Testo dell'articoloVigente
Il periodo di prova nel CCNL Carta va da 10 giorni lavorativi per gli operai di primo livello a 4 mesi per gli impiegati direttivi. L’apprendistato professionalizzante e il principale strumento di ingresso per giovani fino a 29 anni, con retribuzione scalata e formazione interna certificata. I contratti a termine sono regolati dal D.Lgs. 81/2015 con le specificita del settore industriale.
Tabella riepilogativa
| Livello | Periodo di prova (giorni lavorativi) |
|---|---|
| Operaio liv. 1-2 | 10 giorni |
| Operaio liv. 3-4 | 15 giorni |
| Operaio liv. 5-6 | 20 giorni |
| Operaio liv. 7 / Impiegato A-B | 30 giorni |
| Impiegato C | 45 giorni |
| Impiegato D | 60 giorni |
| Impiegato E (direttivo) | 90 giorni (4 mesi) |
Assunzione e forma del contratto
Il contratto di lavoro nel settore carta e cartotecnica deve essere stipulato in forma scritta e contenere: livello di inquadramento, mansioni, retribuzione, sede di lavoro, eventuale regime di turno, data di inizio e, se applicabile, termine. La comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego deve avvenire entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto.
Il CCNL prevede la consegna al lavoratore, all’atto dell’assunzione, di copia del contratto, del piano formativo individuale (per gli apprendisti), del documento di valutazione dei rischi per il profilo mansionale (D.Lgs. 81/2008).
Periodo di prova: diritti e limiti
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo recedere liberamente senza preavviso e senza obbligo di motivazione, salvo il principio di buona fede. Al termine della prova positiva, il rapporto si consolida a tempo indeterminato (o al termine pattuito per i contratti a termine).
Il periodo di prova non puo essere rinnovato per lo stesso lavoratore nelle stesse mansioni. La malattia sospende il decorso del periodo di prova; la maternita sospende il recesso in prova, che puo avvenire solo dopo la fine del congedo obbligatorio.
Apprendistato professionalizzante
L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47) e la tipologia piu diffusa nel settore per i giovani tra 18 e 29 anni. La durata massima e 3 anni (5 anni per i profili di artigiano o operaio specializzato in alcune categorie).
La retribuzione dell’apprendista e scalata rispetto al livello di destinazione:
- Primo anno: 70% del minimo tabellare del livello di destinazione.
- Secondo anno: 80%.
- Terzo anno: 90%.
Il datore e tenuto a erogare la formazione interna prevista dal piano formativo individuale (minimo 120 ore nel triennio) e a certificare le competenze acquisite. Al termine il lavoratore e inquadrato nel livello di destinazione a tempo indeterminato.
Contratti a termine e somministrazione
Il contratto a termine e disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (art. 19 ss.), con il limite del 20% dell’organico a tempo indeterminato per l’insieme dei contratti a termine e dei lavoratori in somministrazione a termine. Il CCNL Carta puo prevedere percentuali diverse per specifiche esigenze stagionali o di picco produttivo.
Le causali obbligatorie (esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive) si applicano ai contratti con durata superiore a 12 mesi o alla proroga o rinnovo entro i 24 mesi complessivi. Il limite massimo di durata e 24 mesi (elevabile a 48 mesi dalla contrattazione collettiva).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova per un operaio di livello 4?
L'apprendistato professionalizzante prevede contributi ridotti?
Il periodo di prova si interrompe per malattia?
Quanti contratti a termine puo avere un'azienda cartiera?
L'apprendista ha diritto alle ferie?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Assunzione, periodo di prova, apprendistato e contratto a termine compongono il quadro dell'ingresso al lavoro nel CCNL Carta e Cartotecnica. Sono istituti regolati in parte dalla legge e in parte dal contratto: distinguerli aiuta a impostare correttamente il rapporto fin dal primo giorno.
Forma e contenuto del contratto
Il contratto di lavoro va stipulato in forma scritta e deve indicare livello di inquadramento, mansioni, retribuzione, sede, eventuale regime di turno, data di inizio e, se applicabile, il termine. La comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego precede l'inizio del rapporto; all'atto dell'assunzione il lavoratore riceve copia del contratto e, per gli apprendisti, del Piano Formativo Individuale.
Il periodo di prova
La prova consente a entrambe le parti di valutare la convenienza del rapporto. Va pattuita per iscritto, a pena di nullita' del patto, ed e' graduata per livello: tendenzialmente più breve per gli operai dei livelli iniziali e più lunga per gli impiegati direttivi. Durante la prova ciascuna parte può recedere liberamente, senza preavviso né obbligo di motivazione, fermo il limite della buona fede.
Sospensione e divieto di rinnovo
La malattia sospende il decorso della prova, che riprende al rientro; in caso di maternita' il recesso in prova e' precluso e può intervenire solo dopo la fine del congedo obbligatorio. La prova, inoltre, non può essere rinnovata per lo stesso lavoratore nelle medesime mansioni: superata positivamente, il rapporto si consolida.
L'apprendistato professionalizzante
L'apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) e' la tipologia più diffusa per i giovani in eta' di legge. Ha durata massima di norma triennale, con retribuzione scalata in misura crescente rispetto al livello di destinazione. Il datore deve erogare la formazione prevista dal Piano Formativo Individuale e certificare le competenze; al termine il lavoratore e' inquadrato nel livello di destinazione. Per le percentuali fa fede il CCNL vigente.
Il contratto a termine
Il termine e' disciplinato dal D.Lgs. 81/2015: acausale fino a dodici mesi, con causale obbligatoria oltre tale soglia o per i rinnovi; la durata massima e' di ventiquattro mesi, elevabile dalla contrattazione collettiva nelle ipotesi consentite. Il numero complessivo incontra il tetto di contingentamento, di norma il 20% dei lavoratori stabili, modulabile dal CCNL per esigenze stagionali o di picco.
Parita' di diritti
A prescindere dalla tipologia di ingresso, il lavoratore - apprendista compreso - gode degli istituti contrattuali su ferie, malattia, TFR e congedi, salvo le specificita' retributive proprie dell'apprendistato. La regola operativa e' leggere sempre la tabella e il testo del CCNL Carta e Cartotecnica vigente per durate e percentuali esatte.
Domande frequenti
Il periodo di prova deve essere scritto?
Si': il patto di prova va pattuito per iscritto, a pena di nullita'. La sua durata e' graduata per livello secondo il CCNL vigente.
La malattia interrompe il periodo di prova?
Sospende il decorso: la prova riprende al rientro fino al completamento. In maternita' il recesso in prova e' precluso fino alla fine del congedo obbligatorio.
Quanto dura l'apprendistato professionalizzante?
Di norma fino a tre anni, con retribuzione scalata crescente rispetto al livello di destinazione. Le percentuali esatte sono fissate dal CCNL vigente.
Quanti contratti a termine puo' avere l'azienda?
Il tetto legale e' di norma il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato; il CCNL puo' prevedere deroghe per picchi produttivi documentati.
L'apprendista ha diritto a ferie e TFR?
Si': l'apprendista gode degli stessi istituti dei lavoratori ordinari quanto a ferie, malattia, TFR e congedi, salvo le specificita' retributive scalate.