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Dimissioni nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): come darle, preavviso e telematiche
Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.
Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.
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Che cosa sono le dimissioni
Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.
Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria
Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.
Come si fa
Il modulo si compila e si trasmette in due modi:
| Modalità | Come |
|---|---|
| In autonomia | Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE) |
| Con un intermediario | Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro |
La revoca
Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.
Eccezioni alla forma telematica
Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).
Il preavviso e la sua durata
Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.
Mancato preavviso
Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.
Quando decorre
Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.
Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto
| Aspetto | Dimissioni volontarie | Dimissioni per giusta causa |
|---|---|---|
| Riferimento | Art. 2118 c.c. | Art. 2119 c.c. |
| Preavviso | Dovuto, secondo il CCNL | Non dovuto (recesso immediato) |
| Modulo telematico | Sì | Sì |
| NASpI | Di regola no | Sì, spetta |
| Esempi tipici | Nuovo impiego, scelta personale | Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie |
Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione
La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:
- dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
- dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.
In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
Devo per forza lavorare il preavviso?
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Dare le dimissioni sembra l'atto più semplice del rapporto di lavoro, ma è circondato da regole precise che ne governano forma, tempi ed effetti. Nella grande distribuzione organizzata, comparto a forte presenza di personale a contatto con il pubblico e con un'elevata mobilità del lavoro, queste regole hanno una funzione di garanzia particolarmente avvertita. Il riferimento resta la disciplina generale del Codice civile, integrata dalla procedura telematica introdotta nel 2015.
Il preavviso e la sua funzione
Le dimissioni dal rapporto a tempo indeterminato sono un recesso che, ai sensi dell'art. 2118 c.c., richiede il rispetto di un termine di preavviso. La sua funzione è consentire al datore di organizzare la sostituzione. La durata varia in ragione del livello di inquadramento e dell'anzianità di servizio, secondo le tabelle del CCNL della distribuzione vigente, che vanno consultate caso per caso. Chi si dimette senza rispettare il preavviso è tenuto a corrispondere al datore la relativa indennità sostitutiva.
La forma telematica obbligatoria
Dal 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto devono essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 151/2015. Il lavoratore compila e trasmette un apposito modulo destinato al Ministero, direttamente o tramite soggetti abilitati come patronati, organizzazioni sindacali e consulenti. Una lettera di dimissioni consegnata a mano, da sola, non produce più effetto: è la trasmissione telematica a perfezionare l'atto.
Il diritto di ripensamento
La procedura prevede una tutela importante: entro sette giorni dalla data di trasmissione, il lavoratore può revocare le proprie dimissioni, sempre in via telematica. È un periodo di ripensamento che protegge da decisioni affrettate o estorte. La revoca tempestiva fa rivivere il rapporto come se le dimissioni non fossero mai state date.
La ratio antifrode
L'obbligo telematico nasce per contrastare la piaga delle «dimissioni in bianco»: il foglio firmato senza data al momento dell'assunzione, da utilizzare poi a discrezione del datore per liberarsi del lavoratore. Tracciando la trasmissione e attribuendo al lavoratore il controllo del proprio account, il sistema rende molto più difficile questa pratica. Nella GDO, dove convivono molti contratti e molte posizioni di debolezza contrattuale, la tutela ha una rilevanza concreta.
Le dimissioni per giusta causa
Diverso è il caso delle dimissioni per giusta causa, previste dall'art. 2119 c.c.: quando si verifica un fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto — ad esempio il mancato pagamento della retribuzione o molestie — il lavoratore può recedere con effetto immediato, senza preavviso. In questi casi, ricorrendone i presupposti, le dimissioni possono dare accesso all'indennità di disoccupazione NASpI, diversamente dalle dimissioni ordinarie.
Effetti su TFR e spettanze finali
Qualunque sia la forma, alla cessazione il lavoratore matura il diritto al trattamento di fine rapporto, alle ferie e ai permessi non goduti, alle mensilità aggiuntive maturate. Le dimissioni, a differenza del licenziamento, non danno di regola accesso alla NASpI, salvo i casi tipizzati come la giusta causa e le dimissioni della lavoratrice madre nel periodo protetto. Conviene quindi valutare con attenzione gli effetti economici prima di trasmettere l'atto.
Domande frequenti
Basta consegnare una lettera di dimissioni al direttore del punto vendita?
No. Dal 2016 le dimissioni sono efficaci solo se rese in forma telematica con il modulo del D.Lgs. 151/2015. Una lettera cartacea, da sola, non produce effetto: serve la trasmissione telematica.
Posso ripensarci dopo aver dato le dimissioni?
Sì. Entro sette giorni dalla trasmissione è possibile revocare le dimissioni, sempre in via telematica. La revoca tempestiva fa rivivere il rapporto come se non fossero mai state date.
Quanto preavviso devo dare nella grande distribuzione?
Dipende dal livello di inquadramento e dall'anzianità, secondo le tabelle del CCNL della distribuzione vigente. Senza rispettare il preavviso si deve un'indennità sostitutiva al datore.
Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?
Di regola le dimissioni ordinarie non danno accesso alla NASpI. Fanno eccezione i casi tipizzati, come le dimissioni per giusta causa e quelle della lavoratrice madre nel periodo protetto.
Cosa sono le dimissioni per giusta causa?
Sono il recesso immediato, senza preavviso, per un fatto che non consente la prosecuzione del rapporto (ad esempio mancato pagamento della retribuzione), ai sensi dell'art. 2119 c.c. Possono dare titolo alla NASpI.