Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il TFR (trattamento di fine rapporto) matura in ragione del 6,91% della retribuzione annua lorda comprensiva di tredicesima e quattordicesima. La rivalutazione annua è pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. I lavoratori Confesercenti possono destinare il TFR al fondo pensione di settore (Fon.Te, in cui è confluito il fondo Marco Polo) e ottenere il contributo del datore dell’1,55% della retribuzione utile per il TFR se versano anche il proprio contributo; in alternativa il TFR rimane presso il datore (se l’impresa ha meno di 50 dipendenti) o viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Tabella riepilogativa

TFR – Formula di calcolo e rivalutazione
Elemento Valore / Formula Note
Quota annua di accantonamento Retribuzione utile annua / 13,5 Equivale al 7,41% lordo
Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% variazione ISTAT Si applica al 31 dicembre di ogni anno
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 17% Versata dal datore all’Erario
Tassazione separata TFR alla cessazione Aliquota media IRPEF ultimi 5 anni Se il TFR va al fondo pensione, le prestazioni sono tassate al 15%, ridotto fino al 9% (art. 11 D.Lgs. 252/2005)
Anticipo TFR Fino al 70% del maturato Dopo 8 anni; max 1 volta; cause tassative

Cos'è il TFR e come si calcola

Il TFR (trattamento di fine rapporto), disciplinato dall’art. 2120 c.c., è una componente differita della retribuzione che matura durante tutto il rapporto di lavoro e viene liquidata alla cessazione. La quota annua si calcola dividendo la retribuzione utile annua per 13,5, pari al 7,41% circa della retribuzione lorda.

La retribuzione utile per il TFR comprende paga base, contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità, tredicesima, quattordicesima e le indennità continuative. Il CCNL (art. 228 del testo 2008) esclude espressamente: rimborsi spese, una tantum e gratificazioni straordinarie, compensi per lavoro straordinario e festivo, contributi ai fondi di assistenza e previdenza, indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie, trasferte e diarie non continuative (se continuative, la quota esente IRPEF). Nei periodi di malattia, infortunio, maternità e cassa integrazione si computa la retribuzione che sarebbe spettata lavorando. Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.

Rivalutazione e tassazione

Il TFR accantonato si rivaluta annualmente al 31 dicembre con il coefficiente: 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Sulla rivalutazione il datore versa un’imposta sostitutiva del 17% allo Stato.

Alla cessazione del rapporto il TFR è tassato con tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate calcola l’aliquota IRPEF media degli ultimi cinque anni di reddito del lavoratore. Se il TFR è stato destinato a un fondo pensione, le prestazioni sono tassate al 15%, ridotto di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al 9% (art. 11 D.Lgs. 252/2005).

Destinazione a fondo pensione complementare

I lavoratori assunti fino al 30 giugno 2026 che non fanno una scelta esplicita entro sei mesi sono soggetti al silenzio-assenso: il TFR futuro va al fondo pensione di riferimento del CCNL, Fon.Te. Per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026 l’adesione è automatica, salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 8, comma 7, D.Lgs. 252/2005). Il Fondo di Tesoreria INPS riguarda invece il TFR che il lavoratore lascia al datore nelle imprese con almeno 50 dipendenti.

La destinazione a Fon.Te comporta, oltre al versamento del TFR, il contributo del datore dell’1,55% della retribuzione utile per il TFR, che spetta a chi versa anche il contributo a proprio carico (minimo 0,55%): un beneficio concreto rispetto al TFR lasciato in azienda. Sono le misure dell’art. 93 del testo 2008, confermate dalla sintesi 2016-2017.

L'anticipazione del TFR

Il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per:

  • Acquisto della prima casa di abitazione (per sé o per i figli);
  • Spese sanitarie straordinarie per patologie gravi (proprie o dei familiari);
  • Congedi formativi o per maternità (solo in questi casi anche prima degli 8 anni).

L’anticipazione è concessa una volta sola. Il datore non è obbligato a concederla se l’accoglimento supera il 10% degli aventi diritto nel medesimo anno.

Casi pratici

Tizio – Calcolo TFR a fine rapporto
Tizio (5° livello) ha lavorato 10 anni. Con il minimo dal 1° novembre 2025 (1.660,08 € per 14 mensilità, 23.241,12 € l’anno) la quota annua è 23.241,12 / 13,5 = 1.721,56 €. Se la retribuzione fosse rimasta sempre la stessa, in 10 anni avrebbe accantonato 17.215,64 €, più le rivalutazioni annue. L’imposta si calcola con la tassazione separata e l’Agenzia delle Entrate la riliquida sull’aliquota media degli ultimi cinque anni.
Caia – Silenzio-assenso e Fon.Te
Caia viene assunta a marzo 2026 in un negozio Confesercenti. Non esprime alcuna preferenza sulla destinazione del TFR entro i sei mesi previsti: per il silenzio-assenso il suo TFR futuro va a Fon.Te. Se decide di versare anche il proprio contributo (almeno lo 0,55%), il datore aggiunge l’1,55% della retribuzione utile per il TFR.
Sempronio – Anticipazione per acquisto casa
Sempronio ha 9 anni di anzianità e ha accantonato 13.000 euro di TFR. Chiede l’anticipazione per acquistare la prima casa. Ha diritto a ricevere fino al 70%: cioè fino a 9.100 euro lordi. L’anticipazione è tassata con tassazione separata al momento dell’erogazione. Sempronio non potrà richiedere una seconda anticipazione in futuro.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR?
Si divide la retribuzione utile annua (comprensiva di 13ª e 14ª) per 13,5. Il risultato è la quota annua di TFR. Si cumula ogni anno e si rivaluta al 31 dicembre con il coefficiente 1,5% + 75% ISTAT.
Conviene lasciare il TFR in azienda o destinarlo a Fon.Te?
La destinazione a Fon.Te consente di ottenere il contributo del datore (1,55%, se si versa anche il proprio) e una fiscalità agevolata: le prestazioni sono tassate al 15%, che scende fino al 9% dopo 15 anni di partecipazione. Per la maggior parte dei lavoratori è vantaggioso. È consigliabile valutare con un consulente previdenziale.
Quando posso chiedere l'anticipazione del TFR?
Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per acquisto prima casa o spese sanitarie gravi. La richiesta può essere avanzata una sola volta per un massimo del 70% del maturato.
Il TFR si perde se l'azienda fallisce?
No: il TFR è protetto dal Fondo di Garanzia INPS (art. 2 L. 297/1982), che interviene in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il lavoratore presenta domanda all’INPS che eroga il TFR maturato.
Tredicesima e quattordicesima rientrano nel TFR?
Sì: entrambe le mensilità aggiuntive rientrano nella retribuzione utile per il calcolo del TFR. Questo è un elemento importante nel CCNL Terziario Confesercenti rispetto a contratti con sole 13 mensilità.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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