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Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Nel CCNL Federdistribuzione il periodo di comporto per malattia è di norma 180 giorni nell'arco di 365 giorni. Durante la malattia l'INPS eroga l'indennità di malattia e il datore integra fino a raggiungere una percentuale della retribuzione. Il lavoratore conserva il posto fino al termine del comporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

Malattia e infortunio nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

Commessi, cassieri e addetti di magazzino della GDO devono conoscere le regole su conservazione del posto, trattamento economico e comporto in caso di malattia o infortunio. Il CCNL Federdistribuzione si innesta sulle tutele di legge migliorandone alcuni aspetti.

In sintesi

Nel CCNL Federdistribuzione il periodo di comporto per malattia è di norma 180 giorni nell’arco di 365 giorni. Durante la malattia l’INPS eroga l’indennità di malattia e il datore integra fino a raggiungere una percentuale della retribuzione. Il lavoratore conserva il posto fino al termine del comporto.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
23 aprile 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Norma di legge
Art. 2110 c.c. — malattia e infortunio

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio nel CCNL DMO — quadro sintetico
Aspetto Disciplina Fonte
Periodo di comporto Indicativamente 180 giorni su 365 (secco o per sommatoria — verificare testo CCNL) CCNL (migliora l’art. 2110 c.c.)
Trattamento economico — carenza (1°-3° giorno) A carico del datore di lavoro secondo CCNL CCNL integra la legge
Indennità INPS dal 4° giorno 50% della retribuzione giornaliera nei primi 20 giorni; 66,66% dal 21° al 180° giorno Legge (art. 74 r.d.l. 1827/1935 e succ.)
Integrazione datoriale Il CCNL prevede integrazione fino a una quota della retribuzione ordinaria; l’entità varia per durata CCNL DMO
Infortunio sul lavoro Indennità INAIL dal 1° giorno; il comporto per infortunio è separato da quello per malattia comune D.P.R. 1124/1965 e CCNL
Sanità integrativa Fondo EST (lavoratori non quadri) e Cassa QuAS (quadri) CCNL DMO

Avvertenza: le percentuali di integrazione datoriale durante la malattia variano in base alla durata dell’assenza e all’anzianità del lavoratore. Per i valori aggiornati consultare il testo integrale del CCNL DMO o le sigle sindacali firmatarie.

Il periodo di comporto: cos’è e come funziona

Il periodo di comporto è il termine massimo di assenza per malattia entro cui il datore di lavoro non può recedere dal rapporto. È disciplinato dall’art. 2110 c.c., che rimanda alla legge e all’autonomia contrattuale per la determinazione della durata. Il CCNL DMO stabilisce il periodo di comporto applicabile al settore.

In via generale, per il settore della distribuzione moderna, il comporto è indicativamente di 180 giorni nell’arco di 365 giorni consecutivi. Il conteggio avviene per «sommatoria», cioè sommando tutti i giorni di assenza per malattia nell’arco di riferimento, anche se relativi a episodi distinti.

Alcuni CCNL distinguono tra:

  • Comporto «secco»: assenza continuativa; il datore non può licenziare finché il lavoratore non supera il tetto.
  • Comporto «per sommatoria»: somma di assenze anche non continuative nell’arco di 365 giorni; più sfavorevole per il lavoratore con assenze frequenti e brevi.

Per patologie oncologiche o gravi disabilità, la legge e la contrattazione hanno introdotto tutele rafforzate che allungano il periodo di comporto. Il CCNL DMO deve essere verificato sul punto.

Trattamento economico durante la malattia

Il meccanismo economico durante la malattia si articola su due livelli:

  1. Indennità INPS: a decorrere dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono «carenza»), l’INPS eroga un’indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera imponibile nei primi 20 giorni, e al 66,66% dal 21° giorno in poi fino al 180° giorno. L’indennità INPS è posta per legge a carico dell’ente previdenziale ma anticipata dal datore in busta paga.
  2. Integrazione contrattuale: il CCNL DMO obbliga il datore a integrare quanto erogato dall’INPS per avvicinarsi o raggiungere la retribuzione ordinaria, almeno per un certo numero di giorni. La percentuale di integrazione generalmente diminuisce al prolungarsi della malattia.

Per i giorni di carenza (1°-3°), il CCNL può prevedere un trattamento specifico a carico del datore, migliorativo rispetto all’assenza di qualsiasi indennità.

Infortunio sul lavoro: regime separato e più favorevole

L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale godono di un regime diverso e più favorevole rispetto alla malattia comune:

  • L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea assoluta dal primo giorno di assenza (non dal quarto come la malattia INPS).
  • Il periodo di assenza per infortunio sul lavoro non si computa nel comporto per malattia comune: i due periodi sono separati.
  • Il datore di lavoro integra l’indennità INAIL secondo quanto previsto dal CCNL.
  • Al lavoratore infortunato spetta la conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità, salvo i casi di licenziamento per cause diverse dall’infortunio.

Nella GDO, data la natura del lavoro (movimentazione merci, utilizzo di attrezzature, lavoro a contatto con il pubblico), gli infortuni possono verificarsi in magazzino, nelle aree di stoccaggio o negli spazi di vendita. Il datore ha obblighi di sorveglianza sanitaria e di adozione delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 81/2008.

Obblighi del lavoratore in caso di malattia

Il lavoratore assente per malattia deve:

  • Comunicare immediatamente l’assenza al datore o al responsabile, possibilmente prima dell’inizio del turno;
  • Trasmettere il certificato medico telematico tramite il medico curante al sistema INPS, che lo rende disponibile al datore con il numero di protocollo;
  • Essere reperibile durante le fasce orarie indicate dalla legge (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00) per la visita fiscale dell’INPS.

Casi pratici

Tizio — Malattia frequente: rischio comporto per sommatoria
Tizio ha avuto nel 2026 diverse assenze brevi per malattia: 5 giorni a febbraio, 10 giorni a maggio, 7 giorni a settembre, 20 giorni a novembre. In totale 42 giorni in 365 giorni: ben al di sotto del comporto. Ma se il trend continua nel 2027, il conteggio per sommatoria potrebbe avvicinarsi alla soglia. Tizio si rivolge alla Filcams-Cgil per capire come si calcola il comporto nel suo CCNL e se alcune assenze siano riconducibili a una patologia cronica con tutele specifiche.
Caia — Infortunio in magazzino: trattamento INAIL
Caia è addetta al magazzino e si infortuna scivolando su una superficie bagnata: frattura al polso, prognosi 45 giorni. Il suo responsabile notifica l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni. Dal primo giorno di assenza Caia riceve l’indennità INAIL (60% della retribuzione nei primi 90 giorni, 75% dal 91° giorno). Il CCNL prevede un’integrazione datoriale aggiuntiva. I 45 giorni di infortunio non vengono computati nel comporto per malattia comune.
Sempronio — Superamento del comporto: cosa succede
Sempronio ha accumulato 195 giorni di assenza per malattia negli ultimi 365 giorni, superando il periodo di comporto previsto dal CCNL. Il datore gli comunica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (superamento del comporto). Sempronio ha diritto al preavviso contrattuale (o alla relativa indennità sostitutiva) e alla liquidazione del TFR. Si rivolge alla Fisascat-Cisl per verificare che il calcolo del comporto sia stato effettuato correttamente e che non vi siano patologie escluse dal computo.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Federdistribuzione?
Il periodo di comporto nel CCNL DMO è indicativamente di 180 giorni nell’arco di 365 giorni. Per i dettagli (comporto secco o per sommatoria, patologie gravi) è necessario consultare il testo contrattuale o le sigle sindacali.
Quanto prende il lavoratore durante la malattia?
L’INPS eroga un’indennità dal 4° giorno (50% nei primi 20 giorni, 66,66% dal 21° al 180°). Il CCNL prevede un’integrazione datoriale per avvicinarsi alla retribuzione ordinaria. Per i primi 3 giorni (carenza), il CCNL può stabilire un trattamento aggiuntivo a carico del datore.
Cosa succede se si supera il periodo di comporto?
Superato il comporto, il datore può recedere dal rapporto per giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore ha diritto al preavviso (o indennità sostitutiva) e al TFR.
L’infortunio sul lavoro è trattato come la malattia?
No. L’infortunio sul lavoro è disciplinato dall’INAIL e dà diritto all’indennità dal primo giorno. Il comporto per infortunio è separato da quello per malattia comune.
Occorre il certificato medico per l’assenza per malattia?
Sì. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’assenza e far trasmettere dal medico curante il certificato telematico all’INPS. È obbligatorio essere reperibili nelle fasce orarie per la visita fiscale.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Federdistribuzione?

Il periodo di comporto, cioè il periodo massimo entro cui il datore non può licenziare per malattia, è previsto dal CCNL DMO. In via generale si fa riferimento a 180 giorni nell'arco di 365 giorni consecutivi, ma il testo contrattuale va verificato per i dettagli (comporto secco vs continuativo, malattie oncologiche, ecc.).

Quanto prende il lavoratore durante la malattia?

L'INPS eroga un'indennità di malattia a carico del lavoratore assente (dal 4° giorno, con carenza a carico del datore nei primi 3). Il CCNL prevede un'integrazione a carico del datore per arrivare a una quota della retribuzione ordinaria. La percentuale di integrazione varia in base alla durata della malattia.

Cosa succede se si supera il periodo di comporto?

Superato il periodo di comporto, il datore di lavoro può legittimamente recedere dal rapporto. Il licenziamento per superamento del comporto è considerato per giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore ha diritto al preavviso (o alla relativa indennità sostitutiva) e al TFR.

L'infortunio sul lavoro è trattato come la malattia?

No. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il trattamento è più favorevole: l'INAIL eroga l'indennità di inabilità temporanea dal primo giorno di assenza, e il periodo di assenza per infortunio sul lavoro non si computa nel comporto ordinario.

Occorre il certificato medico per l'assenza per malattia?

Sì. Il lavoratore è obbligato a comunicare immediatamente l'assenza al datore e a trasmettere il certificato medico telematico INPS entro i termini di legge. L'INPS mette a disposizione del datore il numero di protocollo del certificato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.