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CCNL Occhialeria: malattia e infortunio 2026
Il CCNL Occhialeria tutela il lavoratore in caso di malattia e infortunio attraverso la conservazione del posto per un periodo esteso (comporto) e l’integrazione economica dell’indennità di legge. Il rinnovo 2026 ha rafforzato le tutele per le malattie gravi.
Il CCNL Occhialeria garantisce la conservazione del posto per 13 mesi di malattia (elevati a 18 per gravi patologie). Il trattamento economico integra l’indennità INPS. Il rinnovo 2026 ha esteso l’aspettativa non retribuita post-comporto da 6 a 9 mesi per malattie gravi e terapie salvavita.
Tabella riepilogativa
| Tipologia | Periodo di comporto | Aspettativa aggiuntiva | Copertura economica |
|---|---|---|---|
| Malattia ordinaria | 13 mesi in 36 mesi | Fino a 9 mesi (su richiesta) | Integrazione CCNL su indennità INPS |
| Malattia grave (oncologica, dialisi, trapianto) | 18 mesi in 36 mesi | Fino a 9 mesi (su richiesta) | Integrazione CCNL su indennità INPS |
| Infortunio sul lavoro | Non computato nel comporto | — | Integrazione CCNL su indennità INAIL |
| Malattia professionale | Non computato nel comporto | — | Integrazione CCNL su indennità INAIL |
Nota: il trattamento economico di integrazione da parte del datore durante la malattia (quota percentuale e durata) è definito nel testo integrale del CCNL. La distinzione tra malattia ordinaria e malattia grave richiede documentazione medica specialistica certificata.
Il comporto: cos’è e come funziona
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. È disciplinato dall’art. 2110 c.c., che rinvia alla contrattazione collettiva per la determinazione della durata.
Il CCNL Occhialeria fissa il comporto ordinario a 13 mesi nell’arco degli ultimi 36 mesi (non necessariamente consecutivi). Questo significa che vengono conteggiate tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. Solo per le malattie gravi (patologie oncologiche, terapie dialitiche, trapianti) il comporto è esteso a 18 mesi.
Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riconosciute dall’INAIL non si computano nel periodo di comporto: il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta, senza limiti di comporto.
Il trattamento economico durante la malattia
Durante la malattia operano due livelli di copertura economica:
- Indennità INPS (per legge): spetta dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono «carenza», generalmente a carico del datore in base al CCNL). L’indennità è pari al 50% della retribuzione giornaliera media dal 4° al 20° giorno e al 66,67% dal 21° al 180° giorno.
- Integrazione CCNL: il CCNL Occhialeria prevede che il datore di lavoro integri l’indennità INPS per portare la copertura economica a un livello più elevato. Gli importi e le percentuali esatte dell’integrazione sono definiti nel testo contrattuale completo.
Per gli infortuni sul lavoro interviene l’INAIL: indennità pari al 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno, e al 75% dal 91° giorno in poi. Anche in questo caso il CCNL integra quanto dovuto per legge.
L’aspettativa non retribuita post-comporto (novità 2026)
Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha portato da 6 a 9 mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita che il lavoratore può richiedere al termine del comporto, in caso di:
- malattia grave con necessità di cure continuative;
- infortuni extra-lavorativi che richiedano lunghe convalescenze;
- terapie salvavita (chemioterapia, radioterapia, dialisi).
Durante l’aspettativa non retribuita il rapporto di lavoro è sospeso: il lavoratore non percepisce retribuzione, ma il datore non può licenziarlo per superamento del comporto. Al termine dell’aspettativa, se le condizioni di salute non permettono il rientro, scatta la possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Visite fiscali e obblighi del lavoratore
Durante la malattia il lavoratore è obbligato a:
- comunicare immediatamente l’assenza al datore, entro la prima ora dell’orario di lavoro del giorno di inizio malattia;
- garantire la reperibilità per le visite fiscali INPS nelle fasce orarie previste (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali, 10:00-12:00 nei giorni festivi e prefestivi);
- fornire al datore il numero di protocollo del certificato telematico trasmesso dal medico all’INPS.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanti mesi di malattia sono garantiti nel CCNL Occhialeria prima del licenziamento?
Cosa succede dopo il superamento del comporto?
Il CCNL integra l’indennità INPS durante la malattia?
Come si certifica la malattia nel CCNL Occhialeria?
L’infortunio sul lavoro rientra nel comporto?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. I dati sul comporto (13 mesi ordinari, 18 mesi per gravi patologie) e sull’aspettativa post-comporto (9 mesi dal 2026) sono verificati dalle comunicazioni ufficiali delle parti sindacali. Le percentuali di integrazione economica durante la malattia vanno verificate sul testo contrattuale completo. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanti mesi di malattia sono garantiti nel CCNL Occhialeria prima del licenziamento?
Il CCNL Occhialeria garantisce la conservazione del posto di lavoro per 13 mesi nell'arco degli ultimi 36 mesi (comporto ordinario). Per patologie gravi (oncologiche, dialisi, trapianti) il periodo si estende a 18 mesi.
Cosa succede dopo il superamento del comporto?
Superato il periodo di comporto, il datore può licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo. Il CCNL 2026 ha però esteso la possibilità di richiedere un'aspettativa non retribuita fino a 9 mesi (da 6) prima che scatti il licenziamento, per dare al lavoratore più tempo per recuperare.
Il CCNL integra l'indennità INPS durante la malattia?
Sì. La legge (D.lgs. 151/2001 e normativa INPS) prevede indennità di malattia a carico INPS (50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno, 66,67% dal 21° al 180°). Il CCNL Occhialeria integra questa indennità, garantendo al lavoratore una quota più elevata della retribuzione durante la malattia. L'importo esatto dell'integrazione è definito nel testo contrattuale completo.
Come si certifica la malattia nel CCNL Occhialeria?
La malattia deve essere comunicata al datore di lavoro entro la prima ora dell'orario di lavoro del primo giorno di assenza. Il certificato medico telematico (trasmesso dal medico all'INPS) è il documento necessario. Il datore riceve il numero di protocollo; in caso di visite fiscali INPS, il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie previste.
L'infortunio sul lavoro ha un trattamento diverso?
Sì. Per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali interviene l'INAIL: l'indennità è pari al 60% della retribuzione dal 4° giorno e al 75% dal 91° giorno. Il CCNL integra questa indennità. Il periodo di inabilità temporanea assoluta non è computato nel periodo di comporto contrattuale.
Cosa succede se mi ammalo durante le ferie?
La malattia che insorge durante le ferie, se certificata dal medico, sospende le ferie. Il lavoratore deve comunicare immediatamente la malattia al datore e fornire il certificato. I giorni di malattia non si computano come giorni di ferie e possono essere recuperati in un momento successivo.
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