Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Calzaturiero (Industria)

CCNL Calzaturiero Industria: malattia e infortunio 2024

Tredici mesi di conservazione del posto, integrazione dell’indennità INPS e tutele specifiche per l’infortunio sul lavoro: la guida alle regole del CCNL Calzaturiero Industria in caso di malattia e inabilità temporanea.

In sintesi

Il CCNL Calzaturiero Industria garantisce la conservazione del posto per 13 mesi in caso di malattia (comporto). Durante la malattia il lavoratore riceve un’integrazione contrattuale all’indennità INPS. In caso di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto si protrae fino alla guarigione clinica.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
17 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
Comporto malattia
13 mesi nell’arco di 36 mesi
Riferimento legge
Art. 2110 c.c.; D.Lgs. 151/2001; D.P.R. 1124/1965

Tabella riepilogativa del trattamento economico di malattia

Integrazione economica durante la malattia – CCNL Calzaturiero Industria
Periodo di assenza Indennità INPS Integrazione contrattuale Totale orientativo
1° giorno (carenza legale) Non dovuta A carico datore (CCNL) Varia per contratto
2°-20° giorno 50% retribuzione Integrazione CCNL Percentuale contrattuale
21° giorno in poi 66,66% retribuzione Integrazione CCNL Percentuale contrattuale
Oltre 180 giorni 66,66% retribuzione Integrazione ridotta o assente Dipende dall’anzianità

L’entità esatta dell’integrazione contrattuale varia in base all’anzianità di servizio e al livello di inquadramento. Per conoscere la percentuale esatta spettante è necessario consultare il testo contrattuale integrale o rivolgersi alle OO.SS. di settore (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil).

Il comporto: cos’è e come si calcola

Il «comporto» è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia (art. 2110 c.c.). Al superamento di tale periodo, il datore può risolvere il rapporto di lavoro senza applicare le tutele del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Nel CCNL Calzaturiero Industria il comporto è fissato in 13 mesi, calcolati nell’arco di un periodo di riferimento di 36 mesi (triennio mobile). Non si tratta di 13 mesi consecutivi: si sommano tutte le assenze per malattia occorse nei 36 mesi precedenti. Quando il totale supera 13 mesi, il datore ha la facoltà di procedere al licenziamento.

Il licenziamento per superamento del comporto deve essere preceduto da una comunicazione scritta al lavoratore e non richiede preavviso, ma il datore deve corrispondere il TFR maturato e l’indennità sostitutiva del preavviso calcolata sul contratto.

Obblighi di comunicazione e visita fiscale

In caso di malattia il lavoratore ha l’obbligo di:

  1. Avvisare immediatamente il datore di lavoro, di norma entro la prima ora della propria giornata lavorativa;
  2. Far trasmettere il certificato medico telematicamente dal medico curante all’INPS, che lo rende disponibile al datore di lavoro;
  3. Essere reperibile nella propria residenza o dimora comunicata, nelle fasce orarie di visita fiscale stabilite dall’INPS (10-12 e 17-19 nei giorni feriali; 10-12 nei giorni festivi).

La mancata comunicazione tempestiva al datore può comportare la perdita dell’indennità per i giorni non giustificati. L’assenza alla visita fiscale senza giustificato motivo comporta la decadenza dall’indennità INPS.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio sul lavoro è gestito dall’INAIL (non dall’INPS) e gode di una tutela più ampia rispetto alla malattia comune:

  • Il posto di lavoro viene conservato senza il limite dei 13 mesi, fino alla guarigione clinica (stabilizzazione medico-legale);
  • L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea assoluta: il 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno al 90°, poi il 75% dal 91° giorno in poi;
  • Il CCNL può prevedere un’integrazione dell’indennità INAIL a carico del datore per avvicinarsi alla retribuzione piena;
  • In caso di inabilità permanente parziale o totale, l’INAIL eroga rendita o indennizzo in capitale.

Per le malattie professionali (ipoacusia da rumore, allergie a colle e solventi tipici del settore calzaturiero, affezioni osteo-articulari da movimenti ripetitivi), il trattamento è analogo all’infortunio sul lavoro, previo riconoscimento da parte dell’INAIL.

Casi pratici

Tizio – Malattia lunga e comporto
Tizio (3° livello, orlatore con 8 anni di anzianità) si ammala in modo grave nel marzo 2024 e rimane assente per 9 mesi. Nel novembre 2024 rientra, poi si ammala di nuovo per 5 mesi tra gennaio e maggio 2025. In totale, negli ultimi 36 mesi (marzo 2024 – febbraio 2027), ha accumulato 14 mesi di malattia, superando il comporto di 13 mesi. Il datore può pertanto comunicare il recesso per superamento del periodo di comporto, con obbligo di corrispondere TFR e indennità sostitutiva del preavviso (2 settimane per gli operai).
Caia – Infortunio sul lavoro
Caia (4° livello, finitrice) si infortuna schiacciandosi un dito alla pressa. L’infortunio è denunciato all’INAIL. Dopo 4 mesi di assenza l’INAIL riconosce l’inabilità temporanea. Caia riceve l’indennità INAIL (60% per i primi 90 giorni, poi 75%). Il CCNL garantisce un’integrazione affinché Caia percepisca una percentuale più elevata della retribuzione ordinaria. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica senza applicazione del limite dei 13 mesi del comporto ordinario.
Sempronio – Visita fiscale e assenza ingiustificata
Sempronio è malato e segnala al datore un indirizzo di reperibilità diverso da quello di residenza. L’INPS effettua la visita fiscale all’indirizzo comunicato ma Sempronio è fuori casa per un impegno urgente durante la fascia oraria 10-12. La visita risulta negativa. Sempronio deve giustificare l’assenza alla visita con documentazione (visita specialistica nello stesso orario, stato di necessità). Senza giustificazione, l’INPS può decurtare l’indennità per i giorni della visita.

Domande frequenti

Per quanti mesi viene conservato il posto in caso di malattia?
Il CCNL Calzaturiero Industria prevede la conservazione del posto per 13 mesi nell’arco di 36 mesi. Superato questo periodo (comporto), il datore può risolvere il rapporto con il pagamento di TFR e indennità sostitutiva del preavviso.
Quanto paga il datore durante la malattia?
L’INPS eroga il 50% per i primi 20 giorni e il 66,66% dal 21° in poi. Il CCNL prevede un’integrazione contrattuale aggiuntiva a carico del datore, la cui entità dipende dall’anzianità. Per i dettagli precisi è necessario consultare il testo contrattuale integrale.
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
In caso di infortunio riconosciuto dall’INAIL il posto è conservato fino alla guarigione clinica, senza il limite dei 13 mesi. L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea; il CCNL può integrare la differenza.
È obbligatorio inviare il certificato medico?
Sì. Il lavoratore deve avvisare il datore tempestivamente (di norma entro la prima ora del turno) e far trasmettere il certificato medico telematico dal medico curante all’INPS. La mancata comunicazione può comportare la perdita dell’indennità.
Il comporto si azzera ogni anno?
No. Il periodo di comporto si calcola nell’arco di un triennio (36 mesi) mobile. Se il lavoratore supera 13 mesi di malattia in 36 mesi, il datore può recedere. Il conteggio non si azzera automaticamente ogni anno solare.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. L’integrazione economica durante la malattia è indicata in modo orientativo: per le percentuali esatte è necessario consultare il testo contrattuale integrale, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o un consulente del lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • In caso di malattia il rapporto si sospende e il posto è conservato per il periodo di comporto (art. 2110 c.c.); la durata è quella del CCNL Calzature Industria vigente.
  • Il trattamento economico unisce l'indennità previdenziale all'integrazione aziendale secondo percentuali e massimali contrattuali.
  • Per l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale opera la tutela autonoma dell'INAIL, con denuncia e indennità a regime proprio.
  • Il superamento del comporto può giustificare il recesso, ma il computo delle assenze va effettuato secondo i criteri contrattuali.
  • Obblighi del lavoratore: certificato telematico, comunicazione dell'assenza e reperibilità nelle fasce di visita fiscale.
Indice dei contenuti

L'industria calzaturiera è un contesto produttivo organizzato per linee e reparti, dove l'assenza di un operaio incide sui ritmi della lavorazione. La disciplina di malattia e infortunio nel relativo CCNL bilancia perciò la tutela della salute con le esigenze di continuità della produzione, muovendosi entro i principi dell'art. 2110 del codice civile e distinguendo nettamente la malattia comune dall'infortunio coperto dall'INAIL.

Sospensione del rapporto e periodo di comporto

La malattia sospende l'obbligazione di lavorare senza sciogliere il rapporto: il lavoratore conserva il posto per tutta la durata del comporto. L'art. 2110 c.c. enuncia il principio e rinvia alla contrattazione collettiva per la misura concreta. Nell'industria delle calzature il limite - espresso in giorni o mesi e talvolta graduato per anzianità - è quello fissato dal CCNL vigente, da consultare perché determinante per stabilire fino a quando l'assenza è protetta.

Il trattamento economico in costanza di malattia

Sul piano retributivo opera un meccanismo integrativo: all'indennità erogata dall'istituto previdenziale si affianca un'integrazione a carico dell'azienda, così da contenere la perdita di reddito. La struttura tipica prevede percentuali e durate definite dal contratto, spesso crescenti con l'anzianità di servizio. Poiché questi parametri e i relativi massimali sono soggetti ad aggiornamento, vanno letti nelle tabelle del CCNL vigente e nelle circolari INPS aggiornate anziché assunti come valori fissi.

L'infortunio sul lavoro e la copertura INAIL

In un'industria manifatturiera il rischio di infortunio sul lavoro è concreto: macchinari, movimentazione, lavorazioni meccaniche. L'infortunio e la malattia professionale godono di una tutela autonoma affidata all'INAIL, distinta da quella della malattia comune. L'evento va denunciato secondo le procedure dedicate, l'indennità segue regole proprie e anche il trattamento ai fini della conservazione del posto può differire. È una distinzione cruciale, perché determina la fonte della copertura e gli adempimenti a carico delle parti.

Il superamento del comporto e il recesso

Il comporto rappresenta la soglia oltre la quale viene meno la protezione. Prima del suo esaurimento il licenziamento motivato dalla malattia è illegittimo; dopo, il datore può recedere, ma deve verificare con rigore il superamento. Il conteggio richiede di sommare le assenze secondo i criteri del contratto, distinguendo tra comporto unico e comporto per sommatoria laddove previsto, e di intervenire tempestivamente, evitando sia il recesso prematuro sia ritardi che possano sanare la situazione.

Gli adempimenti del lavoratore

La tutela è condizionata al rispetto di obblighi precisi. Il certificato di malattia è trasmesso per via telematica dal medico all'istituto previdenziale; il lavoratore deve comunicare l'assenza all'azienda nelle modalità contrattuali e rendersi reperibile nelle fasce orarie destinate all'eventuale controllo medico. La violazione di tali doveri può comportare la perdita di parte del trattamento economico e, nei casi più gravi, conseguenze disciplinari.

Continuità produttiva e gestione delle assenze

Sul versante aziendale, una gestione corretta delle assenze per malattia e infortunio passa da una registrazione puntuale degli eventi e da un monitoraggio del comporto che non scada nell'arbitrio. Conoscere con esattezza i criteri di computo del CCNL vigente consente all'impresa di programmare le sostituzioni nelle linee di produzione senza ledere i diritti del lavoratore e senza esporsi a contestazioni sulla legittimità di un eventuale recesso.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL calzature industria?

La durata è quella fissata dal CCNL vigente, eventualmente graduata per anzianità di servizio. L'art. 2110 c.c. garantisce la conservazione del posto entro tale termine.

Quanto percepisco durante la malattia?

Il trattamento somma l'indennità previdenziale all'integrazione aziendale, secondo percentuali e massimali del CCNL vigente e delle circolari INPS aggiornate, spesso crescenti con l'anzianità.

L'infortunio in fabbrica come è coperto?

L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono tutelati dall'INAIL, con denuncia secondo le procedure dedicate e indennità a regime proprio, distinto dalla malattia comune.

Possono licenziarmi durante la malattia?

No, finché non è superato il periodo di comporto. Solo dopo il datore può recedere, previa verifica rigorosa del superamento secondo i criteri del contratto.

Cosa devo fare quando mi ammalo?

Il medico invia il certificato telematicamente all'istituto; tu devi comunicare l'assenza all'azienda secondo le modalità contrattuali e renderti reperibile nelle fasce della visita di controllo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.