Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Turismo Federalberghi-Faita

In sintesi

Nel CCNL Turismo Federalberghi-Faita (alberghi, campeggi, porti turistici e rifugi: i pubblici esercizi e le agenzie di viaggio hanno contratti propri) il periodo di prova va da 15 giorni di effettiva prestazione (6° e 7° livello) a 180 giorni (Quadri A e B), in base al livello (art. 107). Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso, con diritto al TFR e ai ratei di 13ª, 14ª e ferie maturati.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federalberghi · Faita (con Confcommercio) · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
5 luglio 2024 (minimi aggiornati a maggio 2026)
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Platea
Circa 290.000 lavoratori in 28.000 aziende (alberghi, villaggi, campeggi)

Tabella riepilogativa

Periodo di prova CCNL Turismo per livello
Livello Durata massima
Quadri A / B 180 giorni
1° livello 150 giorni
2° livello 75 giorni
3° livello 45 giorni
4° / 5° livello 30 giorni
6° super 20 giorni
6° / 7° livello 15 giorni

Giorni di effettiva prestazione lavorativa (art. 107 c. 5), con il tetto di sei mesi dell’art. 10 L. 604/1966. Durante la prova le parti possono recedere senza preavviso, con diritto al TFR e ai ratei di 13ª, 14ª e ferie per il periodo lavorato. Fonte: accordo di rinnovo del 5 luglio 2024 e testo del CCNL. Il CCNL Turismo firmato da Federalberghi e Faita si applica ad alberghi, campeggi e villaggi turistici, porti turistici e rifugi alpini; i pubblici esercizi e le agenzie di viaggio hanno contratti propri.

Forma scritta obbligatoria

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

La clausola deve indicare durata, livello, mansioni, decorrenza.

Durata variabile per livello

L’art. 107 del CCNL Turismo prevede una scala graduata per livello:

  • 6° e 7° livello: 15 giorni
  • 6° super: 20 giorni
  • 4° e 5° livello: 30 giorni
  • 3° livello: 45 giorni
  • 2° livello: 75 giorni
  • 1° livello: 150 giorni
  • Quadri A e B: 180 giorni

La durata deve risultare dalla lettera di assunzione e la retribuzione non può essere inferiore al minimo contrattuale del livello. Chi viene riassunto entro due anni con la stessa qualifica presso la stessa azienda, avendo già superato la prova, è dispensato da una nuova prova; se è assunto fuori provincia e licenziato in prova, ha diritto al rimborso del viaggio di andata e ritorno.

Recesso e ratei dovuti

Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Particolarità: il CCNL Turismo prevede comunque il riconoscimento dei ratei:

  • TFR maturato sul periodo lavorato
  • Tredicesima pro-rata
  • Quattordicesima pro-rata
  • Indennità sostitutiva ferie non godute

Quindi anche un recesso al 5° giorno comporta erogazione di tutti i ratei calcolati pro-rata sul brevissimo periodo lavorato.

Sospensione per malattia

Il CCNL (art. 107 c. 5) conta ai fini della prova solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa: malattia, infortunio, ferie e congedi non consumano la prova, che si prolunga di altrettanti giorni, ferma restando la durata massima di sei mesi (art. 10 L. 604/1966).

Casi pratici

Tizio – Cameriere 5° livello prova 45 giorni
Tizio è assunto cameriere in un albergo (5° livello). La prova è di 30 giorni di effettiva prestazione: scade dopo la sua 30ª giornata lavorata, non dopo 30 giorni di calendario. Se nessuno recede per iscritto, dal giorno successivo è assunto a tempo indeterminato e la prova conta nell’anzianità.
Caia – Receptionist 5° con malattia in prova
Caia è in prova come receptionist (5° livello, 30 giorni di effettiva prestazione). Si ammala per 5 giornate lavorative durante la prova. Quelle giornate non contano: la prova si estende di 5 giornate lavorative.
Sempronio – Recesso al 10° giorno
Sempronio è in prova come cuoco (4° livello, 30 giorni di effettiva prestazione). Alla 10ª giornata il datore comunica il recesso. Sempronio riceve la retribuzione dei 10 giorni + ratei 13ª e 14ª pro-rata + indennità sostitutiva ferie pro-rata + TFR sul periodo.
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Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Turismo?
Da 15 giorni di effettiva prestazione (6° e 7° livello) a 180 giorni (Quadri A e B): 20 giorni per il 6° super, 30 per il 4° e 5° livello, 45 per il 3°, 75 per il 2°, 150 per il 1°.
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, obbligatoriamente. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
Cosa ricevo se il datore mi licenzia in prova?
La retribuzione del periodo lavorato + TFR pro-rata + 13ª pro-rata + 14ª pro-rata + indennità ferie non godute. Il TFR è espressamente riconosciuto dall’art. 107; 13ª, 14ª e ferie maturate sono dovute per legge e per contratto.
Malattia sospende il periodo di prova?
Sì, malattia, ferie, infortunio e ogni causa di sospensione prolungano il periodo di prova di altrettanti giorni.
Cosa succede dopo il periodo di prova?
Se nessuno recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi, Preavviso e licenziamento nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Ferie e permessi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Maternità e congedi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi e Malattia e infortunio nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo Federalberghi-Faita del 5 luglio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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