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La guida

CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

Scatti di anzianità nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): maturazione, numero e importo

Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Il CCNL Federdistribuzione ne stabilisce numero massimo (dieci), cadenza (triennale) e valore (da 19,47 a 25,46 euro per scatto, secondo il livello): ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.

In sintesi

Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Il CCNL Federdistribuzione (art. 188) prevede dieci scatti triennali, con un importo fisso per livello da 19,47 euro (VII livello) a 25,46 euro (Quadri) a scatto. Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Aumenti periodici di anzianità · Maturazione · Importo per livello · Effetti su TFR e tredicesima
Riferimenti
Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono gli scatti di anzianità

Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

Come matura lo scatto

Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Il CCNL stabilisce gli elementi chiave:

Scatti di anzianità – CCNL DMO Federdistribuzione, art. 188
Elemento Regola
Decorrenza dell’anzianità Dalla data di assunzione presso la stessa azienda o gruppo aziendale (il complesso commerciale facente capo alla stessa società)
Cadenza dello scatto Triennale
Tetto massimo 10 scatti
Decorrenza economica Dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio
Assorbimento Gli scatti non possono essere assorbiti da aumenti di merito, e viceversa
Importo di ogni scatto per livello (euro al mese)
Livello Quadri I II III IV V VI VII
Importo 25,46 24,84 22,83 21,95 20,66 20,30 19,73 19,47
Valori e regole sono quelli dell’art. 188 del Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025. Per chi era in servizio prima del 28 marzo 1987 l’anzianità decorre da quella data o dal 21° anno di età (comma 1, lett. b e c). Gli scatti maturati fino al 1° luglio 1973 restano congelati nell’importo. La voce «scatti di anzianità» nel cedolino va confrontata con questi importi.

Scatti e minimi tabellari: non confonderli

Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.

Decorrenza, irreversibilità e calcolo

Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

  • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio (art. 188, c. 4);
  • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
  • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti fanno parte della normale retribuzione (art. 189) e quindi concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e delle mensilità aggiuntive, che si calcolano sulla retribuzione di fatto (art. 191).
Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

Casi pratici

Tizio — ha raggiunto il numero massimo
Tizio, al IV livello, lavora da oltre trent’anni nella stessa azienda e ha maturato tutti i dieci scatti: 10 × 20,66 = 206,60 euro al mese. Raggiunto il tetto non ne maturano altri, ma quelli acquisiti restano in busta paga. Gli aumenti successivi potranno arrivare solo dai rinnovi dei minimi tabellari.
Caia — part-time e scatti
Caia lavora part-time. Matura comunque gli scatti di anzianità alle scadenze previste; l’importo, come le altre voci retributive, è riproporzionato in base all’orario ridotto, secondo le regole del CCNL.

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Domande frequenti

Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
Ogni quanto matura uno scatto?
Ogni tre anni di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale, fino a un massimo di dieci scatti (art. 188 CCNL DMO). Lo scatto si paga dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio.
Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
Di regola sì: gli scatti si calcolano sull’anzianità maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale, cioè il complesso commerciale facente capo alla stessa società. Cambiando datore fuori dal gruppo si riparte, salvo accordi che riconoscano l’anzianità pregressa (ad esempio nei passaggi di appalto con clausola sociale).
Che differenza c’è tra scatti di anzianità e aumenti del rinnovo?
Gli scatti dipendono dalla tua anzianità di servizio e maturano a scadenze fisse, individuali. Gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con il rinnovo del CCNL e valgono per tutti i lavoratori del livello. Sono due voci distinte della retribuzione.

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Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importi degli scatti sono quelli dell’art. 188 del testo unico del CCNL DMO del 29 settembre 2025, riportati sopra.

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