Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il CCNL Terziario Confesercenti rinvia al D.Lgs. 151/2001 e aggiunge le sue regole negli artt. 177-180. La madre ha cinque mesi di congedo obbligatorio: l’INPS paga l’80% e il datore integra fino al 100% della retribuzione mensile netta (art. 177). Il padre ha 10 giorni di congedo obbligatorio al 100% (20 per parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). Il congedo parentale si può usare fino ai 14 anni del figlio (L. 199/2025; il CCNL indica 12): 6 mesi per genitore, 10 complessivi (11 con il padre che ne usa almeno 3), indennizzati al 30% con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni.

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Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Tabella riepilogativa

Congedi genitoriali – CCNL Terziario Confesercenti (D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 105/2022)
Istituto Durata Indennizzo INPS Note
Congedo obbligatorio di maternità 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% INPS, integrato dal datore fino al 100% della retribuzione netta (art. 177) Obbligatorio; divieto di lavoro notturno; 13ª e 14ª piene, festività al 100%
Congedo obbligatorio di paternità 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo), anche non continuativi 100% retribuzione Da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001)
Congedo parentale (madre) Fino a 6 mesi, entro i 14 anni del figlio 30%, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni Fino a max 10 mesi totali tra i genitori (11 con il padre che ne usa almeno 3)
Congedo parentale (padre) Fino a 6 mesi (7 se ne usa almeno 3), entro i 14 anni del figlio 30%, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni Dalla nascita; cumulabile con la madre entro il limite complessivo
Riposi giornalieri (allattamento) 2 ore/giorno (1 se orario <6h) 100% retribuzione Fino al compimento del primo anno del figlio

Il congedo obbligatorio di maternità

La lavoratrice dipendente ha diritto al congedo obbligatorio di maternità per un periodo di cinque mesi. La distribuzione più comune è due mesi prima del parto e tre mesi dopo, ma è possibile optare per la cosiddetta flessibilità del congedo: un mese prima e quattro dopo, previa certificazione medica di assenza di rischi per madre e nascituro.

Durante il congedo la lavoratrice percepisce dall’INPS un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi trenta giorni prima del congedo. Il CCNL Terziario Confesercenti (art. 177) prevede l’integrazione a carico del datore: per i cinque mesi di congedo l’indennità INPS è integrata fino al 100% della retribuzione mensile netta che la lavoratrice avrebbe percepito, salvo che l’indennità INPS sia superiore. La 13ª e la 14ª mensilità sono corrisposte per intero, e le festività cadenti nel periodo sono pagate fino al 100% (art. 180). Il congedo è computato nell’anzianità a tutti gli effetti, compresi ferie, 13ª e TFR.

Il congedo obbligatorio di paternità

Il padre lavoratore dipendente ha diritto a dieci giorni di congedo obbligatorio di paternità (venti in caso di parto plurimo), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001, da fruire da due mesi prima a cinque mesi dopo il parto, o dall’adozione o dall’affidamento. I giorni possono essere non consecutivi e sono retribuiti al 100% dall’INPS.

Il congedo di paternità obbligatorio è autonomo e non si computa nel congedo parentale. È autonomo anche rispetto al congedo di maternità della madre: il padre ne ha diritto anche se la madre non lavora. Il CCNL (art. 177) riconosce al padre i diritti del congedo di maternità in caso di morte o grave infermità della madre o di affidamento esclusivo.

Il congedo parentale: 14 anni, 30% e 3 mesi all’80%

Il congedo parentale (D.Lgs. 151/2001, art. 32) si può usare per ogni figlio fino ai 14 anni di età dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025); l’art. 178 del CCNL e l’ipotesi del 2024 indicano ancora 12 anni. Le regole:

  • la madre può assentarsi fino a 6 mesi, il padre fino a 6 mesi (7 se ne usa almeno 3); i due genitori insieme non oltre 10 mesi, che salgono a 11 se il padre ne fruisce almeno 3; il genitore solo ha fino a 10 mesi (11 nel testo del 2024);
  • l’indennità INPS è del 30% della retribuzione, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni di vita del bambino;
  • il congedo si può usare in modo continuativo o frazionato e va computato nell’anzianità, esclusi gli effetti su ferie e mensilità supplementari (art. 178).

Tutele contro il licenziamento

La lavoratrice madre è tutelata dal divieto di licenziamento dalla data di inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento intimato in questo periodo è nullo, salvo giusta causa o cessazione dell’attivita’ aziendale.

Le stesse tutele si applicano al padre che usufruisce del congedo di paternità obbligatorio o del congedo parentale. Il CCNL Terziario Confesercenti non prevede deroghe a queste tutele minime di legge.

Casi pratici

Tizio – Congedo paternità e sovrapposizione con ferie
Tizio chiede i dieci giorni di congedo obbligatorio di paternità a partire dal giorno della nascita del figlio. Poiché il congedo è obbligatorio, il datore non può rifiutarlo né sostituirlo con giorni di ferie. I dieci giorni sono retribuiti al 100% dall’INPS. Tizio comunica al datore le date scelte e la domanda va presentata all’INPS con i documenti richiesti.
Caia – Flessibilità del congedo di maternità
Caia, in gravidanza fisiologica, ottiene dal ginecologo la certificazione di assenza di rischi. Sceglie la flessibilità del congedo: inizia il congedo obbligatorio un mese prima del parto (anziché due) e ne fruisce quattro dopo. Lavorando un mese in più nella fase finale della gravidanza, percepisce la normale retribuzione per quel mese e i cinque mesi di congedo si spostano tutti dopo il parto, con l’indennità INPS all’80% integrata dal datore fino al 100% (art. 177).
Sempronio – Congedo parentale al 30%
Sempronio è padre di un bambino di tre anni. Chiede un mese di congedo parentale per accudire il figlio durante una malattia prolungata della moglie. Poiché il bambino ha meno di 6 anni e Sempronio non ha ancora esaurito i tre mesi all’80%, il mese è indennizzato all’80%; esauriti i tre mesi, i successivi si pagano al 30%. Il CCNL chiede il preavviso scritto previsto dall’art. 178 e il congedo è computato nell’anzianità, esclusi gli effetti su ferie e mensilità supplementari.

Domande frequenti

Quanti mesi di maternità spettano?
Cinque mesi di congedo obbligatorio: di norma due prima del parto e tre dopo. Con la flessibilità, su certificazione medica, è possibile fruire di un mese prima e quattro dopo.
Il congedo di paternità è obbligatorio?
Sì: il padre lavoratore dipendente ha diritto a dieci giorni obbligatori (venti in caso di parto plurimo), retribuiti al 100% dall’INPS, da usare da due mesi prima a cinque mesi dopo il parto. Il datore non può rifiutare il congedo né sostituirlo con altre tipologie di assenza.
Fino a che età del figlio si può prendere il congedo parentale?
Fino ai 14 anni del figlio dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025): il D.Lgs. 105/2022 aveva portato il limite a 12 anni e il CCNL (art. 178) indica ancora 12. Oggi l’indennità è del 30%, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni.
Il CCNL integra l'indennita' INPS di maternità?
Sì. L’art. 177 del CCNL prevede che il datore integri l’indennità INPS dell’80% fino al 100% della retribuzione mensile netta per i cinque mesi di congedo; la 13ª e la 14ª sono corrisposte per intero e le festività cadenti nel periodo sono pagate fino al 100% (art. 180).
La lavoratrice gestante può essere licenziata?
No: dal momento della comunicazione della gravidanza al datore fino al compimento del primo anno del bambino vige il divieto assoluto di licenziamento. Le eccezioni previste dall’art. 180 del CCNL e dalla legge sono la giusta causa, la cessazione dell’attività dell’azienda, la fine della prestazione per cui si era stati assunti, la scadenza del termine e l’esito negativo della prova. Le dimissioni date nel periodo protetto danno diritto a un’indennità pari al preavviso e vanno convalidate all’ispettorato.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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