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La guida
Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Calzaturiero (Industria)
In un’organizzazione articolata su turni avvicendati, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo trovano spazio l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità e, per chi si sposta, la trasferta. Sono voci dal peso economico spesso sottovalutato, con regimi fiscali diversi tra loro.
Il CCNL Calzaturiero non prevede una indennità di turno fissa né una indennità di reperibilità: per le ore di lavoro a turno spetta una maggiorazione dell’1,05% della retribuzione di fatto (art. 30), assorbita dalle percentuali dell’art. 34 per notturno e festivo. La trasferta fuori Comune dà diritto al rimborso di viaggio, vitto e alloggio (art. 47); il regime fiscale è quello dell’art. 51 TUIR.
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Le voci in sintesi
Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.
| Voce | Quando spetta | Regime fiscale (regola di legge) |
|---|---|---|
| Indennità di trasferta (fuori Comune) | Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede | Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR) |
| Rimborso analitico (a piè di lista) | Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate | Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato |
| Indennità per trasferta nel Comune | Spostamenti entro il territorio comunale della sede | Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati |
| Indennità di reperibilità | Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario | Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti); non regolata dal CCNL nazionale |
| Indennità di turno | Articolazione del lavoro su turni avvicendati | Imponibile; per le ore a turno maggiorazione dell’1,05% della retribuzione di fatto (art. 30 CCNL) |
| Indennità di trasfertismo | Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) | Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR) |
Indennità di turno: che cos’è e come si distingue
Nei settori organizzati su turni avvicendati, l’indennità di turno compensa il disagio della rotazione (mattino, pomeriggio, notte) e va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale, che remunerano invece la singola fascia oraria disagiata.
Maggiorazione per il lavoro a turni e maggiorazioni
Per le ore di lavoro a turno, compresa la mezz’ora di riposo, il CCNL riconosce una maggiorazione dell’1,05% della retribuzione di fatto (art. 30). Questa percentuale «si intende assorbita» nelle percentuali dell’art. 34 per il lavoro notturno e festivo. Le maggiorazioni dell’art. 34 sono: lavoro supplementare 24%, straordinario 27%, notturno 35%, notturno a turno 30%, notturno nel regime 6×6 38%, festivo diurno 50%, festivo notturno 60%, straordinario notturno 45%. Non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Per il dettaglio vedi la guida su orario e straordinari.
Turni e riposi
La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Al cambio di turno il CCNL (art. 30) richiama l’art. 17 del decreto e ammette un adeguato periodo di riposo anche inferiore a 11 ore. Le modifiche dei turni vanno notificate 24 ore prima. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.
Effetti sulla retribuzione differita
L’art. 74 del CCNL include l’indennità di turno tra le voci della retribuzione annua utile per il TFR, insieme a minimo, scatti, superminimi, cottimo, premio di produzione, tredicesima, mensa e indennità di funzione. Le maggiorazioni per lavoro a squadre e notturno fanno parte della retribuzione di fatto (art. 43), base della tredicesima. Non rientrano nella base i rimborsi spese di trasferta.
I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto
La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare. Il CCNL (art. 47) riconosce a chi è inviato fuori dal Comune in cui lavora normalmente il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in base a nota documentata e nei limiti della normalità, oppure in misura concordata in anticipo; le ore di viaggio oltre l’orario normale sono pagate con la normale retribuzione (non a chi non è soggetto a limiti d’orario); per le trasferte all’estero l’azienda provvede a una copertura assicurativa adeguata.
1. Rimborso forfettario
Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.
2. Rimborso analitico (a piè di lista)
Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.
3. Rimborso misto
Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.
Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR
È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.
Casi pratici
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Domande frequenti
L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
Maggiorazione per turni e maggiorazione notturna si sommano?
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Contenuto divulgativo aggiornato al CCNL 17 luglio 2024 (artt. 30, 34, 47 e 74) e alle regole fiscali generali. Gli accordi aziendali possono prevedere condizioni di miglior favore.