Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Terziario Confesercenti garantisce al lavoratore la conservazione del posto per un periodo di comporto di 180 giorni nell’arco di un anno solare in caso di malattia. L’INPS eroga l’indennita’ di malattia dal quarto giorno; il datore integra la retribuzione fino al 100% per un periodo variabile in funzione dell’anzianita’ aziendale. In caso di infortunio sul lavoro l’INAIL copre il lavoratore dal primo giorno di assenza.
Tabella riepilogativa
| Anzianita’ aziendale | Periodo retribuito al 100% | Periodo retribuito al 50% | Comporto massimo |
|---|---|---|---|
| Fino a 3 anni | Primi 30 giorni | Successivi 60 giorni | 180 giorni/anno |
| Da 3 a 6 anni | Primi 60 giorni | Successivi 60 giorni | 180 giorni/anno |
| Da 6 anni in poi | Primi 90 giorni | Successivi 60 giorni | 180 giorni/anno |
L’integrazione datoriale e’ calcolata sulla differenza tra la retribuzione contrattuale e l’indennita’ INPS. Il periodo di comporto si calcola nell’arco dei 365 giorni precedenti. Superato il comporto, il datore puo’ procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo proroga concordata.
Malattia: obblighi del lavoratore e indennita' INPS
In caso di malattia il lavoratore e’ tenuto a:
- Comunicare l’assenza al datore di lavoro entro la prima fascia di reperibilita’ (10-12; 17-19);
- Ottenere dal medico di base il certificato telematico INPS (invio automatico);
- Comunicare il numero di protocollo del certificato al datore di lavoro.
L’indennita’ INPS di malattia decorre dal quarto giorno di assenza (i primi tre giorni sono di carenza, a carico del lavoratore salvo integrazione datoriale). L’indennita’ e’ pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i giorni 4-20 di assenza e al 66,67% dal 21° al 180° giorno.
Il periodo di comporto e le sue conseguenze
Il periodo di comporto e’ il limite temporale entro il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto. Il CCNL Terziario Confesercenti lo fissa in 180 giorni nell’arco di un anno solare.
Al superamento del comporto il datore puo’ intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il preavviso previsto dal CCNL per il livello del lavoratore. In alternativa, le parti possono concordare un’aspettativa non retribuita di durata concordata, che sospende il rapporto senza far decorrere il comporto.
Infortunio sul lavoro e copertura INAIL
L’infortunio sul lavoro e’ coperto dall’assicurazione INAIL obbligatoria. A differenza della malattia comune, l’indennita’ INAIL decorre dal primo giorno di assenza (se la prognosi supera i tre giorni). Le aliquote sono:
- Primo giorno: a carico del datore al 100%;
- Dal 2° al 4° giorno: INAIL al 60% della retribuzione media giornaliera;
- Dal 5° giorno in poi: INAIL al 75%.
Il CCNL prevede l’integrazione datoriale fino al 100% per i periodi indicati nella tabella di malattia, anche per l’infortunio. Il comporto per infortunio sul lavoro o malattia professionale e’ disciplinato separatamente e di norma non si computa nel comporto per malattia comune.
Visite fiscali e reperibilita'
Il lavoratore malato e’ tenuto a rendersi reperibile presso il domicilio comunicato all’INPS nelle fasce orarie di reperibilita’ (10-12 e 17-19, festivi inclusi). L’irreperibilita’ alla visita fiscale dell’INPS determina la decurtazione dell’indennita’ di malattia, salvo giustificato motivo (visita medica urgente, ospedalizzazione, forza maggiore). Il datore puo’ disporre visite mediche di controllo a proprie spese tramite medici INPS o ASL.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanti giorni di malattia sono consentiti prima del licenziamento?
I primi tre giorni di malattia sono pagati?
Infortunio e malattia si sommano nel comporto?
Cosa succede se sono irreperibile alla visita fiscale?
Il licenziamento per superamento del comporto e' impugnabile?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel commercio associato a Confesercenti, fatto di PMI e micro-imprese, la gestione della malattia tocca un equilibrio delicato: da un lato la tutela della salute e del posto del dipendente, dall'altro la sostenibilità per imprese di piccole dimensioni che subiscono in modo sensibile l'assenza di un addetto. L'architettura normativa poggia su tre pilastri: l'art. 2110 c.c. che impone la conservazione del posto, il D.Lgs. 151/2001 e la normativa previdenziale per l'indennità, e il CCNL che gradua comporto e integrazioni.
Il comporto: cosa protegge e come si conta
Il periodo di comporto è il tempo durante il quale la malattia non può giustificare il licenziamento: il rapporto resta sospeso ma vivo. Nel Terziario Confesercenti la durata è tipicamente ancorata all'anzianità aziendale, con scaglioni crescenti. La distinzione cruciale è tra comporto secco - un'unica malattia continuativa - e comporto per sommatoria, in cui si addizionano gli episodi morbosi entro un arco temporale (spesso l'anno solare). Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.
L'integrazione del datore e la carenza INPS
L'INPS eroga l'indennità di malattia dal quarto giorno; i primi tre giorni sono periodo di carenza non indennizzato dall'ente. Qui interviene il CCNL, che pone a carico del datore l'integrazione fino a una quota della retribuzione e, di norma, la copertura della carenza. Le percentuali e la durata dell'integrazione variano con l'anzianità: sono dati da leggere sulle tabelle contrattuali e sulle circolari INPS aggiornate, mai da presumere.
Infortunio e malattia professionale: il regime INAIL
L'infortunio sul lavoro segue un binario diverso dalla malattia comune. La copertura INAIL opera dal primo giorno di assenza, l'indennità ha una struttura sua, e il periodo di comporto per infortunio è generalmente disciplinato in modo distinto e più ampio rispetto alla malattia. È un punto spesso frainteso: assimilare infortunio e malattia comune può portare a errori sia nel conteggio del comporto sia nella retribuzione spettante.
Obblighi del lavoratore: certificazione e reperibilità
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza e far trasmettere telematicamente il certificato medico all'INPS. Durante la malattia è tenuto al rispetto delle fasce di reperibilità per le visite di controllo. L'inosservanza di questi obblighi può incidere sull'indennità e, nei casi gravi, avere rilievo disciplinare. La diligenza richiesta è quella dell'art. 2104 c.c., calibrata sulla natura del rapporto.
Il superamento del comporto e il recesso
Solo l'esaurimento del periodo protetto apre al datore la possibilità di recedere ex art. 2110 c.c. Il licenziamento intimato prima è illegittimo; quello intimato dopo deve comunque rispettare forma e tempi del recesso. La giurisprudenza è costante nel pretendere che il superamento sia effettivo e correttamente calcolato: un errore nel conteggio degli episodi può invalidare il recesso. Non si tratta di sanzione per la malattia, ma del punto in cui l'interesse organizzativo torna a prevalere.
Conservazione del posto e trattamento accessorio
Durante il comporto il rapporto è sospeso ma produce effetti: l'anzianità di servizio continua a maturare ai fini di TFR e scatti, salvo diversa previsione, e il periodo incide sulle mensilità aggiuntive secondo le regole contrattuali. Verificare come la malattia si rifletta su questi istituti è importante, perché un'assenza prolungata può modificare la maturazione di voci che il lavoratore tende a dare per acquisite.
Domande frequenti
Da quale giorno l'INPS paga la malattia nel Terziario Confesercenti?
L'indennità INPS di malattia decorre dal quarto giorno di assenza. I primi tre giorni costituiscono periodo di carenza non coperto dall'ente: per quei giorni e a integrazione interviene il datore nelle misure previste dal CCNL.
Quanto dura il periodo di comporto?
La durata è fissata dal CCNL ed è tipicamente graduata sull'anzianità aziendale. Va distinto il comporto secco (malattia unica continuativa) da quello per sommatoria. Le durate esatte si leggono sulle tabelle del contratto vigente.
L'infortunio sul lavoro rientra nel comporto per malattia?
No. L'infortunio è coperto dall'INAIL dal primo giorno e ha una disciplina distinta dalla malattia comune, di norma con un comporto separato e più ampio. Assimilare i due regimi è un errore frequente.
Il datore può licenziare durante la malattia?
No, finché non è superato il periodo di comporto il posto è conservato ex art. 2110 c.c. Solo dopo l'esaurimento del comporto il datore può recedere, nel rispetto di forma e termini del licenziamento.
Durante la malattia maturano TFR e scatti?
Di regola sì: l'anzianità di servizio continua a decorrere durante il comporto ai fini del TFR (art. 2120 c.c.) e degli scatti, salvo diversa previsione contrattuale. Conviene verificare l'incidenza sulle mensilità aggiuntive nel CCNL vigente.