Indice
  1. La guida
  2. Commento
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Calzaturiero (Industria)

CCNL Calzaturiero Industria: orario di lavoro e straordinari 2024

Il CCNL Calzaturiero Industria disciplina l’orario settimanale a 39 ore, le maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo (art. 34), la banca ore individuale (art. 35, 58 ore annue) e la flessibilità oraria.

In sintesi

Il CCNL Calzaturiero Industria fissa l’orario normale a 39 ore settimanali (espandibile a 40 con accordo aziendale). Le maggiorazioni dell’art. 34 sono: lavoro supplementare 24%, straordinario 27%, notturno 35%, festivo diurno 50%, festivo notturno 60%, notturno a turno 30%, straordinario notturno 45%, notturno 6×6 38%; non si cumulano, vale la maggiore. La banca ore individuale accoglie le prime 58 ore annue di straordinario.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
17 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
Orario normale
39 ore settimanali (40 con accordo aziendale)
Banca ore
Prime 58 ore annue di straordinario (art. 35)

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni per tipologia di lavoro – CCNL Calzaturiero Industria
Tipologia Maggiorazione Note
Lavoro supplementare +24% Ore oltre l’orario contrattuale settimanale (straordinario contrattuale)
Lavoro straordinario +27% Ore oltre l’orario di legge (straordinario legale)
Lavoro notturno +35% Tra le 22 e le 6, ai soli fini retributivi
Lavoro notturno a turno +30% Assorbe l’1,05% previsto per il lavoro a turni (art. 30)
Lavoro notturno nel regime 6×6 +38% Turni di 6 ore
Lavoro festivo diurno +50% Domeniche, riposo compensativo e festività dell’art. 42
Lavoro festivo notturno +60% Massima percentuale
Lavoro straordinario notturno +45% Straordinario in fascia notturna

Le percentuali dell’art. 34 non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Si applicano sulla quota oraria della retribuzione di fatto (minimo, scatti, superminimi e altre voci continuative, art. 43). La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 169 con l’orario di 39 ore, per 173 con quello di 40 ore e per 156 nei turni 6×6 (art. 44).

Orario normale e distribuzione settimanale

Il CCNL fissa l’orario contrattuale a 39 ore settimanali, distribuibili sui primi cinque giorni della settimana (dal lunedì al venerdì). Su accordo aziendale l’orario può essere portato a 40 ore settimanali, con relativa revisione dei calcoli retributivi orari.

Il divisore per la retribuzione oraria è 169 con l’orario di 39 ore settimanali, 173 con quello di 40 ore e 156 nei turni 6×6 (art. 44). Il divisore 26 serve invece per le festività cadute di sabato o in giorno festivo (un ventiseiesimo della retribuzione mensile, art. 42). Per le ore di riduzione d’orario (ROL) e i riposi per ex festività vedi ferie, permessi e ROL.

Lavoro straordinario: limiti e procedure

Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario (art. 34): può essere effettuato entro il limite individuale di 250 ore annue, fino al raggiungimento di un monte ore annuo aziendale ragguagliato a 120 ore per dipendente. Per esigenze eccezionali (consegne urgenti, allestimento delle collezioni, impegni fieristici, sostituzioni) si fa un esame congiunto tra direzione e RSU; se il tetto è raggiunto per due stagioni produttive consecutive, si verifica a livello territoriale l’adeguatezza degli organici. La qualificazione legale dello straordinario resta quella del D.Lgs. 66/2003, e il periodo di riferimento per la media delle 48 ore è fissato in dodici mesi.

Le ore di straordinario possono essere alternativamente:

  • Retribuite nel cedolino del mese in cui sono state effettuate, con le relative maggiorazioni;
  • Accantonate nella banca ore individuale (le prime 58 ore annue di straordinario, art. 35) per essere recuperate come riposi compensativi, su dichiarazione scritta del lavoratore valida fino a disdetta.

Banca ore individuale

L’art. 35 consente a ciascun lavoratore di far confluire in una banca individuale le prime 58 ore annue di lavoro straordinario, che su richiesta sono recuperate come riposi compensativi; le maggiorazioni sono pagate con la retribuzione del mese in cui le ore sono state lavorate. Serve una dichiarazione scritta, valida fino a disdetta. I riposi si godono entro l’anno successivo a quello dello straordinario, con almeno 48 ore di preavviso, se non è assente per lo stesso motivo più del 3% del personale e non ostano necessità aziendali legate all’infungibilità delle mansioni; i riposi non fruiti possono essere monetizzati. Non confluiscono le ore di straordinario per manutenzione e inventario; confluiscono invece i permessi per ex festività.

Lavoro notturno e a turni

Ai soli fini retributivi è lavoro notturno quello tra le 22 e le 6; agli effetti di legge (Capo IV D.Lgs. 66/2003) quello tra le 23 e le 6. Il CCNL prevede le maggiorazioni dell’art. 34 (notturno 35%, notturno a turno 30%, 6×6 38%) e per i turnisti una maggiorazione dell’1,05% per le ore a turno, assorbita dalle percentuali per notturno e festivo (art. 30). Vedi anche turni, trasferta e reperibilità.

I lavoratori a turni che comprendono ore notturne hanno diritto, oltre alle maggiorazioni economiche, a particolari tutele in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 66/2003 (visite mediche periodiche, limiti all’esposizione notturna continuativa).

Casi pratici

Tizio – Calcolo dell’ora di straordinario
Tizio è al 4° livello con minimo tabellare di 1.980,50 € mensili (dal 1° agosto 2026) e orario di 39 ore. La sua quota oraria è 1.980,50 / 169 = circa 11,72 €. Un’ora di straordinario con la maggiorazione del 27% vale 11,72 × 1,27 = circa 14,88 € lordi. Per 10 ore di straordinario nel mese guadagna circa 148,83 € lordi aggiuntivi (ore pagate per intero, quota oraria compresa).
Caia – Banca ore e recupero
Caia (3° livello, orlatrice) lavora 6 ore di straordinario durante un picco produttivo natalizio e decide di accantonate nella banca ore invece di monetizzarle. Le accumula insieme ad altre 4 ore di straordinario accantonate in primavera, per un totale di 10 ore in banca. Chiede di fruire di una giornata di riposo compensativo (7,8 ore), con almeno 48 ore di preavviso, e preleva 7,8 ore dalla banca: restano 2,2 ore, da recuperare entro l’anno successivo; i riposi non fruiti nei termini possono essere monetizzati.
Sempronio – Turno notturno festivo
Sempronio è addetto alla manutenzione (5° livello) e viene chiamato a lavorare di notte durante una festività nazionale per una riparazione urgente. La sua quota oraria è circa 12,16 € (2.054,43 € / 169). Con la maggiorazione del 60% prevista per il lavoro festivo notturno (la maggiore assorbe la minore, art. 34), ogni ora vale 12,16 × 1,60 = circa 19,45 € lordi. Per 4 ore di intervento percepirebbe circa 77,80 € lordi.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Calzaturiero?
L’orario normale di lavoro è di 39 ore settimanali, distribuibili sui primi 5 giorni. Con accordo aziendale l’orario può essere portato a 40 ore settimanali.
Qual è la maggiorazione per il lavoro straordinario?
Secondo l’art. 34: lavoro supplementare 24%, straordinario 27%, notturno 35%, notturno a turno 30%, festivo diurno 50%, festivo notturno 60%, straordinario notturno 45%, notturno nel regime 6×6 38%. Le percentuali non si cumulano: vale la maggiore.
Cos’è la banca ore nel CCNL Calzaturiero?
Permette di far confluire le prime 58 ore annue di straordinario per recuperarle come riposo entro l’anno successivo, con 48 ore di preavviso (art. 35). I riposi non fruiti possono essere monetizzati.
Come viene retribuito il lavoro festivo?
Il lavoro festivo diurno ha la maggiorazione del 50%, il festivo notturno del 60% (art. 34). Chi lavora in una festività riceve le ore prestate con la maggiorazione oltre alla normale retribuzione mensile; la festività cadente di sabato o in giorno festivo dà un ventiseiesimo in più (art. 42).
Il lavoratore può rifiutare il lavoro straordinario?
Lo straordinario di produzione ha carattere volontario (art. 34): il limite individuale è di 250 ore annue, fino a un monte ore aziendale di 120 ore per dipendente.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. I calcoli esemplificativi sono puramente indicativi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Approfondimento

Indice dei contenuti

Nell'industria calzaturiera l'organizzazione del tempo di lavoro e centrale: i picchi stagionali della produzione richiedono flessibilita, ma il diritto del lavoratore al riposo resta presidiato dalla legge. La disciplina dell'orario nasce dal D.Lgs. 66/2003, che fissa i limiti inderogabili, e dal CCNL, che li adatta al settore con orario normale, maggiorazioni e strumenti come la banca ore.

I limiti di legge: il D.Lgs. 66/2003

Il decreto stabilisce che la durata media dell'orario, comprensivo di straordinario, non puo superare le 48 ore settimanali calcolate su un periodo di riferimento. Garantisce inoltre il riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 e un riposo settimanale di almeno 24 ore, di regola in coincidenza con la domenica. Sono limiti inderogabili che il contratto puo migliorare ma non comprimere.

L'orario normale del settore

Il CCNL Calzaturiero Industria fissa l'orario normale in 39 ore settimanali (40 con accordo aziendale), di norma distribuite nei primi cinque giorni della settimana (art. 29), e può essere modulato con accordi aziendali entro i limiti di legge, ferma restando la tutela dei riposi.

Lavoro supplementare e straordinario

Si distingue tra lavoro supplementare - le ore eccedenti l'orario contrattuale ma entro un certo tetto - e lavoro straordinario, ulteriormente eccedente. Entrambi sono compensati con maggiorazioni, di misura crescente. Le percentuali dell'art. 34 sono 24% per il supplementare e 27% per lo straordinario, e non si cumulano con le altre maggiorazioni: vale la maggiore.

Il lavoro notturno

Il lavoro notturno gode di tutele rafforzate dal D.Lgs. 66/2003 (limiti di durata, sorveglianza sanitaria) e di maggiorazioni economiche fissate dal contratto, piu elevate quando il notturno cade in giornata festiva. La disciplina protegge la salute del lavoratore esposto a ritmi sfasati.

La banca ore

La banca ore individuale consente di accantonare le ore di straordinario per fruirle come riposo compensativo, invece di incassarne il valore. E uno strumento di flessibilita che concilia le esigenze produttive con il bisogno di tempo libero del lavoratore. La capienza della banca è di 58 ore annue di straordinario (art. 35).

Leggere il contratto, rispettare la legge

Percentuali, tetti e capienza della banca ore sono negli artt. 34 e 35 del CCNL Calzaturiero Industria. I limiti di durata media, i riposi giornaliero e settimanale restano invece fissati dalla legge e non possono essere derogati in peius dal contratto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.