Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

In sintesi

Il CCNL Turismo prevede 26 giorni di ferie l’anno, contando la settimana come sei giorni lavorativi, e 104 ore annue di permessi retribuiti per riduzione dell’orario (ROL) negli alberghi e nei campeggi, comprese le 32 ore delle festività religiose abolite. Maternità, paternità, congedo parentale, malattia e infortunio non riducono le ferie. Per gli stagionali ferie e permessi maturano in ventiseiesimi e si liquidano a fine contratto.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
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Parti firmatarie
Federalberghi · Faita (con Confcommercio) · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
5 luglio 2024 (minimi aggiornati a maggio 2026)
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Platea
Circa 290.000 lavoratori in 28.000 aziende (alberghi, villaggi, campeggi)

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi CCNL Turismo – alberghi e campeggi
Voce Spettanza Note
Ferie annue 26 giorni lavorativi Settimana di sei giorni; esclusi riposi, festività e 4 novembre (art. 129)
Permessi per riduzione orario (ROL) 104 ore l’anno (108 negli stabilimenti balneari) Comprendono 32 ore di festività religiose abolite; 116 ore con orari plurisettimanali lunghi (artt. 111 e 114)
Maternità, paternità, congedo parentale, malattia, infortunio Non riducono le ferie Art. 130 come riscritto dal rinnovo 2024
Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario retribuiti Più 5 non retribuiti su richiesta (art. 133)
Congedo per motivi familiari Fino a 5 giorni di calendario retribuiti Più 3 per la distanza, per gravi eventi familiari (art. 134)
Stagionali: ferie e permessi In ventiseiesimi dei giorni lavorati Artt. 225 e 277

Fonte: CCNL Turismo 20 febbraio 2010, artt. 111, 129-134 e 225, con le modifiche dell’accordo di rinnovo del 5 luglio 2024 (artt. 111 c. 9, 130 c. 9, 180).

26 giorni di ferie annue

Il CCNL Turismo Pubblici Esercizi prevede 26 giorni di ferie annue per i lavoratori. La settimana si conta sempre di sei giornate, qualunque sia la distribuzione dell’orario: 26 giorni equivalgono a quattro settimane e due giorni. Riposi settimanali, festività e 4 novembre che cadono nelle ferie le prolungano (art. 129).

La maturazione è di 2,17 giorni al mese (26/12). Le ferie sono irrinunciabili e monetizzabili solo alla cessazione del rapporto.

Tutela ferie durante maternità e malattia

Una particolarità importante del CCNL Turismo: maternità, paternità, congedo parentale, malattia e infortunio NON sono detratti dall’anzianità di servizio ai fini del calcolo del diritto alle ferie (art. 130, comma 9, nel testo del rinnovo 2024).

Questo significa che chi è stato in maternità o malattia per parte dell’anno mantiene il diritto pieno alle ferie maturate per il periodo, senza riduzioni.

Il congedo parentale conta per ferie, permessi e tredicesima già dal 1° luglio 2024; per la quattordicesima conta dal 1° dicembre 2027 (art. 180).

Ex festività e permessi specifici

Oltre alle ferie, il CCNL prevede:

  • Permessi per riduzione dell’orario: 104 ore l’anno negli alberghi e nei campeggi (108 negli stabilimenti balneari), che comprendono le 32 ore delle festività religiose abolite (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo); si godono a mezze giornate o giornate intere, e quelli non goduti si pagano o si fruiscono entro il 30 giugno dell’anno dopo (art. 111). Il 4 novembre ha un trattamento a parte (art. 128)
  • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario retribuiti, da chiedere con 10 giorni di anticipo, più 5 giorni non retribuiti su richiesta (art. 133)
  • Congedo per motivi familiari: fino a 5 giorni di calendario retribuiti, più 3 per la distanza, in caso di grave evento che colpisce coniuge, figli, genitori, fratelli e altri familiari stretti (art. 134); per il decesso valgono anche i 3 giorni l’anno di legge (L. 53/2000)
  • Permessi per esami: per studenti lavoratori
  • Permessi sindacali: per dirigenti sindacali e delegati

Stagionali: ferie pro-rata

Per i lavoratori stagionali (contratti a termine tipici del settore turistico):

  • Ferie e permessi maturati in proporzione: negli alberghi e nei campeggi le frazioni di mese si contano in ventiseiesimi dei giorni lavorati (artt. 225 e 277)
  • Indennità sostitutiva delle ferie non godute nell’ultima busta paga di fine stagione
  • Anche 13ª e 14ª maturano pro-rata e sono erogate a fine stagione

Casi pratici

Tizio – Calcolo ferie con maternità
Tizia (4° livello) è stata in maternità obbligatoria 5 mesi durante l’anno. Per il CCNL Turismo questo periodo non riduce il monte ferie: matura comunque i 26 giorni annui interi (non 21 come accadrebbe in alcuni altri CCNL).
Caia – Permesso matrimoniale
Caia (5° livello) si sposa. Richiede i 15 giorni di calendario di permesso matrimoniale (regolarmente retribuiti). Si aggiungono alle ferie e ai permessi ordinari.
Sempronio – Stagionale 4 mesi
Sempronio è cameriere stagionale (1° giugno – 30 settembre). Ferie maturate pro-rata: 26 × 4/12 = ~8,67 giorni. Non potendo fruirle, riceve indennità sostitutiva nell’ultima busta paga del 30 settembre. Stesso meccanismo per 13ª, 14ª e permessi per riduzione dell’orario.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie nel CCNL Turismo?
26 giorni lavorativi annui, contando la settimana come sei giorni: quattro settimane e due giorni. A questi si aggiungono 104 ore di permessi per riduzione dell’orario negli alberghi e nei campeggi.
La maternità riduce le ferie?
No: maternità, paternità e congedo parentale, come malattia e infortunio, non sono detratti dall’anzianità utile per le ferie (art. 130 nel testo del rinnovo 2024).
Quanto dura il permesso matrimoniale?
15 giorni di calendario retribuiti per chi non è in prova, da chiedere con almeno 10 giorni di anticipo; si possono aggiungere 5 giorni non retribuiti (art. 133).
Per i stagionali come funzionano le ferie?
Maturano pro-rata sui mesi di servizio. Se non fruite durante la stagione, vengono pagate come indennità sostitutiva nell’ultima busta paga di fine stagione.
Cosa cambia dal dicembre 2027?
Dal 1° dicembre 2027 il congedo parentale conterà anche per la quattordicesima. Per ferie, permessi e tredicesima conta già dal 1° luglio 2024 (art. 180).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi, Preavviso e licenziamento nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Maternità e congedi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Malattia e infortunio nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi e Periodo di prova nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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