ampia e una struttura di inquadramento articolata su più livelli, dai profili operativi ai quadri. La fase di chiusura del rapporto - preavviso, dimissioni, licenziamento - è regolata combinando le norme civilistiche generali (artt. 2118 e 2119 c.c.) con le previsioni contrattuali e con la disciplina di legge su dimissioni telematiche e tutele crescenti.

Il preavviso e la sua durata

Il preavviso è dovuto dalla parte che recede dal rapporto a tempo indeterminato (art. 2118 c.c.) e la sua durata, nel CCNL Terziario Confesercenti, cresce con il livello di inquadramento e l'anzianità di servizio: è più contenuto per i livelli operativi con minore anzianità e più ampio per i livelli apicali e i quadri con anzianità elevate. I giorni esatti per livello e fascia di anzianità si leggono sulle tabelle del CCNL vigente.

Decorrenza e indennità sostitutiva

Il preavviso decorre secondo le regole contrattuali, di norma dalla comunicazione del recesso. In caso di mancato rispetto, la parte inadempiente deve all'altra l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Il datore può esonerare il lavoratore dal servizio durante il preavviso corrispondendo la relativa indennità.

Le dimissioni telematiche

Le dimissioni del lavoratore sono valide solo se rese con la procedura telematica obbligatoria introdotta dal D.Lgs. 151/2015, tramite la piattaforma ministeriale, con diritto di revoca entro sette giorni. Il preavviso dovuto dal dimissionario è generalmente più breve di quello previsto per il licenziamento; in presenza di giusta causa il lavoratore può dimettersi senza preavviso, con diritto all'indennità a carico del datore.

Il licenziamento e il Jobs Act

Il licenziamento individuale segue le tutele crescenti del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015: la tutela contro il licenziamento illegittimo è prevalentemente indennitaria e graduata sull'anzianità di servizio. Per gli assunti in precedenza si applicano le tutele previgenti. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato senza preavviso.

Le piccole imprese del terziario

Nel commercio sono diffuse le imprese di minori dimensioni: il regime di tutela del licenziamento illegittimo può differire in funzione dei requisiti dimensionali del datore. È un profilo da verificare, perché incide sul tipo e sulla misura della tutela applicabile in concreto al singolo rapporto.

Indicazioni pratiche

Prima di un recesso conviene individuare livello e anzianità per calcolare il preavviso, predisporre per le dimissioni la procedura telematica e, in caso di licenziamento, considerare la data di assunzione e le dimensioni dell'impresa per inquadrare la tutela. La documentazione delle comunicazioni aiuta a prevenire contestazioni sulle spettanze finali.

Domande frequenti

Quanto dura il preavviso nel CCNL Terziario Confesercenti?

Cresce con il livello di inquadramento e l'anzianità: più breve per i livelli operativi con minore anzianità, più ampio per quadri e livelli apicali con anzianità elevate. I giorni esatti sono nelle tabelle del CCNL vigente.

Come si presentano le dimissioni?

Con la procedura telematica obbligatoria (D.Lgs. 151/2015), tramite la piattaforma ministeriale, con diritto di revoca entro sette giorni. Una semplice lettera non perfeziona le dimissioni.

Quale tutela vale per il licenziamento illegittimo?

Per gli assunti dal 7 marzo 2015 si applicano le tutele crescenti del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015), prevalentemente indennitarie e graduate sull'anzianità; per i precedenti valgono le tutele previgenti.

Cosa succede se non rispetto il preavviso di dimissioni?

È dovuta l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato, che il datore può trattenere dalle competenze finali.

Le dimensioni dell'impresa contano per il licenziamento?

Sì. Nel terziario sono diffuse le piccole imprese e il regime di tutela del licenziamento illegittimo può variare in base ai requisiti dimensionali del datore: un profilo da verificare in concreto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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