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La guida
Il CCNL Terziario Confesercenti fissa i termini di preavviso in giorni di calendario, per livello e anzianità di servizio: per il licenziamento da 15 giorni (6° e 7° livello fino a 5 anni) a 120 giorni (Quadri e 1° livello oltre 10 anni); per le dimissioni i termini sono più brevi, da 10 a 90 giorni. Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese. Le dimissioni si presentano con la procedura telematica (D.Lgs. 151/2015); il licenziamento illegittimo degli assunti dal 7 marzo 2015 segue le tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015).
Preavviso CCNL Terziario Confesercenti: licenziamento e dimissioni
| Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e 1° | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| 2° e 3° | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| 4° e 5° | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| 6° e 7° | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
| Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e 1° | 45 giorni | 60 giorni | 90 giorni |
| 2° e 3° | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| 4° e 5° | 15 giorni | 20 giorni | 30 giorni |
| 6° e 7° | 10 giorni | 15 giorni | 15 giorni |
I termini decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. Chi non dà il preavviso deve all’altra parte un’indennità pari alla retribuzione di fatto del periodo, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª; se è il lavoratore dimissionario a non darlo, il datore può trattenerla dalle competenze finali. I termini del licenziamento sono quelli dell’art. 226 del testo 2008, confermati dalla sintesi 2016-2017, da cui vengono anche i termini delle dimissioni. Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.
Le dimissioni: procedura telematica obbligatoria
Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere rassegnate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (modulo online su cliclavoro.gov.it o tramite patronati e consulenti del lavoro abilitati). La procedura vale anche per la risoluzione consensuale del rapporto.
Le dimissioni presentate in forma cartacea al datore sono prive di effetto giuridico. Il lavoratore che non rispetta la procedura telematica non è considerato dimissionario e il rapporto continua. Il CCNL non modifica questa procedura di legge.
Il preavviso: funzione e rinuncia
Il preavviso è un termine legale e contrattuale che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso (da parte di lavoratore o datore) e l’effettiva cessazione del rapporto. Serve a garantire alla parte che riceve il recesso il tempo per riorganizzarsi.
Se è il lavoratore a dimettersi, il datore può rinunciare al preavviso su sua richiesta e far cessare subito il rapporto; se invece decide di sua iniziativa di interromperlo prima della scadenza, deve pagare l’indennità sostitutiva per il periodo mancante. Il lavoratore che non rispetta il preavviso di dimissioni si vede trattenere l’indennità dalle competenze finali.
Il licenziamento individuale: giusta causa e giustificato motivo
Il licenziamento individuale richiede sempre una causa giustificativa:
- Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (furto, violenza, grave insubordinazione). Non richiede preavviso.
- Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali non grave quanto la giusta causa (ripetuti ritardi, inosservanza di direttive). Richiede preavviso.
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, economiche o produttive (soppressione del posto, crisi aziendale). Richiede preavviso e obbligo di repechage.
Tutele Jobs Act e regime pre-Jobs Act
Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 si applica il regime delle tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015): in caso di licenziamento illegittimo il giudice condanna il datore al pagamento di un’indennità risarcitoria da 6 a 36 mensilità (D.L. 87/2018), che il giudice gradua tenendo conto anche di criteri diversi dall’anzianità dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018. Nelle imprese fino a 15 dipendenti l’indennità è dimezzata; il tetto di 6 mensilità è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 118/2025. Il reintegro è previsto solo per licenziamento discriminatorio, nullo o disciplinare con insussistenza del fatto materiale.
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con eventuale reintegro nelle imprese con più di 15 dipendenti.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti giorni di preavviso devo dare se mi dimetto al 4° livello con 3 anni di anzianità?
Le dimissioni in bianco sono ancora valide?
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso nel licenziamento?
In un'impresa con 5 dipendenti, il reintegro è previsto?
Il periodo di preavviso si computa nel TFR?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.