Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Terziario Confesercenti garantisce al lavoratore la conservazione del posto per un periodo di comporto di 180 giorni nell’arco di un anno solare in caso di malattia. L’INPS eroga l’indennita’ di malattia dal quarto giorno; il datore integra la retribuzione fino al 100% per un periodo variabile in funzione dell’anzianita’ aziendale. In caso di infortunio sul lavoro l’INAIL copre il lavoratore dal primo giorno di assenza.
Tabella riepilogativa
| Anzianita’ aziendale | Periodo retribuito al 100% | Periodo retribuito al 50% | Comporto massimo |
|---|---|---|---|
| Fino a 3 anni | Primi 30 giorni | Successivi 60 giorni | 180 giorni/anno |
| Da 3 a 6 anni | Primi 60 giorni | Successivi 60 giorni | 180 giorni/anno |
| Da 6 anni in poi | Primi 90 giorni | Successivi 60 giorni | 180 giorni/anno |
L’integrazione datoriale e’ calcolata sulla differenza tra la retribuzione contrattuale e l’indennita’ INPS. Il periodo di comporto si calcola nell’arco dei 365 giorni precedenti. Superato il comporto, il datore puo’ procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo proroga concordata.
Malattia: obblighi del lavoratore e indennita' INPS
In caso di malattia il lavoratore e’ tenuto a:
- Comunicare l’assenza al datore di lavoro entro la prima fascia di reperibilita’ (10-12; 17-19);
- Ottenere dal medico di base il certificato telematico INPS (invio automatico);
- Comunicare il numero di protocollo del certificato al datore di lavoro.
L’indennita’ INPS di malattia decorre dal quarto giorno di assenza (i primi tre giorni sono di carenza, a carico del lavoratore salvo integrazione datoriale). L’indennita’ e’ pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i giorni 4-20 di assenza e al 66,67% dal 21° al 180° giorno.
Il periodo di comporto e le sue conseguenze
Il periodo di comporto e’ il limite temporale entro il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto. Il CCNL Terziario Confesercenti lo fissa in 180 giorni nell’arco di un anno solare.
Al superamento del comporto il datore puo’ intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il preavviso previsto dal CCNL per il livello del lavoratore. In alternativa, le parti possono concordare un’aspettativa non retribuita di durata concordata, che sospende il rapporto senza far decorrere il comporto.
Infortunio sul lavoro e copertura INAIL
L’infortunio sul lavoro e’ coperto dall’assicurazione INAIL obbligatoria. A differenza della malattia comune, l’indennita’ INAIL decorre dal primo giorno di assenza (se la prognosi supera i tre giorni). Le aliquote sono:
- Primo giorno: a carico del datore al 100%;
- Dal 2° al 4° giorno: INAIL al 60% della retribuzione media giornaliera;
- Dal 5° giorno in poi: INAIL al 75%.
Il CCNL prevede l’integrazione datoriale fino al 100% per i periodi indicati nella tabella di malattia, anche per l’infortunio. Il comporto per infortunio sul lavoro o malattia professionale e’ disciplinato separatamente e di norma non si computa nel comporto per malattia comune.
Visite fiscali e reperibilita'
Il lavoratore malato e’ tenuto a rendersi reperibile presso il domicilio comunicato all’INPS nelle fasce orarie di reperibilita’ (10-12 e 17-19, festivi inclusi). L’irreperibilita’ alla visita fiscale dell’INPS determina la decurtazione dell’indennita’ di malattia, salvo giustificato motivo (visita medica urgente, ospedalizzazione, forza maggiore). Il datore puo’ disporre visite mediche di controllo a proprie spese tramite medici INPS o ASL.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanti giorni di malattia sono consentiti prima del licenziamento?
I primi tre giorni di malattia sono pagati?
Infortunio e malattia si sommano nel comporto?
Cosa succede se sono irreperibile alla visita fiscale?
Il licenziamento per superamento del comporto e' impugnabile?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanti giorni di malattia sono consentiti prima del licenziamento?
Il periodo di comporto e' di 180 giorni nell'arco di un anno solare. Superato tale limite, il datore puo' licenziare per giustificato motivo oggettivo con il preavviso contrattuale.
I primi tre giorni di malattia sono pagati?
I tre giorni di carenza non sono coperti dall'INPS. Il CCNL Terziario Confesercenti prevede l'integrazione datoriale per i periodi indicati: per i lavoratori con anzianita' superiore a 6 anni il 100% e' riconosciuto per i primi 90 giorni.
Infortunio e malattia si sommano nel comporto?
No: il comporto per infortunio sul lavoro e malattia professionale non si computa nel periodo di comporto per malattia comune. Sono istituti distinti con discipline separate.
Cosa succede se sono irreperibile alla visita fiscale?
L'INPS decurta l'indennita' di malattia per i giorni di irreperibilita' ingiustificata. Sono esonerati dall'obbligo di reperibilita' i lavoratori ospedalizzati o in day hospital, e quelli in visita medica documentata nelle fasce orarie.
Il licenziamento per superamento del comporto e' impugnabile?
Si': il lavoratore puo' impugnare il licenziamento se il comporto non era effettivamente stato superato, se la malattia era dipendente da causa di servizio o se il datore non ha offerto un'aspettativa alternativa ove obbligata da accordo. Il termine di impugnazione e' di 60 giorni dalla ricezione del licenziamento (art. 6 L. 604/1966).
Vedi anche