Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

In sintesi

Il periodo di prova nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi varia da 15 giorni (livelli più bassi) a 150 giorni (livelli più alti e Quadri), in base al livello di inquadramento. Forma scritta obbligatoria. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso ma con riconoscimento di ratei TFR, 13ª, 14ª e ferie.

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Parti firmatarie
Federalberghi · FIPE · FAITA · Fiavet · Federreti · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
5 luglio 2024 (tabelle in vigore da maggio 2026)
Vigenza
Aggiornato con rinnovi 2024-2026
Platea
~1,3 milioni

Tabella riepilogativa

Periodo di prova CCNL Turismo per livello
Livello Durata massima
Quadri A / B 150 giorni (5 mesi)
1° / 2° livello 90 giorni (3 mesi)
3° / 4° livello 60 giorni
5° livello 45 giorni
6° / 6° super 30 giorni
7° livello 15 giorni

Durante la prova le parti possono recedere senza preavviso, con riconoscimento di TFR, 13ª, 14ª e indennità ferie per il periodo lavorato.

Forma scritta obbligatoria

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

La clausola deve indicare durata, livello, mansioni, decorrenza.

Durata variabile per livello

Il CCNL Turismo prevede una scala graduata per livello:

  • Livelli operativi base (7°): 15 giorni
  • Livelli operativi medi (5°-6°): 30-45 giorni
  • Livelli qualificati (3°-4°): 60 giorni
  • Livelli direttivi (1°-2°): 90 giorni
  • Quadri: fino a 150 giorni (5 mesi)

Recesso e ratei dovuti

Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Particolarità: il CCNL Turismo prevede comunque il riconoscimento dei ratei:

  • TFR maturato sul periodo lavorato
  • Tredicesima pro-rata
  • Quattordicesima pro-rata
  • Indennità sostitutiva ferie non godute

Quindi anche un recesso al 5° giorno comporta erogazione di tutti i ratei calcolati pro-rata sul brevissimo periodo lavorato.

Sospensione per malattia

Il periodo di prova è sospeso per malattia, infortunio, ferie, congedi. La durata si prolunga di altrettanti giorni di sospensione.

In caso di infortunio sul lavoro, la prova è sospesa fino a guarigione completa.

Casi pratici

Tizio – Cameriere 5° livello prova 45 giorni
Tizio è assunto cameriere (5° livello). Prova 45 giorni. Inizio 1° marzo. Termine: 14 aprile. Se nessuno recede, dal 15 aprile è confermato a tempo indeterminato.
Caia – Receptionist 5° con malattia in prova
Caia è in prova come receptionist (5° livello, 45 giorni). Si ammala 5 giorni durante la prova. La prova si estende di 5 giorni, scadendo il 19 aprile invece del 14.
Sempronio – Recesso al 10° giorno
Sempronio è in prova come cuoco (4° livello, 60 giorni). Al 10° giorno il datore comunica recesso. Sempronio riceve la retribuzione dei 10 giorni + ratei 13ª e 14ª pro-rata + indennità sostitutiva ferie pro-rata + TFR sul periodo.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Turismo?
Da 15 giorni (7° livello) a 150 giorni (Quadri). Per i livelli intermedi: 30-90 giorni in base al livello.
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, obbligatoriamente. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
Cosa ricevo se il datore mi licenzia in prova?
La retribuzione del periodo lavorato + TFR pro-rata + 13ª pro-rata + 14ª pro-rata + indennità ferie non godute. Particolarità del CCNL Turismo: i ratei sono sempre riconosciuti.
Malattia sospende il periodo di prova?
Sì, malattia, ferie, infortunio e ogni causa di sospensione prolungano il periodo di prova di altrettanti giorni.
Cosa succede dopo il periodo di prova?
Se nessuno recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi, Preavviso e licenziamento nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Ferie e permessi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Maternità e congedi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi e Malattia e infortunio nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Nel CCNL Turismo e Pubblici Esercizi la durata del periodo di prova e' graduata per livello di inquadramento, dai livelli operativi ai Quadri.
  • La clausola di prova richiede forma scritta a pena di nullita': senza patto scritto il rapporto si considera definitivo senza prova.
  • Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso.
  • Il recesso in prova comporta comunque il riconoscimento dei ratei: TFR, tredicesima, quattordicesima e indennita' per ferie non godute, pro-rata.
  • Malattia, infortunio, ferie e congedi sospendono il decorso della prova, che si prolunga di pari durata.
  • Per le durate esatte per livello fa fede la tabella del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Il periodo di prova e' il tempo in cui datore e lavoratore verificano reciprocamente la convenienza del rapporto. La sua disciplina nasce dall'art. 2096 c.c., che ne richiede la pattuizione scritta e consente il recesso libero durante il suo decorso; il CCNL Turismo e Pubblici Esercizi cala questa cornice nel settore con una scala di durate per livello e con una particolarita' di favore sui ratei.

La forma scritta come requisito di validita'

L'art. 2096 c.c. impone che il patto di prova risulti da atto scritto, sottoscritto prima o contestualmente all'inizio del rapporto. La mancanza della forma scritta non e' una semplice irregolarita': travolge la clausola, con la conseguenza che il rapporto si considera instaurato a tempo indeterminato senza prova. La clausola deve essere specifica e indicare durata, livello, mansioni e decorrenza.

Una durata calibrata sull'inquadramento

Il CCNL Turismo modula la durata della prova in funzione della complessita' delle mansioni: più elevato il livello, più lungo il tempo di verifica concesso, fino ai Quadri. Si tratta di un tetto massimo che le parti non possono superare; per i valori puntuali di ciascun livello e' la tabella del CCNL vigente a fare fede.

Il recesso durante la prova

finché la prova e' in corso, entrambe le parti possono recedere senza preavviso e, in linea di principio, senza obbligo di motivazione. Il recesso resta tuttavia soggetto al limite generale del divieto di motivo illecito o discriminatorio: un recesso fondato, ad esempio, sullo stato di gravidanza o su ragioni discriminatorie e' impugnabile nonostante la prova.

I ratei sempre dovuti: una tutela del settore

Tratto distintivo del CCNL Turismo e' il riconoscimento dei ratei anche per la frazione di periodo lavorata in prova: TFR sul periodo, tredicesima e quattordicesima pro-rata, indennita' sostitutiva delle ferie non godute. così anche un recesso pochi giorni dopo l'assunzione fa maturare i relativi ratei, calcolati in proporzione ai giorni lavorati.

La sospensione del decorso

Il periodo di prova misura un tempo di lavoro effettivo: per questo le cause di sospensione del rapporto - malattia, infortunio, ferie, congedi - non consumano la prova ma la prolungano di altrettanti giorni. La finalita' e' garantire al datore un'osservazione reale dell'idoneita', evitando che eventi neutri esauriscano il periodo.

L'esito della prova e il computo dell'anzianita'

Decorso il termine senza recesso di alcuna delle parti, l'assunzione si intende confermata e il rapporto prosegue a tempo indeterminato. Il periodo già lavorato in prova si computa nell'anzianita' di servizio a ogni effetto, comprese le maturazioni legate alla durata del rapporto.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Turismo?

La durata e' graduata per livello di inquadramento, dai livelli operativi ai Quadri. Per i valori esatti di ciascun livello si consulta la tabella del CCNL vigente.

Il patto di prova deve essere scritto?

Si', obbligatoriamente. In mancanza di forma scritta la clausola e' nulla e il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

Cosa ricevo se il datore recede durante la prova?

La retribuzione del periodo lavorato piu' i ratei: TFR, tredicesima e quattordicesima pro-rata e indennita' per le ferie non godute. Nel CCNL Turismo i ratei sono sempre riconosciuti.

La malattia sospende il periodo di prova?

Si'. Malattia, infortunio, ferie e altre cause di sospensione prolungano la prova di altrettanti giorni.

Cosa succede al termine della prova?

Se nessuna parte recede, l'assunzione si intende confermata a tempo indeterminato e il periodo di prova si computa nell'anzianita' di servizio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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