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La guida
CCNL Calzaturiero Industria: ferie, permessi e ROL 2024
Quattro settimane di ferie annue, 8 o 56 ore di riduzione d’orario (ROL) più 4 giornate di ex festività, 15 giorni per il matrimonio e permessi per studio fino a 100 ore l’anno: la guida ai diritti di assenza del CCNL Calzaturiero Industria del 17 luglio 2024.
Il CCNL Calzaturiero Industria garantisce 4 settimane di ferie annue (4 settimane e 2 giorni per gli intermedi con oltre 17 anni; 5 settimane per gli impiegati con oltre 17 anni), una riduzione d’orario di 8 ore (orario di 39 ore) o 56 ore (orario di 40 ore) più 4 giornate di riposi per ex festività, 15 giorni di congedo matrimoniale, 3 giorni di permesso retribuito per lutto o grave infermità e fino a 100 ore annue di permessi per studio. Per la malattia del figlio tra 3 e 8 anni sono previsti 10 giorni l’anno non retribuiti.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa dei permessi
| Tipo di permesso | Durata | Fonte |
|---|---|---|
| Ferie annue | 4 settimane (20 gg lavorativi); oltre 17 anni di anzianità: +2 giorni (intermedi), 5 settimane (impiegati) | CCNL artt. 84, 95, 105 + D.Lgs. 66/2003 |
| Permessi ROL / ex festività | 8 ore (39 h) o 56 ore (40 h) di riduzione d’orario; 4 giornate di riposi per ex festività | CCNL artt. 29 e 42 |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni consecutivi (non in prova) | CCNL art. 54 |
| Lutto o grave infermità del familiare | 3 giorni retribuiti all’anno (coniuge, parente entro il 2° grado, convivente) | CCNL art. 56 |
| Malattia del figlio di 3-8 anni | 10 giorni l’anno non retribuiti | CCNL art. 57 |
| Diritto allo studio | Fino a 100 ore annue da un monte ore di 4 ore per dipendente; permessi per gli esami | CCNL art. 64 |
| Donazione sangue | 1 giorno retribuito/donazione | Legge (L. 219/2005) |
Le ferie maturano proporzionalmente in base ai mesi lavorati nell’anno. Il lavoratore assunto a metà anno matura la quota proporzionale di ferie e permessi ROL.
Ferie annue: maturazione e fruizione
Il CCNL Calzaturiero Industria garantisce ai lavoratori 4 settimane di ferie annue retribuite (corrispondenti a 20 giornate lavorative su 5 giorni/settimana); per gli intermedi con più di 17 anni di anzianità si aggiungono 2 giorni lavorativi, per gli impiegati si sale a 4 settimane e un giorno da 8 a 17 anni di anzianità e a 5 settimane oltre i 17 anni (artt. 84, 95, 105). Tre settimane vanno godute in modo continuativo; la terza e la quarta cadono di massima tra il 1° giugno e il 30 settembre, e l’epoca delle ferie si stabilisce di norma entro il 30 aprile. Questo diritto è irrinunciabile e non monetizzabile in costanza di rapporto: il lavoratore non può «vendere» le proprie ferie. Alla cessazione del rapporto le ferie non godute vengono liquidate come indennità sostitutiva.
Il D.Lgs. 66/2003, di origine comunitaria, stabilisce che almeno due settimane di ferie devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione (o entro 18 mesi dall’anno di maturazione). Le rimanenti due settimane possono essere programmate concordemente tra lavoratore e azienda. Il piano ferie è definito dall’azienda tenendo conto delle esigenze produttive e delle preferenze dei lavoratori.
Permessi ROL e ex festività
I permessi ROL sono ore di riduzione dell’orario contrattuale, previste dall’art. 29: 8 ore l’anno con l’orario di 39 ore settimanali, 56 ore con l’orario di 40 ore, 52 ore per i turni con orario di 40 ore e 5 ore per i turni con orario di 39 ore; i turnisti 6×6 hanno ore aggiuntive e chi lavora su turno notturno matura altre 8 ore dopo 50 notti l’anno. A queste si aggiungono i riposi per ex festività soppresse: 4 giornate l’anno con orario su 5 giorni (5 su 6 giorni), che confluiscono nella banca delle ore (art. 42), e di cui tre giornate possono essere chieste individualmente con 48 ore di preavviso, se non è assente per lo stesso motivo più del 3% del personale.
Le ore di riduzione sono utilizzate prioritariamente nei periodi di minore intensità produttiva come permessi collettivi o, previo esame congiunto, con altre modalità; in caso di intensificazione dell’attività possono essere monetizzate secondo modalità e limiti definiti a livello aziendale (art. 29). Diversamente dalle ferie, i permessi ROL sono programmati dall’azienda, nel rispetto delle esigenze del lavoratore.
Permessi speciali e congedi
Il CCNL prevede permessi retribuiti per specifiche evenienze personali e familiari:
- Congedo matrimoniale: 15 giorni consecutivi per matrimonio o unione civile, non in prova, con retribuzione di fatto; per operai e intermedi il trattamento è il 100% della retribuzione netta, con deduzione di quanto paga l’INPS (art. 54).
- Lutto o grave infermità: un permesso retribuito di massimo 3 giorni nell’arco di un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado o del convivente risultante dall’anagrafe (art. 56).
- Brevi permessi: per giustificati motivi si possono ottenere brevi permessi durante l’orario di lavoro, richiesti con 48 ore di preavviso salvo urgenza (art. 56).
- Malattia del figlio: il CCNL riconosce 10 giorni l’anno non retribuiti per la malattia del figlio minore di età compresa tra 3 e 8 anni (art. 57).
- Donazione di midollo osseo: permessi retribuiti per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza, debitamente certificati (art. 56).
Diritto allo studio: fino a 100 ore l’anno
L’art. 64 riconosce ai lavoratori studenti iscritti a corsi regolari (scuola dell’obbligo e superiore, non formazione professionale) turni che agevolino la frequenza, l’esonero dallo straordinario e permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove d’esame e per i due giorni lavorativi precedenti, anche per gli esami universitari. In più sono previsti permessi retribuiti a carico di un monte ore aziendale di 4 ore per ogni dipendente occupato, con un massimo individuale di 100 ore l’anno (200 per i corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana per stranieri); nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo è biennale. I permessi spettano solo per le ore di lavoro che coincidono con le lezioni e non più del 2% dei dipendenti può assentarsi contemporaneamente (minimo una persona).
Aspettativa non retribuita
Per gravi e documentati motivi familiari il lavoratore può chiedere un’aspettativa, continuativa o frazionata, fino a due anni. Nell’ambito di questo periodo, chi è assunto a tempo indeterminato con almeno un anno di servizio può ottenere da 15 giorni a un massimo di quattro mesi di aspettativa per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario (art. 56). Le aspettative non sono retribuite e non comportano oneri per l’azienda, compreso il TFR; non possono riguardare contemporaneamente oltre il 2% dei lavoratori e vanno comunicate con almeno 15 giorni di preavviso.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante settimane di ferie spettano ai lavoratori calzaturieri?
Cosa sono i permessi ROL nel settore calzaturiero?
Quanto dura il congedo matrimoniale?
I lavoratori calzaturieri hanno diritto allo studio?
Cosa prevede il CCNL per la malattia dei figli?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio 2024.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024 (artt. 29, 42, 54, 56, 57, 64, 84, 95, 105). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.