Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il CCNL Terziario Confesercenti fissa l’orario normale di lavoro a 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni in funzione dell’organizzazione aziendale. Il limite annuo di straordinari per lavoratore è di 250 ore. Le maggiorazioni dello straordinario sono del 15% dalla 41ª alla 48ª ora settimanale, 20% oltre la 48ª, 30% nei festivi e di domenica, 50% di notte (22-6); il lavoro ordinario notturno ha il 15%, il supplementare del part-time il 35%. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro (art. 132 CCNL).

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 22 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027 (parte economica)
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni per lavoro straordinario e supplementare – CCNL Terziario Confesercenti
Tipologia Maggiorazione Note
Straordinario diurno (ore 41-48 sett.) +15% Prima fascia di straordinario
Straordinario oltre la 48ª ora sett. +20% Fascia piena
Straordinario domenicale o festivo +30% Giorni di riposo legale
Straordinario notturno (22-6) +50% Massima maggiorazione
Lavoro ordinario notturno (22-6) +15% Art. 134; assorbita dai trattamenti aziendali con la stessa funzione
Lavoro domenicale ordinario +30% sulla quota oraria Art. 135 bis: omnicomprensiva e non cumulabile, per ogni ora lavorata di domenica
Lavoro part-time supplementare +35% Art. 81: maggiorazione forfettaria comprensiva di tutti gli istituti differiti, TFR compreso

Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro: si applica quella più favorevole al lavoratore. Limite annuo di straordinari: 250 ore individuali (art. 131). Le ore di straordinario possono, in alternativa alla maggiorazione economica, essere compensate con riposi in banca ore (ove previsto da accordi aziendali o territoriali).

L'orario normale: 40 ore su cinque o sei giorni

L’orario contrattuale normale è di 40 ore settimanali. La distribuzione tipica è:

  • Cinque giorni (lunedi-venerdi o giorni concordati): 8 ore giornaliere;
  • Sei giorni (commercio al dettaglio con aperture anche il sabato): 6 ore e 40 minuti giornalieri.

Nelle PMI associate a Confesercenti è frequente la distribuzione su sei giorni, specie nel piccolo dettaglio, nella ristorazione commerciale e nei servizi alla persona. Le aperture domenicali, liberalizzate dal D.L. 201/2011 (Salva Italia), sono disciplinate da accordi aziendali o da prassi consolidate.

Straordinario e flessibilità oraria

Lo straordinario è prestazione resa oltre l’orario normale contrattuale. Il limite annuo individuale è 250 ore. Lo straordinario deve essere autorizzato dal datore di lavoro e non può essere imposto salvo situazioni di necessità giustificata.

Il CCNL consente accordi di flessibilità oraria (art. 120): nei periodi di punta si può superare l’orario contrattuale fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane l’anno; con intese di secondo livello fino a 48 ore per 24 settimane. A fronte delle ore aggiuntive l’azienda riconosce, in periodi di minore intensità, una pari riduzione di orario, e il lavoratore percepisce la retribuzione dell’orario contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di riduzione; lo straordinario scatta dalla prima ora oltre l’orario definito. L’orario può inoltre essere calcolato su un periodo multiperiodale di sei mesi, estendibile a dodici con accordo di secondo livello (art. 115 bis). La banca delle ore (art. 124) dà ai lavoratori un estratto conto al 31 dicembre e il prelievo avviene con preavviso scritto di 5 giorni.

Riposo giornaliero, settimanale e pause

Il D.Lgs. 66/2003 (recepimento Direttiva 2003/88/CE) si applica integralmente anche al terziario Confesercenti:

  • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore; il CCNL (art. 115 ter) ammette di frazionarlo in alcuni casi (cambio turno, interventi di ripristino, inventari e adempimenti straordinari) garantendo almeno 9 ore continuative;
  • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di norma la domenica;
  • Pausa durante il lavoro: almeno 10 minuti se la prestazione giornaliera supera le 6 ore.

Nelle imprese del commercio le deroghe al riposo domenicale sono frequenti per effetto della liberalizzazione degli orari. In tali casi il riposo settimanale è spostato ad altro giorno con le maggiorazioni contrattualmente previste.

Part-time e lavoro supplementare

Il contratto part-time è molto diffuso nel terziario delle PMI Confesercenti, specie nel commercio al dettaglio. Il CCNL disciplina il lavoro supplementare (ore aggiuntive rispetto all’orario ridotto contrattuale, ma entro le 40 ore settimanali) con una maggiorazione forfettaria del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, TFR compreso (art. 81). Nel part-time verticale o misto le ore oltre l’orario pieno sono straordinario.

Le clausole flessibili (variazione della collocazione oraria) e quelle elastiche (aumento della durata, solo nei part-time verticali e misti, entro il 30% della prestazione annua) richiedono un accordo scritto con le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive e un preavviso di almeno due giorni (art. 82). Le ore interessate dalla flessibile hanno una maggiorazione di almeno l’1,5%; quelle della elastica di almeno il 36,5% (35% più 1,5%). In alternativa all’1,5% si può pattuire un’indennità annua di almeno 120 euro. Il rifiuto del lavoratore non è giustificato motivo di licenziamento.

Casi pratici

Tizio – Calcolo straordinario notturno
Tizio (5° livello, minimo di 1.660,08 euro lordi mensili dal 1° novembre 2025, senza scatti né superminimi) lavora quattro ore di straordinario notturno (22-6) durante i saldi invernali. Quota oraria con divisore 168: 1.660,08 / 168 = 9,88 euro/ora. Importo base 4 ore: 39,53 euro. Maggiorazione 50%: 19,76 euro. Totale lordo straordinario: 59,29 euro.
Caia – Flessibilità oraria e banca ore
Caia lavora in un negozio di abbigliamento Confesercenti con accordo aziendale di banca ore. A novembre (pre-Natale) presta 12 ore extra in due settimane. Le ore vengono accantonate in banca ore e recuperate a gennaio (periodo bassa stagione) come riposi aggiuntivi, senza alcuna maggiorazione economica. Caia accetta lo schema poiché preferisce avere giorni liberi a gennaio.
Sempronio – Part-time e rifiuto clausola elastica
Sempronio ha un contratto part-time orizzontale di 25 ore settimanali in una piccola drogheria Confesercenti. Il titolare chiede di attivare la clausola elastica per spostare l’orario al mattino presto (7-12). Sempronio non ha firmato la clausola elastica in sede di assunzione: per l’art. 82 del CCNL la clausola richiede l’accordo scritto del lavoratore, un preavviso di almeno due giorni e una maggiorazione; il rifiuto non è giustificato motivo di licenziamento né di sanzioni disciplinari. Sempronio può rifiutare senza conseguenze.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
40 ore settimanali di orario normale, distribuite su cinque o sei giorni. La durata media massima (orario normale più straordinario) è di 48 ore settimanali ai sensi del D.Lgs. 66/2003, calcolate su un periodo di sei mesi per il CCNL (art. 115 bis), estendibile a dodici con accordo di secondo livello.
Qual è il limite annuo di straordinari?
250 ore per lavoratore. Oltre tale limite lo straordinario non è consentito salvo accordi specifici. Il superamento espone il datore alle sanzioni previste dal D.Lgs. 66/2003.
Come si calcolano le maggiorazioni per straordinario?
Si calcola la quota oraria (retribuzione mensile / 168) e si moltiplica per le ore effettuate e per la maggiorazione: 15% dalla 41ª alla 48ª ora settimanale, 20% oltre la 48ª, 30% nei festivi e di domenica, 50% di notte (22-6). Le maggiorazioni non si cumulano (art. 132).
Il lavoro domenicale è sempre maggiorato?
Sì: il lavoratore che presta attività la domenica (o nel giorno di riposo settimanale) ha diritto a una maggiorazione del 30% sulla quota oraria per ogni ora lavorata di domenica (art. 135 bis, omnicomprensiva e non cumulabile), salvo trattamenti di miglior favore della contrattazione di secondo livello. Lo straordinario domenicale ha lo stesso 30% (art. 132).
Cosa sono le clausole elastiche nel part-time?
Sono clausole che consentono al datore di variare la collocazione temporale della prestazione rispetto all’orario concordato. Per essere valide devono risultare da accordo scritto con il lavoratore e prevedere un preavviso di almeno due giorni. Le clausole flessibili danno diritto ad almeno l’1,5% sulle ore interessate, quelle elastiche ad almeno il 36,5%, in alternativa all’1,5% è possibile un’indennità annua di almeno 120 euro (art. 82).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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