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La guida
Il CCNL Terziario Confesercenti rinvia al D.Lgs. 151/2001 e aggiunge le sue regole negli artt. 177-180. La madre ha cinque mesi di congedo obbligatorio: l’INPS paga l’80% e il datore integra fino al 100% della retribuzione mensile netta (art. 177). Il padre ha 10 giorni di congedo obbligatorio al 100% (20 per parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). Il congedo parentale si può usare fino ai 14 anni del figlio (L. 199/2025; il CCNL indica 12): 6 mesi per genitore, 10 complessivi (11 con il padre che ne usa almeno 3), indennizzati al 30% con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Indennizzo INPS | Note |
|---|---|---|---|
| Congedo obbligatorio di maternità | 5 mesi (2+3 o 1+4) | 80% INPS, integrato dal datore fino al 100% della retribuzione netta (art. 177) | Obbligatorio; divieto di lavoro notturno; 13ª e 14ª piene, festività al 100% |
| Congedo obbligatorio di paternità | 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo), anche non continuativi | 100% retribuzione | Da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001) |
| Congedo parentale (madre) | Fino a 6 mesi, entro i 14 anni del figlio | 30%, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni | Fino a max 10 mesi totali tra i genitori (11 con il padre che ne usa almeno 3) |
| Congedo parentale (padre) | Fino a 6 mesi (7 se ne usa almeno 3), entro i 14 anni del figlio | 30%, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni | Dalla nascita; cumulabile con la madre entro il limite complessivo |
| Riposi giornalieri (allattamento) | 2 ore/giorno (1 se orario <6h) | 100% retribuzione | Fino al compimento del primo anno del figlio |
Il congedo obbligatorio di maternità
La lavoratrice dipendente ha diritto al congedo obbligatorio di maternità per un periodo di cinque mesi. La distribuzione più comune è due mesi prima del parto e tre mesi dopo, ma è possibile optare per la cosiddetta flessibilità del congedo: un mese prima e quattro dopo, previa certificazione medica di assenza di rischi per madre e nascituro.
Durante il congedo la lavoratrice percepisce dall’INPS un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi trenta giorni prima del congedo. Il CCNL Terziario Confesercenti (art. 177) prevede l’integrazione a carico del datore: per i cinque mesi di congedo l’indennità INPS è integrata fino al 100% della retribuzione mensile netta che la lavoratrice avrebbe percepito, salvo che l’indennità INPS sia superiore. La 13ª e la 14ª mensilità sono corrisposte per intero, e le festività cadenti nel periodo sono pagate fino al 100% (art. 180). Il congedo è computato nell’anzianità a tutti gli effetti, compresi ferie, 13ª e TFR.
Il congedo obbligatorio di paternità
Il padre lavoratore dipendente ha diritto a dieci giorni di congedo obbligatorio di paternità (venti in caso di parto plurimo), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001, da fruire da due mesi prima a cinque mesi dopo il parto, o dall’adozione o dall’affidamento. I giorni possono essere non consecutivi e sono retribuiti al 100% dall’INPS.
Il congedo di paternità obbligatorio è autonomo e non si computa nel congedo parentale. È autonomo anche rispetto al congedo di maternità della madre: il padre ne ha diritto anche se la madre non lavora. Il CCNL (art. 177) riconosce al padre i diritti del congedo di maternità in caso di morte o grave infermità della madre o di affidamento esclusivo.
Il congedo parentale: 14 anni, 30% e 3 mesi all’80%
Il congedo parentale (D.Lgs. 151/2001, art. 32) si può usare per ogni figlio fino ai 14 anni di età dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025); l’art. 178 del CCNL e l’ipotesi del 2024 indicano ancora 12 anni. Le regole:
- la madre può assentarsi fino a 6 mesi, il padre fino a 6 mesi (7 se ne usa almeno 3); i due genitori insieme non oltre 10 mesi, che salgono a 11 se il padre ne fruisce almeno 3; il genitore solo ha fino a 10 mesi (11 nel testo del 2024);
- l’indennità INPS è del 30% della retribuzione, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni di vita del bambino;
- il congedo si può usare in modo continuativo o frazionato e va computato nell’anzianità, esclusi gli effetti su ferie e mensilità supplementari (art. 178).
Tutele contro il licenziamento
La lavoratrice madre è tutelata dal divieto di licenziamento dalla data di inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento intimato in questo periodo è nullo, salvo giusta causa o cessazione dell’attivita’ aziendale.
Le stesse tutele si applicano al padre che usufruisce del congedo di paternità obbligatorio o del congedo parentale. Il CCNL Terziario Confesercenti non prevede deroghe a queste tutele minime di legge.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanti mesi di maternità spettano?
Il congedo di paternità è obbligatorio?
Fino a che età del figlio si può prendere il congedo parentale?
Il CCNL integra l'indennita' INPS di maternità?
La lavoratrice gestante può essere licenziata?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.