Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Calzaturiero (Industria)

CCNL Calzaturiero Industria: orario di lavoro e straordinari 2024

Il CCNL Calzaturiero Industria disciplina l’orario settimanale a 39 ore, le maggiorazioni per il lavoro straordinario e notturno, la banca ore individuale e la flessibilità oraria. Il rinnovo 2024 ha ampliato la capienza della banca ore da 42 a 58 ore annue.

In sintesi

Il CCNL Calzaturiero Industria fissa l’orario normale a 39 ore settimanali (espandibile a 40 con accordo aziendale). Il lavoro straordinario è maggiorato del 24% (lavoro supplementare) e del 27% (straordinario oltre 8 ore). La banca ore individuale è aumentata a 58 ore annue con il rinnovo 2024. Il notturno festivo vale +45%.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
17 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
Orario normale
39 ore settimanali (40 con accordo aziendale)
Banca ore
58 ore annue (dal rinnovo 2024, era 42)

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni per tipologia di lavoro – CCNL Calzaturiero Industria
Tipologia Maggiorazione Note
Lavoro supplementare (fino all’8° ora aggiuntiva settimanale) +24% Ore tra 39 e 40 settimanali
Lavoro straordinario diurno (oltre 8 ore aggiuntive/settimana) +27% Base retribuzione oraria
Lavoro straordinario notturno (fino a 8 ore aggiuntive) +20% Ore notturne aggiuntive
Lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore aggiuntive) +30% Doppio aggravio
Lavoro festivo straordinario +30% Festività lavorate in straordinario
Lavoro notturno festivo straordinario +45% Massima maggiorazione

Le maggiorazioni si applicano sulla retribuzione oraria ordinaria (minimo tabellare + scatti di anzianità + eventuali superminimi). La retribuzione oraria si calcola dividendo il mensile per il divisore convenzionale 26, poi per le ore giornaliere contrattuali.

Orario normale e distribuzione settimanale

Il CCNL fissa l’orario contrattuale a 39 ore settimanali, distribuibili sui primi cinque giorni della settimana (dal lunedì al venerdì). Su accordo aziendale l’orario può essere portato a 40 ore settimanali, con relativa revisione dei calcoli retributivi orari.

Il divisore convenzionale per il calcolo della retribuzione giornaliera è 26, indipendentemente dal fatto che il mese abbia 28, 30 o 31 giorni. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella giornaliera per le ore giornaliere contrattualmente previste (39 ore / 5 giorni = 7,8 ore/giorno; 40 ore / 5 giorni = 8 ore/giorno).

Lavoro straordinario: limiti e procedure

Il lavoro straordinario è consentito entro i limiti fissati dal D.Lgs. 66/2003 (non oltre 250 ore annue, salvo deroghe con accordo sindacale) e dalle disposizioni contrattuali. Il datore di lavoro può richiedere il lavoro straordinario per esigenze produttive o organizzative impreviste; il lavoratore può eccepire giustificati motivi di rifiuto.

Le ore di straordinario possono essere alternativamente:

  • Retribuite nel cedolino del mese in cui sono state effettuate, con le relative maggiorazioni;
  • Accantonate nella banca ore individuale (fino a 58 ore/anno) per essere fruite come riposi compensativi, secondo accordo con il datore.

Banca ore individuale: la novità del rinnovo 2024

Una delle innovazioni più rilevanti del rinnovo del 17 luglio 2024 è l’aumento della banca ore individuale da 42 a 58 ore annue. La banca ore consente al lavoratore di scegliere se monetizzare le ore di straordinario effettuate o accumularle per goderne come giorni o ore di riposo aggiuntivo, concordando con il datore le modalità di fruizione.

Le ore accumulate nella banca ore che non vengono fruite entro la fine dell’anno di riferimento (o nel termine stabilito dall’accordo aziendale) devono essere liquidate monetariamente con le relative maggiorazioni previste.

Lavoro notturno e a turni

Per lavoro notturno si intende la prestazione svolta nelle ore comprese tra le 22.00 e le 6.00 (definizione del D.Lgs. 66/2003). Il CCNL Calzaturiero prevede maggiorazioni specifiche per il lavoro notturno (vedi tabella sopra) e disposizioni particolari per i lavoratori turnisti, con attenzione alle indennità di turno e alla rotazione nei turni notturni.

I lavoratori a turni che comprendono ore notturne hanno diritto, oltre alle maggiorazioni economiche, a particolari tutele in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 66/2003 (visite mediche periodiche, limiti all’esposizione notturna continuativa).

Casi pratici

Tizio – Calcolo dell’ora di straordinario
Tizio è al 4° livello con minimo tabellare di 1.930,50 € mensili (agosto 2025). La sua retribuzione giornaliera è 1.930,50 / 26 = 74,25 €. Quella oraria (con 39h/settimana, 7,8 h/giorno) è 74,25 / 7,8 = 9,52 €. Un’ora di straordinario diurno (maggiorazione +27%) vale 9,52 × 1,27 = circa 12,09 € lordi. Per 10 ore di straordinario nel mese guadagna circa 120,90 € lordi aggiuntivi.
Caia – Banca ore e recupero
Caia (3° livello, orlatrice) lavora 6 ore di straordinario durante un picco produttivo natalizio e decide di accantonate nella banca ore invece di monetizzarle. Le accumula insieme ad altre 4 ore di straordinario accantonate in primavera, per un totale di 10 ore in banca. A febbraio 2026 chiede di fruire di 2 giornate di riposo compensativo (2 × 7,8 ore = 15,6 ore), prelevando 15,6 ore dalla banca. Le ore rimanenti sono pari a zero; le eventuali eccedenze a fine anno vengono pagate con la maggiorazione applicabile.
Sempronio – Turno notturno festivo
Sempronio è addetto alla manutenzione (5° livello) e viene chiamato a lavorare di notte durante una festività nazionale per una riparazione urgente. La sua retribuzione oraria base è circa 10,25 €. Con la maggiorazione del 45% per il lavoro notturno festivo straordinario, ogni ora vale 10,25 × 1,45 = circa 14,86 € lordi. Per 4 ore di intervento percepirebbe circa 59,44 € aggiuntivi lordi in busta paga.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Calzaturiero?
L’orario normale di lavoro è di 39 ore settimanali, distribuibili sui primi 5 giorni. Con accordo aziendale l’orario può essere portato a 40 ore settimanali.
Qual è la maggiorazione per il lavoro straordinario?
Il lavoro supplementare fino a 8 ore settimanali aggiuntive è maggiorato del 24%. Il lavoro straordinario oltre le 8 ore settimanali aggiuntive è maggiorato del 27%. Il lavoro notturno festivo straordinario è maggiorato del 45%.
Cos’è la banca ore nel CCNL Calzaturiero?
La banca ore individuale permette di accumulare le ore di straordinario e recuperarle come riposo. Il rinnovo 2024 ha aumentato la capienza da 42 a 58 ore annue. Le ore non recuperate vanno liquidate monetariamente.
Come viene retribuito il lavoro festivo?
Il lavoro nelle giornate festive nazionali e contrattuali comporta maggiorazioni sulla retribuzione ordinaria. Le festività non lavorate danno diritto alla normale retribuzione giornaliera (è la legge a garantirlo, il CCNL non può derogare in peius).
Il lavoratore può rifiutare il lavoro straordinario?
Il CCNL prevede che il lavoro straordinario possa essere richiesto per esigenze produttive. Il lavoratore può rifiutare solo in presenza di giustificati motivi. I limiti massimi annui sono stabiliti dal contratto e dal D.Lgs. 66/2003 (max 250 ore/anno ordinarie).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. I calcoli esemplificativi sono puramente indicativi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'orario di lavoro e regolato dal D.Lgs. 66/2003, che fissa i limiti, i riposi e i tetti allo straordinario.
  • Il CCNL Calzaturiero Industria definisce l'orario normale settimanale e le maggiorazioni per il lavoro supplementare, straordinario e notturno.
  • La durata media dell'orario non puo superare le 48 ore settimanali, comprensive di straordinario, su un periodo di riferimento.
  • La banca ore consente di accantonare lo straordinario per recuperarlo in riposo anziche monetizzarlo.
  • Le percentuali di maggiorazione e la capienza della banca ore vanno lette sul CCNL vigente, non stimate.
Indice dei contenuti

Nell'industria calzaturiera l'organizzazione del tempo di lavoro e centrale: i picchi stagionali della produzione richiedono flessibilita, ma il diritto del lavoratore al riposo resta presidiato dalla legge. La disciplina dell'orario nasce dal D.Lgs. 66/2003, che fissa i limiti inderogabili, e dal CCNL, che li adatta al settore con orario normale, maggiorazioni e strumenti come la banca ore.

I limiti di legge: il D.Lgs. 66/2003

Il decreto stabilisce che la durata media dell'orario, comprensivo di straordinario, non puo superare le 48 ore settimanali calcolate su un periodo di riferimento. Garantisce inoltre il riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 e un riposo settimanale di almeno 24 ore, di regola in coincidenza con la domenica. Sono limiti inderogabili che il contratto puo migliorare ma non comprimere.

L'orario normale del settore

Il CCNL Calzaturiero Industria fissa l'orario normale settimanale, che puo essere modulato con accordi aziendali entro i limiti di legge. La distribuzione dell'orario su piu o meno giornate dipende dall'organizzazione produttiva, ferma restando la tutela dei riposi.

Lavoro supplementare e straordinario

Si distingue tra lavoro supplementare - le ore eccedenti l'orario contrattuale ma entro un certo tetto - e lavoro straordinario, ulteriormente eccedente. Entrambi sono compensati con maggiorazioni, di misura crescente. Le percentuali esatte sono fissate dal CCNL e vanno verificate sul testo vigente.

Il lavoro notturno

Il lavoro notturno gode di tutele rafforzate dal D.Lgs. 66/2003 (limiti di durata, sorveglianza sanitaria) e di maggiorazioni economiche fissate dal contratto, piu elevate quando il notturno cade in giornata festiva. La disciplina protegge la salute del lavoratore esposto a ritmi sfasati.

La banca ore

La banca ore individuale consente di accantonare le ore di straordinario per fruirle come riposo compensativo, invece di incassarne il valore. E uno strumento di flessibilita che concilia le esigenze produttive con il bisogno di tempo libero del lavoratore. La capienza della banca - cioe il numero massimo di ore accantonabili - e un parametro contrattuale soggetto ai rinnovi.

Leggere il contratto, rispettare la legge

Per conoscere percentuali, tetti e capienza della banca ore il riferimento e il CCNL Calzaturiero Industria aggiornato. I limiti di durata media, i riposi giornaliero e settimanale restano invece fissati dalla legge e non possono essere derogati in peius dal contratto.

Domande frequenti

Qual e il limite massimo di orario settimanale?

La durata media, compreso lo straordinario, non puo superare le 48 ore settimanali su un periodo di riferimento, secondo il D.Lgs. 66/2003. L'orario normale e fissato dal CCNL.

Come si distinguono lavoro supplementare e straordinario?

Il supplementare e l'orario eccedente quello contrattuale entro un certo tetto; lo straordinario e l'ulteriore eccedenza. Entrambi danno diritto a maggiorazioni crescenti fissate dal CCNL.

Quanto vale la maggiorazione per il lavoro notturno?

E fissata dal CCNL ed e piu elevata quando il notturno cade in giornata festiva. Il D.Lgs. 66/2003 aggiunge tutele su durata e sorveglianza sanitaria.

Cosa e la banca ore e come funziona?

E uno strumento che consente di accantonare le ore di straordinario per recuperarle come riposo invece di monetizzarle. La capienza massima e fissata dal CCNL e puo variare con i rinnovi.

Il riposo settimanale puo essere spostato dalla domenica?

Il D.Lgs. 66/2003 garantisce almeno 24 ore di riposo ogni sette giorni, di regola alla domenica; deroghe organizzative sono possibili nei limiti di legge e del contratto, sempre garantendo il riposo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.