Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Occhialeria (Anfao)

CCNL Occhialeria: apprendistato durata e regole 2026

L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Occhialeria è uno strumento fondamentale per formare nuovi operatori in un settore – come quello del distretto bellunese – in cui le competenze tecnico-artigianali si tramandano in azienda. Il rinnovo 2026 rafforza gli obblighi di formazione continua.

In sintesi

Il CCNL Occhialeria disciplina l’apprendistato professionalizzante articolando la durata in gruppi legati al livello di qualificazione obiettivo. La retribuzione cresce progressivamente durante il periodo. Dal 2026 sono previste 8 ore annue di formazione obbligatoria aggiuntiva per tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
30 gennaio 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Norma di legge
D.lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante nel CCNL Occhialeria – struttura per gruppo
Gruppo Livello obiettivo Durata massima Retribuzione (indicativa)
Gruppo A Livelli 1 – 2 (Area operativa base/centrato) 18-24 mesi Progressiva dal 70-80% al 90-100% del minimo
Gruppo B Livelli 3 – 3S (Operativa consolidato / Qualificata base) 24-36 mesi Progressiva dal 70-80% al 90-100% del minimo
Gruppo C Livelli 4 – 4S (Qualificata centrato/consolidato) 36-48 mesi Progressiva, con incrementi annuali
Gruppo D Livelli 5 – 5S – 6 – Q (Tecnica, Specialistica) Fino a 5 anni Progressiva, secondo le tavole contrattuali

Avvertenza: la tabella è orientativa e ricostruita sulla base della struttura contrattuale del settore. Le durate esatte per gruppo e le percentuali retributive precise (es. 80% nel primo anno, 90% nel secondo, 100% nell’ultimo semestre) sono definite nel testo integrale del CCNL Occhialeria. Per certezza consultare il testo aggiornato presso Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil o un consulente del lavoro.

L’apprendistato professionalizzante nel settore occhialeria

L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.lgs. 81/2015) è la tipologia di apprendistato più diffusa nel settore industriale. Può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni (o 17 anni se in possesso di qualifica professionale). La finalità è il conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali.

Nel distretto bellunese dell’occhialeria l’apprendistato è uno strumento tradizionale di trasmissione del know-how artigianale: dalle tecniche di cerchiatura manuale alla programmazione CNC per la lavorazione dell’acetato, dalla galvanica alla saldatura di micro-componenti. Il CCNL valorizza questo aspetto prevedendo la figura del tutore aziendale come elemento centrale del percorso formativo.

Retribuzione progressiva dell’apprendista

La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella del lavoratore ordinario al livello obiettivo e cresce progressivamente con il trascorrere del periodo di apprendistato. Il CCNL Occhialeria fissa tavole retributive per ogni gruppo, con incrementi annuali o semestrali. In termini generali, nei settori industriali comparabili, la progressione tipica è:

  • Primo anno: 80% circa del minimo tabellare del livello obiettivo;
  • Secondo anno: 85-90% circa;
  • Terzo anno e oltre: 90-100%, fino al raggiungimento del 100% nell’ultimo semestre.

Le percentuali esatte sono definite nel testo contrattuale del CCNL Occhialeria per ogni gruppo di qualificazione. Si raccomanda di verificare le tavole aggiornate al rinnovo 2026.

Formazione durante l’apprendistato

L’apprendistato professionalizzante prevede due componenti formative:

  1. Formazione professionalizzante aziendale: non meno di 80 ore annue per i rapporti a tempo pieno (art. 44, comma 2, D.lgs. 81/2015). Il tutore aziendale – figura obbligatoria – affianca l’apprendista nelle lavorazioni e certifica l’acquisizione delle competenze.
  2. Formazione di base e trasversale (se prevista dalla Regione): eroga competenze di sicurezza, relazionali e organizzative. L’offerta formativa pubblica è coordinata dalle Regioni; se non disponibile, può essere interamente svolta in azienda.

Il rinnovo 2026 ha introdotto per tutti i lavoratori (compresi gli apprendisti) un obbligo di 8 ore annue di formazione continua (24 ore nel triennio 2026-2028), a carico dell’azienda, su temi di sicurezza, aggiornamento tecnologico e competenze trasversali.

Diritti dell’apprendista

L’apprendista ha diritto, in misura piena o proporzionale alla sua retribuzione effettiva, a:

  • ferie annue (stesso numero di giorni dei lavoratori ordinari);
  • tredicesima mensilità (pro rata sulla retribuzione effettiva);
  • TFR (maturato sulla retribuzione effettiva);
  • copertura INAIL per gli infortuni sul lavoro;
  • copertura sanitaria integrativa Sanimoda (a partire dall’iscrizione al fondo);
  • contribuzione previdenziale INPS (con aliquote ridotte per l’apprendistato nei primi 9 anni, nelle aziende fino a 9 dipendenti).

Recesso e conversione a tempo indeterminato

Al termine del periodo di apprendistato, se il datore non comunica il recesso, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato, senza necessità di alcuna formalità. Il lavoratore è inquadrato al livello obiettivo dell’apprendistato con il minimo tabellare pieno.

Durante l’apprendistato il recesso è possibile a partire dal termine del periodo di apprendistato concordato nel piano formativo (non prima). Prima della scadenza il recesso è ammesso solo per giusta causa.

Casi pratici

Tizio – Apprendista montatore di montature (Gruppo B)
Tizio, 20 anni, viene assunto come apprendista per conseguire la qualifica di livello 3S (operatore specializzato montaggio, area qualificata base). La durata dell’apprendistato è di 3 anni. Nel primo anno percepisce circa l’80% del minimo del livello 3S (1.984,86 €) = circa 1.587 €; nel terzo anno circa il 95% = 1.886 €. Al termine dei 3 anni, senza recesso del datore, il rapporto si converte a tempo indeterminato al livello 3S con il minimo pieno.
Caia – Apprendistato di alta qualificazione (Gruppo D)
Caia, 24 anni e laurea triennale in ingegneria dei materiali, viene assunta come apprendista al Gruppo D per conseguire la qualifica di livello 5 (tecnica/gestionale, centrato). La durata può arrivare a 5 anni in base al piano formativo concordato. La formazione comprende sia le ore aziendali che un percorso di alta formazione con l’Università di Padova. La retribuzione cresce progressivamente: nell’ultimo anno Caia percepisce il 95-100% del minimo 5 (2.296,36 €).
Sempronio – Conversione automatica a tempo indeterminato
Sempronio ha completato 3 anni di apprendistato al Gruppo C (livello 4, area qualificata centrato) senza mai ricevere comunicazioni di recesso. Il giorno successivo alla scadenza del piano formativo, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato al livello 4 con il minimo tabellare di 2.042,96 € (dal 1° marzo 2026). L’azienda non deve fare nulla: la conversione è automatica per legge.

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Occhialeria?
La durata varia per gruppo di qualificazione obiettivo: da 18-24 mesi per i livelli operativi base a 5 anni per i livelli tecnici e specialistici. Il D.lgs. 81/2015 fissa il massimo a 3 anni per l’apprendistato professionalizzante standard (5 anni per i profili di alta specializzazione).
Quanto guadagna un apprendista nel CCNL Occhialeria?
La retribuzione è una percentuale del minimo tabellare del livello obiettivo, crescente anno per anno. A titolo orientativo: primo anno circa 80%, secondo anno circa 85-90%, ultimo periodo circa 95-100%. Le percentuali precise sono nel testo integrale del CCNL.
Quante ore di formazione prevede l’apprendistato?
Almeno 80 ore annue di formazione professionalizzante aziendale (D.lgs. 81/2015). Dal 2026 si aggiungono 8 ore annue di formazione continua obbligatoria previste dal CCNL per tutti i lavoratori, apprendisti inclusi.
L’apprendista ha diritto alla tredicesima?
Sì. L’apprendista ha diritto alla tredicesima calcolata sulla sua retribuzione effettiva (percentuale del minimo tabellare), proporzionale ai mesi lavorati nell’anno.
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Se il datore non comunica il recesso, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato al livello obiettivo, con il minimo tabellare pieno. Non è necessaria alcuna formalità aggiuntiva.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Le durate e le percentuali retributive dell’apprendistato riportate sono orientative; per i valori esatti del testo contrattuale aggiornato consultare i sindacati di categoria (Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil) o un consulente del lavoro. Per situazioni specifiche rivolgersi anche all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Occhialeria disciplina l'apprendistato professionalizzante, articolando la durata in funzione del livello di destinazione.
  • L'apprendistato unisce formazione in azienda e acquisizione di una qualifica professionale tecnico-artigianale.
  • L'inquadramento e' progressivo: l'apprendista parte da un livello inferiore e raggiunge quello finale al termine del percorso.
  • Il rinnovo 2026 rafforza gli obblighi di formazione continua e il piano formativo individuale.
  • Al termine, in caso di mancato recesso, il rapporto prosegue come ordinario nel livello di destinazione.
Indice dei contenuti

Nel distretto dell'occhialeria, dove le competenze tecnico-artigianali si tramandano in azienda, l'apprendistato professionalizzante e' lo strumento principale per formare nuovi operatori. Il CCNL Anfao ne disciplina durata, inquadramento e obblighi formativi, e il rinnovo 2026 ne rafforza la dimensione formativa.

Cos'e' l'apprendistato professionalizzante

L'apprendistato professionalizzante e' un contratto a causa mista: alla prestazione lavorativa si affianca l'obbligo del datore di garantire la formazione necessaria a far conseguire all'apprendista una qualificazione professionale. E' lo strumento d'elezione per inserire i giovani nelle lavorazioni tipiche dell'occhialeria, dove la manualita' e la precisione si apprendono sul campo. La sua disciplina nasce dalla legge ed e' specificata dal CCNL.

La durata articolata per livello di destinazione

La durata del periodo di apprendistato non e' unica: il CCNL la articola in gruppi correlati al livello di inquadramento di destinazione. più elevato e complesso e' il profilo da raggiungere, più lungo e' il percorso formativo previsto. Per conoscere la durata applicabile occorre individuare il livello finale verso cui e' diretto l'apprendistato e consultare la tabella delle durate del contratto vigente.

L'inquadramento progressivo

Durante l'apprendistato il lavoratore e' inquadrato in modo progressivo: parte tipicamente a uno o due livelli sotto la qualifica di destinazione e avanza nel corso del rapporto, fino a raggiungere il livello finale al completamento del percorso. Questo «sotto-inquadramento» e' giustificato dalla componente formativa e ha limiti precisi fissati dal contratto, che vanno verificati nel testo vigente.

Il piano formativo e gli obblighi del datore

Cardine dell'istituto e' il piano formativo individuale, che definisce le competenze da acquisire e le attività di formazione, sia tecnica sia trasversale. Il rinnovo 2026 rafforza gli obblighi di formazione continua: il datore deve garantire un percorso effettivo, non meramente formale. L'inadempimento dell'obbligo formativo può avere conseguenze sulla qualificazione del rapporto e sui benefici contributivi.

La conclusione del percorso

Al termine del periodo, se nessuna delle parti recede nel termine di preavviso previsto, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato, con l'apprendista inquadrato nel livello di destinazione. La possibilita' di recesso al termine e' una facolta' specifica dell'apprendistato; durante il periodo, invece, valgono le ordinarie causali di recesso.

Tutele e verifiche utili

All'apprendista spettano le tutele del lavoratore subordinato, dalla copertura previdenziale ai diritti su ferie e malattia, con le specificita' del contratto. Per chi entra in azienda con questo strumento e' utile verificare durata applicabile, livello di partenza e di destinazione e contenuto del piano formativo: sono gli elementi su cui si misura la correttezza del rapporto, da leggere nel CCNL vigente.

Domande frequenti

Quanto dura l'apprendistato nel CCNL Occhialeria?

La durata e' articolata in gruppi legati al livello di destinazione: piu' e' elevato il profilo finale, piu' lungo e' il percorso. La durata applicabile va letta nella tabella del contratto vigente.

Come sono inquadrato durante l'apprendistato?

In modo progressivo: si parte a uno o due livelli sotto la qualifica di destinazione e si avanza fino al livello finale al termine del percorso, nei limiti fissati dal contratto.

Cos'e' il piano formativo individuale?

E' il documento che definisce le competenze da acquisire e le attivita' formative. Il rinnovo 2026 rafforza l'obbligo del datore di garantire una formazione effettiva.

Cosa succede al termine dell'apprendistato?

Se nessuna parte recede nel preavviso previsto, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato nel livello di destinazione.

L'apprendista ha le stesse tutele degli altri lavoratori?

Si, gli spettano le tutele del lavoratore subordinato (previdenza, ferie, malattia), con le specificita' previste dal CCNL per l'istituto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.