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La guida

CCNL Calzaturiero (Industria)

Scatti di anzianità nel CCNL Calzaturiero (Industria): come maturano e quanto valgono

Con il passare degli anni in azienda la busta paga cresce anche grazie agli scatti di anzianità: aumenti periodici che premiano l’esperienza maturata. Non li prevede la legge, ma il CCNL, che ne fissa cadenza, numero e importo per livello. Vediamo come maturano, quando si vedono in busta paga e perché incidono anche su TFR e mensilità aggiuntive.

In sintesi

Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL (non dalla legge). Nel CCNL Calzaturiero Industria sono al massimo cinque: i primi quattro maturano ogni biennio, il quinto dopo un quadriennio, e valgono da 6,89 € (1° livello) a 12,24 € (8° livello) al mese per scatto (art. 46). Una volta maturati restano acquisiti e, essendo parte della retribuzione di fatto, incidono su TFR (art. 74) e tredicesima.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Cadenza e numero massimo · Incidenza su TFR e mensilità aggiuntive
Riferimenti
Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono gli scatti di anzianità

Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

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Quanti scatti e ogni quanto: la struttura

L’art. 46 del CCNL Calzaturiero Industria (17 luglio 2024) stabilisce cadenza, numero e importo degli scatti:

Variabile Regola dell’art. 46
Cadenza Un aumento per ogni biennio di anzianità presso la stessa azienda o gruppo aziendale; il quinto scatto matura dopo un quadriennio
Numero massimo Cinque scatti
Decorrenza Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio
Importo mensile lordo di ogni scatto, per livello
Livello 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°
Euro per scatto 6,89 7,41 7,98 8,47 9,19 9,94 12,01 12,24
Numero, cadenza e importo NON sono fissati dalla legge: dipendono dal CCNL applicato e dagli accordi aziendali. Gli scatti non assorbono e non sono assorbiti da aumenti di merito o superminimi, salvo che l’assorbimento sia stato previsto. Per i valori aggiornati dei minimi vedi le tabelle retributive del CCNL Calzaturiero.

Cosa succede con il passaggio di livello

Se il lavoratore passa a un livello o a una qualifica superiore, mantiene in cifra l’importo degli scatti già maturati e matura gli ulteriori scatti necessari per raggiungere l’importo di cinque scatti riferiti al nuovo livello; la frazione di biennio in corso al momento del passaggio è utile per il successivo scatto (art. 46).

Decorrenza, irreversibilità e calcolo

Tre principi valgono per il calzaturiero:

  • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità;
  • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
  • incidenza: gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto (art. 43) e figurano tra le voci della retribuzione utile per il TFR (art. 74 del CCNL, art. 2120 c.c.) e, per questo, anche della tredicesima mensilità, pari alla retribuzione di fatto; non sono invece considerati ai fini di cottimi e altre forme di retribuzione a incentivo.
Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

Casi pratici

Tizio — il primo scatto
Tizio, operaio al 4° livello assunto a tempo indeterminato il 10 gennaio 2024, compie il primo biennio il 10 gennaio 2026. Dal 1° febbraio 2026 la sua busta paga aumenta di 8,47 €, importo previsto dall’art. 46 per il 4° livello; l’aumento resta acquisito anche in futuro.
Caia — scatti e TFR
Caia ha maturato più scatti negli anni. Quando cessa il rapporto, gli scatti — essendo parte stabile della retribuzione — concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e della tredicesima: il loro effetto va quindi ben oltre il singolo cedolino.

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Domande frequenti

Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
Ogni quanto matura uno scatto?
Nel CCNL Calzaturiero Industria i primi quattro scatti maturano ogni due anni, il quinto dopo un quadriennio; i cinque scatti sono il massimo. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
Di regola sì: gli scatti maturano per ogni biennio di anzianità presso la stessa azienda o gruppo aziendale, cioè il complesso industriale facente capo alla stessa società (art. 46); cambiando datore fuori dal gruppo si riparte.
Gli scatti di anzianità si perdono se cambio mansione o livello?
No. In caso di passaggio di livello o di qualifica il lavoratore mantiene in cifra l’importo degli scatti maturati e ne matura altri fino a raggiungere cinque scatti dell’importo del nuovo livello (art. 46).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

Contenuto divulgativo aggiornato all’art. 46 del CCNL per i lavoratori addetti all’industria delle calzature del 17 luglio 2024 e ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Gli accordi aziendali possono prevedere condizioni di miglior favore.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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