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La guida

CCNL Calzaturiero (Industria)

CCNL Calzaturiero Industria: periodo di prova, durata e regole

Il periodo di prova nel settore calzaturiero industriale ha durate differenziate per livello di inquadramento, dall’operaio comune al quadro. Conoscerne le regole – forma scritta obbligatoria, sospensione per malattia, limiti per i contratti a termine – tutela sia il lavoratore sia il datore di lavoro.

In sintesi

Nel CCNL Calzaturiero Industria (art. 25) il periodo di prova va da 1 mese (1° livello) a 6 mesi (7° e 8° livello). Deve risultare da atto scritto. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso né indennità; malattia e infortunio sospendono il computo. Per le assunzioni a termine fino a sei mesi la durata è dimezzata.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
17 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
Riferimento legge
Art. 2096 c.c.; art. 7 D.Lgs. 104/2022

Tabella riepilogativa della durata del periodo di prova

Durata del periodo di prova per livello – CCNL Calzaturiero Industria
Livello Categoria Durata ordinaria Note
1° Operai 1 mese Dimezzata nei contratti a termine fino a 6 mesi: 15 giorni
2° (anche super) Operai, impiegati 2 mesi A termine fino a 6 mesi: 1 mese
3° (anche super) e 4° Operai, impiegati 3 mesi A termine fino a 6 mesi: 1 mese e mezzo
5° e 6° Impiegati, intermedi 4 mesi A termine fino a 6 mesi: 2 mesi
7° Impiegati 6 mesi A termine fino a 6 mesi: 3 mesi
8° Quadri 6 mesi A termine fino a 6 mesi: 3 mesi (6 mesi è anche il massimo di legge)

Contratti a termine: l’art. 25 dimezza la durata della prova per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi; restano validi i limiti dell’art. 7 del D.Lgs. 104/2022 (durata proporzionata a durata e mansioni). Per un contratto a termine di 4 mesi al 4° livello la prova massima è quindi 1 mese e mezzo. Non è assoggettabile a prova chi è riassunto dalla stessa impresa per le stesse mansioni dopo almeno 9 mesi di lavoro subordinato nei 2 anni precedenti.

Forma scritta: obbligo e conseguenze

Il CCNL Calzaturiero, conformemente all’art. 2096 del Codice Civile, richiede che il patto di prova risulti da atto scritto. La clausola deve essere inserita nella lettera di assunzione e indicare:

  • la durata del periodo di prova (in mesi);
  • il livello di inquadramento e le mansioni affidate;
  • la decorrenza (data di inizio rapporto).

In assenza di forma scritta, il patto di prova è nullo e il rapporto si considera a tempo indeterminato a tutti gli effetti, con piena tutela del lavoratore dall’inizio. Il datore di lavoro non potrà invocare la libertà di recesso tipica del periodo di prova.

Sospensione del periodo di prova

Il periodo di prova misura la prestazione lavorativa effettiva. Ogni evento che impedisce la prestazione sospende il decorso della prova:

  • Malattia: il periodo di prova è sospeso per la durata dell’evento, nell’ambito massimo del periodo di conservazione del posto (artt. 55 e 58); al termine dell’assenza riprende per la parte residua. Il trattamento economico e la maturazione degli istituti indiretti sono dovuti solo se la sospensione deriva da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
  • Infortunio: sia l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sia l’infortunio non sul lavoro sospendono la prova con la stessa regola.
  • Gravidanza e puerperio: la prova è sospesa durante l’astensione obbligatoria e il congedo parentale facoltativo (art. 32 D.Lgs. 151/2001) e riprende per la parte residua al rientro; il CCNL non può derogare in senso peggiorativo alle tutele del D.Lgs. 151/2001.

Recesso durante il periodo di prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza necessità di motivazione (art. 2096 c.c.). Non è dovuta nessuna indennità sostitutiva del preavviso.

Limiti al recesso datoriale durante la prova:

  • Il recesso non può essere discriminatorio (divieto ex D.Lgs. 198/2006, L. 300/1970 art. 15).
  • Il recesso non può essere ritorsivo (es. dopo una segnalazione di irregolarità o denuncia).
  • Se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova (es. è rimasto assente per malattia per l’intera durata), la risoluzione potrebbe configurare un abuso del diritto.
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Conferma al termine della prova

Se nessuna delle parti recede entro la scadenza del periodo di prova, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non occorre alcuna comunicazione esplicita di conferma. Il periodo di prova superato si computa nell’anzianità di servizio per tutti gli effetti contrattuali (scatti di anzianità, ferie, comporto malattia, TFR, preavviso).

Casi pratici

Tizio – Prima assunzione come operaio comune
Tizio è assunto come operaio al 1° livello in un calzaturificio di Vigevano il 2 settembre 2025. La lettera di assunzione prevede un periodo di prova di 1 mese. Il 2 ottobre 2025, non avendo ricevuto comunicazione di recesso, Tizio è confermato automaticamente a tempo indeterminato. Il mese di prova si computa nell’anzianità, per cui il primo scatto di anzianità matura il 2 settembre 2027 e si vede in busta paga dal 1° ottobre 2027, primo giorno del mese successivo al compimento del biennio (art. 46).
Caia – Malattia durante la prova al 4° livello
Caia è assunta come finitrice specializzata (4° livello) con 3 mesi di prova dal 1° marzo 2026. Dopo 45 giorni si ammala per 20 giorni, regolarmente certificati. La prova non scade il 31 maggio ma si prolunga di 20 giorni, fino al 20 giugno 2026. Il datore deve attendere questa data prima di decidere se confermare o risolvere il rapporto.
Sempronio – Contratto a termine e prova
Sempronio è assunto con contratto a tempo determinato di 6 mesi come impiegato di concetto (5° livello). Il datore gli propone 4 mesi di prova. Sempronio verifica l’art. 25 del CCNL: per il 5° livello la prova è di 4 mesi, ma per le assunzioni a termine fino a sei mesi la durata è dimezzata, quindi il limite è 2 mesi, non 4. La clausola con 4 mesi è nulla nella parte eccedente e la prova si riduce a 2 mesi.
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Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova per un operaio al 3° livello?
Per i lavoratori inquadrati al 3° livello (anche super) la durata massima della prova è di 3 mesi (art. 25); per un contratto a termine fino a sei mesi scende a 1 mese e mezzo. La durata esatta deve risultare dalla lettera di assunzione.
Il periodo di prova deve essere scritto nel contratto?
Sì, il CCNL Calzaturiero richiede che il periodo di prova risulti da atto scritto. In mancanza di forma scritta il patto è nullo e il rapporto è a tempo indeterminato dall’inizio.
Cosa succede se mi ammalo durante il periodo di prova?
Malattia e infortunio sospendono il decorso del periodo di prova. Il computo riprende alla ripresa del lavoro, e la prova si prolunga di tanti giorni quanti quelli di assenza.
Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi, che sono nulli e impugnabili.
Come si calcola il periodo di prova per un contratto a tempo determinato?
Per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi la durata della prova del livello è ridotta della metà (art. 25 del CCNL): per il 3° livello, che ha 3 mesi, la prova massima diventa un mese e mezzo.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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