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La guida
CCNL Calzaturiero Industria: maternità e congedi 2024
Il CCNL Calzaturiero Industria integra e migliora le tutele di legge per maternità, paternità e congedi parentali. Il CCNL del 17 luglio 2024 integra la maternità al 100% della retribuzione, recepisce il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni e prevede fino a un mese di aspettativa non retribuita per le terapie di fecondazione assistita.
Il CCNL Calzaturiero Industria si innesta sulle tutele del D.Lgs. 151/2001 (maternità obbligatoria 5 mesi all’80%) e le migliora: congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi recepito dall’art. 57, integrazione al 100% della retribuzione durante la maternità obbligatoria (artt. 86, 98, 108) e fino a 1 mese aggiuntivo non retribuito per le terapie di fecondazione assistita delle lavoratrici (art. 56).
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Tabella riepilogativa: maternità, paternità e congedi
| Istituto | Previsione di legge | CCNL 17 luglio 2024 |
|---|---|---|
| Maternità obbligatoria (durata) | 5 mesi (D.Lgs. 151/2001) | Uguale alla legge |
| Maternità obbligatoria (tratt. economico) | 80% retribuzione (INPS) | Integrazione fino al 100%: operaie, 100% della retribuzione mensile di fatto per i primi 5 mesi (art. 86); intermedie e impiegate, 100% della retribuzione netta di fatto nell’astensione obbligatoria (artt. 98 e 108) |
| Paternità obbligatoria | 10 giorni lavorativi (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001) | Recepita dall’art. 57: 10 giorni non frazionabili a ore, dai due mesi prima del parto ed entro i cinque mesi dopo |
| Congedo parentale (durata complessiva) | 11 mesi max (entrambi i genitori) | Come la legge; fruibile su base oraria, giornaliera o continuativa, con richiesta scritta di norma 15 giorni prima (art. 57) |
| Congedo parentale (trattamento) | Fino a 9 mesi indennizzati dall’INPS: 3 mesi all’80%, gli altri al 30% (2025-2026) | Nessuna integrazione nazionale |
| Malattia del figlio di 3-8 anni | Congedo per la malattia del figlio (art. 47 D.Lgs. 151/2001) | 10 giorni l’anno non retribuiti (art. 57) |
| Fecondazione assistita | Non disciplinata | Aspettativa non retribuita fino a 1 mese (21 giorni lavorativi) per le lavoratrici (art. 56) |
| Impiegate | — | Possono assentarsi fino a 11 mesi, oltre l’astensione obbligatoria (art. 108) |
| Violenza di genere | 3 mesi retribuiti (art. 24 D.Lgs. 80/2015) | Recepita (art. 56): 3 mesi con indennità INPS e, se il percorso lo richiede, un ulteriore mese con retribuzione a carico dell’azienda |
Le tutele di legge per la maternità non possono essere derogate in senso peggiorativo dal CCNL (art. 2113 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Il CCNL può solo migliorarle.
Congedo di maternità obbligatorio
La lavoratrice ha diritto al congedo di maternità obbligatorio per un totale di 5 mesi ai sensi del D.Lgs. 151/2001. Le modalità di distribuzione più comuni sono:
- Distribuzione ordinaria: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto;
- Distribuzione flessibile: 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo (richiede certificazione medica che attesti l’assenza di rischio).
Il trattamento economico prevede l’80% della retribuzione a carico dell’INPS. Il CCNL Calzaturiero Industria prevede che il datore di lavoro integri la differenza: le operaie ricevono il 100% della retribuzione mensile di fatto per i primi 5 mesi (art. 86), le intermedie e le impiegate il 100% della retribuzione netta di fatto durante l’astensione obbligatoria (artt. 98 e 108), con deduzione di quanto percepiscono dall’INPS. Durante la maternità obbligatoria il posto di lavoro è protetto e i periodi sono utili ai fini del TFR e dell’anzianità contrattuale.
Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni
Il CCNL (art. 57) recepisce il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001. I 10 giorni possono essere usati anche in modo non continuativo dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi e sono non frazionabili in ore. Sono retribuiti al 100% con indennità a carico dell’INPS.
Il padre lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro con preavviso ragionevole i giorni in cui intende fruire del congedo. Tali giorni non possono essere negati dall’azienda: si tratta di un diritto individuale e obbligatorio del padre.
Congedi parentali (ex astensione facoltativa)
I congedi parentali spettano a entrambi i genitori per un periodo complessivo non superiore a 11 mesi, nei primi 12 anni di vita del figlio (D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva UE 2019/1158). L’INPS indennizza fino a 9 mesi complessivi tra i due genitori: 3 mesi all’80% della retribuzione e i restanti al 30% (aumenti delle leggi di bilancio 2023-2025, INPS). Il CCNL non aggiunge un’integrazione nazionale: eventuali miglioramenti dipendono dagli accordi aziendali.
Il genitore che intende fruire del congedo parentale deve comunicarlo al datore con la richiesta scritta di norma 15 giorni prima (art. 57 del CCNL), indicando inizio e fine del congedo; per la fruizione a ore o a giorni il CCNL prevede un programma almeno mensile, con frazioni di 4 ore giornaliere.
Fecondazione medicalmente assistita
L’art. 56 del CCNL consente alle lavoratrici che intraprendono terapie di fecondazione assistita, debitamente documentate da strutture sanitarie competenti, di chiedere in aggiunta a quanto previsto dalla legge un periodo di aspettativa non retribuita di 1 mese, fruibile anche a giorni (21 giorni lavorativi complessivi). Il testo non estende la misura ai lavoratori. Il periodo non è retribuito; vale il limite del 2% di assenti contemporanei per aspettativa (art. 56).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
Quanto dura il congedo di paternità obbligatorio nel CCNL Calzaturiero?
Cosa sono i congedi parentali?
Il CCNL Calzaturiero integra la maternità al 100%?
Esiste tutela per la fecondazione medicalmente assistita?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Le tutele di maternità e paternità sono disciplinate principalmente dal D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità e della paternità), che prevale su qualsiasi disposizione meno favorevole. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.