Indice
La guida
Il CCNL Carta fissa l’orario normale in 40 ore medie settimanali. Lo straordinario si paga con il 30% (diurno) o il 55% (notturno, festivo), il lavoro domenicale con riposo in altro giorno con l’80%; i turni di 8 ore hanno l’8% (primo e secondo turno) e il 26% (terzo turno). Lo straordinario obbligatorio per esigenze indifferibili ha un tetto di 72 ore l’anno dal rinnovo 2026 (prima 70).
Tabella riepilogativa
| Prestazione | Maggiorazione | Note |
|---|---|---|
| Straordinario diurno collegato all’orario normale | 30% | Ore oltre l’orario settimanale medio |
| Straordinario diurno non collegato all’orario | 30% | Minimo 3 ore retribuite |
| Straordinario notturno non collegato all’orario | 55% | Minimo 4 ore retribuite |
| Straordinario notturno dei turnisti | 55% | Salvo l’art. 22 |
| Lavoro festivo | 55% | È festivo il lavoro della domenica, o del giorno di riposo compensativo |
| Lavoro notturno dei non turnisti | 55% | Notturno ai fini retributivi: dalle 22 alle 5 |
| Lavoro domenicale con riposo compensativo in altro giorno | 80% | Sia per le ore normali sia per le straordinarie |
| Turni di 8 ore: primo e secondo turno | 8% | Art. 22, fa parte della retribuzione |
| Turni di 8 ore: terzo turno (notturno) | 26% | Art. 22 |
Le percentuali non si cumulano: la maggiore assorbe la minore. Si calcolano sulla normale retribuzione; la quota oraria si ottiene dividendo gli importi mensili per 173. Fonte: testo coordinato del CCNL Carta 30 novembre 2016, rinnovato il 28 luglio 2021; le sintesi del rinnovo del 10 febbraio 2026 non riportano modifiche alle percentuali.
Orario normale e flessibilita
L’orario ordinario di lavoro e fissato in 40 ore settimanali, distribuite di norma su cinque giorni (lunedi-venerdi) per gli impiegati e su turni avvicendati per gli operai di produzione.
Il CCNL prevede la possibilita di adottare orari pluriperiodali (multiperiodo): l’orario medio di 40 ore e calcolato su un arco di piu settimane (fino a un anno), con settimane piu corte alternate a settimane piu lunghe in base alle esigenze produttive. Le ore eccedenti le 40 settimanali nel periodo di picco non sono straordinario se nella media non superano il limite contrattuale.
Turni a ciclo continuo nelle cartiere
Le cartiere di produzione carta e cartone sono impianti energivori ad alta automazione che non possono essere fermati agevolmente: la macchina continua (fourdrinier o varianti) lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo determina l’applicazione del regime di ciclo continuo con turni avvicendati 3×8.
Il personale turnista e organizzato in piu squadre che si avvicendano su tre turni giornalieri (mattino, pomeriggio, notte). Il CCNL disciplina:
- L’indennita di turno (pomeridiano e notturno), che compensa il disagio dell’orario irregolare.
- Il riposo settimanale in turno: garantito mediamente una domenica ogni tre o quattro, con compenso specifico per le domeniche lavorate.
- Il riposo tra turni: minimo 11 ore consecutive tra la fine di un turno e l’inizio del successivo (D.Lgs. 66/2003).
Straordinario: limiti e procedure
Lo straordinario nel CCNL Carta è ispirato al principio della non obbligatorietà. Il principio non vale per le esigenze indifferibili di durata temporanea (motivi produttivi o organizzativi non strutturali, manutenzione non ordinaria degli impianti, scadenze fiscali o amministrative): in questi casi l’azienda può chiedere lo straordinario entro 72 ore annue pro capite, limite portato da 70 a 72 dal rinnovo del 10 febbraio 2026 (ADAPT), e ne dà comunicazione successiva alla RSU. Per i turnisti a ciclo continuo il limite per esigenze produttive o organizzative è di 48 ore annue e 24 trimestrali. Il lavoratore può chiedere di trasformare in riposi compensativi fino al 30% delle ore fatte per esigenze indifferibili: in busta paga riceve allora la sola maggiorazione.
Il calcolo della quota oraria per le maggiorazioni avviene dividendo il minimo mensile per 173 (divisore convenzionale per 40h/settimana). Esempio al livello C2 (minimo dal 1° aprile 2026: 1.826,94 €): 1.826,94 / 173 = 10,56 €/h. Straordinario diurno al 30%: 10,56 x 1,30 = 13,73 €/h.
Lavoro notturno strutturale e tutele
Il D.Lgs. 66/2003 definisce lavoratore notturno chi presta almeno tre ore tra le 22 e le 6 per almeno 80 giorni all’anno (o per accordo collettivo). Nelle cartiere a ciclo continuo la quasi totalita dei turnisti rientra in questa definizione.
Le tutele specifiche includono la sorveglianza sanitaria e il trasferimento al lavoro diurno per motivi di salute documentati. Il CCNL Carta (art. 21) ricorda che è vietato adibire le donne al lavoro dalle 24 alle 6 dall’accertamento della gravidanza fino a un anno di età del bambino, e che non sono obbligati al notturno la madre di un figlio sotto i tre anni (o in alternativa il padre convivente), il genitore unico affidatario di un figlio sotto i dodici anni e chi ha a carico una persona disabile ai sensi della L. 104/1992. Per i turnisti il lavoro del terzo turno ha la maggiorazione del 26% (art. 22); per i non turnisti il notturno vale il 55%.
Casi pratici
Domande frequenti
Cos'e il ciclo continuo nelle cartiere?
Quante ore di straordinario si possono fare?
L'indennita di turno e cumulabile con la maggiorazione di straordinario?
Quali tutele ha il lavoratore notturno?
Come funziona l'orario pluriperiodale?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.