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Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Occhialeria garantisce la conservazione del posto per 13 mesi di malattia (elevati a 18 per gravi patologie). Il trattamento economico integra l'indennità INPS. Il rinnovo 2026 ha esteso l'aspettativa non retribuita post-comporto da 6 a 9 mesi per malattie gravi e terapie salvavita.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Occhialeria (Anfao)

CCNL Occhialeria: malattia e infortunio 2026

Il CCNL Occhialeria tutela il lavoratore in caso di malattia e infortunio attraverso la conservazione del posto per un periodo esteso (comporto) e l’integrazione economica dell’indennità di legge. Il rinnovo 2026 ha rafforzato le tutele per le malattie gravi.

In sintesi

Il CCNL Occhialeria garantisce la conservazione del posto per 13 mesi di malattia (elevati a 18 per gravi patologie). Il trattamento economico integra l’indennità INPS. Il rinnovo 2026 ha esteso l’aspettativa non retribuita post-comporto da 6 a 9 mesi per malattie gravi e terapie salvavita.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
30 gennaio 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Norma di legge
Art. 2110 c.c. (comporto); D.lgs. 151/2001; D.P.R. 1124/1965 (INAIL)

Tabella riepilogativa

Comporto e trattamento economico malattia — CCNL Occhialeria 2026
Tipologia Periodo di comporto Aspettativa aggiuntiva Copertura economica
Malattia ordinaria 13 mesi in 36 mesi Fino a 9 mesi (su richiesta) Integrazione CCNL su indennità INPS
Malattia grave (oncologica, dialisi, trapianto) 18 mesi in 36 mesi Fino a 9 mesi (su richiesta) Integrazione CCNL su indennità INPS
Infortunio sul lavoro Non computato nel comporto Integrazione CCNL su indennità INAIL
Malattia professionale Non computato nel comporto Integrazione CCNL su indennità INAIL

Nota: il trattamento economico di integrazione da parte del datore durante la malattia (quota percentuale e durata) è definito nel testo integrale del CCNL. La distinzione tra malattia ordinaria e malattia grave richiede documentazione medica specialistica certificata.

Il comporto: cos’è e come funziona

Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. È disciplinato dall’art. 2110 c.c., che rinvia alla contrattazione collettiva per la determinazione della durata.

Il CCNL Occhialeria fissa il comporto ordinario a 13 mesi nell’arco degli ultimi 36 mesi (non necessariamente consecutivi). Questo significa che vengono conteggiate tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. Solo per le malattie gravi (patologie oncologiche, terapie dialitiche, trapianti) il comporto è esteso a 18 mesi.

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riconosciute dall’INAIL non si computano nel periodo di comporto: il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta, senza limiti di comporto.

Il trattamento economico durante la malattia

Durante la malattia operano due livelli di copertura economica:

  1. Indennità INPS (per legge): spetta dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono «carenza», generalmente a carico del datore in base al CCNL). L’indennità è pari al 50% della retribuzione giornaliera media dal 4° al 20° giorno e al 66,67% dal 21° al 180° giorno.
  2. Integrazione CCNL: il CCNL Occhialeria prevede che il datore di lavoro integri l’indennità INPS per portare la copertura economica a un livello più elevato. Gli importi e le percentuali esatte dell’integrazione sono definiti nel testo contrattuale completo.

Per gli infortuni sul lavoro interviene l’INAIL: indennità pari al 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno, e al 75% dal 91° giorno in poi. Anche in questo caso il CCNL integra quanto dovuto per legge.

L’aspettativa non retribuita post-comporto (novità 2026)

Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha portato da 6 a 9 mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita che il lavoratore può richiedere al termine del comporto, in caso di:

  • malattia grave con necessità di cure continuative;
  • infortuni extra-lavorativi che richiedano lunghe convalescenze;
  • terapie salvavita (chemioterapia, radioterapia, dialisi).

Durante l’aspettativa non retribuita il rapporto di lavoro è sospeso: il lavoratore non percepisce retribuzione, ma il datore non può licenziarlo per superamento del comporto. Al termine dell’aspettativa, se le condizioni di salute non permettono il rientro, scatta la possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Visite fiscali e obblighi del lavoratore

Durante la malattia il lavoratore è obbligato a:

  • comunicare immediatamente l’assenza al datore, entro la prima ora dell’orario di lavoro del giorno di inizio malattia;
  • garantire la reperibilità per le visite fiscali INPS nelle fasce orarie previste (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali, 10:00-12:00 nei giorni festivi e prefestivi);
  • fornire al datore il numero di protocollo del certificato telematico trasmesso dal medico all’INPS.

Casi pratici

Tizio — Malattia ripetuta e avvicinamento al comporto
Tizio, operatore di montaggio al livello 3, ha accumulato negli ultimi 36 mesi: 40 giorni di malattia nel 2024, 55 giorni nel 2025 e 100 giorni nel primo semestre 2026. Totale: 195 giorni (circa 6,5 mesi). È ancora lontano dal comporto di 13 mesi (circa 395 giorni), ma il suo HR manager lo convoca per un colloquio di rientro. Non si tratta di un atto disciplinare, ma di una verifica sulle condizioni di salute e la possibilità di adibire Tizio a mansioni meno gravose.
Caia — Patologia oncologica e comporto esteso
Caia, al livello 5S, riceve una diagnosi di tumore nel gennaio 2026 e inizia un ciclo di chemioterapia. Il datore è informato e le viene applicato il comporto esteso a 18 mesi. Terminato il periodo, Caia non è ancora in grado di riprendere il lavoro. Richiede l’aspettativa non retribuita: il CCNL 2026 le garantisce fino a 9 mesi aggiuntivi. Durante l’aspettativa il rapporto è sospeso ma il datore non può licenziarla.
Sempronio — Infortunio sul lavoro in reparto galvanica
Sempronio (livello 4) subisce un infortunio alla mano durante una lavorazione galvanica. L’infortunio è riconosciuto dall’INAIL come infortunio sul lavoro. Il periodo di inabilità temporanea assoluta (60 giorni) non si computa nel comporto contrattuale. Durante la degenza riceve l’indennità INAIL integrata dal datore secondo il CCNL. Al rientro l’azienda, in applicazione degli «accomodamenti ragionevoli» introdotti dal rinnovo 2026, valuta soluzioni organizzative adatte alle condizioni residue di Sempronio.

Domande frequenti

Quanti mesi di malattia sono garantiti nel CCNL Occhialeria prima del licenziamento?
Il comporto ordinario è di 13 mesi nell’arco degli ultimi 36 mesi. Per malattie gravi (patologie oncologiche, dialisi, trapianti) il comporto sale a 18 mesi. L’infortunio sul lavoro non si computa nel comporto.
Cosa succede dopo il superamento del comporto?
Il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo. Il CCNL 2026 prevede però che il lavoratore possa richiedere un’aspettativa non retribuita di ulteriori 9 mesi prima che il licenziamento diventi eseguibile, nei casi di malattia grave o terapie salvavita.
Il CCNL integra l’indennità INPS durante la malattia?
Sì. Oltre all’indennità INPS (50-66,67% della retribuzione), il CCNL Occhialeria prevede un’integrazione a carico del datore per garantire al lavoratore una copertura economica più elevata. Le percentuali e la durata dell’integrazione sono definite nel testo contrattuale integrale.
Come si certifica la malattia nel CCNL Occhialeria?
La malattia va comunicata immediatamente al datore entro la prima ora dell’orario di lavoro del primo giorno di assenza. Il certificato medico telematico (trasmesso dal medico all’INPS) è sufficiente; il lavoratore fornisce al datore il numero di protocollo.
L’infortunio sul lavoro rientra nel comporto?
No. L’infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL e la malattia professionale non si computano nel periodo di comporto contrattuale. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta certificata dall’INAIL.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. I dati sul comporto (13 mesi ordinari, 18 mesi per gravi patologie) e sull’aspettativa post-comporto (9 mesi dal 2026) sono verificati dalle comunicazioni ufficiali delle parti sindacali. Le percentuali di integrazione economica durante la malattia vanno verificate sul testo contrattuale completo. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti mesi di malattia sono garantiti nel CCNL Occhialeria prima del licenziamento?

Il CCNL Occhialeria garantisce la conservazione del posto di lavoro per 13 mesi nell'arco degli ultimi 36 mesi (comporto ordinario). Per patologie gravi (oncologiche, dialisi, trapianti) il periodo si estende a 18 mesi.

Cosa succede dopo il superamento del comporto?

Superato il periodo di comporto, il datore può licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo. Il CCNL 2026 ha però esteso la possibilità di richiedere un'aspettativa non retribuita fino a 9 mesi (da 6) prima che scatti il licenziamento, per dare al lavoratore più tempo per recuperare.

Il CCNL integra l'indennità INPS durante la malattia?

Sì. La legge (D.lgs. 151/2001 e normativa INPS) prevede indennità di malattia a carico INPS (50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno, 66,67% dal 21° al 180°). Il CCNL Occhialeria integra questa indennità, garantendo al lavoratore una quota più elevata della retribuzione durante la malattia. L'importo esatto dell'integrazione è definito nel testo contrattuale completo.

Come si certifica la malattia nel CCNL Occhialeria?

La malattia deve essere comunicata al datore di lavoro entro la prima ora dell'orario di lavoro del primo giorno di assenza. Il certificato medico telematico (trasmesso dal medico all'INPS) è il documento necessario. Il datore riceve il numero di protocollo; in caso di visite fiscali INPS, il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie previste.

L'infortunio sul lavoro ha un trattamento diverso?

Sì. Per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali interviene l'INAIL: l'indennità è pari al 60% della retribuzione dal 4° giorno e al 75% dal 91° giorno. Il CCNL integra questa indennità. Il periodo di inabilità temporanea assoluta non è computato nel periodo di comporto contrattuale.

Cosa succede se mi ammalo durante le ferie?

La malattia che insorge durante le ferie, se certificata dal medico, sospende le ferie. Il lavoratore deve comunicare immediatamente la malattia al datore e fornire il certificato. I giorni di malattia non si computano come giorni di ferie e possono essere recuperati in un momento successivo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.