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Ultimo aggiornamento: 14 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Calzaturiero Industria si innesta sulle tutele del D.Lgs. 151/2001 (maternità obbligatoria 5 mesi al 80%) e le migliora: congedo di paternità obbligatorio esteso a 10 giorni, integrazione al 100% della retribuzione durante la maternità obbligatoria, fino a 1 mese aggiuntivo non retribuito per fecondazione assistita (rinnovo 2024).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Calzaturiero (Industria)

CCNL Calzaturiero Industria: maternità e congedi 2024

Il CCNL Calzaturiero Industria integra e migliora le tutele di legge per maternità, paternità e congedi parentali. Il rinnovo 2024 ha esteso il congedo di paternità a 10 giorni e introdotto un mese aggiuntivo non retribuito per fecondazione assistita.

In sintesi

Il CCNL Calzaturiero Industria si innesta sulle tutele del D.Lgs. 151/2001 (maternità obbligatoria 5 mesi all’80%) e le migliora: congedo di paternità obbligatorio esteso a 10 giorni, integrazione al 100% della retribuzione durante la maternità obbligatoria, e fino a 1 mese aggiuntivo non retribuito per fecondazione assistita (rinnovo 2024).

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
17 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
Riferimento legge
D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità)

Tabella riepilogativa: maternità, paternità e congedi

Congedi di cura — CCNL Calzaturiero Industria vs. Legge
Istituto Previsione di legge CCNL / rinnovo 2024
Maternità obbligatoria (durata) 5 mesi (D.Lgs. 151/2001) Uguale alla legge
Maternità obbligatoria (tratt. economico) 80% retribuzione (INPS) Integrazione al 100% (20% a carico datore)
Paternità obbligatorio 10 giorni (L. 234/2021) 10 giorni non frazionabili (confermato/migliorato dal rinnovo 2024)
Congedo parentale (durata complessiva) 11 mesi max (entrambi i genitori) Uguale alla legge; trattamento economico migliorabile per accordo
Congedo parentale (trattamento) 30% per 9 mesi (fino al 6° anno) Eventuale integrazione aziendale
Fecondazione assistita Non disciplinata 1 mese aggiuntivo non retribuito (rinnovo 2024)
Violenza di genere 3 mesi retribuiti (art. 24 D.Lgs. 80/2015) Confermata dal CCNL

Le tutele di legge per la maternità non possono essere derogate in senso peggiorativo dal CCNL (art. 2113 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Il CCNL può solo migliorarle.

Congedo di maternità obbligatorio

La lavoratrice ha diritto al congedo di maternità obbligatorio per un totale di 5 mesi ai sensi del D.Lgs. 151/2001. Le modalità di distribuzione più comuni sono:

  • Distribuzione ordinaria: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto;
  • Distribuzione flessibile: 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo (richiede certificazione medica che attesti l’assenza di rischio).

Il trattamento economico prevede l’80% della retribuzione a carico dell’INPS. Il CCNL Calzaturiero Industria prevede che il datore di lavoro integri la differenza, portando il trattamento complessivo al 100% della retribuzione ordinaria per l’intera durata del congedo obbligatorio. Durante la maternità obbligatoria il posto di lavoro è protetto e i periodi sono utili ai fini del TFR e dell’anzianità contrattuale.

Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni

Il rinnovo del 17 luglio 2024 ha confermato e strutturato il congedo di paternità obbligatorio in 10 giorni lavorativi, in linea con la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021). I 10 giorni devono essere fruiti entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e sono non frazionabili in ore. Sono retribuiti al 100% con indennità a carico dell’INPS.

Il padre lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro con preavviso ragionevole i giorni in cui intende fruire del congedo. Tali giorni non possono essere negati dall’azienda: si tratta di un diritto individuale e obbligatorio del padre.

Congedi parentali (ex astensione facoltativa)

I congedi parentali spettano a entrambi i genitori per un periodo complessivo non superiore a 11 mesi, nei primi 12 anni di vita del figlio (D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva UE 2019/1158). Il trattamento economico previsto dalla legge è pari al 30% della retribuzione per 9 mesi in totale (quota madre + quota padre) entro il 6° anno del figlio. Il CCNL e gli accordi aziendali possono migliorare il trattamento economico.

Il genitore che intende fruire del congedo parentale deve comunicarlo al datore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi (ridotto a 2 giorni in caso di malattia del figlio).

Fecondazione medicalmente assistita: novità 2024

Una novità significativa del rinnovo del 17 luglio 2024 è l’introduzione di un periodo aggiuntivo di aspettativa non retribuita di 1 mese per i lavoratori che affrontano percorsi di fecondazione medicalmente assistita. Tale misura riguarda sia le lavoratrici sia i lavoratori maschi coinvolti nel percorso. Il periodo non è retribuito ma garantisce la conservazione del posto di lavoro.

Casi pratici

Tizio — Congedo di paternità nella stagione produttiva
Tizio (4° livello, addetto al montaggio) diventa padre a marzo 2026, durante il picco produttivo primaverile. Il datore vorrebbe posticipare i 10 giorni di congedo di paternità per esigenze di produzione. Tizio si informa presso il sindacato (Filctem-Cgil): i 10 giorni di paternità obbligatoria non possono essere rifiutati o rinviati oltre i 5 mesi dal parto. Li fruisce tra l’8 e il 22 marzo 2026, a retribuzione piena a carico INPS.
Caia — Maternità obbligatoria e integrazione al 100%
Caia (3° livello, orlatrice) ha una retribuzione lorda mensile di 1.843,95 €. Durante i 5 mesi di maternità obbligatoria l’INPS eroga l’80% = 1.475,16 €/mese. Il CCNL obbliga il datore a integrare il 20% restante (368,79 €/mese), portando il trattamento totale a 1.843,95 €/mese: esattamente la retribuzione piena ordinaria. L’integrazione del datore è esente da contribuzione previdenziale nei limiti di legge.
Sempronio e sua moglie — Congedo parentale alternato
Sempronio (5° livello) e sua moglie (impiegata in un altro settore) hanno un figlio di 2 anni. Decidono di alternare periodi di congedo parentale per ridurre le spese di asilo nido. Sempronio chiede 2 mesi di congedo parentale: secondo la legge, riceve il 30% della retribuzione dall’INPS per questi 2 mesi. L’accordo aziendale in vigore nel calzaturificio prevede un’integrazione fino al 50% per il primo mese di congedo parentale fruito dal padre. Sempronio riceverà quindi il 50% per il primo mese e il 30% per il secondo.

Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
Per legge il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi: di norma 2 mesi prima del parto e 3 dopo (oppure 1 prima e 4 dopo con certificazione medica). Il CCNL integra il trattamento economico dall’80% al 100%.
Quanto dura il congedo di paternità obbligatorio nel CCNL Calzaturiero?
Il rinnovo 2024 prevede 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio non frazionabili, da fruire entro i 5 mesi dal parto. Sono retribuiti al 100% con indennità INPS.
Cosa sono i congedi parentali?
Sono periodi di assenza per accudire il figlio nei primi anni. Complessivamente i genitori hanno diritto a 11 mesi (D.Lgs. 151/2001), con trattamento economico al 30% per 9 mesi entro il 6° anno.
Il CCNL Calzaturiero integra la maternità al 100%?
Sì. Il CCNL Calzaturiero Industria prevede l’integrazione contrattuale durante il congedo di maternità obbligatorio fino al 100%: la differenza tra l’80% INPS e il 100% è a carico del datore.
Esiste tutela per la fecondazione medicalmente assistita?
Sì. Il rinnovo del 17 luglio 2024 ha introdotto 1 mese aggiuntivo di aspettativa non retribuita per i lavoratori che affrontano percorsi di fecondazione assistita, garantendo la conservazione del posto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Le tutele di maternità e paternità sono disciplinate principalmente dal D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità e della paternità), che prevale su qualsiasi disposizione meno favorevole. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?

Per legge (D.Lgs. 151/2001) il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi: di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, oppure 1 mese prima e 4 dopo (flessibilità). L'INPS eroga l'80% della retribuzione; il CCNL può integrare fino al 100%.

Quanto dura il congedo di paternità obbligatorio nel CCNL Calzaturiero?

Il rinnovo 2024 prevede 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio non frazionabili, un miglioramento rispetto alla norma di legge. Questi giorni sono retribuiti e vanno fruiti entro i 5 mesi dal parto.

Cosa sono i congedi parentali?

I congedi parentali (ex astensione facoltativa) sono periodi di assenza dal lavoro per accudire il figlio nei primi anni di vita. Per legge i genitori hanno diritto complessivamente a 11 mesi di congedo parentale fino ai 12 anni del figlio. Il CCNL può migliorare il trattamento economico durante il congedo.

Il CCNL Calzaturiero integra la maternità al 100%?

Sì, il CCNL Calzaturiero Industria prevede l'integrazione contrattuale del trattamento economico durante il congedo di maternità obbligatorio fino al 100% della retribuzione ordinaria. La quota a carico dell'INPS è dell'80%; la differenza del 20% è a carico del datore.

Esiste tutela per la fecondazione medicalmente assistita?

Sì. Il rinnovo del 17 luglio 2024 ha introdotto un periodo aggiuntivo di aspettativa non retribuita di 1 mese per i lavoratori che affrontano percorsi di fecondazione medicalmente assistita, quale novità contrattuale specifica.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.