Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Calzaturiero (Industria)

Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Calzaturiero (Industria)

In un’organizzazione articolata su turni avvicendati, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo trovano spazio l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità e, per chi si sposta, la trasferta. Sono voci dal peso economico spesso sottovalutato, con regimi fiscali diversi tra loro.

In sintesi

Il CCNL Calzaturiero non prevede una indennità di turno fissa né una indennità di reperibilità: per le ore di lavoro a turno spetta una maggiorazione dell’1,05% della retribuzione di fatto (art. 30), assorbita dalle percentuali dell’art. 34 per notturno e festivo. La trasferta fuori Comune dà diritto al rimborso di viaggio, vitto e alloggio (art. 47); il regime fiscale è quello dell’art. 51 TUIR.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Indennità di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
Riferimenti
Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL 17 luglio 2024, artt. 30, 34 e 47
Fonte
Testo del CCNL 17 luglio 2024 (Assocalzaturifici, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil)

Le voci in sintesi

Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti); non regolata dal CCNL nazionale
Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; per le ore a turno maggiorazione dell’1,05% della retribuzione di fatto (art. 30 CCNL)
Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
Il CCNL nazionale non fissa importi per la reperibilità né per la trasferta forfettaria: per la trasferta prevede il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio su nota documentata «oppure in misura da convenirsi preventivamente fra le parti» (art. 47); eventuali indennità di reperibilità dipendono dagli accordi aziendali. L’unica percentuale nazionale legata ai turni è l’1,05% dell’art. 30. Le soglie di esenzione fiscale sono invece fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

Indennità di turno: che cos’è e come si distingue

Nei settori organizzati su turni avvicendati, l’indennità di turno compensa il disagio della rotazione (mattino, pomeriggio, notte) e va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale, che remunerano invece la singola fascia oraria disagiata.

Maggiorazione per il lavoro a turni e maggiorazioni

Per le ore di lavoro a turno, compresa la mezz’ora di riposo, il CCNL riconosce una maggiorazione dell’1,05% della retribuzione di fatto (art. 30). Questa percentuale «si intende assorbita» nelle percentuali dell’art. 34 per il lavoro notturno e festivo. Le maggiorazioni dell’art. 34 sono: lavoro supplementare 24%, straordinario 27%, notturno 35%, notturno a turno 30%, notturno nel regime 6×6 38%, festivo diurno 50%, festivo notturno 60%, straordinario notturno 45%. Non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Per il dettaglio vedi la guida su orario e straordinari.

Turni e riposi

La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Al cambio di turno il CCNL (art. 30) richiama l’art. 17 del decreto e ammette un adeguato periodo di riposo anche inferiore a 11 ore. Le modifiche dei turni vanno notificate 24 ore prima. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

Effetti sulla retribuzione differita

L’art. 74 del CCNL include l’indennità di turno tra le voci della retribuzione annua utile per il TFR, insieme a minimo, scatti, superminimi, cottimo, premio di produzione, tredicesima, mensa e indennità di funzione. Le maggiorazioni per lavoro a squadre e notturno fanno parte della retribuzione di fatto (art. 43), base della tredicesima. Non rientrano nella base i rimborsi spese di trasferta.

I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare. Il CCNL (art. 47) riconosce a chi è inviato fuori dal Comune in cui lavora normalmente il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in base a nota documentata e nei limiti della normalità, oppure in misura concordata in anticipo; le ore di viaggio oltre l’orario normale sono pagate con la normale retribuzione (non a chi non è soggetto a limiti d’orario); per le trasferte all’estero l’azienda provvede a una copertura assicurativa adeguata.

1. Rimborso forfettario

Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

2. Rimborso analitico (a piè di lista)

Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

3. Rimborso misto

Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

Casi pratici

Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
Tizio è inserito in un ciclo di turni e questa settimana è di notte. In busta paga trova la maggiorazione dell’1,05% per le ore a turno (art. 30) e la maggiorazione notturna del 30% prevista per il lavoro notturno a turno (art. 34). Le due non si sommano: l’1,05% è assorbito dalla percentuale più alta e vale la maggiorazione del 30%.
Caia — corso di formazione fuori sede
Caia, addetta su turni, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili). Se le riconosce anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

Approfondisci con la guida pratica

Reperibilita: indennita e obblighi →

Domande frequenti

L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
L’art. 74 del CCNL elenca le voci della retribuzione utile per il TFR: minimo, scatti, aumenti di merito, superminimi, cottimo, premio di produzione, tredicesima, indennità di turno, di mensa e di funzione. I rimborsi spese di trasferta non vi rientrano; un’eventuale indennità di reperibilità aziendale vi rientra se è continuativa.
Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
Il CCNL nazionale fissa solo la maggiorazione dell’1,05% per le ore a turno (art. 30) e le percentuali dell’art. 34; per la trasferta rinvia al rimborso documentato o a quanto convenuto (art. 47) e non prevede una indennità di reperibilità. Importi di reperibilità e di trasferta forfettaria vanno cercati negli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale (46,48 € e 77,47 € al giorno) sono invece di legge.
Maggiorazione per turni e maggiorazione notturna si sommano?
No. Per le ore a turno il CCNL prevede l’1,05% della retribuzione di fatto, ma lo dichiara assorbito dalle percentuali dell’art. 34 per notturno e festivo; le percentuali dell’art. 34 non sono cumulabili tra loro e vale la maggiore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

Contenuto divulgativo aggiornato al CCNL 17 luglio 2024 (artt. 30, 34, 47 e 74) e alle regole fiscali generali. Gli accordi aziendali possono prevedere condizioni di miglior favore.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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