Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Calzaturiero (Industria)

CCNL Calzaturiero Industria: malattia e infortunio 2024

Tredici mesi di conservazione del posto, integrazione dell’indennità INPS e tutele specifiche per l’infortunio sul lavoro: la guida alle regole del CCNL Calzaturiero Industria in caso di malattia e inabilità temporanea.

In sintesi

Il CCNL Calzaturiero Industria garantisce la conservazione del posto per 13 mesi in caso di malattia (comporto). Durante la malattia il lavoratore riceve un’integrazione contrattuale all’indennità INPS. In caso di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto si protrae fino alla guarigione clinica.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
17 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
Comporto malattia
13 mesi (394 giorni) nell’arco di 30 mesi (art. 58)
Riferimento legge
Art. 2110 c.c.; D.Lgs. 151/2001; D.P.R. 1124/1965

Tabella riepilogativa del trattamento economico di malattia

Integrazione economica durante la malattia – CCNL Calzaturiero Industria
Periodo di assenza Indennità INPS Integrazione contrattuale Totale orientativo
Operai, 1°-3° giorno (carenza) Non dovuta 50% della retribuzione normale di fatto 50% (art. 85)
Operai, 4°-16° giorno 50% della retribuzione (4°-20° giorno) Integrazione fino al 90% 90% della retribuzione normale di fatto
Operai, 17°-180° giorno 50% fino al 20° giorno, poi 66,66% Integrazione fino al 100% 100% della retribuzione netta di fatto; per malattie oltre 16 giorni il 100% vale dal 1° giorno
Operai, oltre il 6° mese Cessa quando termina l’indennità INPS 50% della retribuzione normale di fatto Fino al termine della conservazione del posto
Intermedi e impiegati, primi 6 mesi Se spettante, si deduce Intera retribuzione normale di fatto (artt. 97 e 107) 100%, al netto di quanto pagato dagli istituti previdenziali
Intermedi e impiegati, oltre il 6° mese Se spettante, si deduce Metà della retribuzione Fino al termine della conservazione del posto

Percentuali dagli artt. 85 (operai), 97 (intermedi) e 107 (impiegati) del CCNL 17 luglio 2024. Ai lavoratori per i quali non è prevista l’indennità di malattia INPS il datore eroga la stessa percentuale di trattamento netto spettante a un operaio, interamente a suo carico. Il diritto all’integrazione è subordinato al riconoscimento dell’indennità da parte degli istituti assicuratori e alla comunicazione del numero di protocollo del certificato.

Il comporto: cos’è e come si calcola

Il «comporto» è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia (art. 2110 c.c.). Al superamento di tale periodo, il datore può risolvere il rapporto di lavoro senza applicare le tutele del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Nel CCNL Calzaturiero Industria (art. 58) il posto è conservato per 13 mesi, e l’obbligo cessa quando nell’arco di 30 mesi si raggiungono quei 13 mesi, anche con più malattie, escludendo i periodi di ricovero ospedaliero (il day hospital è equiparato). Il CCNL chiarisce che il conteggio si fa su un periodo mobile di 909 giorni di calendario precedenti: 13 mesi equivalgono a 394 giorni. Per i lavoratori con disabilità certificata (L. 68/1999) il periodo è aumentato di 60 giorni, cioè 455 giorni. Almeno un mese prima della scadenza l’azienda informa il lavoratore sulla sua situazione di comporto.

Il licenziamento per superamento del comporto deve essere preceduto da una comunicazione scritta al lavoratore e non richiede preavviso, ma il datore deve corrispondere il TFR maturato e l’indennità sostitutiva del preavviso calcolata sul contratto.

Obblighi di comunicazione e visita fiscale

In caso di malattia il lavoratore ha l’obbligo di:

  1. Avvisare l’azienda nella giornata in cui l’assenza si verifica, entro 4 ore dall’inizio del normale orario (nel lavoro a turni, prima dell’inizio del turno), e comunicare il numero di protocollo del certificato non oltre il primo giorno successivo all’inizio dell’assenza (art. 58);
  2. Far trasmettere il certificato medico telematicamente dal medico curante all’INPS, che lo rende disponibile al datore di lavoro;
  3. Essere reperibile nella propria residenza o dimora comunicata, nelle fasce orarie di visita fiscale stabilite dall’INPS (10-12 e 17-19, tutti i giorni, festivi compresi).

La mancata comunicazione tempestiva al datore può comportare la perdita dell’indennità per i giorni non giustificati. L’assenza alla visita fiscale senza giustificato motivo comporta la decadenza dall’indennità INPS.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio sul lavoro è gestito dall’INAIL (non dall’INPS) e gode di una tutela più ampia rispetto alla malattia comune:

  • Il posto di lavoro viene conservato senza il limite dei 13 mesi, fino alla guarigione clinica (stabilizzazione medico-legale);
  • L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea assoluta: il 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno al 90°, poi il 75% dal 91° giorno in poi;
  • Il CCNL (art. 55) garantisce, dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento a integrazione dell’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione netta di fatto;
  • In caso di inabilità permanente parziale o totale, l’INAIL eroga rendita o indennizzo in capitale.

Per le malattie professionali (ipoacusia da rumore, allergie a colle e solventi tipici del settore calzaturiero, affezioni osteo-articulari da movimenti ripetitivi), il trattamento è analogo all’infortunio sul lavoro, previo riconoscimento da parte dell’INAIL.

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Casi pratici

Tizio – Malattia lunga e comporto
Tizio (3° livello, orlatore con 8 anni di anzianità) si ammala in modo grave nel marzo 2024 e rimane assente per 9 mesi. Nel gennaio 2025 si ammala di nuovo per 5 mesi, fino a maggio 2025. In totale, nell’arco di 30 mesi (marzo 2024 – maggio 2025), ha accumulato 14 mesi di malattia, superando il comporto di 13 mesi (394 giorni). Il datore può pertanto comunicare il recesso per superamento del periodo di comporto, con obbligo di corrispondere TFR e indennità sostitutiva del preavviso (2 settimane per gli operai).
Caia – Infortunio sul lavoro
Caia (4° livello, finitrice) si infortuna schiacciandosi un dito alla pressa. L’infortunio è denunciato all’INAIL. Dopo 4 mesi di assenza l’INAIL riconosce l’inabilità temporanea. Caia riceve l’indennità INAIL (60% per i primi 90 giorni, poi 75%). Il CCNL (art. 55) garantisce dal primo giorno di assenza un’integrazione fino al 100% della retribuzione netta di fatto. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica senza applicazione del limite dei 13 mesi del comporto ordinario.
Sempronio – Visita fiscale e assenza ingiustificata
Sempronio è malato e segnala al datore un indirizzo di reperibilità diverso da quello di residenza. L’INPS effettua la visita fiscale all’indirizzo comunicato ma Sempronio è fuori casa per un impegno urgente durante la fascia oraria 10-12. La visita risulta negativa. Sempronio deve giustificare l’assenza alla visita con documentazione (visita specialistica nello stesso orario, stato di necessità). Senza giustificazione, l’INPS può decurtare l’indennità per i giorni della visita.
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Domande frequenti

Per quanti mesi viene conservato il posto in caso di malattia?
Il CCNL Calzaturiero Industria prevede la conservazione del posto per 13 mesi (394 giorni) nell’arco di 30 mesi, esclusi i ricoveri ospedalieri (art. 58). Superato questo periodo (comporto), il datore può risolvere il rapporto con il pagamento di TFR e indennità sostitutiva del preavviso.
Quanto paga il datore durante la malattia?
L’INPS eroga il 50% dal 4° al 20° giorno e il 66,66% dal 21° (non per gli impiegati dell’industria). L’azienda integra: per gli operai si arriva al 50% nei primi 3 giorni, al 90% dal 4° al 16° giorno e al 100% della retribuzione netta di fatto dal 17° al 180° giorno; per intermedi e impiegati è dovuta l’intera retribuzione normale di fatto nei primi 6 mesi e metà oltre (artt. 85, 97, 107).
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
In caso di infortunio riconosciuto dall’INAIL il posto è conservato fino alla guarigione clinica, senza il limite dei 13 mesi. L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea; il CCNL può integrare la differenza.
È obbligatorio inviare il certificato medico?
Sì. Il lavoratore deve avvisare l’azienda nella giornata in cui l’assenza si verifica, entro 4 ore dall’inizio dell’orario (prima dell’inizio del turno nel lavoro a turni), comunicare il numero di protocollo del certificato entro il giorno successivo e far trasmettere il certificato medico telematico dal medico curante all’INPS. La mancata comunicazione può comportare la perdita dell’indennità.
Il comporto si azzera ogni anno?
No. Il periodo si calcola su un periodo mobile di 909 giorni di calendario (circa 30 mesi). Se in quel periodo si superano 13 mesi di malattia, il datore può recedere. Il conteggio non si azzera automaticamente ogni anno solare.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Le percentuali di integrazione sono quelle degli artt. 85, 97 e 107 del CCNL 17 luglio 2024; per situazioni specifiche rivolgersi alle organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o a un consulente del lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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