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La guida
Il CCNL Terziario Confesercenti fissa l’orario normale di lavoro a 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni in funzione dell’organizzazione aziendale. Il limite annuo di straordinari per lavoratore è di 250 ore. Le maggiorazioni dello straordinario sono del 15% dalla 41ª alla 48ª ora settimanale, 20% oltre la 48ª, 30% nei festivi e di domenica, 50% di notte (22-6); il lavoro ordinario notturno ha il 15%, il supplementare del part-time il 35%. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro (art. 132 CCNL).
Tabella riepilogativa
| Tipologia | Maggiorazione | Note |
|---|---|---|
| Straordinario diurno (ore 41-48 sett.) | +15% | Prima fascia di straordinario |
| Straordinario oltre la 48ª ora sett. | +20% | Fascia piena |
| Straordinario domenicale o festivo | +30% | Giorni di riposo legale |
| Straordinario notturno (22-6) | +50% | Massima maggiorazione |
| Lavoro ordinario notturno (22-6) | +15% | Art. 134; assorbita dai trattamenti aziendali con la stessa funzione |
| Lavoro domenicale ordinario | +30% sulla quota oraria | Art. 135 bis: omnicomprensiva e non cumulabile, per ogni ora lavorata di domenica |
| Lavoro part-time supplementare | +35% | Art. 81: maggiorazione forfettaria comprensiva di tutti gli istituti differiti, TFR compreso |
Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro: si applica quella più favorevole al lavoratore. Limite annuo di straordinari: 250 ore individuali (art. 131). Le ore di straordinario possono, in alternativa alla maggiorazione economica, essere compensate con riposi in banca ore (ove previsto da accordi aziendali o territoriali).
L'orario normale: 40 ore su cinque o sei giorni
L’orario contrattuale normale è di 40 ore settimanali. La distribuzione tipica è:
- Cinque giorni (lunedi-venerdi o giorni concordati): 8 ore giornaliere;
- Sei giorni (commercio al dettaglio con aperture anche il sabato): 6 ore e 40 minuti giornalieri.
Nelle PMI associate a Confesercenti è frequente la distribuzione su sei giorni, specie nel piccolo dettaglio, nella ristorazione commerciale e nei servizi alla persona. Le aperture domenicali, liberalizzate dal D.L. 201/2011 (Salva Italia), sono disciplinate da accordi aziendali o da prassi consolidate.
Straordinario e flessibilità oraria
Lo straordinario è prestazione resa oltre l’orario normale contrattuale. Il limite annuo individuale è 250 ore. Lo straordinario deve essere autorizzato dal datore di lavoro e non può essere imposto salvo situazioni di necessità giustificata.
Il CCNL consente accordi di flessibilità oraria (art. 120): nei periodi di punta si può superare l’orario contrattuale fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane l’anno; con intese di secondo livello fino a 48 ore per 24 settimane. A fronte delle ore aggiuntive l’azienda riconosce, in periodi di minore intensità, una pari riduzione di orario, e il lavoratore percepisce la retribuzione dell’orario contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di riduzione; lo straordinario scatta dalla prima ora oltre l’orario definito. L’orario può inoltre essere calcolato su un periodo multiperiodale di sei mesi, estendibile a dodici con accordo di secondo livello (art. 115 bis). La banca delle ore (art. 124) dà ai lavoratori un estratto conto al 31 dicembre e il prelievo avviene con preavviso scritto di 5 giorni.
Riposo giornaliero, settimanale e pause
Il D.Lgs. 66/2003 (recepimento Direttiva 2003/88/CE) si applica integralmente anche al terziario Confesercenti:
- Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore; il CCNL (art. 115 ter) ammette di frazionarlo in alcuni casi (cambio turno, interventi di ripristino, inventari e adempimenti straordinari) garantendo almeno 9 ore continuative;
- Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di norma la domenica;
- Pausa durante il lavoro: almeno 10 minuti se la prestazione giornaliera supera le 6 ore.
Nelle imprese del commercio le deroghe al riposo domenicale sono frequenti per effetto della liberalizzazione degli orari. In tali casi il riposo settimanale è spostato ad altro giorno con le maggiorazioni contrattualmente previste.
Part-time e lavoro supplementare
Il contratto part-time è molto diffuso nel terziario delle PMI Confesercenti, specie nel commercio al dettaglio. Il CCNL disciplina il lavoro supplementare (ore aggiuntive rispetto all’orario ridotto contrattuale, ma entro le 40 ore settimanali) con una maggiorazione forfettaria del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, TFR compreso (art. 81). Nel part-time verticale o misto le ore oltre l’orario pieno sono straordinario.
Le clausole flessibili (variazione della collocazione oraria) e quelle elastiche (aumento della durata, solo nei part-time verticali e misti, entro il 30% della prestazione annua) richiedono un accordo scritto con le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive e un preavviso di almeno due giorni (art. 82). Le ore interessate dalla flessibile hanno una maggiorazione di almeno l’1,5%; quelle della elastica di almeno il 36,5% (35% più 1,5%). In alternativa all’1,5% si può pattuire un’indennità annua di almeno 120 euro. Il rifiuto del lavoratore non è giustificato motivo di licenziamento.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
Qual è il limite annuo di straordinari?
Come si calcolano le maggiorazioni per straordinario?
Il lavoro domenicale è sempre maggiorato?
Cosa sono le clausole elastiche nel part-time?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.