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CCNL Calzaturiero Industria: apprendistato professionalizzante 2024
L’apprendistato professionalizzante è il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore calzaturiero. Il CCNL prevede una struttura a tre periodi con inquadramento scalare e obblighi di formazione, distinguendosi dai contratti moda-artigianato applicati alle piccole botteghe.
Il CCNL Calzaturiero Industria prevede l’apprendistato professionalizzante per i livelli 2°-8°, con durata standard di 36 mesi. Il trattamento economico è graduato in tre periodi con inquadramento scalare: due livelli sotto il finale nel primo periodo, un livello sotto nel secondo, livello finale nel terzo. Il CCNL impegna le aziende a formare l’apprendista.
Tabella riepilogativa dell’apprendistato
| Livello finale | Durata | 1° Periodo (15 mesi) | 2° Periodo (15 mesi) | 3° Periodo (6 mesi) |
|---|---|---|---|---|
| 2°, 3°, 4° | 36 mesi | Inquadramento 2 livelli sotto il finale | Inquadramento 1 livello sotto | Livello finale |
| 5° Super, 5°, 6° Super, 6° | 36 mesi | 2 livelli sotto (12 mesi) | 1 livello sotto (18 mesi) | Livello finale (6 mesi) |
Per i contratti stipulati prima del 1° agosto 2022 si applica il regime precedente: 36 mesi con retribuzione al 70% (1° anno), 80% (2° anno), 90% (3° anno) del livello finale. Per i livelli 6° Super e 6° la durata era 24 mesi (70% e 80%).
Apprendistato professionalizzante: la struttura contrattuale
L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) è il contratto a causa mista — lavoro e formazione — con cui le aziende calzaturiere assumono giovani per formarli nella professionalità caratteristica del settore. È distinto dall’apprendistato per la qualifica (scuola-lavoro) e da quello di alta formazione.
Il contratto può essere stipulato con giovani di età compresa tra 18 e 29 anni (29 anni e 364 giorni compiuti). Per i soggetti in possesso di diploma di istruzione professionale o di laurea l’età minima scende a 17 anni. Non ci sono limiti dimensionali per le aziende che possono assumere apprendisti.
Trattamento economico a tre periodi
Il CCNL Calzaturiero (nel testo coordinato del 2021, aggiornato con il rinnovo 2024) ha adottato per i contratti stipulati dal 1° agosto 2022 il sistema a inquadramento scalare in tre periodi. Il principio è che l’apprendista inizia con un inquadramento inferiore a quello finale e lo raggiunge progressivamente:
- 1° periodo (15 mesi): inquadramento due livelli sotto il livello finale di destinazione. Se il livello finale è il 4°, si parte dal 2°;
- 2° periodo (15 mesi): inquadramento un livello sotto. Si passa al 3°;
- 3° periodo (6 mesi): livello finale. Si raggiunge il 4° e si completa il percorso.
Formazione: obbligo contrattuale e aziendale
Il CCNL impone all’azienda di garantire all’apprendista una formazione professionalizzante adeguata al livello di destinazione. Questa formazione è interna all’azienda (formazione on the job presso un tutor aziendale) e si integra con l’offerta formativa pubblica regionale o degli enti bilaterali di settore. Il tutor aziendale deve essere un lavoratore qualificato dello stesso settore.
Il piano formativo individuale deve essere redatto per iscritto e allegato al contratto. Prevede le competenze tecnico-professionali da acquisire, i tempi di formazione e le modalità di valutazione. L’inadempimento degli obblighi formativi da parte del datore può comportare la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato ordinario.
Periodo di prova nell’apprendistato
L’art. 62 del CCNL stabilisce che anche l’apprendista può essere soggetto a un periodo di prova, la cui durata non può essere superiore a quella prevista per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale (primo livello di inquadramento dell’apprendista). Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura l’apprendistato professionalizzante nel CCNL Calzaturiero?
Quale retribuzione spetta all’apprendista calzaturiero?
Quanti anni ha l’apprendista nel settore calzaturiero?
Il periodo di apprendistato conta per il TFR?
L’apprendistato può essere interrotto prima della scadenza?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dall’art. 44 D.Lgs. 81/2015 e dalle disposizioni contrattuali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura l'apprendistato professionalizzante nel CCNL Calzaturiero?
La durata standard è di 36 mesi per i livelli 2°-5°. Per i livelli 6° e 6° Super la durata può essere di 24 mesi con struttura a due periodi. La durata massima legale non può superare i 36 mesi (art. 44 D.Lgs. 81/2015).
Quale retribuzione spetta all'apprendista calzaturiero?
Con i contratti stipulati dal 1° agosto 2022, il trattamento è strutturato in tre periodi: nel primo periodo l'apprendista è inquadrato due livelli sotto quello finale, nel secondo un livello sotto, nel terzo al livello finale. Per i vecchi contratti (ante agosto 2022) le percentuali erano 70%, 80%, 90%.
Quanti anni ha l'apprendista nel settore calzaturiero?
L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con giovani dai 18 ai 29 anni (29 anni e 364 giorni). Per i soggetti in possesso di diploma professionale o di laurea il limite scende a 17 anni.
Il periodo di apprendistato conta per il TFR?
Sì. Il periodo di apprendistato professionalizzante è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali, incluso il TFR, al momento della conferma come operaio qualificato.
L'apprendistato può essere interrotto prima della scadenza?
Sì. Durante il periodo formativo entrambe le parti possono recedere, anche senza preavviso (durante la prova) o con preavviso pari a quello dell'operaio comune (2 settimane). Al termine del periodo formativo, il datore può confermare l'apprendista o risolvere il contratto con preavviso.
Vedi anche