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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il TFR (trattamento di fine rapporto) matura in ragione del 6,91% della retribuzione annua lorda comprensiva di tredicesima e quattordicesima. La rivalutazione annua e' pari all'1,5% fisso piu' il 75% dell'inflazione ISTAT. I lavoratori Confesercenti possono destinare il TFR al fondo pensione di settore (Fon.Te o altro fondo indicato dal CCNL) beneficiando del contributo datoriale aggiuntivo; in alternativa il TFR rimane presso il datore (se l'impresa ha meno di 50 dipendenti) o viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il TFR (trattamento di fine rapporto) matura in ragione del 6,91% della retribuzione annua lorda comprensiva di tredicesima e quattordicesima. La rivalutazione annua e’ pari all’1,5% fisso piu’ il 75% dell’inflazione ISTAT. I lavoratori Confesercenti possono destinare il TFR al fondo pensione di settore (Fon.Te o altro fondo indicato dal CCNL) beneficiando del contributo datoriale aggiuntivo; in alternativa il TFR rimane presso il datore (se l’impresa ha meno di 50 dipendenti) o viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
Vigenza
Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Tabella riepilogativa

TFR – Formula di calcolo e rivalutazione
Elemento Valore / Formula Note
Quota annua di accantonamento Retribuzione utile annua / 13,5 Equivale al 7,41% lordo
Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% variazione ISTAT Si applica al 31 dicembre di ogni anno
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 17% Versata dal datore all’Erario
Tassazione separata TFR alla cessazione Aliquota media IRPEF ultimi 5 anni Non si applica se TFR in fondo pensione > 5 anni
Anticipo TFR Fino al 70% del maturato Dopo 8 anni; max 1 volta; cause tassative

Cos'e' il TFR e come si calcola

Il TFR (trattamento di fine rapporto), disciplinato dall’art. 2120 c.c., e’ una componente differita della retribuzione che matura durante tutto il rapporto di lavoro e viene liquidata alla cessazione. La quota annua si calcola dividendo la retribuzione utile annua per 13,5, pari al 7,41% circa della retribuzione lorda.

La retribuzione utile per il TFR comprende: minimo tabellare, scatti di anzianita’, tredicesima, quattordicesima, indennita’ contrattuali continuative. Non si computano le somme occasionali (rimborsi spese, premi una-tantum non continuativi).

Rivalutazione e tassazione

Il TFR accantonato si rivaluta annualmente al 31 dicembre con il coefficiente: 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Sulla rivalutazione il datore versa un’imposta sostitutiva del 17% allo Stato.

Alla cessazione del rapporto il TFR e’ tassato con tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate calcola l’aliquota IRPEF media degli ultimi cinque anni di reddito del lavoratore. Se il TFR e’ stato destinato a un fondo pensione per almeno cinque anni, l’imposta scende al 15% (ridotta dell’ulteriore 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al 9% minimo).

Destinazione a fondo pensione complementare

I lavoratori del terziario Confesercenti che non hanno effettuato una scelta esplicita entro i termini previsti dalla L. 252/2005 sono soggetti al meccanismo del silenzio-assenso: il TFR futuro viene automaticamente destinato al fondo pensione di riferimento del CCNL (Fon.Te per i lavoratori del commercio e terziario) o al Fondo di Tesoreria INPS (imprese con piu’ di 49 dipendenti).

La destinazione a Fon.Te comporta, oltre al versamento del TFR, il contributo datoriale aggiuntivo dell’1% della retribuzione utile e il contributo del lavoratore dell’1%: un beneficio concreto rispetto al TFR lasciato in azienda.

L'anticipazione del TFR

Il lavoratore puo’ richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per:

  • Acquisto della prima casa di abitazione (per se’ o per i figli);
  • Spese sanitarie straordinarie per patologie gravi (proprie o dei familiari);
  • Congedi formativi o per maternita’ (solo in questi casi anche prima degli 8 anni).

L’anticipazione e’ concessa una volta sola. Il datore non e’ obbligato a concederla se l’accoglimento supera il 10% degli aventi diritto nel medesimo anno.

Casi pratici

Tizio – Calcolo TFR a fine rapporto
Tizio (5° livello) ha lavorato 10 anni con retribuzione lorda annua media di 19.600 euro (14 mensilita’ x 1.400 euro medi mensili). TFR lordo maturato: 19.600 / 13,5 x 10 anni = circa 14.519 euro. Rivalutazioni accumulate nei 10 anni (stimando inflazione media 2%): aggiungono indicativamente 1.000-1.500 euro. Tassazione separata all’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni (ipotesi 23%): imposta circa 3.450 euro. TFR netto percepito: circa 12.600 euro.
Caia – Silenzio-assenso e Fon.Te
Caia viene assunta nel 2026 in un negozio Confesercenti. Non esprime alcuna preferenza sulla destinazione del TFR entro i sei mesi previsti. Per il meccanismo del silenzio-assenso, il suo TFR futuro viene destinato a Fon.Te. In aggiunta al TFR, il datore versera’ l’1% di contributo datoriale e Caia il proprio 1%: un vantaggio economico immediato rispetto al TFR lasciato in azienda.
Sempronio – Anticipazione per acquisto casa
Sempronio ha 9 anni di anzianita’ e ha accantonato 13.000 euro di TFR. Chiede l’anticipazione per acquistare la prima casa. Ha diritto a ricevere fino al 70%: cioe’ fino a 9.100 euro lordi. L’anticipazione e’ tassata con tassazione separata al momento dell’erogazione. Sempronio non potra’ richiedere una seconda anticipazione in futuro.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR?
Si divide la retribuzione utile annua (comprensiva di 13ª e 14ª) per 13,5. Il risultato e’ la quota annua di TFR. Si cumula ogni anno e si rivaluta al 31 dicembre con il coefficiente 1,5% + 75% ISTAT.
Conviene lasciare il TFR in azienda o destinarlo a Fon.Te?
La destinazione a Fon.Te consente di ottenere il contributo datoriale aggiuntivo (1%) e una fiscalita’ agevolata (aliquota al 15% dopo 15 anni anziche’ tassazione separata ordinaria). Per la maggior parte dei lavoratori e’ vantaggioso. E’ consigliabile valutare con un consulente previdenziale.
Quando posso chiedere l'anticipazione del TFR?
Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per acquisto prima casa o spese sanitarie gravi. La richiesta puo’ essere avanzata una sola volta per un massimo del 70% del maturato.
Il TFR si perde se l'azienda fallisce?
No: il TFR e’ protetto dal Fondo di Garanzia INPS (art. 2 L. 297/1982), che interviene in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il lavoratore presenta domanda all’INPS che eroga il TFR maturato.
Tredicesima e quattordicesima rientrano nel TFR?
Si’: entrambe le mensilita’ aggiuntive rientrano nella retribuzione utile per il calcolo del TFR. Questo e’ un elemento importante nel CCNL Terziario Confesercenti rispetto a contratti con sole 13 mensilita’.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR?

Si divide la retribuzione utile annua (comprensiva di 13ª e 14ª) per 13,5. Il risultato e' la quota annua di TFR. Si cumula ogni anno e si rivaluta al 31 dicembre con il coefficiente 1,5% + 75% ISTAT.

Conviene lasciare il TFR in azienda o destinarlo a Fon.Te?

La destinazione a Fon.Te consente di ottenere il contributo datoriale aggiuntivo (1%) e una fiscalita' agevolata (aliquota al 15% dopo 15 anni anziche' tassazione separata ordinaria). Per la maggior parte dei lavoratori e' vantaggioso. E' consigliabile valutare con un consulente previdenziale.

Quando posso chiedere l'anticipazione del TFR?

Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per acquisto prima casa o spese sanitarie gravi. La richiesta puo' essere avanzata una sola volta per un massimo del 70% del maturato.

Il TFR si perde se l'azienda fallisce?

No: il TFR e' protetto dal Fondo di Garanzia INPS (art. 2 L. 297/1982), che interviene in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il lavoratore presenta domanda all'INPS che eroga il TFR maturato.

Tredicesima e quattordicesima rientrano nel TFR?

Si': entrambe le mensilita' aggiuntive rientrano nella retribuzione utile per il calcolo del TFR. Questo e' un elemento importante nel CCNL Terziario Confesercenti rispetto a contratti con sole 13 mensilita'.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.