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La guida
Il TFR (trattamento di fine rapporto) matura in ragione del 6,91% della retribuzione annua lorda comprensiva di tredicesima e quattordicesima. La rivalutazione annua è pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. I lavoratori Confesercenti possono destinare il TFR al fondo pensione di settore (Fon.Te, in cui è confluito il fondo Marco Polo) e ottenere il contributo del datore dell’1,55% della retribuzione utile per il TFR se versano anche il proprio contributo; in alternativa il TFR rimane presso il datore (se l’impresa ha meno di 50 dipendenti) o viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.
Tabella riepilogativa
| Elemento | Valore / Formula | Note |
|---|---|---|
| Quota annua di accantonamento | Retribuzione utile annua / 13,5 | Equivale al 7,41% lordo |
| Rivalutazione annua | 1,5% fisso + 75% variazione ISTAT | Si applica al 31 dicembre di ogni anno |
| Imposta sostitutiva sulla rivalutazione | 17% | Versata dal datore all’Erario |
| Tassazione separata TFR alla cessazione | Aliquota media IRPEF ultimi 5 anni | Se il TFR va al fondo pensione, le prestazioni sono tassate al 15%, ridotto fino al 9% (art. 11 D.Lgs. 252/2005) |
| Anticipo TFR | Fino al 70% del maturato | Dopo 8 anni; max 1 volta; cause tassative |
Cos'è il TFR e come si calcola
Il TFR (trattamento di fine rapporto), disciplinato dall’art. 2120 c.c., è una componente differita della retribuzione che matura durante tutto il rapporto di lavoro e viene liquidata alla cessazione. La quota annua si calcola dividendo la retribuzione utile annua per 13,5, pari al 7,41% circa della retribuzione lorda.
La retribuzione utile per il TFR comprende paga base, contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità, tredicesima, quattordicesima e le indennità continuative. Il CCNL (art. 228 del testo 2008) esclude espressamente: rimborsi spese, una tantum e gratificazioni straordinarie, compensi per lavoro straordinario e festivo, contributi ai fondi di assistenza e previdenza, indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie, trasferte e diarie non continuative (se continuative, la quota esente IRPEF). Nei periodi di malattia, infortunio, maternità e cassa integrazione si computa la retribuzione che sarebbe spettata lavorando. Fonti: testo del CCNL Confesercenti 2008 (Filcams-Cgil), sintesi del CCNL 2016-2017 (Filcams-Cgil), ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.
Rivalutazione e tassazione
Il TFR accantonato si rivaluta annualmente al 31 dicembre con il coefficiente: 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Sulla rivalutazione il datore versa un’imposta sostitutiva del 17% allo Stato.
Alla cessazione del rapporto il TFR è tassato con tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate calcola l’aliquota IRPEF media degli ultimi cinque anni di reddito del lavoratore. Se il TFR è stato destinato a un fondo pensione, le prestazioni sono tassate al 15%, ridotto di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al 9% (art. 11 D.Lgs. 252/2005).
Destinazione a fondo pensione complementare
I lavoratori assunti fino al 30 giugno 2026 che non fanno una scelta esplicita entro sei mesi sono soggetti al silenzio-assenso: il TFR futuro va al fondo pensione di riferimento del CCNL, Fon.Te. Per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026 l’adesione è automatica, salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 8, comma 7, D.Lgs. 252/2005). Il Fondo di Tesoreria INPS riguarda invece il TFR che il lavoratore lascia al datore nelle imprese con almeno 50 dipendenti.
La destinazione a Fon.Te comporta, oltre al versamento del TFR, il contributo del datore dell’1,55% della retribuzione utile per il TFR, che spetta a chi versa anche il contributo a proprio carico (minimo 0,55%): un beneficio concreto rispetto al TFR lasciato in azienda. Sono le misure dell’art. 93 del testo 2008, confermate dalla sintesi 2016-2017.
L'anticipazione del TFR
Il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per:
- Acquisto della prima casa di abitazione (per sé o per i figli);
- Spese sanitarie straordinarie per patologie gravi (proprie o dei familiari);
- Congedi formativi o per maternità (solo in questi casi anche prima degli 8 anni).
L’anticipazione è concessa una volta sola. Il datore non è obbligato a concederla se l’accoglimento supera il 10% degli aventi diritto nel medesimo anno.
Casi pratici
Domande frequenti
Come si calcola il TFR?
Conviene lasciare il TFR in azienda o destinarlo a Fon.Te?
Quando posso chiedere l'anticipazione del TFR?
Il TFR si perde se l'azienda fallisce?
Tredicesima e quattordicesima rientrano nel TFR?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.