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Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Calzaturiero (Industria)

Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Calzaturiero (Industria): turni e maggiorazioni

Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

In sintesi

Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Le maggiorazioni: come ragionano i contratti

La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:

Tipo di prestazione Cosa riconosce di norma il CCNL
Lavoro notturno Maggiorazione oraria, più alta se il turno notturno è abituale rispetto a quello occasionale
Lavoro festivo Maggiorazione per la prestazione nei giorni festivi, spesso con riposo compensativo
Lavoro domenicale Maggiorazione quando la domenica non è già il giorno di riposo del turno
Festivo notturno Le maggiorazioni si cumulano secondo le regole del contratto
Le percentuali esatte e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per i valori si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

Turni e rotazioni

Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL può prevedere un’indennità di turno distinta dalla maggiorazione del singolo notturno; le due voci vanno lette insieme in busta paga.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — turno notturno abituale
Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione oraria per il notturno prevista dal CCNL, l’azienda gli riconosce l’indennità di turno; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
Caia — festivo lavorato
Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compaiono la maggiorazione per il festivo prevista dal contratto e, secondo il CCNL, un riposo compensativo da fruire nei giorni successivi.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL applicato, e varia a seconda che il notturno sia abituale od occasionale e che si cumuli o meno con festivo e straordinario. Per i valori esatti occorre consultare le tabelle del tuo contratto nazionale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto per almeno 7 ore nell'intervallo tra mezzanotte e le 5 del mattino.
  • Per il lavoratore notturno l'orario medio non può superare le 8 ore nelle 24, con i limiti e i riposi fissati dalla legge.
  • I lavoratori notturni hanno diritto alla sorveglianza sanitaria periodica e a tutele specifiche per categorie protette.
  • La maggiorazione economica del lavoro notturno, festivo e domenicale è stabilita dal CCNL, non dalla legge.
  • Restano fermi i limiti inderogabili di durata e riposo (artt. 2107-2109 c.c. e D.Lgs. 66/2003).
Indice dei contenuti

Nei cicli produttivi a turni, il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso parte fisiologica dell'organizzazione. La legge e il contratto si dividono i compiti in modo netto: il D.Lgs. 66/2003 fissa i limiti di durata, i riposi e le tutele della salute; il CCNL stabilisce quanto vale economicamente la prestazione disagiata. Nell'industria calzaturiera, con picchi stagionali e linee produttive che possono operare su più turni, la prestazione notturna e festiva ricorre soprattutto nelle fasi di maggior carico. Confondere i due piani porta a errori frequenti nella lettura della busta paga.

Cos'è davvero il lavoro notturno

La definizione non è soggettiva. Il D.Lgs. 66/2003 considera notturno il lavoro prestato per un periodo di almeno sette ore consecutive che comprenda l'intervallo tra mezzanotte e le cinque. È 'lavoratore notturno' chi svolge in via non occasionale almeno una parte del proprio orario in questa fascia, secondo i criteri di legge o di contratto. Da questa qualificazione discendono tutele e limiti specifici.

I limiti di durata e i riposi inderogabili

Per i lavoratori notturni l'orario medio non può superare le otto ore nell'arco delle ventiquattro, secondo i parametri del decreto. Restano fermi i diritti generali: riposo giornaliero, riposo settimanale e durata massima dell'orario. Sono limiti di ordine pubblico, posti a tutela della salute: il contratto può migliorarli, mai comprimerli.

Sorveglianza sanitaria e categorie protette

Il lavoro notturno incide sull'organismo, e la legge ne tiene conto. I lavoratori notturni hanno diritto a una valutazione periodica del loro stato di salute. Esistono inoltre tutele rafforzate: la lavoratrice in gravidanza e fino al compimento di un anno del bambino non è obbligata al lavoro notturno (D.Lgs. 151/2001), e analoghe protezioni valgono per chi assiste figli piccoli o familiari non autosufficienti.

Le maggiorazioni: terreno del contratto

Qui interviene il CCNL di Calzaturiero (Industria). La legge non fissa l'importo della maggiorazione per il lavoro notturno, festivo o domenicale: lo fa il contratto, di solito in percentuale sulla retribuzione oraria, con valori distinti a seconda che si tratti di notte, festività infrasettimanale o domenica, e a seconda che il lavoro a turni includa o meno strutturalmente queste prestazioni.

Festivo e domenicale: distinzioni che contano

Il lavoro nei giorni festivi e quello domenicale seguono regole proprie. Il riposo settimanale, di norma coincidente con la domenica, può essere collocato in altra giornata nei cicli continui, con compensazioni e maggiorazioni contrattuali. La festività lavorata genera tipicamente, oltre alla normale retribuzione, una quota aggiuntiva il cui importo è definito dal CCNL.

Cosa verificare in busta paga

Per sapere quanto spetta in concreto occorre incrociare la qualificazione della prestazione (notturna, festiva, domenicale) con le percentuali di maggiorazione del CCNL di Calzaturiero (Industria) vigente. I limiti di durata e riposo derivano dal D.Lgs. 66/2003 e sono certi; le percentuali e gli importi, invece, vanno letti sulle tabelle del contratto in vigore, che possono essere aggiornate ai rinnovi.

Domande frequenti

Quando un lavoro è considerato notturno?

Quando è svolto per almeno sette ore consecutive che comprendono l'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino, secondo il D.Lgs. 66/2003.

Quante ore può lavorare al massimo un lavoratore notturno?

L'orario medio del lavoratore notturno non può superare le otto ore nell'arco delle ventiquattro, secondo i criteri di calcolo fissati dal decreto e dal contratto.

Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?

La legge non la fissa: l'importo è stabilito dal CCNL, di regola in percentuale sulla retribuzione oraria, con valori diversi per notte, domenica e festivi. Va verificato sulle tabelle vigenti.

Una lavoratrice in gravidanza può rifiutare il turno di notte?

Sì. Il D.Lgs. 151/2001 esonera la lavoratrice dal lavoro notturno dalla gravidanza fino al compimento di un anno del bambino, oltre ad altre tutele per chi ha figli piccoli o familiari da assistere.

Il lavoro domenicale dà sempre diritto a una maggiorazione?

Quando previsto dal CCNL, sì. Nei cicli continui il riposo settimanale può essere spostato in altra giornata con compensazioni e maggiorazioni stabilite dal contratto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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