Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il CCNL Terziario Confesercenti garantisce al lavoratore la conservazione del posto per un periodo di comporto di 180 giorni nell’arco di un anno solare in caso di malattia. L’INPS paga l’indennità dal quarto giorno; il datore la integra fino al 75% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e fino al 100% dal 21°, e paga i primi tre giorni di carenza (per intero nei primi due eventi dell’anno, poi in misura ridotta). Per l’infortunio sul lavoro c’è un comporto distinto di 180 giorni e l’integrazione arriva al 100% dal 21° giorno.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Malattia CCNL Terziario Confesercenti: comporto e integrazione

Trattamento economico di malattia – CCNL Terziario Confesercenti
Giorni di malattia INPS Totale garantito con l’integrazione del datore
1°-3° (carenza) nulla 100% per i primi due eventi dell’anno, 66% per il terzo, 50% per il quarto, nulla dal quinto
4°-20° 50% 75% della retribuzione giornaliera netta
dal 21° (fino al 180°) 66,66% 100% della retribuzione giornaliera netta

Comporto: 180 giorni di conservazione del posto nell’anno solare per la malattia e, separatamente, 180 giorni per l’infortunio. Prima della scadenza il lavoratore può chiedere per raccomandata un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni; per le patologie gravi con terapie salvavita è possibile un’ulteriore aspettativa fino a 12 mesi. La riduzione della carenza non si applica a ricoveri e day hospital, emodialisi, malattie con prognosi iniziale di almeno 12 giorni, patologie gravi con terapie salvavita e malattie in gravidanza. Le percentuali della tabella vengono dall’art. 168 del testo 2008; la riduzione della carenza (in vigore dal 1° aprile 2011) e le esclusioni sono riportate dalla sintesi 2016-2017. Le integrazioni non spettano agli apprendisti. Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.

Malattia: obblighi del lavoratore e indennità INPS

In caso di malattia il lavoratore è tenuto a:

  1. Comunicare l’assenza al datore di lavoro entro la prima fascia di reperibilità (10-12; 17-19);
  2. Ottenere dal medico di base il certificato telematico INPS (invio automatico);
  3. Comunicare il numero di protocollo del certificato al datore di lavoro.

L’indennità INPS di malattia decorre dal quarto giorno di assenza (i primi tre giorni sono di carenza e li paga il datore secondo la regola del CCNL). L’indennità è pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i giorni 4-20 di assenza e al 66,67% dal 21° al 180° giorno.

Il periodo di comporto e le sue conseguenze

Il periodo di comporto è il limite temporale entro il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto. Il CCNL Terziario Confesercenti lo fissa in 180 giorni nell’arco di un anno solare.

Al superamento del comporto il datore può intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il preavviso previsto dal CCNL per il livello del lavoratore. Prima della scadenza dei 180 giorni il lavoratore può chiedere, con raccomandata e certificati medici, un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni; per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita può chiederne un’altra fino a 12 mesi.

Infortunio sul lavoro e copertura INAIL

L’infortunio sul lavoro è coperto dall’assicurazione INAIL obbligatoria. Il giorno dell’infortunio è pagato per intero dal datore; l’indennità INAIL decorre dal quarto giorno ed è del 60% fino al 90° giorno e del 75% dal 91°. Il CCNL fa integrare al datore fino a:

  • 60% per i tre giorni successivi a quello dell’infortunio (carenza);
  • 90% dal 5° al 20° giorno;
  • 100% dal 21° giorno (per gli apprendisti 80% e 90%).

Il comporto per infortunio è distinto da quello per malattia e dura anch’esso 180 giorni; dopo, il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’inabilità indennizzata dall’INAIL.

Visite fiscali e reperibilità

Il lavoratore malato è tenuto a rendersi reperibile presso il domicilio comunicato all’INPS nelle fasce orarie di reperibilità (10-12 e 17-19, festivi inclusi). L’irreperibilità alla visita fiscale dell’INPS determina la decurtazione dell’indennità di malattia, salvo giustificato motivo (visita medica urgente, ospedalizzazione, forza maggiore). Il datore può disporre visite mediche di controllo a proprie spese tramite medici INPS o ASL.

Casi pratici

Tizio – Superamento del comporto
Tizio (3° livello, 5 anni di anzianità) accumula 110 giorni di malattia tra gennaio e settembre 2026 (su più episodi). A ottobre si ammala di nuovo. Avendo già consumato oltre la metà del comporto, il datore verifica il conteggio dei 180 giorni nell’anno solare. Se il totale supera 180 giorni entro dicembre, il datore può intimare il licenziamento. Tizio è avvisato dall’ufficio HR prima di raggiungere il limite.
Caia – Infortunio in itinere
Caia (5° livello) cade dal motorino durante il percorso casa-lavoro. L’infortunio in itinere è coperto dall’INAIL. La prognosi è di 25 giorni. Il giorno dell’infortunio le è pagato per intero; nei tre giorni successivi riceve il 60%, dal 5° al 20° giorno il 90% e dal 21° al 25° il 100%, con l’indennità INAIL (dal quarto giorno) integrata dal datore.
Sempronio – Aspettativa non retribuita
Sempronio ha consumato 160 giorni di comporto su 180 a causa di una patologia oncologica. Prima del 180° giorno chiede per raccomandata l’aspettativa non retribuita: fino a 120 giorni con i certificati medici e, trattandosi di una patologia grave con terapie salvavita documentate dal Servizio sanitario nazionale, un ulteriore periodo fino a 12 mesi. In aspettativa non è retribuito ma conserva il posto.

Domande frequenti

Quanti giorni di malattia sono consentiti prima del licenziamento?
Il periodo di comporto è di 180 giorni nell’anno solare, prolungabile su richiesta con un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni. Superato il limite, il datore può licenziare con il preavviso contrattuale.
I primi tre giorni di malattia sono pagati?
I tre giorni di carenza non sono coperti dall’INPS. Non li paga l’INPS ma il datore: per intero nei primi due eventi di malattia dell’anno, al 66% nel terzo, al 50% nel quarto, per nulla dal quinto. La riduzione non vale per ricoveri, malattie con prognosi iniziale di almeno 12 giorni, terapie salvavita e gravidanza.
Infortunio e malattia si sommano nel comporto?
No: il comporto per infortunio sul lavoro e malattia professionale non si computa nel periodo di comporto per malattia comune. Sono istituti distinti con discipline separate.
Cosa succede se sono irreperibile alla visita fiscale?
L’INPS decurta l’indennità di malattia per i giorni di irreperibilità ingiustificata. Sono esonerati dall’obbligo di reperibilità i lavoratori ospedalizzati o in day hospital, e quelli in visita medica documentata nelle fasce orarie.
Il licenziamento per superamento del comporto è impugnabile?
Sì: il lavoratore può impugnare il licenziamento se il comporto non era effettivamente stato superato, se la malattia era dipendente da causa di servizio o se il datore non ha offerto un’aspettativa alternativa ove obbligata da accordo. Il termine di impugnazione è di 60 giorni dalla ricezione del licenziamento (art. 6 L. 604/1966).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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