Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il TFR (trattamento di fine rapporto) matura in ragione del 6,91% della retribuzione annua lorda comprensiva di tredicesima e quattordicesima. La rivalutazione annua e’ pari all’1,5% fisso piu’ il 75% dell’inflazione ISTAT. I lavoratori Confesercenti possono destinare il TFR al fondo pensione di settore (Fon.Te o altro fondo indicato dal CCNL) beneficiando del contributo datoriale aggiuntivo; in alternativa il TFR rimane presso il datore (se l’impresa ha meno di 50 dipendenti) o viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
Vigenza
Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Tabella riepilogativa

TFR – Formula di calcolo e rivalutazione
Elemento Valore / Formula Note
Quota annua di accantonamento Retribuzione utile annua / 13,5 Equivale al 7,41% lordo
Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% variazione ISTAT Si applica al 31 dicembre di ogni anno
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 17% Versata dal datore all’Erario
Tassazione separata TFR alla cessazione Aliquota media IRPEF ultimi 5 anni Non si applica se TFR in fondo pensione > 5 anni
Anticipo TFR Fino al 70% del maturato Dopo 8 anni; max 1 volta; cause tassative

Cos'e' il TFR e come si calcola

Il TFR (trattamento di fine rapporto), disciplinato dall’art. 2120 c.c., e’ una componente differita della retribuzione che matura durante tutto il rapporto di lavoro e viene liquidata alla cessazione. La quota annua si calcola dividendo la retribuzione utile annua per 13,5, pari al 7,41% circa della retribuzione lorda.

La retribuzione utile per il TFR comprende: minimo tabellare, scatti di anzianita’, tredicesima, quattordicesima, indennita’ contrattuali continuative. Non si computano le somme occasionali (rimborsi spese, premi una-tantum non continuativi).

Rivalutazione e tassazione

Il TFR accantonato si rivaluta annualmente al 31 dicembre con il coefficiente: 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Sulla rivalutazione il datore versa un’imposta sostitutiva del 17% allo Stato.

Alla cessazione del rapporto il TFR e’ tassato con tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate calcola l’aliquota IRPEF media degli ultimi cinque anni di reddito del lavoratore. Se il TFR e’ stato destinato a un fondo pensione per almeno cinque anni, l’imposta scende al 15% (ridotta dell’ulteriore 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al 9% minimo).

Destinazione a fondo pensione complementare

I lavoratori del terziario Confesercenti che non hanno effettuato una scelta esplicita entro i termini previsti dalla L. 252/2005 sono soggetti al meccanismo del silenzio-assenso: il TFR futuro viene automaticamente destinato al fondo pensione di riferimento del CCNL (Fon.Te per i lavoratori del commercio e terziario) o al Fondo di Tesoreria INPS (imprese con piu’ di 49 dipendenti).

La destinazione a Fon.Te comporta, oltre al versamento del TFR, il contributo datoriale aggiuntivo dell’1% della retribuzione utile e il contributo del lavoratore dell’1%: un beneficio concreto rispetto al TFR lasciato in azienda.

L'anticipazione del TFR

Il lavoratore puo’ richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per:

  • Acquisto della prima casa di abitazione (per se’ o per i figli);
  • Spese sanitarie straordinarie per patologie gravi (proprie o dei familiari);
  • Congedi formativi o per maternita’ (solo in questi casi anche prima degli 8 anni).

L’anticipazione e’ concessa una volta sola. Il datore non e’ obbligato a concederla se l’accoglimento supera il 10% degli aventi diritto nel medesimo anno.

Casi pratici

Tizio – Calcolo TFR a fine rapporto
Tizio (5° livello) ha lavorato 10 anni con retribuzione lorda annua media di 19.600 euro (14 mensilita’ x 1.400 euro medi mensili). TFR lordo maturato: 19.600 / 13,5 x 10 anni = circa 14.519 euro. Rivalutazioni accumulate nei 10 anni (stimando inflazione media 2%): aggiungono indicativamente 1.000-1.500 euro. Tassazione separata all’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni (ipotesi 23%): imposta circa 3.450 euro. TFR netto percepito: circa 12.600 euro.
Caia – Silenzio-assenso e Fon.Te
Caia viene assunta nel 2026 in un negozio Confesercenti. Non esprime alcuna preferenza sulla destinazione del TFR entro i sei mesi previsti. Per il meccanismo del silenzio-assenso, il suo TFR futuro viene destinato a Fon.Te. In aggiunta al TFR, il datore versera’ l’1% di contributo datoriale e Caia il proprio 1%: un vantaggio economico immediato rispetto al TFR lasciato in azienda.
Sempronio – Anticipazione per acquisto casa
Sempronio ha 9 anni di anzianita’ e ha accantonato 13.000 euro di TFR. Chiede l’anticipazione per acquistare la prima casa. Ha diritto a ricevere fino al 70%: cioe’ fino a 9.100 euro lordi. L’anticipazione e’ tassata con tassazione separata al momento dell’erogazione. Sempronio non potra’ richiedere una seconda anticipazione in futuro.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR?
Si divide la retribuzione utile annua (comprensiva di 13ª e 14ª) per 13,5. Il risultato e’ la quota annua di TFR. Si cumula ogni anno e si rivaluta al 31 dicembre con il coefficiente 1,5% + 75% ISTAT.
Conviene lasciare il TFR in azienda o destinarlo a Fon.Te?
La destinazione a Fon.Te consente di ottenere il contributo datoriale aggiuntivo (1%) e una fiscalita’ agevolata (aliquota al 15% dopo 15 anni anziche’ tassazione separata ordinaria). Per la maggior parte dei lavoratori e’ vantaggioso. E’ consigliabile valutare con un consulente previdenziale.
Quando posso chiedere l'anticipazione del TFR?
Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per acquisto prima casa o spese sanitarie gravi. La richiesta puo’ essere avanzata una sola volta per un massimo del 70% del maturato.
Il TFR si perde se l'azienda fallisce?
No: il TFR e’ protetto dal Fondo di Garanzia INPS (art. 2 L. 297/1982), che interviene in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il lavoratore presenta domanda all’INPS che eroga il TFR maturato.
Tredicesima e quattordicesima rientrano nel TFR?
Si’: entrambe le mensilita’ aggiuntive rientrano nella retribuzione utile per il calcolo del TFR. Questo e’ un elemento importante nel CCNL Terziario Confesercenti rispetto a contratti con sole 13 mensilita’.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il TFR è una retribuzione differita disciplinata dall'art. 2120 c.c.: matura per ogni anno di servizio e si liquida alla cessazione del rapporto.
  • La quota annua si ottiene dividendo la retribuzione utile per 13,5; il maturato si rivaluta al 31 dicembre con l'1,5% fisso più il 75% dell'indice ISTAT.
  • Nel terziario Confesercenti il lavoratore può lasciare il TFR in azienda o destinarlo al fondo pensione di settore, scelta irrevocabile con effetti fiscali rilevanti.
  • Per le imprese con almeno 50 dipendenti il TFR confluisce al Fondo di Tesoreria INPS, ma il diritto del lavoratore resta immutato.
  • È ammesso un anticipo fino al 70% del maturato dopo otto anni di servizio, nei casi tassativi previsti dalla legge.
Indice dei contenuti

Il trattamento di fine rapporto è l'istituto che più di ogni altro accompagna l'intera vita del rapporto di lavoro: si accumula silenziosamente ogni anno e diventa visibile solo al momento della cessazione. Nel comparto del terziario Confesercenti - fatto in larga parte di micro e piccole imprese del commercio - la disciplina di legge dell'art. 2120 c.c. convive con le scelte di destinazione previdenziale che il CCNL incoraggia, rendendo il tema rilevante sia in fase di assunzione sia, soprattutto, in fase di uscita.

La natura del TFR come salario differito

L'art. 2120 c.c. qualifica il TFR come una componente della retribuzione che il datore accantona invece di corrispondere mese per mese. Da qui discende una conseguenza pratica spesso ignorata: il TFR non è una liberalità né un premio di fedeltà, ma una somma già maturata e di spettanza certa del lavoratore, sottratta alla disponibilità unilaterale dell'impresa. Per questo è tutelato anche in caso di insolvenza del datore tramite il Fondo di garanzia INPS.

Come si calcola la quota annua

Il meccanismo è lineare: la retribuzione utile annua si divide per 13,5, ottenendo l'accantonamento dell'anno. La retribuzione utile comprende tutte le somme non occasionali corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione contrattuale; nel terziario rientrano di norma anche tredicesima ed eventuali mensilità aggiuntive. Gli importi e le voci precise vanno verificati sulle tabelle del CCNL vigente, che possono ampliare o restringere la base di calcolo.

La rivalutazione di legge

Il TFR già accantonato non resta fermo: ogni 31 dicembre si rivaluta applicando un coefficiente composto da una quota fissa dell'1,5% e da una quota variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Sulla rivalutazione il datore versa all'Erario un'imposta sostitutiva. Questo meccanismo protegge in parte il valore reale dell'accantonamento dall'inflazione, pur senza garantirne la piena tenuta nei periodi di forte aumento dei prezzi.

Destinazione: azienda o fondo pensione

Il punto più delicato per il dipendente Confesercenti è la scelta di destinazione. Mantenere il TFR in azienda assicura liquidità alla cessazione con tassazione separata; conferirlo al fondo pensione di settore lo trasforma in capitale previdenziale, spesso con un contributo datoriale aggiuntivo e un trattamento fiscale di favore sulle prestazioni. La scelta, una volta operato il conferimento alla previdenza complementare, è irreversibile: per questo va ponderata in relazione all'età, all'orizzonte lavorativo e alle esigenze di liquidità.

Anticipazioni e cessazione del rapporto

La legge consente di chiedere un anticipo fino al 70% del TFR maturato dopo almeno otto anni di servizio, una sola volta, e per causali tassative come spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa. Alla cessazione il TFR rimasto in azienda è assoggettato a tassazione separata, con aliquota collegata alla media degli ultimi anni; il datore deve liquidarlo nei termini, decorsi i quali maturano interessi e, in caso di omesso versamento, l'intervento del Fondo di garanzia.

Cosa controllare nel proprio caso

In concreto conviene verificare sul cedolino e sul prospetto annuale l'importo accantonato, la corretta rivalutazione di fine anno e l'eventuale contributo al fondo. Per le imprese con almeno cinquanta addetti il TFR è versato al Fondo di Tesoreria INPS, ma ciò non incide sui diritti del lavoratore, che continua a maturare e a poter chiedere anticipi alle medesime condizioni di legge.

Domande frequenti

Il TFR del Terziario Confesercenti si calcola in modo diverso da altri settori?

No. La formula è quella generale dell'art. 2120 c.c.: retribuzione utile annua divisa per 13,5. Ciò che può variare è quali voci retributive entrano nella base di calcolo, definite dal CCNL vigente.

Conviene lasciare il TFR in azienda o destinarlo al fondo pensione?

Dipende dall'età, dall'orizzonte lavorativo e dalle esigenze di liquidità. Il conferimento al fondo offre spesso contributo datoriale e tassazione agevolata, ma è irreversibile; lasciarlo in azienda mantiene la liquidità alla cessazione.

Quando posso chiedere un anticipo del TFR?

Dopo almeno otto anni di servizio, una sola volta e fino al 70% del maturato, per cause tassative come spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa per sé o i figli.

Come viene rivalutato il TFR ogni anno?

Al 31 dicembre il maturato si rivaluta con un coefficiente pari all'1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Sulla rivalutazione il datore versa un'imposta sostitutiva.

Cosa succede al TFR se il datore di lavoro fallisce?

Il TFR è garantito: in caso di insolvenza del datore interviene il Fondo di garanzia INPS, che liquida al lavoratore il trattamento maturato e non corrisposto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.