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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il TFR nella GDO si calcola secondo l'art. 2120 c.c.: un dodicesimo della retribuzione annua (incluse tredicesima e quattordicesima), rivalutato ogni anno del 75% dell'inflazione + 1,5%. Il lavoratore può scegliere di destinarlo al fondo pensione complementare o lasciarlo in azienda (o all'INPS se azienda > 50 dipendenti).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

TFR e fine rapporto nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è uno dei diritti più rilevanti del lavoratore dipendente: si accumula per tutta la durata del rapporto e viene liquidato alla cessazione, qualunque ne sia la causa. Nella GDO, dove il lavoro part-time è diffuso e si alternano assunzioni a termine e a tempo indeterminato, conoscere il meccanismo del TFR è fondamentale.

In sintesi

Il TFR nella GDO si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: un dodicesimo della retribuzione annua (incluse tredicesima e quattordicesima), rivalutato ogni anno del 75% dell’inflazione + 1,5%. Il lavoratore può scegliere di destinarlo al fondo pensione complementare o lasciarlo in azienda (o all’INPS se azienda oltre 50 dipendenti).

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
23 aprile 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Norma di riferimento
Art. 2120 c.c. — TFR
Previdenza complementare
Da definire con il fondo previsto dal CCNL

Tabella riepilogativa

Meccanismo del TFR — schema sintetico
Aspetto Regola Fonte
Formula di calcolo annuo Retribuzione annua lorda (incluse 13ª e 14ª) ÷ 13,5 Art. 2120 c.c.
Rivalutazione annua 75% della variazione ISTAT + 1,5% fisso (tasso sul saldo al 31/12) Art. 2120 c.c.
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 17% annuo sulla rivalutazione maturata Art. 11 d.lgs. 47/2000
Destinazione TFR (aziende oltre 50 dip.) Fondo pensione complementare oppure Fondo di Tesoreria INPS D.lgs. 252/2005
Destinazione TFR (aziende fino a 50 dip.) Fondo pensione complementare oppure in azienda D.lgs. 252/2005
Anticipo Fino al 70% del maturato, dopo 8 anni, per causali di legge Art. 2120 c.c.
Tassazione alla liquidazione Tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni Art. 19 TUIR

Nota: il calcolo del TFR è disciplinato dalla legge (art. 2120 c.c.) ed è uniforme per tutti i lavoratori dipendenti. Il CCNL influisce sulla base di calcolo attraverso la struttura retributiva (presenza di tredicesima, quattordicesima, scatti) e il fondo pensione di riferimento.

Come si calcola il TFR: la formula

Ogni anno di rapporto il lavoratore accumula una quota di TFR pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. Nella base di calcolo rientrano tutte le somme erogate in dipendenza del rapporto con carattere di continuità, comprese:

  • il minimo tabellare mensile;
  • gli scatti di anzianità;
  • la tredicesima mensilità;
  • la quattordicesima mensilità (prevista dal CCNL DMO);
  • le indennità continuative (es. indennità di funzione, di cassa);
  • in caso di licenziamento senza preavviso: l’indennità sostitutiva del preavviso.

Non entrano nel TFR le voci variabili e occasionali, come: rimborsi spese, indennità di trasferta, straordinari (salvo che non siano stabilmente percepiti), premi una tantum.

Rivalutazione annua e imposta

Il TFR accantonato in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS viene rivalutato ogni anno di un tasso pari al 75% dell’inflazione ISTAT dell’anno precedente, più 1,5 punti percentuali fissi. La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva del 17%, che viene anticipata dal datore di lavoro con periodicità annuale.

Se il TFR è versato a un fondo pensione complementare, la rivalutazione non si applica: il rendimento dipende dal fondo prescelto e dalle performance dei comparti di investimento. In questo caso la tassazione alla liquidazione (pensione o riscatto) segue le regole della previdenza complementare.

Scelta del lavoratore: fondo pensione o TFR in azienda/INPS

I lavoratori neo-assunti (o che non abbiano ancora espresso la scelta) hanno 6 mesi dall’assunzione per decidere la destinazione del TFR:

  1. Versamento a un fondo pensione complementare: il TFR maturando viene versato al fondo; possono aggiungersi contributi volontari del lavoratore e un contributo datoriale, se previsto dal CCNL o dall’accordo aziendale.
  2. Mantenimento in azienda / INPS: per le aziende con più di 50 dipendenti (la quasi totalità delle grandi catene GDO), il TFR va obbligatoriamente al Fondo di Tesoreria INPS. Per le aziende più piccole, resta in azienda.

Il CCNL DMO prevede, grazie al rinnovo 2024, un contributo del datore di lavoro alla previdenza complementare pari all’1,05% della retribuzione (contribuzione datoriale compresa l’eventuale quota associativa). Questo contributo è aggiuntivo alla destinazione del TFR e rende la previdenza complementare economicamente conveniente per il lavoratore.

Anticipazione del TFR

Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio continuativo può richiedere un’anticipazione fino al 70% del TFR maturato. Le causali ammesse dalla legge (art. 2120 c.c.) sono:

  • acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  • spese sanitarie straordinarie per patologie gravi del lavoratore o dei familiari a carico;
  • fruizione di congedi parentali o di formazione (ex L. 53/2000).

L’anticipazione è tassata con aliquota del 23% (o a tassazione ordinaria in alcuni casi). Riduce il TFR residuo e non può essere richiesta più di una volta per la stessa causale.

Casi pratici

Tizio — Calcolo TFR annuo: IV livello con tredicesima e quattordicesima
Tizio è inquadrato al IV livello con un minimo tabellare mensile di circa 1.400 euro (valore indicativo post-tranche 2025). La sua retribuzione annua include 12 mensilità + 1 tredicesima + 1 quattordicesima = 14 mensilità ≈ 19.600 euro. TFR maturato nell’anno: 19.600 ÷ 13,5 ≈ 1.452 euro. Dopo 10 anni di lavoro avrà accumulato circa 14.500-15.000 euro di TFR (al netto della rivalutazione annua).
Caia — Scelta del fondo pensione: vantaggi del contributo datoriale
Caia, neo-assunta al III livello, ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR maturando. Se versa al fondo pensione complementare indicato dal CCNL, ottiene: il TFR maturando + un contributo del 1,05% a carico del datore. Caia calcola che il contributo datoriale aggiuntivo vale indicativamente 150-200 euro l’anno: un incentivo a scegliere il fondo complementare rispetto all’INPS, dove il contributo datoriale non si accumula.
Sempronio — Anticipazione TFR per acquisto casa
Sempronio lavora in un ipermercato da 9 anni. Vuole comprare la prima casa e chiede l’anticipazione del TFR. Ha maturato 18.000 euro: può richiedere fino al 70% = 12.600 euro. Presenta al datore la domanda con i documenti del preliminare di acquisto. L’anticipazione viene erogata e tassata al 23%. Il TFR residuo in azienda/INPS si riduce a circa 5.400 euro, che continuerà a rivalutarsi fino alla cessazione del rapporto.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nella grande distribuzione?
Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua (incluse tredicesima e quattordicesima) divisa per 13,5. Ogni anno la quota accantonata si rivaluta del 75% dell’inflazione ISTAT più 1,5 punti fissi.
Dove va il TFR se non viene destinato al fondo pensione?
Per le aziende con più di 50 dipendenti (tipico nella GDO), il TFR non destinato al fondo pensione viene versato al Fondo di Tesoreria INPS. Per le aziende più piccole, rimane in azienda.
Si può chiedere l’anticipo del TFR?
Sì, dopo almeno 8 anni di servizio. L’anticipo massimo è del 70% del TFR maturato. Le causali ammesse sono: acquisto o ristrutturazione della prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali o formativi.
Il TFR viene pagato anche in caso di dimissioni?
Sì. Il TFR è dovuto in ogni caso di cessazione del rapporto: licenziamento, dimissioni, scadenza contratto a termine, pensionamento o decesso.
Tredicesima e quattordicesima entrano nel calcolo del TFR?
Sì. Nella base di calcolo del TFR rientrano tutte le voci retributive continuative, comprese tredicesima e quattordicesima.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nella grande distribuzione?

Il TFR si calcola secondo l'art. 2120 c.c.: la retribuzione annua (incluse tredicesima e quattordicesima) divisa per 13,5. Ogni anno la quota accantonata si rivaluta del 75% dell'inflazione ISTAT più 1,5 punti percentuali fissi.

Dove va il TFR se non viene destinato al fondo pensione?

Per le aziende con più di 50 dipendenti (tipico nella GDO), il TFR non destinato al fondo pensione viene versato al Fondo di Tesoreria INPS. Per le aziende con 50 dipendenti o meno, rimane in azienda.

Si può chiedere l'anticipo del TFR?

Sì, dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore. L'anticipo massimo è del 70% del TFR maturato. Le causali ammesse dalla legge sono: acquisto o ristrutturazione della prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali o formativi.

Il TFR viene pagato anche in caso di dimissioni?

Sì. Il TFR è dovuto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro: licenziamento, dimissioni volontarie, scadenza del contratto a termine, pensionamento o decesso. Non può essere rinunciato.

Tredicesima e quattordicesima entrano nel calcolo del TFR?

Sì. Nella base di calcolo del TFR rientrano tutte le voci retributive erogate con carattere di continuità, comprese tredicesima e quattordicesima, e l'indennità sostitutiva del preavviso in caso di licenziamento senza preavviso.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.