Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Calzaturiero (Industria)

CCNL Calzaturiero Industria: maternità e congedi 2024

Il CCNL Calzaturiero Industria integra e migliora le tutele di legge per maternità, paternità e congedi parentali. Il CCNL del 17 luglio 2024 integra la maternità al 100% della retribuzione, recepisce il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni e prevede fino a un mese di aspettativa non retribuita per le terapie di fecondazione assistita.

In sintesi

Il CCNL Calzaturiero Industria si innesta sulle tutele del D.Lgs. 151/2001 (maternità obbligatoria 5 mesi all’80%) e le migliora: congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi recepito dall’art. 57, integrazione al 100% della retribuzione durante la maternità obbligatoria (artt. 86, 98, 108) e fino a 1 mese aggiuntivo non retribuito per le terapie di fecondazione assistita delle lavoratrici (art. 56).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
17 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
Riferimento legge
D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità)

Tabella riepilogativa: maternità, paternità e congedi

Congedi di cura – CCNL Calzaturiero Industria vs. Legge
Istituto Previsione di legge CCNL 17 luglio 2024
Maternità obbligatoria (durata) 5 mesi (D.Lgs. 151/2001) Uguale alla legge
Maternità obbligatoria (tratt. economico) 80% retribuzione (INPS) Integrazione fino al 100%: operaie, 100% della retribuzione mensile di fatto per i primi 5 mesi (art. 86); intermedie e impiegate, 100% della retribuzione netta di fatto nell’astensione obbligatoria (artt. 98 e 108)
Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001) Recepita dall’art. 57: 10 giorni non frazionabili a ore, dai due mesi prima del parto ed entro i cinque mesi dopo
Congedo parentale (durata complessiva) 11 mesi max (entrambi i genitori) Come la legge; fruibile su base oraria, giornaliera o continuativa, con richiesta scritta di norma 15 giorni prima (art. 57)
Congedo parentale (trattamento) Fino a 9 mesi indennizzati dall’INPS: 3 mesi all’80%, gli altri al 30% (2025-2026) Nessuna integrazione nazionale
Malattia del figlio di 3-8 anni Congedo per la malattia del figlio (art. 47 D.Lgs. 151/2001) 10 giorni l’anno non retribuiti (art. 57)
Fecondazione assistita Non disciplinata Aspettativa non retribuita fino a 1 mese (21 giorni lavorativi) per le lavoratrici (art. 56)
Impiegate — Possono assentarsi fino a 11 mesi, oltre l’astensione obbligatoria (art. 108)
Violenza di genere 3 mesi retribuiti (art. 24 D.Lgs. 80/2015) Recepita (art. 56): 3 mesi con indennità INPS e, se il percorso lo richiede, un ulteriore mese con retribuzione a carico dell’azienda

Le tutele di legge per la maternità non possono essere derogate in senso peggiorativo dal CCNL (art. 2113 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Il CCNL può solo migliorarle.

Congedo di maternità obbligatorio

La lavoratrice ha diritto al congedo di maternità obbligatorio per un totale di 5 mesi ai sensi del D.Lgs. 151/2001. Le modalità di distribuzione più comuni sono:

  • Distribuzione ordinaria: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto;
  • Distribuzione flessibile: 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo (richiede certificazione medica che attesti l’assenza di rischio).

Il trattamento economico prevede l’80% della retribuzione a carico dell’INPS. Il CCNL Calzaturiero Industria prevede che il datore di lavoro integri la differenza: le operaie ricevono il 100% della retribuzione mensile di fatto per i primi 5 mesi (art. 86), le intermedie e le impiegate il 100% della retribuzione netta di fatto durante l’astensione obbligatoria (artt. 98 e 108), con deduzione di quanto percepiscono dall’INPS. Durante la maternità obbligatoria il posto di lavoro è protetto e i periodi sono utili ai fini del TFR e dell’anzianità contrattuale.

Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni

Il CCNL (art. 57) recepisce il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001. I 10 giorni possono essere usati anche in modo non continuativo dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi e sono non frazionabili in ore. Sono retribuiti al 100% con indennità a carico dell’INPS.

Il padre lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro con preavviso ragionevole i giorni in cui intende fruire del congedo. Tali giorni non possono essere negati dall’azienda: si tratta di un diritto individuale e obbligatorio del padre.

Congedi parentali (ex astensione facoltativa)

I congedi parentali spettano a entrambi i genitori per un periodo complessivo non superiore a 11 mesi, nei primi 12 anni di vita del figlio (D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva UE 2019/1158). L’INPS indennizza fino a 9 mesi complessivi tra i due genitori: 3 mesi all’80% della retribuzione e i restanti al 30% (aumenti delle leggi di bilancio 2023-2025, INPS). Il CCNL non aggiunge un’integrazione nazionale: eventuali miglioramenti dipendono dagli accordi aziendali.

Il genitore che intende fruire del congedo parentale deve comunicarlo al datore con la richiesta scritta di norma 15 giorni prima (art. 57 del CCNL), indicando inizio e fine del congedo; per la fruizione a ore o a giorni il CCNL prevede un programma almeno mensile, con frazioni di 4 ore giornaliere.

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Fecondazione medicalmente assistita

L’art. 56 del CCNL consente alle lavoratrici che intraprendono terapie di fecondazione assistita, debitamente documentate da strutture sanitarie competenti, di chiedere in aggiunta a quanto previsto dalla legge un periodo di aspettativa non retribuita di 1 mese, fruibile anche a giorni (21 giorni lavorativi complessivi). Il testo non estende la misura ai lavoratori. Il periodo non è retribuito; vale il limite del 2% di assenti contemporanei per aspettativa (art. 56).

Casi pratici

Tizio – Congedo di paternità nella stagione produttiva
Tizio (4° livello, addetto al montaggio) diventa padre a marzo 2026, durante il picco produttivo primaverile. Il datore vorrebbe posticipare i 10 giorni di congedo di paternità per esigenze di produzione. Tizio si informa presso il sindacato (Filctem-Cgil): i 10 giorni di paternità obbligatoria non possono essere rifiutati o rinviati oltre i 5 mesi dal parto. Li fruisce tra l’8 e il 22 marzo 2026, a retribuzione piena a carico INPS.
Caia – Maternità obbligatoria e integrazione al 100%
Caia (3° livello, orlatrice) ha una retribuzione lorda mensile di 1.891,45 € (minimo dal 1° agosto 2026). Per i primi 5 mesi di astensione obbligatoria l’art. 86 impegna l’azienda a integrare il trattamento INPS fino al 100% della retribuzione mensile di fatto: se l’INPS eroga l’80% (1.513,16 €/mese), l’azienda integra il 20% restante (378,29 €/mese), portando il trattamento a 1.891,45 €.
Sempronio e sua moglie – Congedo parentale alternato
Sempronio (5° livello) e sua moglie (impiegata in un altro settore) hanno un figlio di 2 anni. Decidono di alternare periodi di congedo parentale per ridurre le spese di asilo nido. Sempronio chiede 2 mesi di congedo parentale: secondo la legge, riceve il 30% della retribuzione dall’INPS per questi 2 mesi. Ipotizziamo che un accordo aziendale preveda un’integrazione fino al 50% per il primo mese di congedo parentale fruito dal padre (il CCNL non la prevede). Sempronio riceverà quindi il 50% per il primo mese e il 30% per il secondo.

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Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
Per legge il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi: di norma 2 mesi prima del parto e 3 dopo (oppure 1 prima e 4 dopo con certificazione medica). Il CCNL integra il trattamento economico dall’80% al 100%.
Quanto dura il congedo di paternità obbligatorio nel CCNL Calzaturiero?
L’art. 57 recepisce i 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, non frazionabili a ore, da usare dai due mesi prima del parto ed entro i cinque mesi dopo. Sono retribuiti al 100% con indennità INPS.
Cosa sono i congedi parentali?
Sono periodi di assenza per accudire il figlio: complessivamente i genitori hanno diritto a 11 mesi (D.Lgs. 151/2001). L’INPS indennizza fino a 9 mesi, di cui 3 all’80% e gli altri al 30%.
Il CCNL Calzaturiero integra la maternità al 100%?
Sì. Il CCNL Calzaturiero Industria prevede l’integrazione contrattuale durante il congedo di maternità obbligatorio fino al 100%: la differenza tra l’80% INPS e il 100% è a carico del datore.
Esiste tutela per la fecondazione medicalmente assistita?
Sì. L’art. 56 del CCNL prevede per le lavoratrici che affrontano terapie documentate di fecondazione assistita un mese di aspettativa non retribuita (21 giorni lavorativi), fruibile anche a giorni.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Le tutele di maternità e paternità sono disciplinate principalmente dal D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità e della paternità), che prevale su qualsiasi disposizione meno favorevole. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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