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CCNL Calzaturiero Industria: orario di lavoro e straordinari 2024
Il CCNL Calzaturiero Industria disciplina l’orario settimanale a 39 ore, le maggiorazioni per il lavoro straordinario e notturno, la banca ore individuale e la flessibilità oraria. Il rinnovo 2024 ha ampliato la capienza della banca ore da 42 a 58 ore annue.
Il CCNL Calzaturiero Industria fissa l’orario normale a 39 ore settimanali (espandibile a 40 con accordo aziendale). Il lavoro straordinario è maggiorato del 24% (lavoro supplementare) e del 27% (straordinario oltre 8 ore). La banca ore individuale è aumentata a 58 ore annue con il rinnovo 2024. Il notturno festivo vale +45%.
Tabella riepilogativa delle maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione | Note |
|---|---|---|
| Lavoro supplementare (fino all’8° ora aggiuntiva settimanale) | +24% | Ore tra 39 e 40 settimanali |
| Lavoro straordinario diurno (oltre 8 ore aggiuntive/settimana) | +27% | Base retribuzione oraria |
| Lavoro straordinario notturno (fino a 8 ore aggiuntive) | +20% | Ore notturne aggiuntive |
| Lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore aggiuntive) | +30% | Doppio aggravio |
| Lavoro festivo straordinario | +30% | Festività lavorate in straordinario |
| Lavoro notturno festivo straordinario | +45% | Massima maggiorazione |
Le maggiorazioni si applicano sulla retribuzione oraria ordinaria (minimo tabellare + scatti di anzianità + eventuali superminimi). La retribuzione oraria si calcola dividendo il mensile per il divisore convenzionale 26, poi per le ore giornaliere contrattuali.
Orario normale e distribuzione settimanale
Il CCNL fissa l’orario contrattuale a 39 ore settimanali, distribuibili sui primi cinque giorni della settimana (dal lunedì al venerdì). Su accordo aziendale l’orario può essere portato a 40 ore settimanali, con relativa revisione dei calcoli retributivi orari.
Il divisore convenzionale per il calcolo della retribuzione giornaliera è 26, indipendentemente dal fatto che il mese abbia 28, 30 o 31 giorni. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella giornaliera per le ore giornaliere contrattualmente previste (39 ore / 5 giorni = 7,8 ore/giorno; 40 ore / 5 giorni = 8 ore/giorno).
Lavoro straordinario: limiti e procedure
Il lavoro straordinario è consentito entro i limiti fissati dal D.Lgs. 66/2003 (non oltre 250 ore annue, salvo deroghe con accordo sindacale) e dalle disposizioni contrattuali. Il datore di lavoro può richiedere il lavoro straordinario per esigenze produttive o organizzative impreviste; il lavoratore può eccepire giustificati motivi di rifiuto.
Le ore di straordinario possono essere alternativamente:
- Retribuite nel cedolino del mese in cui sono state effettuate, con le relative maggiorazioni;
- Accantonate nella banca ore individuale (fino a 58 ore/anno) per essere fruite come riposi compensativi, secondo accordo con il datore.
Banca ore individuale: la novità del rinnovo 2024
Una delle innovazioni più rilevanti del rinnovo del 17 luglio 2024 è l’aumento della banca ore individuale da 42 a 58 ore annue. La banca ore consente al lavoratore di scegliere se monetizzare le ore di straordinario effettuate o accumularle per goderne come giorni o ore di riposo aggiuntivo, concordando con il datore le modalità di fruizione.
Le ore accumulate nella banca ore che non vengono fruite entro la fine dell’anno di riferimento (o nel termine stabilito dall’accordo aziendale) devono essere liquidate monetariamente con le relative maggiorazioni previste.
Lavoro notturno e a turni
Per lavoro notturno si intende la prestazione svolta nelle ore comprese tra le 22.00 e le 6.00 (definizione del D.Lgs. 66/2003). Il CCNL Calzaturiero prevede maggiorazioni specifiche per il lavoro notturno (vedi tabella sopra) e disposizioni particolari per i lavoratori turnisti, con attenzione alle indennità di turno e alla rotazione nei turni notturni.
I lavoratori a turni che comprendono ore notturne hanno diritto, oltre alle maggiorazioni economiche, a particolari tutele in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 66/2003 (visite mediche periodiche, limiti all’esposizione notturna continuativa).
Casi pratici
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Calzaturiero?
Qual è la maggiorazione per il lavoro straordinario?
Cos’è la banca ore nel CCNL Calzaturiero?
Come viene retribuito il lavoro festivo?
Il lavoratore può rifiutare il lavoro straordinario?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. I calcoli esemplificativi sono puramente indicativi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Calzaturiero?
L'orario normale di lavoro è di 39 ore settimanali, distribuibili sui primi 5 giorni. Con accordo aziendale l'orario può essere portato a 40 ore settimanali.
Qual è la maggiorazione per il lavoro straordinario?
Il lavoro supplementare fino a 8 ore settimanali è maggiorato del 24%. Il lavoro straordinario oltre le 8 ore settimanali aggiuntive è maggiorato del 27%. Il lavoro notturno straordinario è maggiorato del 45%.
Cos'è la banca ore nel CCNL Calzaturiero?
La banca ore individuale permette di accumulare le ore di straordinario e recuperarle successivamente come riposo. Il rinnovo 2024 ha aumentato la capienza da 42 a 58 ore annue. Le ore accumulate ma non recuperate entro l'anno vanno liquidate come straordinario.
Come viene retribuito il lavoro festivo?
Il lavoro nelle giornate festive nazionali e contrattuali è maggiorato rispetto alla retribuzione ordinaria. Le festività non lavorate danno diritto alla normale retribuzione giornaliera.
Il lavoratore può rifiutare il lavoro straordinario?
Il CCNL prevede che il lavoro straordinario possa essere richiesto dal datore di lavoro per esigenze produttive. Il lavoratore può rifiutare solo in presenza di giustificati motivi. I limiti massimi annui sono stabiliti dal contratto e dalla legge (D.Lgs. 66/2003).
Vedi anche