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Ultimo aggiornamento: 29 Gennaio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Occhialeria disciplina l'apprendistato professionalizzante articolando la durata in gruppi legati al livello di qualificazione obiettivo. La retribuzione cresce progressivamente durante il periodo. Dal 2026 sono previste 8 ore annue di formazione obbligatoria aggiuntiva per ogni lavoratore, compresi gli apprendisti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Occhialeria (Anfao)

CCNL Occhialeria: apprendistato durata e regole 2026

L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Occhialeria è uno strumento fondamentale per formare nuovi operatori in un settore — come quello del distretto bellunese — in cui le competenze tecnico-artigianali si tramandano in azienda. Il rinnovo 2026 rafforza gli obblighi di formazione continua.

In sintesi

Il CCNL Occhialeria disciplina l’apprendistato professionalizzante articolando la durata in gruppi legati al livello di qualificazione obiettivo. La retribuzione cresce progressivamente durante il periodo. Dal 2026 sono previste 8 ore annue di formazione obbligatoria aggiuntiva per tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
30 gennaio 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Norma di legge
D.lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante nel CCNL Occhialeria — struttura per gruppo
Gruppo Livello obiettivo Durata massima Retribuzione (indicativa)
Gruppo A Livelli 1 – 2 (Area operativa base/centrato) 18-24 mesi Progressiva dal 70-80% al 90-100% del minimo
Gruppo B Livelli 3 – 3S (Operativa consolidato / Qualificata base) 24-36 mesi Progressiva dal 70-80% al 90-100% del minimo
Gruppo C Livelli 4 – 4S (Qualificata centrato/consolidato) 36-48 mesi Progressiva, con incrementi annuali
Gruppo D Livelli 5 – 5S – 6 – Q (Tecnica, Specialistica) Fino a 5 anni Progressiva, secondo le tavole contrattuali

Avvertenza: la tabella è orientativa e ricostruita sulla base della struttura contrattuale del settore. Le durate esatte per gruppo e le percentuali retributive precise (es. 80% nel primo anno, 90% nel secondo, 100% nell’ultimo semestre) sono definite nel testo integrale del CCNL Occhialeria. Per certezza consultare il testo aggiornato presso Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil o un consulente del lavoro.

L’apprendistato professionalizzante nel settore occhialeria

L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.lgs. 81/2015) è la tipologia di apprendistato più diffusa nel settore industriale. Può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni (o 17 anni se in possesso di qualifica professionale). La finalità è il conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali.

Nel distretto bellunese dell’occhialeria l’apprendistato è uno strumento tradizionale di trasmissione del know-how artigianale: dalle tecniche di cerchiatura manuale alla programmazione CNC per la lavorazione dell’acetato, dalla galvanica alla saldatura di micro-componenti. Il CCNL valorizza questo aspetto prevedendo la figura del tutore aziendale come elemento centrale del percorso formativo.

Retribuzione progressiva dell’apprendista

La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella del lavoratore ordinario al livello obiettivo e cresce progressivamente con il trascorrere del periodo di apprendistato. Il CCNL Occhialeria fissa tavole retributive per ogni gruppo, con incrementi annuali o semestrali. In termini generali, nei settori industriali comparabili, la progressione tipica è:

  • Primo anno: 80% circa del minimo tabellare del livello obiettivo;
  • Secondo anno: 85-90% circa;
  • Terzo anno e oltre: 90-100%, fino al raggiungimento del 100% nell’ultimo semestre.

Le percentuali esatte sono definite nel testo contrattuale del CCNL Occhialeria per ogni gruppo di qualificazione. Si raccomanda di verificare le tavole aggiornate al rinnovo 2026.

Formazione durante l’apprendistato

L’apprendistato professionalizzante prevede due componenti formative:

  1. Formazione professionalizzante aziendale: non meno di 80 ore annue per i rapporti a tempo pieno (art. 44, comma 2, D.lgs. 81/2015). Il tutore aziendale — figura obbligatoria — affianca l’apprendista nelle lavorazioni e certifica l’acquisizione delle competenze.
  2. Formazione di base e trasversale (se prevista dalla Regione): eroga competenze di sicurezza, relazionali e organizzative. L’offerta formativa pubblica è coordinata dalle Regioni; se non disponibile, può essere interamente svolta in azienda.

Il rinnovo 2026 ha introdotto per tutti i lavoratori (compresi gli apprendisti) un obbligo di 8 ore annue di formazione continua (24 ore nel triennio 2026-2028), a carico dell’azienda, su temi di sicurezza, aggiornamento tecnologico e competenze trasversali.

Diritti dell’apprendista

L’apprendista ha diritto, in misura piena o proporzionale alla sua retribuzione effettiva, a:

  • ferie annue (stesso numero di giorni dei lavoratori ordinari);
  • tredicesima mensilità (pro rata sulla retribuzione effettiva);
  • TFR (maturato sulla retribuzione effettiva);
  • copertura INAIL per gli infortuni sul lavoro;
  • copertura sanitaria integrativa Sanimoda (a partire dall’iscrizione al fondo);
  • contribuzione previdenziale INPS (con aliquote ridotte per l’apprendistato nei primi 9 anni, nelle aziende fino a 9 dipendenti).

Recesso e conversione a tempo indeterminato

Al termine del periodo di apprendistato, se il datore non comunica il recesso, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato, senza necessità di alcuna formalità. Il lavoratore è inquadrato al livello obiettivo dell’apprendistato con il minimo tabellare pieno.

Durante l’apprendistato il recesso è possibile a partire dal termine del periodo di apprendistato concordato nel piano formativo (non prima). Prima della scadenza il recesso è ammesso solo per giusta causa.

Casi pratici

Tizio — Apprendista montatore di montature (Gruppo B)
Tizio, 20 anni, viene assunto come apprendista per conseguire la qualifica di livello 3S (operatore specializzato montaggio, area qualificata base). La durata dell’apprendistato è di 3 anni. Nel primo anno percepisce circa l’80% del minimo del livello 3S (1.984,86 €) = circa 1.587 €; nel terzo anno circa il 95% = 1.886 €. Al termine dei 3 anni, senza recesso del datore, il rapporto si converte a tempo indeterminato al livello 3S con il minimo pieno.
Caia — Apprendistato di alta qualificazione (Gruppo D)
Caia, 24 anni e laurea triennale in ingegneria dei materiali, viene assunta come apprendista al Gruppo D per conseguire la qualifica di livello 5 (tecnica/gestionale, centrato). La durata può arrivare a 5 anni in base al piano formativo concordato. La formazione comprende sia le ore aziendali che un percorso di alta formazione con l’Università di Padova. La retribuzione cresce progressivamente: nell’ultimo anno Caia percepisce il 95-100% del minimo 5 (2.296,36 €).
Sempronio — Conversione automatica a tempo indeterminato
Sempronio ha completato 3 anni di apprendistato al Gruppo C (livello 4, area qualificata centrato) senza mai ricevere comunicazioni di recesso. Il giorno successivo alla scadenza del piano formativo, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato al livello 4 con il minimo tabellare di 2.042,96 € (dal 1° marzo 2026). L’azienda non deve fare nulla: la conversione è automatica per legge.

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Occhialeria?
La durata varia per gruppo di qualificazione obiettivo: da 18-24 mesi per i livelli operativi base a 5 anni per i livelli tecnici e specialistici. Il D.lgs. 81/2015 fissa il massimo a 3 anni per l’apprendistato professionalizzante standard (5 anni per i profili di alta specializzazione).
Quanto guadagna un apprendista nel CCNL Occhialeria?
La retribuzione è una percentuale del minimo tabellare del livello obiettivo, crescente anno per anno. A titolo orientativo: primo anno circa 80%, secondo anno circa 85-90%, ultimo periodo circa 95-100%. Le percentuali precise sono nel testo integrale del CCNL.
Quante ore di formazione prevede l’apprendistato?
Almeno 80 ore annue di formazione professionalizzante aziendale (D.lgs. 81/2015). Dal 2026 si aggiungono 8 ore annue di formazione continua obbligatoria previste dal CCNL per tutti i lavoratori, apprendisti inclusi.
L’apprendista ha diritto alla tredicesima?
Sì. L’apprendista ha diritto alla tredicesima calcolata sulla sua retribuzione effettiva (percentuale del minimo tabellare), proporzionale ai mesi lavorati nell’anno.
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Se il datore non comunica il recesso, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato al livello obiettivo, con il minimo tabellare pieno. Non è necessaria alcuna formalità aggiuntiva.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Le durate e le percentuali retributive dell’apprendistato riportate sono orientative; per i valori esatti del testo contrattuale aggiornato consultare i sindacati di categoria (Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil) o un consulente del lavoro. Per situazioni specifiche rivolgersi anche all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura l'apprendistato nel CCNL Occhialeria?

La durata varia in base al gruppo di qualificazione obiettivo. Per le qualifiche dell'area operativa (livelli 1-3) la durata è più breve (tipicamente 2-3 anni); per le qualifiche qualificate e specialistiche (livelli 4-Q) può arrivare a 5 anni. Il D.lgs. 81/2015 fissa il limite massimo a 3 anni (o 5 per i profili di alta specializzazione).

Quanto guadagna un apprendista nel CCNL Occhialeria?

La retribuzione dell'apprendista è inferiore al minimo tabellare del livello obiettivo e cresce progressivamente. Di norma il CCNL fissa percentuali crescenti per anni di apprendistato (es. 80% nel primo anno, 90% nel secondo, 100% al termine). Il testo integrale del CCNL definisce le percentuali esatte per gruppo.

Quante ore di formazione obbligatoria prevede il CCNL?

Il CCNL 2023 ha previsto 16 ore biennali di formazione obbligatoria per ogni lavoratore. Il rinnovo 2026 ha elevato l'obbligo a 8 ore annue (24 nel triennio 2026-2028). Per gli apprendisti la formazione professionalizzante è parte integrante del contratto e si aggiunge all'obbligo generale.

L'apprendistato può essere interrotto?

Sì. Durante l'apprendistato entrambe le parti possono recedere senza obbligo di motivazione e senza preavviso (salvo quanto previsto dal CCNL per il periodo finale). Al termine del periodo di apprendistato, se il datore non comunica il recesso, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato.

Il periodo di apprendistato vale per l'anzianità aziendale?

Sì. Il periodo di apprendistato è computato nell'anzianità di servizio ai fini di ferie, TFR, preavviso e scatti di anzianità, a partire dal momento della conferma a tempo indeterminato (o fin dall'inizio, secondo le previsioni del CCNL).

L'apprendista ha diritto alla tredicesima?

Sì. L'apprendista ha diritto alla tredicesima mensilità, calcolata sulla sua retribuzione effettiva (che è una percentuale del minimo tabellare del livello obiettivo). La tredicesima matura proporzionalmente ai mesi lavorati nell'anno.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.