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TFR e fine rapporto nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è uno dei diritti più rilevanti del lavoratore dipendente: si accumula per tutta la durata del rapporto e viene liquidato alla cessazione, qualunque ne sia la causa. Nella GDO, dove il lavoro part-time è diffuso e si alternano assunzioni a termine e a tempo indeterminato, conoscere il meccanismo del TFR è fondamentale.
Il TFR nella GDO si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: un dodicesimo della retribuzione annua (incluse tredicesima e quattordicesima), rivalutato ogni anno del 75% dell’inflazione + 1,5%. Il lavoratore può scegliere di destinarlo al fondo pensione complementare o lasciarlo in azienda (o all’INPS se azienda oltre 50 dipendenti).
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Formula di calcolo annuo | Retribuzione annua lorda (incluse 13ª e 14ª) ÷ 13,5 | Art. 2120 c.c. |
| Rivalutazione annua | 75% della variazione ISTAT + 1,5% fisso (tasso sul saldo al 31/12) | Art. 2120 c.c. |
| Imposta sostitutiva sulla rivalutazione | 17% annuo sulla rivalutazione maturata | Art. 11 d.lgs. 47/2000 |
| Destinazione TFR (aziende oltre 50 dip.) | Fondo pensione complementare oppure Fondo di Tesoreria INPS | D.lgs. 252/2005 |
| Destinazione TFR (aziende fino a 50 dip.) | Fondo pensione complementare oppure in azienda | D.lgs. 252/2005 |
| Anticipo | Fino al 70% del maturato, dopo 8 anni, per causali di legge | Art. 2120 c.c. |
| Tassazione alla liquidazione | Tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni | Art. 19 TUIR |
Nota: il calcolo del TFR è disciplinato dalla legge (art. 2120 c.c.) ed è uniforme per tutti i lavoratori dipendenti. Il CCNL influisce sulla base di calcolo attraverso la struttura retributiva (presenza di tredicesima, quattordicesima, scatti) e il fondo pensione di riferimento.
Come si calcola il TFR: la formula
Ogni anno di rapporto il lavoratore accumula una quota di TFR pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. Nella base di calcolo rientrano tutte le somme erogate in dipendenza del rapporto con carattere di continuità, comprese:
- il minimo tabellare mensile;
- gli scatti di anzianità;
- la tredicesima mensilità;
- la quattordicesima mensilità (prevista dal CCNL DMO);
- le indennità continuative (es. indennità di funzione, di cassa);
- in caso di licenziamento senza preavviso: l’indennità sostitutiva del preavviso.
Non entrano nel TFR le voci variabili e occasionali, come: rimborsi spese, indennità di trasferta, straordinari (salvo che non siano stabilmente percepiti), premi una tantum.
Rivalutazione annua e imposta
Il TFR accantonato in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS viene rivalutato ogni anno di un tasso pari al 75% dell’inflazione ISTAT dell’anno precedente, più 1,5 punti percentuali fissi. La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva del 17%, che viene anticipata dal datore di lavoro con periodicità annuale.
Se il TFR è versato a un fondo pensione complementare, la rivalutazione non si applica: il rendimento dipende dal fondo prescelto e dalle performance dei comparti di investimento. In questo caso la tassazione alla liquidazione (pensione o riscatto) segue le regole della previdenza complementare.
Scelta del lavoratore: fondo pensione o TFR in azienda/INPS
I lavoratori neo-assunti (o che non abbiano ancora espresso la scelta) hanno 6 mesi dall’assunzione per decidere la destinazione del TFR:
- Versamento a un fondo pensione complementare: il TFR maturando viene versato al fondo; possono aggiungersi contributi volontari del lavoratore e un contributo datoriale, se previsto dal CCNL o dall’accordo aziendale.
- Mantenimento in azienda / INPS: per le aziende con più di 50 dipendenti (la quasi totalità delle grandi catene GDO), il TFR va obbligatoriamente al Fondo di Tesoreria INPS. Per le aziende più piccole, resta in azienda.
Il CCNL DMO prevede, grazie al rinnovo 2024, un contributo del datore di lavoro alla previdenza complementare pari all’1,05% della retribuzione (contribuzione datoriale compresa l’eventuale quota associativa). Questo contributo è aggiuntivo alla destinazione del TFR e rende la previdenza complementare economicamente conveniente per il lavoratore.
Anticipazione del TFR
Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio continuativo può richiedere un’anticipazione fino al 70% del TFR maturato. Le causali ammesse dalla legge (art. 2120 c.c.) sono:
- acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- spese sanitarie straordinarie per patologie gravi del lavoratore o dei familiari a carico;
- fruizione di congedi parentali o di formazione (ex L. 53/2000).
L’anticipazione è tassata con aliquota del 23% (o a tassazione ordinaria in alcuni casi). Riduce il TFR residuo e non può essere richiesta più di una volta per la stessa causale.
Casi pratici
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nella grande distribuzione?
Dove va il TFR se non viene destinato al fondo pensione?
Si può chiedere l’anticipo del TFR?
Il TFR viene pagato anche in caso di dimissioni?
Tredicesima e quattordicesima entrano nel calcolo del TFR?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nella grande distribuzione?
Il TFR si calcola secondo l'art. 2120 c.c.: la retribuzione annua (incluse tredicesima e quattordicesima) divisa per 13,5. Ogni anno la quota accantonata si rivaluta del 75% dell'inflazione ISTAT più 1,5 punti percentuali fissi.
Dove va il TFR se non viene destinato al fondo pensione?
Per le aziende con più di 50 dipendenti (tipico nella GDO), il TFR non destinato al fondo pensione viene versato al Fondo di Tesoreria INPS. Per le aziende con 50 dipendenti o meno, rimane in azienda.
Si può chiedere l'anticipo del TFR?
Sì, dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore. L'anticipo massimo è del 70% del TFR maturato. Le causali ammesse dalla legge sono: acquisto o ristrutturazione della prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali o formativi.
Il TFR viene pagato anche in caso di dimissioni?
Sì. Il TFR è dovuto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro: licenziamento, dimissioni volontarie, scadenza del contratto a termine, pensionamento o decesso. Non può essere rinunciato.
Tredicesima e quattordicesima entrano nel calcolo del TFR?
Sì. Nella base di calcolo del TFR rientrano tutte le voci retributive erogate con carattere di continuità, comprese tredicesima e quattordicesima, e l'indennità sostitutiva del preavviso in caso di licenziamento senza preavviso.