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La guida
Nel CCNL Turismo Federalberghi-Faita (alberghi, campeggi, porti turistici e rifugi: i pubblici esercizi e le agenzie di viaggio hanno contratti propri) il periodo di prova va da 15 giorni di effettiva prestazione (6° e 7° livello) a 180 giorni (Quadri A e B), in base al livello (art. 107). Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso, con diritto al TFR e ai ratei di 13ª, 14ª e ferie maturati.
Tabella riepilogativa
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| Quadri A / B | 180 giorni |
| 1° livello | 150 giorni |
| 2° livello | 75 giorni |
| 3° livello | 45 giorni |
| 4° / 5° livello | 30 giorni |
| 6° super | 20 giorni |
| 6° / 7° livello | 15 giorni |
Giorni di effettiva prestazione lavorativa (art. 107 c. 5), con il tetto di sei mesi dell’art. 10 L. 604/1966. Durante la prova le parti possono recedere senza preavviso, con diritto al TFR e ai ratei di 13ª, 14ª e ferie per il periodo lavorato. Fonte: accordo di rinnovo del 5 luglio 2024 e testo del CCNL. Il CCNL Turismo firmato da Federalberghi e Faita si applica ad alberghi, campeggi e villaggi turistici, porti turistici e rifugi alpini; i pubblici esercizi e le agenzie di viaggio hanno contratti propri.
Forma scritta obbligatoria
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
La clausola deve indicare durata, livello, mansioni, decorrenza.
Durata variabile per livello
L’art. 107 del CCNL Turismo prevede una scala graduata per livello:
- 6° e 7° livello: 15 giorni
- 6° super: 20 giorni
- 4° e 5° livello: 30 giorni
- 3° livello: 45 giorni
- 2° livello: 75 giorni
- 1° livello: 150 giorni
- Quadri A e B: 180 giorni
La durata deve risultare dalla lettera di assunzione e la retribuzione non può essere inferiore al minimo contrattuale del livello. Chi viene riassunto entro due anni con la stessa qualifica presso la stessa azienda, avendo già superato la prova, è dispensato da una nuova prova; se è assunto fuori provincia e licenziato in prova, ha diritto al rimborso del viaggio di andata e ritorno.
Recesso e ratei dovuti
Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Particolarità: il CCNL Turismo prevede comunque il riconoscimento dei ratei:
- TFR maturato sul periodo lavorato
- Tredicesima pro-rata
- Quattordicesima pro-rata
- Indennità sostitutiva ferie non godute
Quindi anche un recesso al 5° giorno comporta erogazione di tutti i ratei calcolati pro-rata sul brevissimo periodo lavorato.
Sospensione per malattia
Il CCNL (art. 107 c. 5) conta ai fini della prova solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa: malattia, infortunio, ferie e congedi non consumano la prova, che si prolunga di altrettanti giorni, ferma restando la durata massima di sei mesi (art. 10 L. 604/1966).
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Turismo?
Il periodo di prova deve essere scritto?
Cosa ricevo se il datore mi licenzia in prova?
Malattia sospende il periodo di prova?
Cosa succede dopo il periodo di prova?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi, Preavviso e licenziamento nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Ferie e permessi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Maternità e congedi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi e Malattia e infortunio nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo Federalberghi-Faita del 5 luglio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.