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La guida
Il CCNL Terziario Confesercenti garantisce al lavoratore la conservazione del posto per un periodo di comporto di 180 giorni nell’arco di un anno solare in caso di malattia. L’INPS paga l’indennità dal quarto giorno; il datore la integra fino al 75% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e fino al 100% dal 21°, e paga i primi tre giorni di carenza (per intero nei primi due eventi dell’anno, poi in misura ridotta). Per l’infortunio sul lavoro c’è un comporto distinto di 180 giorni e l’integrazione arriva al 100% dal 21° giorno.
Malattia CCNL Terziario Confesercenti: comporto e integrazione
| Giorni di malattia | INPS | Totale garantito con l’integrazione del datore |
|---|---|---|
| 1°-3° (carenza) | nulla | 100% per i primi due eventi dell’anno, 66% per il terzo, 50% per il quarto, nulla dal quinto |
| 4°-20° | 50% | 75% della retribuzione giornaliera netta |
| dal 21° (fino al 180°) | 66,66% | 100% della retribuzione giornaliera netta |
Comporto: 180 giorni di conservazione del posto nell’anno solare per la malattia e, separatamente, 180 giorni per l’infortunio. Prima della scadenza il lavoratore può chiedere per raccomandata un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni; per le patologie gravi con terapie salvavita è possibile un’ulteriore aspettativa fino a 12 mesi. La riduzione della carenza non si applica a ricoveri e day hospital, emodialisi, malattie con prognosi iniziale di almeno 12 giorni, patologie gravi con terapie salvavita e malattie in gravidanza. Le percentuali della tabella vengono dall’art. 168 del testo 2008; la riduzione della carenza (in vigore dal 1° aprile 2011) e le esclusioni sono riportate dalla sintesi 2016-2017. Le integrazioni non spettano agli apprendisti. Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.
Malattia: obblighi del lavoratore e indennità INPS
In caso di malattia il lavoratore è tenuto a:
- Comunicare l’assenza al datore di lavoro entro la prima fascia di reperibilità (10-12; 17-19);
- Ottenere dal medico di base il certificato telematico INPS (invio automatico);
- Comunicare il numero di protocollo del certificato al datore di lavoro.
L’indennità INPS di malattia decorre dal quarto giorno di assenza (i primi tre giorni sono di carenza e li paga il datore secondo la regola del CCNL). L’indennità è pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i giorni 4-20 di assenza e al 66,67% dal 21° al 180° giorno.
Il periodo di comporto e le sue conseguenze
Il periodo di comporto è il limite temporale entro il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto. Il CCNL Terziario Confesercenti lo fissa in 180 giorni nell’arco di un anno solare.
Al superamento del comporto il datore può intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il preavviso previsto dal CCNL per il livello del lavoratore. Prima della scadenza dei 180 giorni il lavoratore può chiedere, con raccomandata e certificati medici, un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni; per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita può chiederne un’altra fino a 12 mesi.
Infortunio sul lavoro e copertura INAIL
L’infortunio sul lavoro è coperto dall’assicurazione INAIL obbligatoria. Il giorno dell’infortunio è pagato per intero dal datore; l’indennità INAIL decorre dal quarto giorno ed è del 60% fino al 90° giorno e del 75% dal 91°. Il CCNL fa integrare al datore fino a:
- 60% per i tre giorni successivi a quello dell’infortunio (carenza);
- 90% dal 5° al 20° giorno;
- 100% dal 21° giorno (per gli apprendisti 80% e 90%).
Il comporto per infortunio è distinto da quello per malattia e dura anch’esso 180 giorni; dopo, il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’inabilità indennizzata dall’INAIL.
Visite fiscali e reperibilità
Il lavoratore malato è tenuto a rendersi reperibile presso il domicilio comunicato all’INPS nelle fasce orarie di reperibilità (10-12 e 17-19, festivi inclusi). L’irreperibilità alla visita fiscale dell’INPS determina la decurtazione dell’indennità di malattia, salvo giustificato motivo (visita medica urgente, ospedalizzazione, forza maggiore). Il datore può disporre visite mediche di controllo a proprie spese tramite medici INPS o ASL.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti giorni di malattia sono consentiti prima del licenziamento?
I primi tre giorni di malattia sono pagati?
Infortunio e malattia si sommano nel comporto?
Cosa succede se sono irreperibile alla visita fiscale?
Il licenziamento per superamento del comporto è impugnabile?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.