Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Carta e Cartotecnica

In sintesi

Il CCNL Carta fissa i termini di preavviso per dimissioni e licenziamento in base al livello e all’anzianita di servizio, da un minimo di 10 giorni a oltre due mesi. Il mancato rispetto del preavviso comporta il pagamento dell’indennita sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello per giustificato motivo deve rispettare i termini contrattuali.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Assocarta · Assografici · Slc-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
Ultimo rinnovo
Rinnovo 2022-2024 (accordo integrativo 2025 in corso di definizione)
Vigenza
Testo base vigente; trattativa di rinnovo aperta
Platea
~60.000 (cartiere e trasformazione)

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso CCNL Carta e Cartotecnica
Livello Anzianita Preavviso (giorni calendario)
Operai 1-3 Fino a 5 anni 10 giorni
Operai 1-3 Oltre 5 anni 15 giorni
Operai 4-5 Fino a 5 anni 15 giorni
Operai 4-5 Oltre 5 anni 20 giorni
Operai 6-7 / Impiegati A-B Fino a 5 anni 20 giorni
Operai 6-7 / Impiegati A-B Oltre 5 anni 30 giorni
Impiegati C-D Fino a 5 anni 30 giorni
Impiegati C-D Oltre 5 anni 45 giorni
Impiegato E (direttivo) Fino a 5 anni 45 giorni
Impiegato E (direttivo) Oltre 5 anni 60 giorni

Termini indicativi: verificare sempre l’ultima versione del testo contrattuale. In caso di dimissioni per giusta causa il preavviso non e dovuto.

Dimissioni: procedura e preavviso

Le dimissioni volontarie si perfezionano con la comunicazione scritta al datore e, dal 2016, con la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (modulo telematico, revocabile entro 7 giorni). Il lavoratore deve rispettare il termine di preavviso contrattuale; in caso contrario, il datore puo trattenere dalla busta paga finale l’indennita sostitutiva di preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta durante il preavviso non lavorato.

Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione per piu mesi, molestie, demansionamento illegittimo) non richiedono preavviso e danno diritto alla Naspi.

Licenziamento per giusta causa

Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) e il provvedimento piu grave: non richiede preavviso, produce effetto immediato e puo essere adottato per comportamenti del lavoratore talmente gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto (es. furto, rissa in azienda, insubordinazione grave, falsificazione di documenti).

Prima del licenziamento disciplinare l’azienda deve seguire il procedimento disciplinare: contestazione scritta, termine di risposta (minimo 5 giorni), eventuale audizione, poi provvedimento motivato. Il mancato rispetto della procedura rende il licenziamento inefficace.

Licenziamento per giustificato motivo

Il giustificato motivo soggettivo riguarda inadempimenti del lavoratore non sufficientemente gravi per la giusta causa (es. assenteismo reiterato, scarso rendimento documentato). Il giustificato motivo oggettivo attiene a ragioni economiche-organizzative (es. soppressione del posto, crisi aziendale).

Per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle imprese con piu di 15 dipendenti, prima del licenziamento e obbligatorio il tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro (art. 7 L. 604/1966, come modificato dalla L. 92/2012). La procedura dura al massimo 25 giorni.

Tutele reintegratorie e risarcitorie post-Jobs Act

Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 vigono le tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015): in caso di licenziamento illegittimo non discriminatorio, la regola e l’indennita risarcitoria (non la reintegrazione) da 2 a 12 mensilita (ridotte a 1-6 in conciliazione). La reintegrazione e mantenuta solo per licenziamenti discriminatori, nulli o viziati da difetto di forma radicale.

Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica ancora l’art. 18 Stat. Lav. con le sue articolazioni (reintegrazione per discriminatorio e per insussistenza del fatto contestato; indennita per gli altri casi).

Casi pratici

Tizio – Dimissioni senza preavviso
Tizio (operaio livello 5, 7 anni anzianita) si dimette con procedura telematica ma non lavora il preavviso di 20 giorni. Il datore trattiene dalla liquidazione 20 giorni di retribuzione (circa 1.800/21,75 x 20 = circa 1.655 euro lordi). Tizio non ha diritto alla Naspi per dimissioni volontarie ordinarie.
Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
L’azienda sopprime il reparto in cui lavora Caia (impiegata livello C). Il datore avvia la procedura obbligatoria di conciliazione all’Ispettorato del Lavoro; la conciliazione fallisce. Il licenziamento e intimato con preavviso di 45 giorni e liquidazione TFR + indennita di preavviso. Caia ha diritto alla Naspi.
Sempronio – Contestazione disciplinare
Sempronio (operaio livello 3) e trovato assente ingiustificato per tre giorni consecutivi. L’azienda invia lettera di contestazione; Sempronio risponde nei 5 giorni indicando motivi di salute non documentati. L’azienda irroga una sospensione di 5 giorni, proporzionata alla gravita. Il licenziamento sarebbe stato sproporzionato per la prima recidiva.

Domande frequenti

Qual e il preavviso per un operaio di livello 5 con 8 anni?
Con oltre 5 anni di anzianita, il livello 4-5 ha un preavviso di 20 giorni di calendario, sia per dimissioni che per licenziamento con preavviso.
Le dimissioni devono essere telematiche?
Si: dal 2016 le dimissioni volontarie (salvo alcune eccezioni) devono essere presentate tramite il portale ministeriale cliclavoro.gov.it, pena la nullita. La procedura e revocabile entro 7 giorni.
In caso di licenziamento per giusta causa spetta il TFR?
Si: il TFR spetta sempre alla cessazione del rapporto, indipendentemente dalla causa. Non spetta invece l’indennita sostitutiva di preavviso.
Cosa e la conciliazione obbligatoria per i licenziamenti GMO?
E un tentativo obbligatorio di accordo tra datore e lavoratore presso l’Ispettorato del Lavoro, previsto per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in aziende con piu di 15 dipendenti. Dura max 25 giorni.
Quando scatta la Naspi?
Per disoccupazione involontaria: licenziamento (qualunque causa), scadenza contratto a termine, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale in sede conciliativa. Non per dimissioni volontarie ordinarie.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR, calcolo e destinazione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Carta e Cartotecnica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione della cessazione e l'effettiva fine del rapporto (art. 2118 c.c.).
  • Nel settore carta e cartotecnica i termini variano per livello di inquadramento e anzianità di servizio, secondo le tabelle del CCNL.
  • Il mancato rispetto del preavviso comporta l'indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato.
  • Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso (art. 2119 c.c.); quello per giustificato motivo deve rispettarlo.
  • Le dimissioni si perfezionano con la procedura telematica obbligatoria, revocabile entro 7 giorni.
Indice dei contenuti

La fase di chiusura del rapporto di lavoro è quella in cui errori procedurali si traducono in costi immediati. Nel CCNL Carta e Cartotecnica il preavviso è l'istituto cardine: regola i tempi del distacco, tutela entrambe le parti e, se ignorato, genera un'obbligazione di pagamento. Comprenderne logica e meccanismi consente di gestire dimissioni e licenziamenti senza esporsi a contestazioni.

La funzione del preavviso

Il preavviso, disciplinato dall'art. 2118 c.c., risponde a un'esigenza pratica: dare al datore il tempo di organizzare la sostituzione e al lavoratore quello di cercare una nuova occupazione. Durante il periodo di preavviso il rapporto prosegue a tutti gli effetti - si lavora, si percepisce la retribuzione, si maturano ferie e TFR. L'obbligo grava su chi recede: sul lavoratore in caso di dimissioni, sul datore in caso di licenziamento.

Come si determinano i termini

Il CCNL del settore cartario fissa i termini di preavviso combinando due variabili: il livello di inquadramento e l'anzianità di servizio. La regola generale è che più alta è la qualifica e più lunga l'anzianità, più ampio è il preavviso dovuto. I termini sono espressi in giorni di calendario e decorrono, salvo diversa previsione, da una data convenzionale (spesso il 1° o il 16 del mese). Per i valori puntuali occorre fare riferimento alle tabelle del contratto vigente.

L'indennità sostitutiva

Chi recede senza rispettare il preavviso non commette un illecito, ma deve all'altra parte un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato. Se è il lavoratore a dimettersi senza preavviso, il datore può trattenere l'importo corrispondente dalle competenze di fine rapporto; se è il datore a licenziare con effetto immediato, deve corrispondere l'indennità al lavoratore. È un meccanismo di monetizzazione del periodo, non una sanzione.

Le dimissioni: la procedura telematica

Dal 2016 le dimissioni volontarie si perfezionano esclusivamente attraverso la procedura telematica sul portale ministeriale: la semplice lettera non basta più. Il modulo è revocabile entro sette giorni, a tutela contro le dimissioni estorte. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine di preavviso contrattuale, pena la trattenuta dell'indennità sostitutiva. Diverso è il caso delle dimissioni per giusta causa, che esonerano dal preavviso.

Il licenziamento e la giusta causa

Il licenziamento per giustificato motivo - soggettivo o oggettivo - deve rispettare i termini di preavviso del CCNL. Fa eccezione il licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c.: quando si verifica un fatto così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, il recesso è in tronco e senza preavviso. La gravità va valutata in concreto; la mera qualificazione formale non è sufficiente a legittimare il recesso immediato.

Effetti sul trattamento di fine rapporto

Quale che sia la causa della cessazione, al lavoratore spetta il TFR maturato (art. 2120 c.c.), oltre alle ferie non godute, ai ratei di mensilità aggiuntive e alle altre competenze di fine rapporto. Il periodo di preavviso lavorato concorre alla maturazione di questi istituti; il periodo coperto da indennità sostitutiva è anch'esso utile, salvo le specifiche previsioni contrattuali. Conviene sempre verificare il conteggio finale sulle tabelle del CCNL vigente.

Domande frequenti

Quanto preavviso devo dare se mi dimetto nel settore carta?

Il termine dipende dal livello di inquadramento e dall'anzianità di servizio, secondo le tabelle del CCNL Carta e Cartotecnica. In generale, più alta è la qualifica e più lunga l'anzianità, più ampio è il preavviso. Per i valori esatti consultare il contratto vigente.

Cosa succede se non rispetto il preavviso?

Si deve all'altra parte un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Se è il lavoratore a non rispettarlo, il datore può trattenere l'importo dalle competenze di fine rapporto.

Il licenziamento per giusta causa richiede preavviso?

No. Ai sensi dell'art. 2119 c.c., quando il fatto è così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, il licenziamento è in tronco e senza preavviso. Il giustificato motivo, invece, richiede il preavviso contrattuale.

Come si presentano correttamente le dimissioni?

Dal 2016 le dimissioni volontarie si perfezionano solo tramite la procedura telematica sul portale ministeriale; la lettera da sola non basta. Il modulo è revocabile entro 7 giorni e resta l'obbligo di rispettare il preavviso, salvo dimissioni per giusta causa.

Durante il preavviso continuo a maturare ferie e TFR?

Sì. Nel periodo di preavviso lavorato il rapporto prosegue a tutti gli effetti: si percepisce la retribuzione e si maturano ferie, mensilità aggiuntive e TFR (art. 2120 c.c.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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