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La guida
CCNL Calzaturiero Industria: tredicesima e premi di risultato
La tredicesima mensilità è il principale istituto retributivo aggiuntivo del CCNL Calzaturiero Industria. Il contratto nazionale non prevede la quattordicesima; i premi di produzione e risultato vengono concordati a livello aziendale.
Il CCNL Calzaturiero Industria prevede la tredicesima mensilità (gratifica natalizia), pari a una mensilità della retribuzione di fatto (art. 83, 93, 103): per gli impiegati si paga di norma alla vigilia di Natale, per gli intermedi nella seconda decade di dicembre. Il settore non prevede una quattordicesima contrattuale nazionale; i premi di risultato sono demandati alla contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa: tredicesima per livello
| Livello | Minimo mensile | Tredicesima piena (12 mesi) | Tredicesima 9 mesi |
|---|---|---|---|
| 1° | 1.557,00 € | 1.557,00 € | 1.167,75 € |
| 2° | 1.796,40 € | 1.796,40 € | 1.347,30 € |
| 3° | 1.891,45 € | 1.891,45 € | 1.418,59 € |
| 4° | 1.980,50 € | 1.980,50 € | 1.485,38 € |
| 5° | 2.054,43 € | 2.054,43 € | 1.540,82 € |
| 6° | 2.163,79 € | 2.163,79 € | 1.622,84 € |
| 7° | 2.355,70 € | 2.355,70 € | 1.766,78 € |
| 8° | 2.509,13 € | 2.509,13 € | 1.881,85 € |
Gli importi non includono scatti di anzianità, superminimi individuali e altre voci della retribuzione di fatto, che si sommano alla base. La quota proporzionale si calcola moltiplicando l’importo mensile per i dodicesimi maturati (mesi di prestazione effettiva diviso 12).
La tredicesima mensilità: come funziona
La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è un istituto di derivazione contrattuale, non di legge. Nel CCNL Calzaturiero Industria corrisponde a una mensilità intera della retribuzione di fatto (art. 83 per gli operai, art. 93 per gli intermedi, art. 103 per gli impiegati): per gli impiegati va pagata normalmente alla vigilia di Natale, per gli intermedi nella seconda decade di dicembre; per gli operai il testo non indica una data.
La base di calcolo è la retribuzione di fatto (art. 43), che comprende:
- il minimo contrattuale del livello di appartenenza;
- gli aumenti periodici di anzianità (scatti) maturati e l’eventuale superminimo individuale o collettivo;
- cottimo o mancato cottimo, percentuali di maggiorazione per lavoro a squadre e per lavoro notturno, indennità di mensa e ogni altro elemento retributivo continuativo corrisposto mensilmente o a periodi più brevi;
- il premio di produzione, solo se calcolato e pagato in misura oraria o mensile.
Non rientrano nella base le voci occasionali: straordinari, rimborsi spese, indennità una tantum e il premio di risultato aziendale.
Calcolo proporzionale per chi ha lavorato meno di un anno
Il lavoratore assunto in corso d’anno ha diritto alla tredicesima in misura proporzionale alle ore di effettiva prestazione (art. 83). Si computano anche le assenze per malattia e infortunio entro i periodi di conservazione del posto, il congedo matrimoniale, le assenze giustificate e i periodi di gravidanza e puerperio; non si computano le assenze ingiustificate né i periodi di cassa integrazione.
Formula: Tredicesima = Retribuzione mensile × Mesi maturati / 12
Esempio: un operaio al 4° livello assunto il 1° aprile 2026 matura, entro dicembre 2026, 9 mesi di prestazione (aprile-dicembre). Sul minimo del 4° livello in vigore dal 1° agosto 2026 la tredicesima è 1.980,50 × 9/12 = 1.485,38 € lordi.
Quattordicesima: non prevista a livello nazionale
Il CCNL Calzaturiero Industria (siglato da Assocalzaturifici con Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) non prevede la quattordicesima mensilità a livello nazionale. Questo elemento differenzia il settore calzaturiero da altri comparti (es. commercio, turismo) che la prevedono contrattualmente. È possibile che accordi aziendali di secondo livello o prassi consolidate prevedano una mensilità aggiuntiva estiva in singole realtà produttive del distretto.
Premi di risultato: contrattazione di secondo livello
I premi di risultato non sono determinati dal CCNL nazionale ma vengono concordati tra l’azienda e la RSU (rappresentanza sindacale unitaria) o le organizzazioni sindacali territoriali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil); l’art. 8 del CCNL disciplina la contrattazione di secondo livello e, per i dipendenti di aziende prive di contrattazione aziendale o territoriale, prevede un elemento di garanzia retributiva di 300 € lordi l’anno, uguale per tutti, pagato con la retribuzione di marzo dell’anno successivo. Gli obiettivi tipici nel settore calzaturiero includono:
- Obiettivi di produttività (numero di paia prodotte, tempi di ciclo);
- Obiettivi di qualità (riduzione della percentuale di scarti, diminuzione dei reclami);
- Obiettivi di presenzialismo (bonus assenteismo);
- Obiettivi di sicurezza (riduzione degli infortuni).
I premi di risultato godono di un regime fiscale agevolato: nel 2026 e nel 2027, fino a 5.000 € annui, scontano un’imposta sostitutiva dell’1% per lavoratori con reddito non superiore a 80.000 € nell’anno precedente (legge di bilancio 2026; fino al 2025 era il 5% entro 3.000 €).
Casi pratici
Quanta tredicesima ti spetta?
Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel settore calzaturiero?
Come si calcola la tredicesima per chi ha lavorato solo parte dell’anno?
Il CCNL Calzaturiero prevede la quattordicesima?
Cosa sono i premi di risultato nel settore calzaturiero?
La tredicesima è inclusa nel calcolo del TFR?
Fonti: Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) · premi di risultato 2026-2027. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e malattia e infortunio 2024.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.