Indice
La guida
CCNL Calzaturiero Industria: malattia e infortunio 2024
Tredici mesi di conservazione del posto, integrazione dell’indennità INPS e tutele specifiche per l’infortunio sul lavoro: la guida alle regole del CCNL Calzaturiero Industria in caso di malattia e inabilità temporanea.
Il CCNL Calzaturiero Industria garantisce la conservazione del posto per 13 mesi in caso di malattia (comporto). Durante la malattia il lavoratore riceve un’integrazione contrattuale all’indennità INPS. In caso di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto si protrae fino alla guarigione clinica.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa del trattamento economico di malattia
| Periodo di assenza | Indennità INPS | Integrazione contrattuale | Totale orientativo |
|---|---|---|---|
| Operai, 1°-3° giorno (carenza) | Non dovuta | 50% della retribuzione normale di fatto | 50% (art. 85) |
| Operai, 4°-16° giorno | 50% della retribuzione (4°-20° giorno) | Integrazione fino al 90% | 90% della retribuzione normale di fatto |
| Operai, 17°-180° giorno | 50% fino al 20° giorno, poi 66,66% | Integrazione fino al 100% | 100% della retribuzione netta di fatto; per malattie oltre 16 giorni il 100% vale dal 1° giorno |
| Operai, oltre il 6° mese | Cessa quando termina l’indennità INPS | 50% della retribuzione normale di fatto | Fino al termine della conservazione del posto |
| Intermedi e impiegati, primi 6 mesi | Se spettante, si deduce | Intera retribuzione normale di fatto (artt. 97 e 107) | 100%, al netto di quanto pagato dagli istituti previdenziali |
| Intermedi e impiegati, oltre il 6° mese | Se spettante, si deduce | Metà della retribuzione | Fino al termine della conservazione del posto |
Percentuali dagli artt. 85 (operai), 97 (intermedi) e 107 (impiegati) del CCNL 17 luglio 2024. Ai lavoratori per i quali non è prevista l’indennità di malattia INPS il datore eroga la stessa percentuale di trattamento netto spettante a un operaio, interamente a suo carico. Il diritto all’integrazione è subordinato al riconoscimento dell’indennità da parte degli istituti assicuratori e alla comunicazione del numero di protocollo del certificato.
Il comporto: cos’è e come si calcola
Il «comporto» è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia (art. 2110 c.c.). Al superamento di tale periodo, il datore può risolvere il rapporto di lavoro senza applicare le tutele del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Nel CCNL Calzaturiero Industria (art. 58) il posto è conservato per 13 mesi, e l’obbligo cessa quando nell’arco di 30 mesi si raggiungono quei 13 mesi, anche con più malattie, escludendo i periodi di ricovero ospedaliero (il day hospital è equiparato). Il CCNL chiarisce che il conteggio si fa su un periodo mobile di 909 giorni di calendario precedenti: 13 mesi equivalgono a 394 giorni. Per i lavoratori con disabilità certificata (L. 68/1999) il periodo è aumentato di 60 giorni, cioè 455 giorni. Almeno un mese prima della scadenza l’azienda informa il lavoratore sulla sua situazione di comporto.
Il licenziamento per superamento del comporto deve essere preceduto da una comunicazione scritta al lavoratore e non richiede preavviso, ma il datore deve corrispondere il TFR maturato e l’indennità sostitutiva del preavviso calcolata sul contratto.
Obblighi di comunicazione e visita fiscale
In caso di malattia il lavoratore ha l’obbligo di:
- Avvisare l’azienda nella giornata in cui l’assenza si verifica, entro 4 ore dall’inizio del normale orario (nel lavoro a turni, prima dell’inizio del turno), e comunicare il numero di protocollo del certificato non oltre il primo giorno successivo all’inizio dell’assenza (art. 58);
- Far trasmettere il certificato medico telematicamente dal medico curante all’INPS, che lo rende disponibile al datore di lavoro;
- Essere reperibile nella propria residenza o dimora comunicata, nelle fasce orarie di visita fiscale stabilite dall’INPS (10-12 e 17-19, tutti i giorni, festivi compresi).
La mancata comunicazione tempestiva al datore può comportare la perdita dell’indennità per i giorni non giustificati. L’assenza alla visita fiscale senza giustificato motivo comporta la decadenza dall’indennità INPS.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’infortunio sul lavoro è gestito dall’INAIL (non dall’INPS) e gode di una tutela più ampia rispetto alla malattia comune:
- Il posto di lavoro viene conservato senza il limite dei 13 mesi, fino alla guarigione clinica (stabilizzazione medico-legale);
- L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea assoluta: il 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno al 90°, poi il 75% dal 91° giorno in poi;
- Il CCNL (art. 55) garantisce, dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento a integrazione dell’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione netta di fatto;
- In caso di inabilità permanente parziale o totale, l’INAIL eroga rendita o indennizzo in capitale.
Per le malattie professionali (ipoacusia da rumore, allergie a colle e solventi tipici del settore calzaturiero, affezioni osteo-articulari da movimenti ripetitivi), il trattamento è analogo all’infortunio sul lavoro, previo riconoscimento da parte dell’INAIL.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Per quanti mesi viene conservato il posto in caso di malattia?
Quanto paga il datore durante la malattia?
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
È obbligatorio inviare il certificato medico?
Il comporto si azzera ogni anno?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Le percentuali di integrazione sono quelle degli artt. 85, 97 e 107 del CCNL 17 luglio 2024; per situazioni specifiche rivolgersi alle organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o a un consulente del lavoro.