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CCNL Calzaturiero Industria: malattia e infortunio 2024
Tredici mesi di conservazione del posto, integrazione dell’indennità INPS e tutele specifiche per l’infortunio sul lavoro: la guida alle regole del CCNL Calzaturiero Industria in caso di malattia e inabilità temporanea.
Il CCNL Calzaturiero Industria garantisce la conservazione del posto per 13 mesi in caso di malattia (comporto). Durante la malattia il lavoratore riceve un’integrazione contrattuale all’indennità INPS. In caso di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto si protrae fino alla guarigione clinica.
Tabella riepilogativa del trattamento economico di malattia
| Periodo di assenza | Indennità INPS | Integrazione contrattuale | Totale orientativo |
|---|---|---|---|
| 1° giorno (carenza legale) | Non dovuta | A carico datore (CCNL) | Varia per contratto |
| 2°-20° giorno | 50% retribuzione | Integrazione CCNL | Percentuale contrattuale |
| 21° giorno in poi | 66,66% retribuzione | Integrazione CCNL | Percentuale contrattuale |
| Oltre 180 giorni | 66,66% retribuzione | Integrazione ridotta o assente | Dipende dall’anzianità |
L’entità esatta dell’integrazione contrattuale varia in base all’anzianità di servizio e al livello di inquadramento. Per conoscere la percentuale esatta spettante è necessario consultare il testo contrattuale integrale o rivolgersi alle OO.SS. di settore (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil).
Il comporto: cos’è e come si calcola
Il «comporto» è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia (art. 2110 c.c.). Al superamento di tale periodo, il datore può risolvere il rapporto di lavoro senza applicare le tutele del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Nel CCNL Calzaturiero Industria il comporto è fissato in 13 mesi, calcolati nell’arco di un periodo di riferimento di 36 mesi (triennio mobile). Non si tratta di 13 mesi consecutivi: si sommano tutte le assenze per malattia occorse nei 36 mesi precedenti. Quando il totale supera 13 mesi, il datore ha la facoltà di procedere al licenziamento.
Il licenziamento per superamento del comporto deve essere preceduto da una comunicazione scritta al lavoratore e non richiede preavviso, ma il datore deve corrispondere il TFR maturato e l’indennità sostitutiva del preavviso calcolata sul contratto.
Obblighi di comunicazione e visita fiscale
In caso di malattia il lavoratore ha l’obbligo di:
- Avvisare immediatamente il datore di lavoro, di norma entro la prima ora della propria giornata lavorativa;
- Far trasmettere il certificato medico telematicamente dal medico curante all’INPS, che lo rende disponibile al datore di lavoro;
- Essere reperibile nella propria residenza o dimora comunicata, nelle fasce orarie di visita fiscale stabilite dall’INPS (10-12 e 17-19 nei giorni feriali; 10-12 nei giorni festivi).
La mancata comunicazione tempestiva al datore può comportare la perdita dell’indennità per i giorni non giustificati. L’assenza alla visita fiscale senza giustificato motivo comporta la decadenza dall’indennità INPS.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’infortunio sul lavoro è gestito dall’INAIL (non dall’INPS) e gode di una tutela più ampia rispetto alla malattia comune:
- Il posto di lavoro viene conservato senza il limite dei 13 mesi, fino alla guarigione clinica (stabilizzazione medico-legale);
- L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea assoluta: il 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno al 90°, poi il 75% dal 91° giorno in poi;
- Il CCNL può prevedere un’integrazione dell’indennità INAIL a carico del datore per avvicinarsi alla retribuzione piena;
- In caso di inabilità permanente parziale o totale, l’INAIL eroga rendita o indennizzo in capitale.
Per le malattie professionali (ipoacusia da rumore, allergie a colle e solventi tipici del settore calzaturiero, affezioni osteo-articulari da movimenti ripetitivi), il trattamento è analogo all’infortunio sul lavoro, previo riconoscimento da parte dell’INAIL.
Casi pratici
Domande frequenti
Per quanti mesi viene conservato il posto in caso di malattia?
Quanto paga il datore durante la malattia?
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
È obbligatorio inviare il certificato medico?
Il comporto si azzera ogni anno?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. L’integrazione economica durante la malattia è indicata in modo orientativo: per le percentuali esatte è necessario consultare il testo contrattuale integrale, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o un consulente del lavoro.
Domande frequenti
Per quanti mesi viene conservato il posto in caso di malattia?
Il CCNL Calzaturiero Industria prevede la conservazione del posto di lavoro per 13 mesi in caso di malattia. Superato questo periodo (comporto), il datore può risolvere il rapporto con il pagamento del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Quanto paga il datore durante la malattia?
Durante la malattia il lavoratore riceve dall'INPS un'indennità pari al 50% della retribuzione per i primi 20 giorni e al 66,66% dal 21° giorno in poi. Il CCNL può prevedere un'integrazione contrattuale a carico del datore per garantire una percentuale maggiore della retribuzione, variabile per livello e anzianità.
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
In caso di infortunio riconosciuto dall'INAIL, il datore è tenuto a conservare il posto fino alla guarigione clinica del lavoratore, senza il limite dei 13 mesi previsto per la malattia comune. L'INAIL eroga l'indennità di inabilità temporanea; il CCNL può integrare la differenza rispetto alla retribuzione piena.
È obbligatorio inviare il certificato medico?
Sì. Il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore (di regola entro la prima ora del turno di lavoro) e far inviare il certificato medico telematico al domicilio INPS. La mancata comunicazione tempestiva può comportare la perdita dell'indennità per i giorni non giustificati.
Il comporto si azzera ogni anno?
Il periodo di comporto si calcola di norma nell'arco di un triennio (36 mesi) rolling. Se il lavoratore supera 13 mesi di malattia nell'arco di 36 mesi, il datore può recedere. Il conteggio non si azzera automaticamente ogni anno solare.
Vedi anche