Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Calzaturiero (Industria)

CCNL Calzaturiero Industria: apprendistato professionalizzante 2024

L’apprendistato professionalizzante è il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore calzaturiero. Il CCNL prevede una struttura a tre periodi con inquadramento scalare e obblighi di formazione, distinguendosi dai contratti moda-artigianato applicati alle piccole botteghe.

In sintesi

Il CCNL Calzaturiero Industria prevede l’apprendistato professionalizzante per i livelli 2°-8°, con durata standard di 36 mesi. Il trattamento economico è graduato in tre periodi con inquadramento scalare: due livelli sotto il finale nel primo periodo, un livello sotto nel secondo, livello finale nel terzo. Il CCNL impegna le aziende a formare l’apprendista.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
17 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
Riferimento legge
Art. 44 D.Lgs. 81/2015 (apprendistato professionalizzante)
Età apprendista
18-29 anni (17 con diploma professionale)

Tabella riepilogativa dell’apprendistato

Struttura apprendistato professionalizzante – contratti dal 1° agosto 2022
Livello finale Durata 1° Periodo (15 mesi) 2° Periodo (15 mesi) 3° Periodo (6 mesi)
2°, 3°, 4° 36 mesi Inquadramento 2 livelli sotto il finale Inquadramento 1 livello sotto Livello finale
5° Super, 5°, 6° Super, 6° 36 mesi 2 livelli sotto (12 mesi) 1 livello sotto (18 mesi) Livello finale (6 mesi)

Per i contratti stipulati prima del 1° agosto 2022 si applica il regime precedente: 36 mesi con retribuzione al 70% (1° anno), 80% (2° anno), 90% (3° anno) del livello finale. Per i livelli 6° Super e 6° la durata era 24 mesi (70% e 80%).

Apprendistato professionalizzante: la struttura contrattuale

L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) è il contratto a causa mista – lavoro e formazione – con cui le aziende calzaturiere assumono giovani per formarli nella professionalità caratteristica del settore. È distinto dall’apprendistato per la qualifica (scuola-lavoro) e da quello di alta formazione.

Il contratto può essere stipulato con giovani di età compresa tra 18 e 29 anni (29 anni e 364 giorni compiuti). Per i soggetti in possesso di diploma di istruzione professionale o di laurea l’età minima scende a 17 anni. Non ci sono limiti dimensionali per le aziende che possono assumere apprendisti.

Trattamento economico a tre periodi

Il CCNL Calzaturiero (nel testo coordinato del 2021, aggiornato con il rinnovo 2024) ha adottato per i contratti stipulati dal 1° agosto 2022 il sistema a inquadramento scalare in tre periodi. Il principio è che l’apprendista inizia con un inquadramento inferiore a quello finale e lo raggiunge progressivamente:

  • 1° periodo (15 mesi): inquadramento due livelli sotto il livello finale di destinazione. Se il livello finale è il 4°, si parte dal 2°;
  • 2° periodo (15 mesi): inquadramento un livello sotto. Si passa al 3°;
  • 3° periodo (6 mesi): livello finale. Si raggiunge il 4° e si completa il percorso.

Formazione: obbligo contrattuale e aziendale

Il CCNL impone all’azienda di garantire all’apprendista una formazione professionalizzante adeguata al livello di destinazione. Questa formazione è interna all’azienda (formazione on the job presso un tutor aziendale) e si integra con l’offerta formativa pubblica regionale o degli enti bilaterali di settore. Il tutor aziendale deve essere un lavoratore qualificato dello stesso settore.

Il piano formativo individuale deve essere redatto per iscritto e allegato al contratto. Prevede le competenze tecnico-professionali da acquisire, i tempi di formazione e le modalità di valutazione. L’inadempimento degli obblighi formativi da parte del datore può comportare la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato ordinario.

Periodo di prova nell’apprendistato

L’art. 62 del CCNL stabilisce che anche l’apprendista può essere soggetto a un periodo di prova, la cui durata non può essere superiore a quella prevista per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale (primo livello di inquadramento dell’apprendista). Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso.

Casi pratici

Tizio – Apprendista orlatore (livello finale 3°)
Tizio ha 20 anni e viene assunto come apprendista orlatore con livello finale di destinazione 3° (minimo 1.843,95 €). Con il contratto post-agosto 2022: nel 1° periodo (15 mesi) è inquadrato al 1° livello (1.530,00 €); nel 2° periodo (15 mesi) passa al 2° livello (1.751,40 €); nel 3° periodo (6 mesi) raggiunge il 3° livello (1.843,95 €). Dopo 36 mesi, se confermato, è assunto come operaio qualificato al 3° livello.
Caia – Apprendista taglio (livello finale 3° Super)
Caia, 22 anni, è assunta come apprendista per diventare tagliatore tomaia (livello finale 3° Super, minimo 1.884,57 €). Nel 1° periodo è inquadrata al 1° livello; nel 2° al 2° Super (1.787,21 €); nel 3° raggiunge il 3° Super. Al termine dei 36 mesi l’azienda la conferma a tempo indeterminato: Caia è diventata una tagliatore qualificata con una retribuzione garantita di 1.884,57 € mensili.
Sempronio – Apprendistato ridotto per esperienza pregressa
Sempronio, 25 anni, ha già svolto un periodo di apprendistato di 18 mesi come montatore presso un calzaturificio prima di cambiare azienda. Con il nuovo datore si conviene che il periodo già svolto viene computato ai fini della durata dell’apprendistato nel nuovo contratto, purché le attività siano analoghe e l’interruzione non superi un anno. Sempronio deve completare solo i restanti 18 mesi invece dei 36 previsti.

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato professionalizzante nel CCNL Calzaturiero?
La durata standard è di 36 mesi per i livelli 2°-5°. Per i livelli 6° e 6° Super la struttura contrattuale prevede 36 mesi articolati in periodi di diversa lunghezza. La durata massima legale è 36 mesi.
Quale retribuzione spetta all’apprendista calzaturiero?
Con i contratti stipulati dal 1° agosto 2022: nel 1° periodo l’apprendista è inquadrato due livelli sotto il finale, nel 2° un livello sotto, nel 3° al livello finale. Per i vecchi contratti (ante agosto 2022) le percentuali erano 70%-80%-90%.
Quanti anni ha l’apprendista nel settore calzaturiero?
L’apprendistato professionalizzante si può stipulare con giovani dai 18 ai 29 anni. Per chi ha un diploma professionale o una laurea, il limite scende a 17 anni.
Il periodo di apprendistato conta per il TFR?
Sì. Il periodo di apprendistato viene computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali, incluso il TFR, al momento della conferma.
L’apprendistato può essere interrotto prima della scadenza?
Sì. Durante il periodo formativo entrambe le parti possono recedere. Al termine del periodo formativo, il datore può confermare l’apprendista o risolvere il contratto con un preavviso equivalente a quello degli operai (2 settimane).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dall’art. 44 D.Lgs. 81/2015 e dalle disposizioni contrattuali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'apprendistato professionalizzante e' lo strumento principale di inserimento dei giovani nel settore calzaturiero industriale, disciplinato dal D.Lgs. 81/2015.
  • Il CCNL prevede una struttura a più periodi con inquadramento scalare (sotto-inquadramento iniziale che risale al livello finale) e obbligo di formazione.
  • L'eta' di accesso e' compresa tra 18 e 29 anni; la durata e' fissata dal contratto, di norma fino a 36 mesi.
  • Il sotto-inquadramento e' un'alternativa alla percentualizzazione della retribuzione: il CCNL sceglie la prima via.
  • Conferma in servizio, formazione obbligatoria e limiti numerici seguono legge e CCNL; durate e percentuali sul testo vigente.
Indice dei contenuti

L'apprendistato professionalizzante e' il canale d'ingresso elettivo dei giovani nell'industria calzaturiera, un settore manifatturiero che richiede competenze tecniche specifiche e dove la formazione sul campo ha un valore concreto. Il contratto di apprendistato e' un rapporto di lavoro subordinato a contenuto formativo: l'azienda assume e, in cambio di una retribuzione graduata, si obbliga a formare il giovane fino a fargli acquisire la qualificazione.

La cornice del D.Lgs. 81/2015

L'apprendistato professionalizzante e' disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, che ne fissa i tratti essenziali: eta' di accesso tra 18 e 29 anni, finalita' di acquisire una qualificazione professionale, obbligo formativo, durata massima. La regolazione di dettaglio - articolazione dei periodi, inquadramento, formazione - e' rimessa alla contrattazione collettiva, che per il calzaturiero industriale costruisce un percorso a più fasi.

La struttura a periodi e l'inquadramento scalare

Il CCNL Calzaturiero Industria articola l'apprendistato in più periodi successivi, con un inquadramento che parte da livelli inferiori a quello di destinazione e risale progressivamente: tipicamente due livelli sotto il finale nel primo periodo, un livello sotto nel secondo, il livello pieno nell'ultimo. E' il meccanismo del sotto-inquadramento, scelto come modalita' di gradualita' retributiva in alternativa alla percentualizzazione del minimo.

Sotto-inquadramento o percentuale: una scelta contrattuale

La legge consente di graduare la retribuzione dell'apprendista in due modi: sotto-inquadrarlo rispetto al livello di destinazione, oppure riconoscergli una percentuale crescente della retribuzione del livello finale. Il CCNL del settore opta per il sotto-inquadramento. La differenza non e' solo tecnica: incide sul calcolo di tutti gli istituti collegati al livello, perché nei primi periodi l'apprendista percepisce il tabellare del livello inferiore.

L'obbligo di formazione

Il cuore dell'apprendistato e' la formazione. L'azienda deve garantire la formazione professionalizzante interna, eventualmente integrata da quella pubblica, secondo un piano formativo individuale. L'inadempimento dell'obbligo formativo non e' indolore: se il datore e' responsabile del mancato rispetto del piano, e' tenuto a conseguenze sul piano contributivo e può vedersi convertire il rapporto. La formazione e' la contropartita della retribuzione graduata.

Conferma, recesso e stabilizzazione

Al termine del periodo formativo, ciascuna delle parti può recedere con preavviso; se nessuna recede, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato e l'apprendista consolida il livello finale. La possibilita' di nuove assunzioni in apprendistato può essere subordinata, secondo legge e CCNL, al mantenimento in servizio di una quota degli apprendisti precedenti: e' il meccanismo che premia chi stabilizza.

Cosa verificare nel proprio contratto

L'apprendista deve controllare il piano formativo individuale, la corretta progressione dell'inquadramento periodo per periodo e l'effettiva erogazione della formazione promessa. Le durate dei periodi, i livelli di partenza e le percentuali di conferma cambiano secondo il CCNL Calzaturiero Industria vigente e gli accordi di rinnovo: vanno sempre letti sul testo aggiornato, distinguendo bene il contratto industriale da quello moda-artigianato applicato alle piccole botteghe.

Domande frequenti

Chi puo' essere assunto con apprendistato professionalizzante nel calzaturiero?

I giovani tra 18 e 29 anni, secondo il D.Lgs. 81/2015. La finalita' e' acquisire una qualificazione professionale attraverso formazione sul campo e retribuzione graduata, con durata fissata dal CCNL (di norma fino a 36 mesi).

Come funziona l'inquadramento dell'apprendista?

Il CCNL Calzaturiero Industria usa il sotto-inquadramento scalare: nei primi periodi l'apprendista e' inquadrato a livelli inferiori a quello di destinazione (tipicamente due sotto, poi uno sotto), risalendo al livello pieno nell'ultimo periodo.

Che differenza c'e' tra sotto-inquadramento e percentuale?

Sono i due modi consentiti dalla legge per graduare la retribuzione dell'apprendista. Il CCNL del settore sceglie il sotto-inquadramento (livello inferiore), anziche' una percentuale del livello finale. Cio' incide sul calcolo degli istituti legati al livello.

Cosa succede se l'azienda non eroga la formazione?

L'obbligo formativo e' essenziale. Se il datore e' responsabile del mancato rispetto del piano formativo individuale, ne risponde sul piano contributivo e il rapporto puo' essere convertito. La formazione e' la contropartita della retribuzione graduata.

Alla fine dell'apprendistato sono assunto a tempo indeterminato?

Se nessuna delle parti recede con preavviso al termine del periodo formativo, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato e si consolida il livello finale. Nuove assunzioni in apprendistato possono dipendere dalla quota di apprendisti confermati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.